FAMIGLIA > LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
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Effetti patrimoniali |
La sentenza del giudice però produce anche effetti patrimoniali.
Infatti stabilisce a favore del coniuge cui non è addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
una somma necessaria al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c.c.).
L'entità di tale somma
è determinata in relazione al patrimonio e ai redditi dell'obbligato; l'assegno deve assicurare al coniuge che lo riceve
lo stesso tenore di vita tenuto nel periodo di convivenza, sempre che questi non possa provvedervi con i propri guadagni,
e sempre che la posizione dell'altro coniuge non sia tale da determinare, in caso di versamento dell'assegno, problemi di sopravvivenza.
La decorrenza dell'assegno retroagisce al momento del ricorso, quindi la somma contenuta nell'assegno dovrà tenere conto
del giorno in cui il ricorso è stato proposto.
Se ne ricorrono gli estremi, come ad es. la mancanza di reddito e patromonio del coniuge cui è addebitabile la separazione - sarà l'altro coniuge a
dover versare gli alimenti (art. 433 ss. c.c.).
Il giudice tra l'altro può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia
se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento o alimentare.
La sentenza che pronuncia la separazione è titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, su richiesta del coniuge avente diritto, il giudice può disporre
il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all'obbligato,
che una parte di esse venga versata direttamente al coniuge avente diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi (peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o miglioramento delle condizioni patrimoniali
dell'avente diritto) il tribunale, su richiesta dell'obbligato, può disporre la modifica o la revoca dei provvedimenti.
Se invece la condizione patrimoniale dell'obbligato migliora non è previsto un incremento dell'assegno relativo al mantenimento.
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