FAMIGLIA > LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
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Affidamento dei figli

Il giudice con la sentenza dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati, e adotta ogni altro provvedimento necessario al loro mantenimento.

Per l'affidamento non è rilevante l'eventuale dichiarazione d'addebito per cause che non riguardino i figli (solo per gravi motivi il giudice può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona).

Il coniuge non affidatario ha il diritto di visitare i figli e di tenerli periodicamente con sé. Le visite vanno sospese se il figlio adolescente e consapevole dei propri sentimenti, manifesti ostilità.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario (cioè il coniuge che ha ottenuto l'affidamento dei figli).

Il coniuge affidatario, se il giudice non dispone diversamente, ha l'esercizio esclusivo della potestà. Però le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Sul piano patrimoniale il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, fissando un assegno che deve essere versato direttamente al coniuge affidatario fino a quando il figlio è minorenne. Il pagamento è garantito in quanto la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 156 comma 4 c.c.).

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo al giudice ordinario la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e l'esercizio della potestà su di essi nonché di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo.

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Fatti addebitabili
Uso del cognome
Effetti patrimoniali
Affidamento dei figli


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