LOCAZIONI
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Il contratto di locazione

La locazione è il contratto con cui una parte (il locatore) si obbliga a far godere all'altra (il locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art.1571 c.c.).

È un contratto consensuale: si perfeziona cioè con il solo consenso delle parti.
È un contratto ad effetti obbligatori: il conduttore non consegue alcun diritto reale sulla cosa, ma solo un diritto di credito nei confronti del locatore stesso, avente ad oggetto il godimento della cosa altrui.
È un contratto a titolo oneroso: essenziale affinché si abbia la locazione è la pattuizione di un corrispettivo.

Con il contratto di locazione il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa ma solo per un dato tempo (art.1571 c.c.) e solo per un uso determinato (art.1587 n.1 c.c.). Egli dunque continua a godere della cosa data in locazione percependo il frutto civile che è il corrispettivo della locazione.

Con tale contratto si dà la possibilità al non proprietario di utilizzare i beni altrui; permette al proprietario di ricavare dai propri beni una rendita in denaro.

La locazione può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile. Può anche trattarsi di una cosa produttiva ossia di una cosa di per sé a procurare frutti, in tal caso la locazione assume il nome di affitto.

Per la conclusione del contratto non è richiesta la forma scritta, neppure si tratta di una locazione di un bene immobile. La forma scritta è però richiesta, a pena di nullità, per le locazioni ultranovennali (art.1350 n.8 c.c.), le quali sono altresì soggette a trascrizione (art.2643 n.8 c.c.).



Obblighi del loratore e del conduttore
Temporaneità della locazione
La locazione di immobili urbani
L'affitto
Il leasing o locazione finanziaria


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