LOCAZIONI > IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
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Temporaneità della locazione |
Essenziale alla locazione è la temporaneità del godimento.
Non può essere stipulata per una durata superiore a trenta anni; se stipulata per una durata superiore, si riduce comunque a questo periodo ora
indicato (art.1573 c.c.). Può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato: nel primo caso la locazione cessa con lo spirare del termine, senza
che sia necessaria preventiva disdetta; nel secondo, cessa per effetto della disdetta, ossia della dichiarazione di recesso di una delle parti, comunicata
all'altra con il preavviso previsto dal contratto (art.1596 c.c.).
La locazione a tempo determinato è suscettibile di rinnovazione tacita.
Il diritto del conduttore al godimento della cosa ricevuta in locazione è opponibile al terzo acquirente, purché la locazione abbia data certa, e sia anteriore
al trasferimento n(art.1599 c.c.).
Il conduttore può sublocare l'immobile ricevuto in locazione anche senza il consenso del locatore, salvo che la sublocazione non fosse vietata dal contratto.
Occorre invece il consenso del locatore per la sublocazione di un bene mobile (art.1594 c.c.).
Obblighi del loratore e del conduttore
Temporaneità della locazione
La locazione di immobili urbani
L'affitto
Il leasing o locazione finanziaria
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