LOCAZIONI > IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
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La locazione di immobili urbani |
Ai principi ora descritti sono sottratte le locazioni di immobili urbani.
LE CASE PER ABITAZIONE
Il canone di locazione delle case per abitazione è stato sottratto alle leggi di mercato della domanda e dell'offerta. Al canone di mercato è stato sostituito
un canone determinato secondo criteri di legge (equo canone), che mirano a contemperare l'esigenza del non proprietario di prendere in locazione una casa a
canone ragionevole con l'interesse del proprietario a ritrarre un'adeguata rendita dalla proprietà. All'autonomia contrattuale è stata sottratta anche la durata
del contratto: questo ha la durata minima di quattro anni, ed è tacitamente rinnovato di quattro anni in quattro anni, se nessuna delle parti comunica disdetta
all'altra con il preavviso di almeno sei mesi.
IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE
È il caso degli immobili adibiti ad attività industriali. In questo caso non c'è un criterio di legge per la determinazione iniziale del canone, che perciò si
determina secondo le leggi del mercato. È però sottratta all'autonomia contrattuale la durata: questa non può essere inferiore a sei anni. Si rinnova tacitamente
di sei anni in sei anni salvo disdetta di ciascuna delle parti.
Obblighi del loratore e del conduttore
Temporaneità della locazione
La locazione di immobili urbani
L'affitto
Il leasing o locazione finanziaria
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