2.1 Le nuove norme igienico
sanitarie per la produzione di latte
Lattività
di produzione collegata alla vendita diretta al consumatore finale è
esclusa dal campo di applicazione della nuova normativa comunitaria (DPR
54/97); tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari della
produzione, lallevatore è tenuto a rispettare alcune prescrizioni.
Le aziende devono quindi essere:
- in possesso di qualifica
sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente
indenne
o indenne da brucellosi. Non è prevista dalla legge la
possibilità di deroghe. Se lallevamento perde la
qualifica, la vendita diretta è vietata.
- autorizzate in
seguito allaccertamento dei requisiti strutturali e funzionali ai
sensi del Regio Decreto n° 994 del 9.5.1929;
- con personale addetto
alla manipolazione del latte, provvisto di libretto di idoneità
sanitaria.
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Per poter approfondire
in modo più dettagliato i contenuti della normativa nazionale, si
riportano alcune parti del Regio Decreto 994.
PRODUZIONE DI
LATTE ALIMENTARE REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DI STABULAZIONE
Art. 2 del Regio
Decreto n. 994 del 9.5.1929
I locali da adibire a vaccheria devono possedere i seguenti requisiti:
- ampiezza proporzionale
al numero degli animali ricoverati, in ragione di non meno di mc. 30 per
capo. Può essere consentita una capacità inferiore quando
il veterinario giudichi che lambiente sia adeguatamente dotato di
finestre e di canne di ventilazione;
- sufficiente ricambio
di aria, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con lesterno;
- pavimento di materiale
ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli
muniti di chiusini che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
- pareti in muratura
intonacate o rivestite, fino allaltezza di m 2 almeno dal suolo,
di materiale liscio e lavabile. La parte non lavabile delle pareti deve
essere colorata con tinta adatta a tener lontane le mosche (azzurro oltre
mare, elettrico, ecc.);
- mangiatoie di cemento
o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
......(omissis - vedi sotto)....Tutti i locali suddetti devono essere dotati
di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dallautorità
sanitaria, e tenuti costantemente con la massima nettezza.
REQUISITI STRUTTURALI
DELLIMPIANTO DI MUNGITURA E CONSERVAZIONE DEL LATTE
Art. 2 Regio Decreto n. 994 del 9.5.1929
.....(omissis - vedi sopra)....Della vaccheria devono anche far parte:
- Un locale attiguo
destinato alla filtrazione e alla refrigerazione del latte. Detto locale
deve avere il pavimento e le pareti con gli stessi requisiti prescritti
per la stalla e le finestre munite di reticelle metalliche contro gli insetti.
- Un locale attiguo
per il deposito e la lavatura dei recipienti.
I locali, di cui ai precedenti n, 1 e 2, possono anche essere ricavati
dalla stalla mediante la costruzione, ad uno degli estremi di essa, di
un tramezzo in muratura.
- Locali distinti
dalla vaccheria, per labitazione del personale di custodia, provvisti
di latrina e di lavabo.
Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua potabile
o, in ogni caso, riconosciuta idonea dallautorità sanitaria,
e tenuti costantemente con la massima pulizia. |