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La
bozza segreta del ddl
(da www.scuolaoggi.org)
I precari sono diventati più che mai la spina nel fianco
di chi governa la scuola. Sempre più numerosi, sempre
più inquieti ed esasperati perchè di giorno
in giorno si delinea un futuro senza più speranza.
Le recenti vicende conseguenti l'ormai storica sentenza del
Tar dello scorso 16 luglio hanno ulteriormente complicato
la situazione. Le regole che vengono applicate per gestire
il fenomeno sono talmente contraddittorie e confuse che si
sta pensando a una nuova legge per uscire dal tunnel buio
di questa situazione. Se ne parla ormai da un mese e mezzo,
si conoscono le indiscrezioni più disparate sulla questione,
ma ancora nessuna decisione. Il testo della bozza predisposta
dai tecnici di Letizia Moratti è al centro di un confronto
che finora non ha trovato accordo. Per avere una base seria
di discussione Scuolaoggi ha così deciso di pubblicare
il testo integrale della bozza. Perchè almeno in questa
circostanza si faccia un gioco a carte scoperte. Ciascuno
potrà così fare le sue considerazioni. Scuolaoggi
aprirà il suo forum per riportare i pareri dei lettori.
Ecco dunque la bozza del disegno di legge in discussione.
ART. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. Al fine di assicurare che la valutazione dei titoli per
linserimento nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo
401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 Aprile
1994, n. 297, come modificato dallarticolo 1, comma
6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni
e integrazioni, relative allinsegnamento nelle scuole
secondarie, risponda a criteri di uniformità e coerenza,
realizzando condizioni di equità di trattamento tra
i diversi aspiranti, i criteri di valutazione dei titoli posseduti
dagli aspiranti iscritti nellultimo scaglione delle
graduatorie medesime sono così modificati e integrati:
a) il punteggio attribuito ai titoli di accesso alle graduatorie
permanenti, relativo al voto conseguito nei concorsi per titoli
ed esami, o negli esami anche ai soli fini abilitativi o di
idoneità, o nelle abilitazioni conseguite a conclusione
dei corsi delle scuole di specializzazione per linsegnamento
secondario (S.I.S.S.) o nlle abilitazioni e idoneità
allinsegnamento conseguite in uno dei Paesi dellU.E.
e riconosciute ai sensi delle direttive comunitarie 89/48
CEE e 92/51 CEE, viene ridotto di due terzi;
b) ai titoli di accesso diversi dal diploma di specializzazione
per linsegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito
un punteggio aggiuntivo pari alla metà del punteggio
previsto per un anno di servizio specifico nelle scuole statali
o paritarie; per il diploma di specializzazione per linsegnamento
secondario (S.I.S.S.) è attribuito il punteggio aggiuntivo
assegnato ai sensi dellarticolo 8 del decreto 4 giugno
2001, dei Ministri della pubblica istruzione e delluniversità
e della ricerca scientifica, pubblicato nella gazzetta ufficiale
n. 155 del 6 luglio 2001, adottato in attuazione dellarticolo
1, comma 6-ter ai sensi dellart. 8 del decreto legge
28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla
legge 27 ottobre 2000, n. 306;
c) per il master universitario rilasciato al termine di un
corso almeno biennale viene attribuito un punteggio pari a
quello attribuito per una seconda laurea.
2. Labilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
allinsegnamento secondario (S.I.S.S.) costituisce titolo
di accesso solo ai fini dellinserimento nellultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3.
Nellambito del punteggio aggiuntivo per il diploma di
specializzazione per linsegnamento secondario, assegnato
ai sensi dellart. 8 del decreto 4 giugno 2001 di cui
al comma 1, lettera b), il periodo corrispondente alla durata
legale dei corsi di specializzazione allinsegnamento
nelle scuole secondarie, comprensivo delle attività
di tirocinio, è valutato quale servizio di insegnamento
specifico per la classe cui si riferisce labilitazione.
4.
I servizi afferenti a più classi di un concorso e/o
più insegnamenti prestati nel medesimo anno scolastico
sono valutati per una sola graduatoria, a scelta dellinteressato,
tra quelle relative alle classi di concorso o insegnamenti
per i quali il servizio è stato prestato. Analogamente
il punteggio attribuito per pariodo biennale di tirocinio
svolto nelle scuole di specializzazione viene valutato per
una sola classe di concorso, a scelta dellinteressato.
5.
Coloro che siano già stati assunti con contratto a
tempo indeterminato e che sono inseriti in graduatorie permanenti
per lassunzione a tempo indeterminato sono tenuti ad
optare, entro il termine fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti, per la permanenza
in una sola delle predette graduatorie. La mancata opzione
comporta la cancellazione da tutte le graduatorie.
ART.
2
Disposizioni specifiche per il conseguimento dellabilitazione
allinsegnamento
1. Gli insegnanti di scuola secondaria in possesso del diploma
di specializzazione per il sostegno degli alunni disabili
conseguito ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta ufficiale,
serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano
privi di qualsiasi diploma di abilitazione allinsegnamento
nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un
diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle
arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per laccesso ad una delle classi di concorso
di cui al decreto 30 gennaio 1998 n. 39 del Ministro della
pubblica istruzione, pubblicato ne bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19
marzo 1998, e successive modificazioni, nonché del
requisito di almeno 360 gg. di servizio sul sostegno, maturati
nel quadriennio 1° settembre 1999 31 agosto 2003,
sono ammessi, per lanno accademico 2003/04, anche in
soprannumero, al secondo anno di corso delle scuole di specializzazione
allinsegnamento secondario, previo riconoscimento dei
crediti didattici, al fine delliscrizione per lanno
scolastico 2004/2005 nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo
1 comma 1.
2. Gli insegnamenti forniti dai diplomi rilasciati dai conservatori
di musica o istituti musicali pareggiati, nonché degli
ultimi requisiti di cui al comma 1, sono ammessi, per lanno
accademico 2003/2004, anche in soprannumero, allultimo
anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori.
3. Agli stessi fini dellinserimento nelle graduatorie
permanenti, gli insegnanti di scuola materna ed elementare,
in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno
e del requisito di servizio di 360 gg. previsto dallo stesso
articolo, sono ammessi, per lanno accademico 2003/2004,
anche in soprannumero, al terzo anno del corso di laurea della
Facoltà di Scienze della formazione primaria, con specifici
debiti formativi stabiliti dai singoli Atenei, sulla base
dei titoli culturali e professionali posseduti da ciascun
insegnante.
4. Per lanno accademico 2003/2004 le università
istituiscono, in via eccezionale, nellambito delle proprie
strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale riservati
ai docenti in possesso del diploma di specializzazione per
il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle
classi di concorso comprese nelle tabelle per il sostegno
e di un diploma di maturità afferente alle classi di
concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive
modificazioni, di cui al comma 1, alle classi di concorso
comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si
accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso
di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale,
che siano privi di qualsiasi abilitazione/idoneità
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno
360 gg. nel quadriennio 1° settembre 1999 30 agosto
2003; tali corsi sono istituiti al fine di consentire ai predetti
docenti il conseguimento del titolo di abilitazione/idoneità
allinsegnamento nelle predette classi e linserimento
dallanno scolastico 2004/05 nelle graduatorie permanenti
di cui allarticolo 1, comma 1.
5. Gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma
di cui ai commi 1 e 2, nonché del requisito del servizio
per almeno 360 giorni maturato nel quadriennio 1° settembre
1999 30 agosto 2003, sono ammessi, con precedenza rispetto
ad altri aspiranti, ai corsi delle scuole di specializzazioni
per un insegnamento secondario, con valutazione del servizio
prestato come credito formativo, nei limiti delle iscrizioni
programmate di cui allarticolo 4, comma 2.
6. Ai corsi di specializzazione e di sostegno possono iscriversi
esclusivamente coloro che hanno conseguito unabilitazione
allinsegnamento.
ART.
3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. I passaggi di ruolo alle scuole secondarie sono consentiti
nei limiti del 20% dei posti di organico disponibili nelle
stesse scuole secondarie. Il disposto di cui al periodo precedente
non può essere derogato in sede di contrattazione collettiva
sulla mobilità.
ART.
4
Programmazione pluriennale delle assunzioni
1. Il ministero dellistruzione provvede alle assunzioni
dei docenti nei limiti dei posti resi vacanti e disponibili
per effetto delle cessazioni dal servizio, sulla base di una
programmazione pluriennale formulata di concerto con i ministri
delleconomia e delle finanze e della funzione pubblica.
2. le iscrizioni alle scuole di specializzazione per linsegnamento
secondario (SSIS) sono programmate a livello nazionale, sulla
base del fabbisogno in ciascuna Regione, determinato tenendo
conto delle previsioni relative alle cessazioni dal servizio
del personale per ciascuna classe di concorso e della consistenza
numerica del personale iscritto nelle corrispondenti graduatorie
permanenti.
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