Il
d.d.l. per i precari e le sanatorie
(di
Massimiliano Biagi)
Prosegue
la discussione relativa allelaborazione del disegno
di legge avente la prioritaria funzione di riequilibrare
i punteggi in favore degli abilitati non vincitori del
concorso ordinario e dei docenti che hanno frequentato i corsi
abilitanti. Ricordiamo infatti che i 18 punti, attribuiti
per via amministrativa ai suddetti abilitati al fine di provocare
una conseguente riduzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti
già previsto per i precari specializzati SSIS, sono
stati ritenuti illegittimi dal TAR del Lazio in quanto privi
del necessario fondamento normativo e logico.
Delle
modalità mediante le quali la maggioranza di Governo
pensa di favorire i precari non-SSIS nellambito delle
graduatorie permanenti del personale docente si è detto
in precedenti articoli e si tornerà sicuramente a dar
conto, visto che comunque il testo del progetto non è
stato esaminato nel Consiglio dei Ministri del 12 settembre
scorso.
Vogliamo
qui considerare invece la parte della bozza del d.d.l. che
pare preveda in un apposito articolo alcune sanatorie abilitanti.
Le riassumiamo brevemente.
Ribadiamo
che si tratta di indiscrezioni. La lettura di un testo dotato
di fondatezza sarà possibile solo al momento di una
futura approvazione da parte del Consiglio dei Ministri che
dia il via alla presentazione del disegno di legge in una
delle due Camere del Parlamento. A quanto sembra, rimane comunque
aperta anche lipotesi del decreto legge.
La
prima tipologia permette il conseguimento dellabilitazione,
con conseguente possibilità di iscrizione nelle graduatorie
permanenti, ai docenti specializzati sul sostegno aventi
altresì il requisito di almeno 360 gg. di servizio
sullhandicap maturati nel quadriennio tra il 1°
settembre 1999 e il 31 agosto 2003.
Le
modalità di conseguimento dellabilitazione per
la tipologia suindicata sono diverse a seconda del titolo
di studio e dellordine di scuola proprio del docente
e sono previste limitatamente alla.a. 2003/04.
(a)
Per gli insegnanti della scuola secondaria in possesso
di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia
di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per laccesso ad una delle classi di concorso,
è prevista la possibilità di accedere, anche
in soprannumero, al secondo anno di corso delle scuole di
specializzazione allinsegnamento secondario (SSIS),
previo riconoscimento dei crediti didattici, mentre ai diplomati
dei conservatori di musica o istituti musicali pareggiati
viene permesso laccesso, anche in soprannumero, allultimo
anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori.
Cè
da augurarsi che ai beneficiari di questa sanatoria non vengano
riconosciuti i 30 punti aggiuntivi propri dei corsi SSIS,
o quantomeno sia previsto lo stesso divieto di cumulo
di quel punteggio aggiuntivo con il servizio svolto per due
anni (24 punti), visto che la durata legale delle specializzazioni
SSIS è comunque biennale.
(b) Agli insegnanti di scuola materna ed elementare
dovrebbe invece essere concessa lammissione al terzo
anno del corso di laurea della Facoltà di Scienze della
formazione primaria, con specifici debiti formativi stabiliti
dai singoli Atenei, sulla base dei titoli culturali e professionali
posseduti da ciascun insegnante.
(c) Corsi speciali di durata annuale dovrebbero poi
essere istituiti dalle università per coloro che siano
muniti di un diploma di scuola secondaria superiore che dia
accesso alle classi di concorso comprese nelle tabelle del
sostegno. Fino ad oggi, infatti, queste non sono state attivate
presso le SSIS, e dunque risulterebbe materialmente impossibile
prevedere un accesso al 2° anno.
Una
seconda tipologia di sanatoria, che prescinde dalla
problematica in cui si trovano i docenti di sostegno specializzati
ma non abilitati, è prevista per coloro che abbiano
semplicemente il requisito di 360 giorni di servizio,
anche curriculare, nel quadriennio suindicato. Per questi
docenti, muniti di idoneo titolo di accesso cui si è
detto nella lettera a), verrebbe riconosciuta una precedenza
rispetto ad altri aspiranti nelliscrizione ai corsi
delle scuole di specializzazioni per un insegnamento secondario
(SSIS). In base alle notizie trapelate, questo dovrebbe avvenire,
nel rispetto del criterio secondo cui le iscrizioni alle
SSIS sono programmate a livello nazionale, sulla base
del fabbisogno in ciascuna Regione, criterio che è
in generale ulteriormente ribadito dal testo della bozza.
Una
riflessione conclusiva può nascere proprio da questultimo
richiamo al criterio della programmazione del numero delle
abilitazioni da conferire di anno in anno.
Attualmente
viene spesso evidenziato, in particolare da esponenti della
maggioranza, leccessivo numero di abilitati presenti
nelle graduatorie come ostacolo determinante per la soluzione
del problema del precariato docente. Cè da sperare
allora che i provvedimenti di sanatoria abilitante siano coerenti
con tale osservazione, ma crediamo che difficilmente lo possano
essere, specialmente in mancanza di immissioni in ruolo.
Quantomeno
discutibile appare poi lidea di privilegiare con precedenza
assoluta, nelliscrizione alle specializzazioni SSIS,
i laureati con servizio rispetto a quelli più capaci
e meritevoli. Certamente più equo sarebbe concedere,
anziché una precedenza assoluta, un riconoscimento
del servizio quale titolo culturale valutabile insieme al
risultato delle prove di accesso.
E
da tener conto infatti che la necessità di superare,
ai fini dellaccesso alle SSIS, prove selettive a numero
chiuso basate su un programma coincidente con quello del concorso
ordinario relativo alle differenti classi di concorso costituisce
uno degli elementi che giustificano la previsione del punteggio
aggiuntivo in favore di coloro che conseguono labilitazione
presso tali scuole di specializzazione.
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