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Il d.d.l. per i precari e le sanatorie
(di Massimiliano Biagi)

Prosegue la discussione relativa all’elaborazione del disegno di legge avente la prioritaria funzione di “riequilibrare” i punteggi in favore degli abilitati non vincitori del concorso ordinario e dei docenti che hanno frequentato i corsi abilitanti. Ricordiamo infatti che i 18 punti, attribuiti per via amministrativa ai suddetti abilitati al fine di provocare una conseguente riduzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti già previsto per i precari specializzati SSIS, sono stati ritenuti illegittimi dal TAR del Lazio in quanto privi del necessario fondamento normativo e logico.

Delle modalità mediante le quali la maggioranza di Governo pensa di favorire i precari non-SSIS nell’ambito delle graduatorie permanenti del personale docente si è detto in precedenti articoli e si tornerà sicuramente a dar conto, visto che comunque il testo del progetto non è stato esaminato nel Consiglio dei Ministri del 12 settembre scorso.

Vogliamo qui considerare invece la parte della bozza del d.d.l. che pare preveda in un apposito articolo alcune sanatorie abilitanti. Le riassumiamo brevemente.

Ribadiamo che si tratta di indiscrezioni. La lettura di un testo dotato di fondatezza sarà possibile solo al momento di una futura approvazione da parte del Consiglio dei Ministri che dia il via alla presentazione del disegno di legge in una delle due Camere del Parlamento. A quanto sembra, rimane comunque aperta anche l’ipotesi del decreto legge.

La prima tipologia permette il conseguimento dell’abilitazione, con conseguente possibilità di iscrizione nelle graduatorie permanenti, ai docenti specializzati sul sostegno aventi altresì il requisito di almeno 360 gg. di servizio sull’handicap maturati nel quadriennio tra il 1° settembre 1999 e il 31 agosto 2003.

Le modalità di conseguimento dell’abilitazione per la tipologia suindicata sono diverse a seconda del titolo di studio e dell’ordine di scuola proprio del docente e sono previste limitatamente all’a.a. 2003/04.

(a) Per gli insegnanti della scuola secondaria in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso, è prevista la possibilità di accedere, anche in soprannumero, al secondo anno di corso delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), previo riconoscimento dei crediti didattici, mentre ai diplomati dei conservatori di musica o istituti musicali pareggiati viene permesso l’accesso, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori.

C’è da augurarsi che ai beneficiari di questa sanatoria non vengano riconosciuti i 30 punti aggiuntivi propri dei corsi SSIS, o quantomeno sia previsto lo stesso divieto di cumulo di quel punteggio aggiuntivo con il servizio svolto per due anni (24 punti), visto che la durata legale delle specializzazioni SSIS è comunque biennale.


(b) Agli insegnanti di scuola materna ed elementare dovrebbe invece essere concessa l’ammissione al terzo anno del corso di laurea della Facoltà di Scienze della formazione primaria, con specifici debiti formativi stabiliti dai singoli Atenei, sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti da ciascun insegnante.


(c) Corsi speciali di durata annuale dovrebbero poi essere istituiti dalle università per coloro che siano muniti di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso alle classi di concorso comprese nelle tabelle del sostegno. Fino ad oggi, infatti, queste non sono state attivate presso le SSIS, e dunque risulterebbe materialmente impossibile prevedere un accesso al 2° anno.

Una seconda tipologia di sanatoria, che prescinde dalla problematica in cui si trovano i docenti di sostegno specializzati ma non abilitati, è prevista per coloro che abbiano semplicemente il requisito di 360 giorni di servizio, anche curriculare, nel quadriennio suindicato. Per questi docenti, muniti di idoneo titolo di accesso cui si è detto nella lettera a), verrebbe riconosciuta una precedenza rispetto ad altri aspiranti nell’iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazioni per un insegnamento secondario (SSIS). In base alle notizie trapelate, questo dovrebbe avvenire, nel rispetto del criterio secondo cui le iscrizioni alle SSIS sono programmate a livello nazionale, sulla base del fabbisogno in ciascuna Regione, criterio che è in generale ulteriormente ribadito dal testo della bozza.

Una riflessione conclusiva può nascere proprio da quest’ultimo richiamo al criterio della programmazione del numero delle abilitazioni da conferire di anno in anno.

Attualmente viene spesso evidenziato, in particolare da esponenti della maggioranza, l’eccessivo numero di abilitati presenti nelle graduatorie come ostacolo determinante per la soluzione del problema del precariato docente. C’è da sperare allora che i provvedimenti di sanatoria abilitante siano coerenti con tale osservazione, ma crediamo che difficilmente lo possano essere, specialmente in mancanza di immissioni in ruolo.

Quantomeno discutibile appare poi l’idea di privilegiare con precedenza assoluta, nell’iscrizione alle specializzazioni SSIS, i laureati con servizio rispetto a quelli più capaci e meritevoli. Certamente più equo sarebbe concedere, anziché una precedenza assoluta, un riconoscimento del servizio quale titolo culturale valutabile insieme al risultato delle prove di accesso.

E’ da tener conto infatti che la necessità di superare, ai fini dell’accesso alle SSIS, prove selettive a numero chiuso basate su un programma coincidente con quello del concorso ordinario relativo alle differenti classi di concorso costituisce uno degli elementi che giustificano la previsione del punteggio aggiuntivo in favore di coloro che conseguono l’abilitazione presso tali scuole di specializzazione.


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