Gli
insegnanti specializzati e specializzandi SSIS
Il nostro punto di vista
Noi
insegnanti specializzati e specializzandi SSIS riteniamo che
oggi il sistema di reclutamento della scuola sia in uno stato
quantomeno confusionale. La confusione è
eredità di ciò che è avvenuto negli ultimi
anni quando sono stati introdotti tre percorsi abilitanti
enormemente diversi luno dallaltro. Ma è
anche frutto della insensata politica di ingrossare le fila
del precariato limitando, o addirittura eludendole come successo
questultimo anno, le nomine in ruolo nonostante le decine
di migliaia di posti vacanti.Lo stato confusionale dellattuale
sistema di reclutamento non dà però diritto
a nessuno, né a un gruppo di deputati né al
governo, di calpestare i diritti dei cittadini, anche se questi
cittadini sono i tanto vituperati insegnanti specializzati
SSIS. Né lo stato confusionale deve indurre ad introdurre
ulteriore confusione con dei provvedimenti che vanno a toccare
una piccola parte del sistema di reclutamento piuttosto che
realizzare una riforma organica della materia.
Oggi,
come è ben noto, le nomine in ruolo vengono fatte attingendo
per il 50% dalle graduatorie permanenti e per laltro
50% dalle graduatorie degli abilitati del concorso ordinario.
Ciò naturalmente determina un primo grosso squilibro
a favore degli abilitati del concorso ordinario che partecipano
al 100% delle possibili nomine e soprattutto hanno ben il
50% a loro esclusivamente riservato.
Noi
riteniamo che questa sia la più grande ingiustizia
oggi esistente tra le varie categorie di abilitati. Gli insegnanti
infatti che sono abilitati tramite le Scuole di Specializzazione
SSIS non hanno un canale diretto di immissione al ruolo nonostante
essi oltre a sostenere le prove di un concorso (lesame
finale tale è) abbiano sostenuto un percorso
di formazione e tirocinio di due anni più lungo rispetto
a chi si è abilitato tramite lordinario concorso.
Questa
grande ingiustizia del sistema attuale di reclutamento viene
però tenuta nascosta dai media e da molta parte del
mondo della scuola, e si parla tanto invece del punteggio
aggiuntivo SSIS che avrebbe determinato scavalcamenti
scandalosi nelle graduatorie permanenti le quali, come detto,
concorrono solo al 50% delle assunzioni ma sono importanti
anche perché tramite esse vengono assegnate le supplenze.
Spesso quindi ci si dimentica dellesistenza di un altro
50% di cattedre assegnate da una graduatoria cui gli abilitati
SSIS non hanno accesso.
Ma
le graduatorie permanenti sono un vero e proprio concorso
per soli titoli dove, ai fini del punteggio, valgono
i titoli di studio ed il servizio prestato. Ed allora, in
una graduatoria del genere, appare più che evidente
che il titolo SSIS, che non è solo unabilitazione
ma soprattutto una specializzazione allinsegnamento
- biennale, a frequenza obbligatoria, finalizzata direttamente
ed esclusivamente allacquisizione delle competenze didattiche
e progettuali - debba avere una congrua valutazione in termini
di punteggio aggiuntivo. Ma questo crediamo ormai sia chiaro
a tutti, il problema è semmai la quantificazione di
tale punteggio.
Ed
allora ci permettiamo di fare un piccolo excursus storico-legale.
La
riforma che ha introdotto le SSIS è nata monca perché
non è stata legata la formazione iniziale al reclutamento
degli insegnanti. Le SSIS sono a numero programmato
rispetto al fabbisogno territoriale di insegnanti ma
poi questo non corrisponde, come logica e forse giurisprudenza
vorrebbero, ad una automatica immissione in ruolo degli insegnanti
specializzati. Se così fosse stato probabilmente non
si sarebbe parlato di scavalcamenti così
come oggi nessuno si lamenta se un neo-laureato superando
il concorso ordinario entra direttamente in ruolo, senza un
giorno di servizio, senza un giorno di tirocinio, senza una
formazione specifica per linsegnamento.
Invece
le SSIS, nate nel 1990 con la legge 341 che dettava che esse
erano abilitanti allinsegnamento, istituite
nel 1998 con il decreto interministeriale 460, sono state
completamente dimenticate nel maggio dellanno successivo:
quando già stavano uscendo i bandi relativi al primo
ciclo SSIS, il legislatore con la legge 124 normava un piccolo
cambiamento del sistema di reclutamento senza legarlo alla
grande riforma fatta con la introduzione formazione iniziale
degli insegnanti.
Successivamente,
- le date sono importanti per far capire anche ai più
testoni che le SSIS non sono giunte né
dopo i corsi abilitanti riservati né dopo il concorso
ordinario, e quindi non hanno leso i diritti di alcuno dei
soggetti in questione solo successivamente sono stati
banditi il concorso ordinario ed i corsi riservati abilitanti
sui quali ci sarebbe molto da dire, almeno in quanto allestensione
più che generosa delle abilitazioni fatte conseguire
ope legis. Ma non è questa la sede e soprattutto quelle
abilitazioni ormai sono state conseguite e quindi sono un
diritto acquisito di tanti insegnanti.
Con
le SSIS ormai già piene di specializzandi che le frequentavano
sicuri di un futuro lavorativo, nel 2000 uscì il decreto
ministeriale 123 che consentiva laccesso alle graduatorie
permanenti a tutti gli abilitati tranne agli abilitati SSIS.
Bastò poco per far capire al legislatore che si trattava
di un clamorosa mancanza e che ciò avrebbe determinato
il fallimento della riforma sulla formazione iniziale. E allora
pochi mesi dopo veniva approvato, allinterno della legge
306 del 2000, un articolo che garantiva laccesso alle
permanenti anche agli abilitati SSIS. Diritti lesi agli altri
abilitati? Assolutamente no! Semmai sarebbe stato un clamoroso
diniego dei diritti di soggetti cui labilitazione allinsegnamento
era garantita da una legge del 1990, la 341, non includerli
neanche nelle graduatorie cui avevano accesso gli altri abilitati.
Il
punto non sono quindi i diritti derivanti dalla giurisprudenza
se proprio oggi si vuole trovare un diritto leso,
è quello di chi, abilitato tramite SSIS, non si vede
valutare il punteggio del servizio ma, purtroppo ed incomprensibilmente,
sono stati proprio dei collegi tribunali a stabilirlo.
La
questione è invece quali scavalcamenti
sono stati determinati dai 30 punti SSIS. Normalmente nelle
graduatorie permanenti i 30 punti consentono agli abilitati
SSIS di stare davanti agli abilitati del concorso ordinario.
Ma questo appare totalmente logico e coerente. Chi ha fatto
un percorso istituito e gestito dallo Stato finalizzato esclusivamente
allinsegnamento deve essere subito impegnato in quella
professione, quantomeno a tempo determinato. Chi invece ha
solo partecipato ad un concorso, se non lo vince, cioè
se il voto finale conseguito non gli consente di accedere
direttamente al ruolo, ha meno aspettative nei confronti di
un lavoro nella scuola. È lo Stato ad avergli dato
meno aspettative perché non lo ha costretto,
per conseguire labilitazione, ad impegnarsi per due
anni, per 1200 ore, in una frequenza continua di studi e tirocinio.
E lo Stato gli ha dato meno aspettative soprattutto perché
non gli ha mai garantito, né mai promesso un punteggio
aggiuntivo per la sua abilitazione, come fatto invece con
chi ha intrapreso il percorso SSIS. Chiaro allora che labilitato
dellordinario non deve usufruire di un punteggio aggiuntivo
ma labilitato ssis sì. Ma in questo senso i 30
punti sono una quantificazione misera, giusta o generosa?
La quantificazione fu fatta nel 2001 dal ministro De Mauro
tenendo conto del fatto che le competenze acquisite da un
percorso biennale guidato dai migliori cultori della didattica
del nostro paese, con tanto di tirocinio obbligatorio, erano
quantomeno equiparabili a due anni di esperienza diretta sul
campo, cioè di supplenza. Il ragionamento che allora
fu fatto era più o meno di questo tipo: Le supplenze
sono unesperienza significativa e che fa accrescere
molto la professionalità del docente ma lo sono anche
lo studio specifico della didattica, laffrontare situazioni
di contesto scolastico in maniera guidata, la competenza maturata
in laboratori di studio e di progetto, il confronto ed i momenti
di riflessione con docenti esperti della scuola e con docenti
universitari. Dunque due anni di SSIS furono valutate,
in termini di punteggio, quanto le competenze maturate in
due anni e mezzo di servizio senza formazione. Fu giusto o
sbagliato? Naturalmente la risposta è molto soggettiva,
ma sicuramente allora i 30 punti furono assegnati solo in
base ad una valutazione meritocratica e non certo
in base ad un calcolo di 12+12+6 compensativo del servizio
che non poteva essere reso. Questo è dimostrato oltre
che dalla testimonianza di chi di noi partecipò alle
trattative per la quantificazione del punteggio,
dal fatto che non esiste nessun documento ufficiale di allora
(né ufficioso) che leghi in qualche modo il punteggio
al servizio se non, appunto, tenendo i 12 punti annuali come
riferimento, come unità di misura, per quantificare
il merito di un docente specializzato. E daltronde
se si fosse voluto impedire il cumulo del punteggio aggiuntivo
con quello di servizio, lo si sarebbe fatto, con 10-15 parole
di un piccolo articolo di un decreto o di una legge. Se non
si impedì questo cumulo che brutta parola, sa
già di qualcosa di negativo, di ingiusto, come se il
punteggio di ogni abilitato non dipendesse dal cumulo dei
punteggi dei suoi titoli e del suo servizio fu proprio
perché lo si riteneva più che legittimo, come
si poteva impedire di lavorare a chi doveva specializzarsi
senza una borsa di studio? E come si poteva impedire di valutare
poi il servizio nella tabella dei punteggi? Come se le competenze
non accrescessero se il servizio viene prestato contemporaneamente
ad un periodo di studio. Dovè il senso? Ma le
pressioni di molti colleghi che si videro scavalcati
dagli insegnanti specializzati trovarono sponda presso sindacati,
partiti ed al ministero. Così passò una sentenza
del Tar confermata dal Consiglio di Stato che, con motivazioni
quantomeno discutibili e poco basate sulla giurisprudenza,
impediscono oggi quel cumulo.
Allora
come oggi la pietra dello scandalo erano gli scavalcamenti
in graduatoria permanente.
Abbiamo
già detto che rispetto agli abilitati dellordinario
non cè nessuno scavalcamento ingiustificato,
cè un percorso abilitante differente in quanto
uno richiede due anni di CERTIFICATO impegno in tante attività
(laboratori, progetti, tirocinio) che non sono richieste allaltro,
e non cè nessun diritto leso in termini di aspettativa
nei confronti di un abilitato dellordinario che la sua
aspettativa la mantiene nelle graduatorie di merito del concorso.
Diverso
è il caso degli abilitati del concorso riservato. Nemmeno
questa categoria può vantare un diritto acquisito leso
dallintroduzione delle SSIS perché abbiamo visto
come le SSIS fossero abilitanti (legge 341/90) e con un punteggio
aggiuntivo previsto (D.I. 460/98) ben prima che uscissero
le Ordinanze Ministeriali relative ai corsi abilitanti riservati,
e prima addirittura della legge 124/99 che dettava lemanazione
della prima di queste Ordinanze.
Chi
si è abilitato tramite il riservato (in particolare
nella prima tornata) può però vantare anni di
precariato nel mondo della scuola e quindi anche in questo
caso bisognerebbe fare una corretta valutazione se i 30 punti
aggiuntivi assegnati per le SSIS siano troppi e tali da generare
scavalcamenti ingiusti. Come detto, 30 punti si acquisiscono
con due anni e mezzo di supplenze. Un primo punto da considerare
è che, come è noto, 12 punti lanno si
possono acquisire anche con delle supplenze minime,
perfino di due ore a settimana ed insegnando solo sei mesi
lanno sia nella scuola pubblica che negli istituti privati
i quali, tra laltro, non sono soggetti al rispetto dellordine
delle graduatorie per le nomine dei supplenti. Da questo punto
di vista lequiparazione delle competenze acquisite nei
due anni nelle SSIS (1200 ore certificate di frequenza tra
studio e tirocinio) contro le supplenze minime
(due ore a settimana per sei mesi lanno per tre anni
di seguito, costituiscono meno di 180 ore di servizio che
fruttano 36 punti) sembrano giustificare tale punteggio e
farlo sembrare addirittura basso. Ma sappiamo che oltre ai
casi delle supplenze minime, peraltro ben sfruttate
da molti istituti privati per fare acquisire ogni anno punteggio
di servizio in tante classi di concorso contemporaneamente,
esistono casi di docenti che, al contrario, hanno per anni
servito lo stato o lavorato in scuole private, a pieno titolo
e con grande impegno. Rispetto a questa categoria di soggetti
i 30 punti non devono generare scavalcamenti ingiustificati.
Di questo siamo pienamente convinti e lo abbiamo sempre sostenuto.
Ma chi ha prestato servizio per almeno 5 nella stessa classe
di concorso non corre il rischio di essere scavalcato da un
insegnante specializzato SSIS senza servizio, in quanto solamente
il servizio di quei 5 anni gli consente di avere 60 punti
in graduatoria, cui poi si devono sommare quelli relativi
allabilitazione ed agli eventuali titoli. Se poi gli
anni di servizio nella stessa classe di concorso sono di più,
il distacco che un precario di così vecchia data mantiene
su un insegnante specializzato privo di servizio è
ancora più grande. Sottolineiamo il privo di
servizio perché esistono diversi casi di insegnanti
precari da anni che, per accrescere le proprie competenze
ed il proprio punteggio in graduatoria, hanno conseguito labilitazione
SSIS, ed è chiaro che chi ha sia svariati anni di precariato
alle spalle sia la specializzazione SSIS, merita di stare
abbastanza in alto nelle graduatorie.
E
veniamo invece al nocciolo della questione: il vero problema
è di chi, precario da tanti anni, ha spezzettato il
proprio servizio su diverse classi di concorso. Un abilitato
tramite il riservato che si trovi in questa condizione è
fortemente penalizzato dallattuale sistema di assegnazione
dei punteggi, in quanto non può cumulare il servizio
prestato nelle diverse classi di concorso e rischia di trovarsi
scavalcato da un abilitato SSIS privo di servizio. Questa
è unanomalia cui bisogna porre rimedio.
Prima
di affrontare la questione occorre fare, ad onor del vero,
una ulteriore precisazione. Molti di quei casi che vengono
sbandierati come scavalcamenti ingiusti si riferiscono
a personale che ha anni di servizio su una classe di concorso
e nulla, o pochissimo, in altre classi per le quali però
possiede labilitazione. Per cui lo stesso insegnante
che è stato scavalcato in una certa classe
di concorso da alcuni abilitati SSIS è in posizione
elevatissima ed al di sopra di tutti gli abilitati SSIS in
unaltra classe di concorso, quella dove, appunto, ha
cumulato tanto servizio e quindi tanto punteggio. Molti di
questi casi sono quelli di coloro che grazie ai corsi abilitanti
riservati bis e ter hanno conseguito una seconda ed una terza
abilitazione su classi di concorso ove però erano privi,
o quasi privi, di servizio. Ma questi scavalcamenti
evidentemente non sono casi di ingiustizia, perché
il precario viene scavalcato dove non ha servizio e rimane
in testa nella classe di concorso dove invece lavora da anni.Dunque,
alla fine, lunica anomalia che i 30 punti hanno introdotto
sono quei relativamente POCHI scavalcamenti ai danni di chi,
precario da almeno 5-6 anni, ha il servizio troppo spezzettato
nelle diverse classi di concorso e viene quindi a retrocedere
in graduatoria in tutte le classi di concorso cui è
iscritto. Abbiamo sempre ritenuto che la risposta a questa
anomalia dovesse essere un punteggio (magari 6 punti lanno)
per il servizio non specifico, cioè quello
prestato nelle altre classi di concorso, previo
naturalmente cancellazione dalle graduatorie permanenti del
personale di ruolo, che altrimenti schizzerebbe in alto in
tutte le graduatorie. Ma la cancellazione del personale di
ruolo dalle graduatorie permanenti è un provvedimento
che lAmministrazione dovrebbe portare avanti in ogni
caso perché in effetti tale personale usufruisce già
del 60% delle cattedre disponibili grazie alla mobilità
interna (lasciano il resto per le nuove nomine in ruolo).
Un punteggio per il servizio non specifico taglierebbe
dunque alla radice ogni anomalia dovuta ai 30 punti. Unalternativa
a questo provvedimento è quello che lAmministrazione
ha già preso in esame, e cioè un premio
per la continuità di servizio (2-3 punti ogni 3 anni
di servizio, è la proposta lAmministrazione al
CNPI, ma a nostro parere il premio potrebbe anche
essere leggermente più corposo).
Dunque,
come si vede, esistono dei provvedimenti che eliminerebbero
gli scavalcamenti ingiusti senza però mettere
in discussione i 30 punti aggiuntivi riservati alla specializzazione
SSIS. Anche perché andare a toccare tale punteggio
aggiuntivo significa ledere un diritto acquisito dagli specializzati
e specializzandi. Diminuire il punteggio aggiuntivo SSIS o
dare un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità (1
o 27 punti è la stessa cosa) alle abilitazioni non-SSIS,
significa sminuire il valore dei 30 punti. Ma sui 30 punti
di differenza tra labilitazione SSIS e le altre (e non
su 30 punti in assoluto) hanno fatto affidamento gli specializzandi
SSIS di ogni ciclo. Infatti il D.I. 460/98 parlava di un
punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
1.
Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2001 ha affrontato
il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto
alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello
Stato.
2.
Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2002 ha affrontato
il secondo anno SSIS e il concorso finale confidando in 30
punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo
affidamento nelle leggi dello Stato.
3.
Chi ha superato la selezione SSIS nel 2001 - e si abiliterà
tra pochi mesi si è iscritto confidando in 30
punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo
affidamento nelle leggi dello Stato.
4.
Chi ha superato la selezione SSIS nel 2002 - e si abiliterà
nel 2004 - si è iscritto confidando in 30 punti in
più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento
nelle leggi dello Stato.
Dunque
i 30 punti sono aggiuntivi rispetto a, ed ogni
eventuale punto aggiuntivo ad altre abilitazioni dovrebbe
far aumentare il punteggio aggiuntivo SSIS della stessa misura.
Non bisogna poi dimenticare che eventuali punteggi aggiuntivi
per abilitazione del riservato e dell'ordinario non hanno
copertura di fonte primaria (legislativa); il punteggio aggiuntivo
per l'abilitazione Ssis trova invece fondamento normativo
primario nella legge 306/2000.
Uno
dei nostri timori è che lAmministrazione prenda
provvedimenti iniqui e lesivi dei diritti acquisiti dagli
insegnanti specializzati e specializzandi dando seguito ad
Ordini del Giorno parlamentari basati su inesattezze e nati
dai convincimenti di alcuni parlamentari che hanno un po
frettolosamente dato credito alle richieste di una sola parte
delle categorie in questione e senza aver sentito laltra
campana. Le inesattezze su cui si sono basati questi
O.d.G. sono tante tra le quali il fatto che i già abilitati
non potessero iscriversi alle SSIS. Invece sono tanti gli
insegnanti già abilitati tramite ordinario o riservato
che le hanno frequentate o le frequentano e se qualche segreteria
ha impedito a qualcuno di iscriversi, deve essere quella segreteria
a pagare lerrore e non le decine di migliaia di specializzati
incolpevoli. Ma è inesatto anche che il punteggio SSIS
valga quanto dieci lauree, o almeno è un modo fazioso
di esporre le cose, perché allora si potrebbe dire
che tre mesi di supplenza (fatta magari solo con due ore a
settimana) che fruttano 6 punti equivalgono a due lauree!!!
Il fatto è che nella tabella di valutazione dei titoli
della graduatoria permanente vengono premiate il servizio
e la specializzazione allinsegnamento, che sono ritenute
le due esperienze fondamentali per la professione docente,
tutto il resto concorre in maniera molto minore. Un altro
argomento utilizzato per motivare lO.d.G., è
naturalmente quello degli scavalcamenti sul quale
abbiamo già detto il nostro punto di vista.
Concludendo,
se anche un solo punto dei 30 aggiuntivi rispetto al punteggio
assegnato alle altre abilitazioni venisse messo in discussione
da un provvedimento ministeriale, noi ci sentiremmo in diritto
di ricorrere al Tribunale Amministrativo che ha già
giudicato il punteggio aggiuntivo SSIS pienamente coerente
(quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato)
con lintero sistema dei punteggi (
) doveroso riconoscimento
dellimpegno dedicato alla formazione e dellelevato
livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza
delle scuole SSIS.
Il
Tar ha anche riconosciuto che il punteggio aggiuntivo ha fondamento
normativo primario: Invero, lattribuzione dei
trenta punti nasce dalla previsione della legge 27 ottobre
2000 n. 306, la quale recepisce principi dellordinamento
comunitario e, in quanto conforme a un sistema ben equilibrato
di accesso ai ruoli, appare esente da censure di natura costituzionale.
Ma
soprattutto la sentenza del Tar sostiene che Lorientamento
comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla attività
formativa, proprio per lesclusività, la gravosità
e la serietà dellimpegno richiesto ai partecipanti
ai corsi di specializzazione, una adeguata rimunerazione
e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntivo
(per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle
procedure concorsuali.
Ricordando
che la sentenza del Tar è stata confermata dal Consiglio
di Stato, non si capisce in base a quale principio un diritto
ormai acquisito da anni nella giurisprudenza e confermato
dai tribunali competenti, possa oggi essere messo in discussione
da un Ordine del Giorno parlamentare.
Confidiamo
dunque che lAmministrazione non dia seguito a tali O.d.G.
ed emani un decreto di riapertura delle graduatorie permanenti
con una tabella di valutazione dei titoli conforme a ciò
che il Tar ha sentenziato ed il Consiglio di Stato ha confermato.
Lalternativa
sarebbe pericolosissima non solo per noi ma per tutti i docenti
precari: avere delle graduatorie di nuovo soggette a contenziosi
giudiziari, bloccate dai tribunali ed inutilizzabili per le
immissioni in ruolo, cosa che speriamo nessuno desideri.
Ed
avremmo comunque davanti lassurdità di due graduatorie,
una (la graduatoria di merito dellordinario) in cui
gli insegnanti specializzati non sono presenti e laltra
(la graduatoria permanente) in cui stanno in fondo, come dire
che le SSIS sono la formazione iniziale dei disoccupati.
Infine
prendiamo in considerazione unaltra ipotesi, e cioè
che il ministero ed il parlamento siano pronti a riformare
lintero sistema di reclutamento con una nuova legge
(magari presentato nella forma di decreto legge) che gestisca
il transitorio in attesa dellavvento delle lauree specialistiche
abilitanti.
Una
nuova legge naturalmente potrebbe anche superare i paletti
messi dal Consiglio di Stato senza andare incontro a nuovi
ricorsi.
Naturalmente
noi siamo più che favorevoli ad una riforma coerente
e completa del sistema di reclutamento, che sarebbe cosa ben
diversa dal penalizzare oltre ogni limite solo gli insegnanti
specializzati come accadrebbe se tutto il sistema venisse
lasciato così comè, e lunica modifica
fosse un deprezzamento dellabilitazione
SSIS.
Uneventuale
riforma del sistema di reclutamento dovrebbe innanzitutto
creare un canale di accesso diretto ai ruoli per chi ha conseguito
labilitazione SSIS, in quanto dopo aver superato una
selezione in base ad un numero programmato di accessi, dopo
due anni di formazione e di tirocinio, dopo il superamento
di un esame finale avente valore concorsuale, crediamo si
possa aver diritto a ciò che ha chi ha solo
superato le prove di un concorso. Una tale modifica metterebbe
fine a quella che è oggi liniquità di
trattamento più grande cui sono sottoposti gli insegnanti
abilitati tramite SSIS.
La
riforma dovrebbe inoltre prevedere, oltre la cancellazione
di chi già di ruolo dalle graduatorie permanenti, una
diminuzione della percentuale (60%) delle cattedre vacanti
riservate alla mobilità interna, almeno di un terzo.
Quindi una nuova ipotesi del reclutamento potrebbe essere
che sulla totalità delle cattedre disponibili, il 40%
venisse riservavo per la mobilità di chi già
di ruolo.
Le
nuove nomine invece potrebbero essere fatte nella seguente
maniera :
50%
dalle graduatorie permanenti,
25% dalla graduatoria di merito del concorso ordinario
25 % dalla nuova graduatoria di merito degli abilitati SSIS
In
questa cornice - ma solo in una cornice del genere, con una
riforma legislativa che investa lintero sistema di reclutamento
anche i punteggi delle graduatorie permanenti potrebbero
essere rivisti. Si potrebbe allora anche limare il punteggio
aggiuntivo SSIS nelle graduatorie permanenti. Non parliamo
certo di una riduzione del 90% come vorrebbe lO.d.G.
De Laurentiis che mortifica, forse puntando alla sua morte,
il sistema di formazione iniziale degli insegnanti introdotto
in Italia.
Parliamo
di una piccola riduzione (dellordine del 10%-20%) che
sarebbe accettabile purché accompagnata dal ripristino
della possibilità di far valere il cumulo con il punteggio
del servizio prestato durante la frequenza SSIS.
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