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Gli insegnanti specializzati e specializzandi SSIS

Il nostro punto di vista

Noi insegnanti specializzati e specializzandi SSIS riteniamo che oggi il sistema di reclutamento della scuola sia in uno stato quantomeno “confusionale”. La confusione è eredità di ciò che è avvenuto negli ultimi anni quando sono stati introdotti tre percorsi abilitanti enormemente diversi l’uno dall’altro. Ma è anche frutto della insensata politica di ingrossare le fila del precariato limitando, o addirittura eludendole come successo quest’ultimo anno, le nomine in ruolo nonostante le decine di migliaia di posti vacanti.Lo stato confusionale dell’attuale sistema di reclutamento non dà però diritto a nessuno, né a un gruppo di deputati né al governo, di calpestare i diritti dei cittadini, anche se questi cittadini sono i tanto vituperati insegnanti specializzati SSIS. Né lo stato confusionale deve indurre ad introdurre ulteriore confusione con dei provvedimenti che vanno a toccare una piccola parte del sistema di reclutamento piuttosto che realizzare una riforma organica della materia.

Oggi, come è ben noto, le nomine in ruolo vengono fatte attingendo per il 50% dalle graduatorie permanenti e per l’altro 50% dalle graduatorie degli abilitati del concorso ordinario. Ciò naturalmente determina un primo grosso squilibro a favore degli abilitati del concorso ordinario che partecipano al 100% delle possibili nomine e soprattutto hanno ben il 50% a loro esclusivamente riservato.

Noi riteniamo che questa sia la più grande ingiustizia oggi esistente tra le varie categorie di abilitati. Gli insegnanti infatti che sono abilitati tramite le Scuole di Specializzazione SSIS non hanno un canale diretto di immissione al ruolo nonostante essi – oltre a sostenere le prove di un concorso (l’esame finale tale è) – abbiano sostenuto un percorso di formazione e tirocinio di due anni più lungo rispetto a chi si è abilitato tramite l’ordinario concorso.

Questa grande ingiustizia del sistema attuale di reclutamento viene però tenuta nascosta dai media e da molta parte del mondo della scuola, e si parla tanto invece del punteggio aggiuntivo SSIS che avrebbe determinato “scavalcamenti” scandalosi nelle graduatorie permanenti le quali, come detto, concorrono solo al 50% delle assunzioni ma sono importanti anche perché tramite esse vengono assegnate le supplenze. Spesso quindi ci si dimentica dell’esistenza di un altro 50% di cattedre assegnate da una graduatoria cui gli abilitati SSIS non hanno accesso.

Ma le graduatorie permanenti sono un vero e proprio “concorso per soli titoli” dove, ai fini del punteggio, valgono i titoli di studio ed il servizio prestato. Ed allora, in una graduatoria del genere, appare più che evidente che il titolo SSIS, che non è solo un’abilitazione ma soprattutto una specializzazione all’insegnamento - biennale, a frequenza obbligatoria, finalizzata direttamente ed esclusivamente all’acquisizione delle competenze didattiche e progettuali - debba avere una congrua valutazione in termini di punteggio aggiuntivo. Ma questo crediamo ormai sia chiaro a tutti, il problema è semmai la quantificazione di tale punteggio.

Ed allora ci permettiamo di fare un piccolo excursus storico-legale.

La riforma che ha introdotto le SSIS è nata monca perché non è stata legata la formazione iniziale al reclutamento degli insegnanti. Le SSIS sono a “numero programmato rispetto al fabbisogno territoriale di insegnanti” ma poi questo non corrisponde, come logica e forse giurisprudenza vorrebbero, ad una automatica immissione in ruolo degli insegnanti specializzati. Se così fosse stato probabilmente non si sarebbe parlato di “scavalcamenti” così come oggi nessuno si lamenta se un neo-laureato superando il concorso ordinario entra direttamente in ruolo, senza un giorno di servizio, senza un giorno di tirocinio, senza una formazione specifica per l’insegnamento.

Invece le SSIS, nate nel 1990 con la legge 341 che dettava che esse erano “abilitanti all’insegnamento”, istituite nel 1998 con il decreto interministeriale 460, sono state completamente dimenticate nel maggio dell’anno successivo: quando già stavano uscendo i bandi relativi al primo ciclo SSIS, il legislatore con la legge 124 normava un piccolo cambiamento del sistema di reclutamento senza legarlo alla grande riforma fatta con la introduzione formazione iniziale degli insegnanti.

Successivamente, - le date sono importanti per far capire anche ai più “testoni” che le SSIS non sono giunte né dopo i corsi abilitanti riservati né dopo il concorso ordinario, e quindi non hanno leso i diritti di alcuno dei soggetti in questione – solo successivamente sono stati banditi il concorso ordinario ed i corsi riservati abilitanti sui quali ci sarebbe molto da dire, almeno in quanto all’estensione più che generosa delle abilitazioni fatte conseguire ope legis. Ma non è questa la sede e soprattutto quelle abilitazioni ormai sono state conseguite e quindi sono un diritto acquisito di tanti insegnanti.

Con le SSIS ormai già piene di specializzandi che le frequentavano sicuri di un futuro lavorativo, nel 2000 uscì il decreto ministeriale 123 che consentiva l’accesso alle graduatorie permanenti a tutti gli abilitati tranne agli abilitati SSIS. Bastò poco per far capire al legislatore che si trattava di un clamorosa mancanza e che ciò avrebbe determinato il fallimento della riforma sulla formazione iniziale. E allora pochi mesi dopo veniva approvato, all’interno della legge 306 del 2000, un articolo che garantiva l’accesso alle permanenti anche agli abilitati SSIS. Diritti lesi agli altri abilitati? Assolutamente no! Semmai sarebbe stato un clamoroso diniego dei diritti di soggetti cui l’abilitazione all’insegnamento era garantita da una legge del 1990, la 341, non includerli neanche nelle graduatorie cui avevano accesso gli altri abilitati.

Il punto non sono quindi i diritti derivanti dalla giurisprudenza – se proprio oggi si vuole trovare un “diritto leso”, è quello di chi, abilitato tramite SSIS, non si vede valutare il punteggio del servizio ma, purtroppo ed incomprensibilmente, sono stati proprio dei collegi tribunali a stabilirlo.

La questione è invece quali “scavalcamenti” sono stati determinati dai 30 punti SSIS. Normalmente nelle graduatorie permanenti i 30 punti consentono agli abilitati SSIS di stare davanti agli abilitati del concorso ordinario. Ma questo appare totalmente logico e coerente. Chi ha fatto un percorso istituito e gestito dallo Stato finalizzato esclusivamente all’insegnamento deve essere subito impegnato in quella professione, quantomeno a tempo determinato. Chi invece ha solo partecipato ad un concorso, se non lo vince, cioè se il voto finale conseguito non gli consente di accedere direttamente al ruolo, ha meno aspettative nei confronti di un lavoro nella scuola. È lo Stato ad avergli dato meno aspettative perché non lo ha “costretto”, per conseguire l’abilitazione, ad impegnarsi per due anni, per 1200 ore, in una frequenza continua di studi e tirocinio. E lo Stato gli ha dato meno aspettative soprattutto perché non gli ha mai garantito, né mai promesso un punteggio aggiuntivo per la sua abilitazione, come fatto invece con chi ha intrapreso il percorso SSIS. Chiaro allora che l’abilitato dell’ordinario non deve usufruire di un punteggio aggiuntivo ma l’abilitato ssis sì. Ma in questo senso i 30 punti sono una quantificazione misera, giusta o generosa? La quantificazione fu fatta nel 2001 dal ministro De Mauro tenendo conto del fatto che le competenze acquisite da un percorso biennale guidato dai migliori cultori della didattica del nostro paese, con tanto di tirocinio obbligatorio, erano quantomeno equiparabili a due anni di esperienza diretta sul campo, cioè di supplenza. Il ragionamento che allora fu fatto era più o meno di questo tipo: “Le supplenze sono un’esperienza significativa e che fa accrescere molto la professionalità del docente ma lo sono anche lo studio specifico della didattica, l’affrontare situazioni di contesto scolastico in maniera guidata, la competenza maturata in laboratori di studio e di progetto, il confronto ed i momenti di riflessione con docenti esperti della scuola e con docenti universitari”. Dunque due anni di SSIS furono valutate, in termini di punteggio, quanto le competenze maturate in due anni e mezzo di servizio senza formazione. Fu giusto o sbagliato? Naturalmente la risposta è molto soggettiva, ma sicuramente allora i 30 punti furono assegnati solo in base ad una valutazione “meritocratica” e non certo in base ad un calcolo di 12+12+6 compensativo del servizio che non poteva essere reso. Questo è dimostrato oltre che dalla testimonianza di chi di noi partecipò alle “trattative” per la quantificazione del punteggio, dal fatto che non esiste nessun documento ufficiale di allora (né ufficioso) che leghi in qualche modo il punteggio al servizio se non, appunto, tenendo i 12 punti annuali come riferimento, come unità di misura, per quantificare il “merito” di un docente specializzato. E d’altronde se si fosse voluto impedire il cumulo del punteggio aggiuntivo con quello di servizio, lo si sarebbe fatto, con 10-15 parole di un piccolo articolo di un decreto o di una legge. Se non si impedì questo cumulo – che brutta parola, sa già di qualcosa di negativo, di ingiusto, come se il punteggio di ogni abilitato non dipendesse dal cumulo dei punteggi dei suoi titoli e del suo servizio – fu proprio perché lo si riteneva più che legittimo, come si poteva impedire di lavorare a chi doveva specializzarsi senza una borsa di studio? E come si poteva impedire di valutare poi il servizio nella tabella dei punteggi? Come se le competenze non accrescessero se il servizio viene prestato contemporaneamente ad un periodo di studio. Dov’è il senso? Ma le pressioni di molti colleghi che si videro “scavalcati” dagli insegnanti specializzati trovarono sponda presso sindacati, partiti ed al ministero. Così passò una sentenza del Tar confermata dal Consiglio di Stato che, con motivazioni quantomeno discutibili e poco basate sulla giurisprudenza, impediscono oggi quel cumulo.

Allora come oggi la “pietra dello scandalo” erano gli “scavalcamenti” in graduatoria permanente.

Abbiamo già detto che rispetto agli abilitati dell’ordinario non c’è nessuno scavalcamento ingiustificato, c’è un percorso abilitante differente in quanto uno richiede due anni di CERTIFICATO impegno in tante attività (laboratori, progetti, tirocinio) che non sono richieste all’altro, e non c’è nessun diritto leso in termini di “aspettativa” nei confronti di un abilitato dell’ordinario che la sua aspettativa la mantiene nelle graduatorie di merito del concorso.

Diverso è il caso degli abilitati del concorso riservato. Nemmeno questa categoria può vantare un diritto acquisito leso dall’introduzione delle SSIS perché abbiamo visto come le SSIS fossero abilitanti (legge 341/90) e con un punteggio aggiuntivo previsto (D.I. 460/98) ben prima che uscissero le Ordinanze Ministeriali relative ai corsi abilitanti riservati, e prima addirittura della legge 124/99 che dettava l’emanazione della prima di queste Ordinanze.

Chi si è abilitato tramite il riservato (in particolare nella prima tornata) può però vantare anni di precariato nel mondo della scuola e quindi anche in questo caso bisognerebbe fare una corretta valutazione se i 30 punti aggiuntivi assegnati per le SSIS siano troppi e tali da generare scavalcamenti ingiusti. Come detto, 30 punti si acquisiscono con due anni e mezzo di supplenze. Un primo punto da considerare è che, come è noto, 12 punti l’anno si possono acquisire anche con delle supplenze “minime”, perfino di due ore a settimana ed insegnando solo sei mesi l’anno sia nella scuola pubblica che negli istituti privati i quali, tra l’altro, non sono soggetti al rispetto dell’ordine delle graduatorie per le nomine dei supplenti. Da questo punto di vista l’equiparazione delle competenze acquisite nei due anni nelle SSIS (1200 ore certificate di frequenza tra studio e tirocinio) contro le supplenze “minime” (due ore a settimana per sei mesi l’anno per tre anni di seguito, costituiscono meno di 180 ore di servizio che fruttano 36 punti) sembrano giustificare tale punteggio e farlo sembrare addirittura basso. Ma sappiamo che oltre ai casi delle supplenze “minime”, peraltro ben sfruttate da molti istituti privati per fare acquisire ogni anno punteggio di servizio in tante classi di concorso contemporaneamente, esistono casi di docenti che, al contrario, hanno per anni servito lo stato o lavorato in scuole private, a pieno titolo e con grande impegno. Rispetto a questa categoria di soggetti i 30 punti non devono generare scavalcamenti ingiustificati. Di questo siamo pienamente convinti e lo abbiamo sempre sostenuto. Ma chi ha prestato servizio per almeno 5 nella stessa classe di concorso non corre il rischio di essere scavalcato da un insegnante specializzato SSIS senza servizio, in quanto solamente il servizio di quei 5 anni gli consente di avere 60 punti in graduatoria, cui poi si devono sommare quelli relativi all’abilitazione ed agli eventuali titoli. Se poi gli anni di servizio nella stessa classe di concorso sono di più, il distacco che un precario di così vecchia data mantiene su un insegnante specializzato privo di servizio è ancora più grande. Sottolineiamo il “privo di servizio” perché esistono diversi casi di insegnanti precari da anni che, per accrescere le proprie competenze ed il proprio punteggio in graduatoria, hanno conseguito l’abilitazione SSIS, ed è chiaro che chi ha sia svariati anni di precariato alle spalle sia la specializzazione SSIS, merita di stare abbastanza in alto nelle graduatorie.

E veniamo invece al nocciolo della questione: il vero problema è di chi, precario da tanti anni, ha spezzettato il proprio servizio su diverse classi di concorso. Un abilitato tramite il riservato che si trovi in questa condizione è fortemente penalizzato dall’attuale sistema di assegnazione dei punteggi, in quanto non può cumulare il servizio prestato nelle diverse classi di concorso e rischia di trovarsi scavalcato da un abilitato SSIS privo di servizio. Questa è un’anomalia cui bisogna porre rimedio.

Prima di affrontare la questione occorre fare, ad onor del vero, una ulteriore precisazione. Molti di quei casi che vengono sbandierati come “scavalcamenti ingiusti” si riferiscono a personale che ha anni di servizio su una classe di concorso e nulla, o pochissimo, in altre classi per le quali però possiede l’abilitazione. Per cui lo stesso insegnante che è stato “scavalcato” in una certa classe di concorso da alcuni abilitati SSIS è in posizione elevatissima ed al di sopra di tutti gli abilitati SSIS in un’altra classe di concorso, quella dove, appunto, ha cumulato tanto servizio e quindi tanto punteggio. Molti di questi casi sono quelli di coloro che grazie ai corsi abilitanti riservati bis e ter hanno conseguito una seconda ed una terza abilitazione su classi di concorso ove però erano privi, o quasi privi, di servizio. Ma questi “scavalcamenti” evidentemente non sono casi di ingiustizia, perché il precario viene scavalcato dove non ha servizio e rimane in testa nella classe di concorso dove invece lavora da anni.Dunque, alla fine, l’unica anomalia che i 30 punti hanno introdotto sono quei relativamente POCHI scavalcamenti ai danni di chi, precario da almeno 5-6 anni, ha il servizio troppo spezzettato nelle diverse classi di concorso e viene quindi a retrocedere in graduatoria in tutte le classi di concorso cui è iscritto. Abbiamo sempre ritenuto che la risposta a questa anomalia dovesse essere un punteggio (magari 6 punti l’anno) per il servizio “non specifico”, cioè quello prestato nelle “altre” classi di concorso, previo naturalmente cancellazione dalle graduatorie permanenti del personale di ruolo, che altrimenti schizzerebbe in alto in tutte le graduatorie. Ma la cancellazione del personale di ruolo dalle graduatorie permanenti è un provvedimento che l’Amministrazione dovrebbe portare avanti in ogni caso perché in effetti tale personale usufruisce già del 60% delle cattedre disponibili grazie alla “mobilità interna” (lasciano il resto per le nuove nomine in ruolo). Un punteggio per il servizio “non specifico” taglierebbe dunque alla radice ogni anomalia dovuta ai 30 punti. Un’alternativa a questo provvedimento è quello che l’Amministrazione ha già preso in esame, e cioè un “premio” per la continuità di servizio (2-3 punti ogni 3 anni di servizio, è la proposta l’Amministrazione al CNPI, ma a nostro parere il “premio” potrebbe anche essere leggermente più corposo).

Dunque, come si vede, esistono dei provvedimenti che eliminerebbero gli “scavalcamenti ingiusti” senza però mettere in discussione i 30 punti aggiuntivi riservati alla specializzazione SSIS. Anche perché andare a toccare tale punteggio aggiuntivo significa ledere un diritto acquisito dagli specializzati e specializzandi. Diminuire il punteggio aggiuntivo SSIS o dare un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità (1 o 27 punti è la stessa cosa) alle abilitazioni non-SSIS, significa sminuire il valore dei 30 punti. Ma sui 30 punti di differenza tra l’abilitazione SSIS e le altre (e non su 30 punti in assoluto) hanno fatto affidamento gli specializzandi SSIS di ogni ciclo. Infatti il D.I. 460/98 parlava di “un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario”.

1. Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2001 ha affrontato il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

2. Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2002 ha affrontato il secondo anno SSIS e il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

3. Chi ha superato la selezione SSIS nel 2001 - e si abiliterà tra pochi mesi – si è iscritto confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

4. Chi ha superato la selezione SSIS nel 2002 - e si abiliterà nel 2004 - si è iscritto confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

Dunque i 30 punti sono aggiuntivi “rispetto a”, ed ogni eventuale punto aggiuntivo ad altre abilitazioni dovrebbe far aumentare il punteggio aggiuntivo SSIS della stessa misura. Non bisogna poi dimenticare che eventuali punteggi aggiuntivi per abilitazione del riservato e dell'ordinario non hanno copertura di fonte primaria (legislativa); il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione Ssis trova invece fondamento normativo primario nella legge 306/2000.

Uno dei nostri timori è che l’Amministrazione prenda provvedimenti iniqui e lesivi dei diritti acquisiti dagli insegnanti specializzati e specializzandi dando seguito ad Ordini del Giorno parlamentari basati su inesattezze e nati dai convincimenti di alcuni parlamentari che hanno un po’ frettolosamente dato credito alle richieste di una sola parte delle categorie in questione e senza “aver sentito l’altra campana”. Le inesattezze su cui si sono basati questi O.d.G. sono tante tra le quali il fatto che i già abilitati non potessero iscriversi alle SSIS. Invece sono tanti gli insegnanti già abilitati tramite ordinario o riservato che le hanno frequentate o le frequentano e se qualche segreteria ha impedito a qualcuno di iscriversi, deve essere quella segreteria a pagare l’errore e non le decine di migliaia di specializzati incolpevoli. Ma è inesatto anche che il punteggio SSIS valga quanto dieci lauree, o almeno è un modo fazioso di esporre le cose, perché allora si potrebbe dire che tre mesi di supplenza (fatta magari solo con due ore a settimana) che fruttano 6 punti equivalgono a due lauree!!! Il fatto è che nella tabella di valutazione dei titoli della graduatoria permanente vengono premiate il servizio e la specializzazione all’insegnamento, che sono ritenute le due esperienze fondamentali per la professione docente, tutto il resto concorre in maniera molto minore. Un altro argomento utilizzato per motivare l’O.d.G., è naturalmente quello degli “scavalcamenti” sul quale abbiamo già detto il nostro punto di vista.

Concludendo, se anche un solo punto dei 30 aggiuntivi rispetto al punteggio assegnato alle altre abilitazioni venisse messo in discussione da un provvedimento ministeriale, noi ci sentiremmo in diritto di ricorrere al Tribunale Amministrativo che ha già giudicato il punteggio aggiuntivo SSIS “pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l’intero sistema dei punteggi (…) doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e dell’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS”.

Il Tar ha anche riconosciuto che il punteggio aggiuntivo ha fondamento normativo primario: “Invero, l’attribuzione dei trenta punti nasce dalla previsione della legge 27 ottobre 2000 n. 306, la quale recepisce principi dell’ordinamento comunitario e, in quanto conforme a un sistema ben equilibrato di accesso ai ruoli, appare esente da censure di natura costituzionale.”

Ma soprattutto la sentenza del Tar sostiene che “L’orientamento comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla attività formativa, proprio per l’esclusività, la gravosità e la serietà dell’impegno richiesto ai partecipanti ai corsi di specializzazione, una “adeguata rimunerazione” e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntivo (per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle procedure concorsuali.

Ricordando che la sentenza del Tar è stata confermata dal Consiglio di Stato, non si capisce in base a quale principio un diritto ormai acquisito da anni nella giurisprudenza e confermato dai tribunali competenti, possa oggi essere messo in discussione da un Ordine del Giorno parlamentare.

Confidiamo dunque che l’Amministrazione non dia seguito a tali O.d.G. ed emani un decreto di riapertura delle graduatorie permanenti con una tabella di valutazione dei titoli conforme a ciò che il Tar ha sentenziato ed il Consiglio di Stato ha confermato.

L’alternativa sarebbe pericolosissima non solo per noi ma per tutti i docenti precari: avere delle graduatorie di nuovo soggette a contenziosi giudiziari, bloccate dai tribunali ed inutilizzabili per le immissioni in ruolo, cosa che speriamo nessuno desideri.

Ed avremmo comunque davanti l’assurdità di due graduatorie, una (la graduatoria di merito dell’ordinario) in cui gli insegnanti specializzati non sono presenti e l’altra (la graduatoria permanente) in cui stanno in fondo, come dire che le SSIS sono la formazione iniziale dei disoccupati.

Infine prendiamo in considerazione un’altra ipotesi, e cioè che il ministero ed il parlamento siano pronti a riformare l’intero sistema di reclutamento con una nuova legge (magari presentato nella forma di decreto legge) che gestisca il transitorio in attesa dell’avvento delle lauree specialistiche abilitanti.

Una nuova legge naturalmente potrebbe anche superare i paletti messi dal Consiglio di Stato senza andare incontro a nuovi ricorsi.

Naturalmente noi siamo più che favorevoli ad una riforma coerente e completa del sistema di reclutamento, che sarebbe cosa ben diversa dal penalizzare oltre ogni limite solo gli insegnanti specializzati come accadrebbe se tutto il sistema venisse lasciato così com’è, e l’unica modifica fosse un “deprezzamento” dell’abilitazione SSIS.

Un’eventuale riforma del sistema di reclutamento dovrebbe innanzitutto creare un canale di accesso diretto ai ruoli per chi ha conseguito l’abilitazione SSIS, in quanto dopo aver superato una selezione in base ad un numero programmato di accessi, dopo due anni di formazione e di tirocinio, dopo il superamento di un esame finale avente valore concorsuale, crediamo si possa aver diritto a ciò che ha chi ha “solo” superato le prove di un concorso. Una tale modifica metterebbe fine a quella che è oggi l’iniquità di trattamento più grande cui sono sottoposti gli insegnanti abilitati tramite SSIS.

La riforma dovrebbe inoltre prevedere, oltre la cancellazione di chi già di ruolo dalle graduatorie permanenti, una diminuzione della percentuale (60%) delle cattedre vacanti riservate alla mobilità interna, almeno di un terzo. Quindi una nuova ipotesi del reclutamento potrebbe essere che sulla totalità delle cattedre disponibili, il 40% venisse riservavo per la mobilità di chi già di ruolo.

Le nuove nomine invece potrebbero essere fatte nella seguente maniera :

50% dalle graduatorie permanenti,
25% dalla graduatoria di merito del concorso ordinario
25 % dalla nuova graduatoria di merito degli abilitati SSIS

In questa cornice - ma solo in una cornice del genere, con una riforma legislativa che investa l’intero sistema di reclutamento – anche i punteggi delle graduatorie permanenti potrebbero essere rivisti. Si potrebbe allora anche limare il punteggio aggiuntivo SSIS nelle graduatorie permanenti. Non parliamo certo di una riduzione del 90% come vorrebbe l’O.d.G. De Laurentiis che mortifica, forse puntando alla sua morte, il sistema di formazione iniziale degli insegnanti introdotto in Italia.

Parliamo di una piccola riduzione (dell’ordine del 10%-20%) che sarebbe accettabile purché accompagnata dal ripristino della possibilità di far valere il cumulo con il punteggio del servizio prestato durante la frequenza SSIS.

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