La
sentenza di Pulcinella (ultima puntata)
(di Laura Criscione e Paolo Damanti)
Ritorniamo
a parlare della sentenza emessa dal Consiglio
di Stato il 30 dicembre 2002, che sancisce la "non
cumulabilità del punteggio assegnato per la frequenza
del corso biennale delle SISS e di quello attribuito per le
supplenze svolte con riferimento allo stesso biennio".
Nel
precedente articolo avevamo sottolineato le contraddizioni
presenti nella sentenza. Ora passiamo dalle contraddizioni
agli errori di interpretazione della realtà delle
Scuole di Specializzazione.
In
particolare leggiamo nel testo:
"l'articolo
1 del decreto interministeriale 26 maggio 1998 considera in
via generale il "tirocinio" come il complesso delle
esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione
tra competenze teoriche e competenze operative;
Come affermato dal Cds quindi il tirocinio è "un
complesso di esperienze".
Il
CdS ha invece, male interpretando la cattiva interpretazione
del Tar del Lazio, valutato il punteggio di 30 punti come
12+12+6, in cui 12+12 = a due anni di servizio.
Ma
un docente è in servizio quando:
- viene
nominato dal CSA o da un Dirigente Scolastico;
- firma
un contratto;
- riscuote
un cedolino mensile con l'indicazione dello stipendio e
i relativi contributi versati all'INPS.
I
corsisti SSIS hanno un semplice contratto di tirocinio,
che non prevede alcuno dei punti sopra elencati (nella sentenza
il Cds dimentica di indicarci come mettere in regola la nostra
attuale, presunta, posizione lavorativa.)
Ne
consegue quindi che la valutazione dei 30 punti come 12+12+6
è infondata, perchè il tirocinio non è
servizio.
I
30 punti sono un punteggio aggiuntivo che scaturisce dalla
qualità del particolare percorso formativo di 1200
ore, come una corretta lettura del
D.M. del 4 giugno 2001 all'art.8 comma 1, suggerisce:
"Ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento
adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato
abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene
attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante
per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti".
Un
altro passo della sentenza afferma:
"il tirocinio richiesto agli insegnanti secondari in
formazione è di carattere generico senza alcun collegamento
necessario alle materie curricolari insegnate nel corso."
Il
tirocinio:
- non
ha carattere generico;
- è
collegato alle materie curricolari del corso;
- è,
come lo stesso Cds ci informa, il raccordo tra competenze
teoriche e competenze operative.
Se
il tirocinio avesse carattere generico, quali competenze
teoriche sarebbero da integrare con le competenze operative?
Secondo
i giuristi del Cds si potrebbe insegnare giurisprudenza svolgendo
tirocinio in un corso di culinaria.
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