La
sentenza di Pulcinella (prima
puntata)
(di
Laura Criscione e Paolo Damanti)
Nei
giorni scorsi è stata depositata la
sentenza n. 7460/2002 emessa dal Consiglio di Stato,
riunitosi il 19/11/02, per discutere il ricorso presentato
dal Ministero alla sentenza del Tar Lazio del 25 luglio 2002.
Con
questa sentenza viene confermato quanto decretato dal Tar
Lazio, cioè la "non cumulabilità
del punteggio assegnato per la frequenza del corso biennale
delle SISS e di quello attribuito per le supplenze svolte
con riferimento allo stesso biennio".
La
motivazione del Cds è stata così formulata:
"...Il
Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla considerazione
della caratterizzazione esclusiva dell'impegno richiesto per
la frequenza della scuola di specializzazione e della conseguente
incompatibilità di detto impegno con la contemporanea
prestazione di attività di insegnamento, che non si
esaurisce nell'impartire le lezioni nelle ore antimeridiane,
ma richiede la presenza dei docenti nelle attività
collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento
della funzione....".
Senonchè
più in basso si legge:
"la rilevanza del punteggio fisso di trenta punti
assegnato per il semplice dato del superamento del corso biennale,
a prescindere dal punteggio di merito riportato all'esito
dell'esame finale, si giustifica solo partendo dal presupposto
della non cumulabilità di detto punteggio con altri
punteggi conseguibili per effetto dell'insegnamento prestato
nello stesso biennio di riferimento (punteggio da riconoscersi
per converso con riferimento a graduatoria per classi di insegnamento
per le quali non venga in rilievo il punteggio SSIS)."
Insomma,
secondo il CdS faremmo male il nostro lavoro di insegnanti
soltanto nella classe di concorso nella quale otteniamo l'abilitazione
SISS, ma questo principio cade se si ha la fortuna di
insegnare in una classe di concorso diversa.
Forse
pensava agli insegnanti di religione?
Inoltre
la sentenza, in modo arbitrario, afferma che i 30 punti corrisponderebbero
ad una suddivisione 12+12+6, punti derivanti da due
anni (pieni) di insegnamento più una valutazione straordinaria
del titolo acquisito, di soli 6 punti.
Si
legge infatti:
"il punteggio fisso di trenta punti è nella
sostanza dato dalla risultante dei 24 punti spettanti ordinariamente
per l'insegnamento biennale (cfr. tabella di valutazione
dei titoli approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993
e modificata con decreto 2 gennaio 1994) e di 6 punti, pari
questi ultimi al doppio del punteggio normalmente riconosciuto
per titoli di studio di portata equivalente ovvero per il
superamento di un concorso per titoli ed esami anche ai soli
fini abilitativi".
In
realtà l'attribuzione dei 30 punti ai corsisti SISS
è sancita dal
D.M. del 4 giugno 2001, art.8 comma 1, che afferma:
"Ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento
adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato
abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene
attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante
per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti".
Si
rileva che il decreto parla di punteggio aggiuntivo di 30
punti, e non di una "sopravvalutazione" di 6 punti,
nè di cabaliche somme matematiche: 12+12+6.
Se
errore c'è stato nel riconoscimento del punteggio di
servizio agli abilitati SISS, esso è stato dovuto ad
una errata formulazione iniziale:
- Sentenza
Tar del Lazio 28 maggio 2002 ha interpretato in modo
falsante la normativa regolante i corsi SISS
- c.m.
n.69 del 14 giugno 2002 con la quale il Miur ha accolto
la sentenza del Tar del Lazio disciplinandola al solo periodo
dell'effettiva frequenza dei corsi biennali
- Sentenza
Tar del Lazio 25 luglio 2002 viene ribadito il criterio
del non cumulo del punteggio del servizio con i 30 punti
- Settembre
2002: il MIUR ricorre al Consiglio di Stato contro la
nuova sentenza del Tar.
- La
sentenza del Cds nella quale si afferma: "la circolare
ministeriale 14 giugno 2002 n. 69, annullata dalla sentenza
in questa sede gravata nella parte in cui consente il cumulo
del punteggio assegnato per l'insegnamento svolto nel periodo
non coincidente con l'effettivo svolgimento dei corsi presso
le SSIS, non presti ossequio al vincolo riveniente dal
dictum giurisdizionale e, in ogni caso, si ponga in
distonia con le coordinate normative di riferimento".
Quindi,
il Cds bacchetta il Miur per aver introdotto una innovazione
a posteriori nella legislazione SISS (cioè la considerazione
del punteggio svolto nei periodi di non coincidenza con la
frequenza del corso); allo stesso modo il CdS introduce
una nuova regola, confermando quanto affermato dal Tar
del Lazio, trasformando il punteggio aggiuntivo dei 30
punti in "valore aggiunto" di 12+12+6: innova
a posteriori la legislazione sulle SSIS.
Citiamo: "...il particolare "valore aggiunto"
(si intende: 30 punti) che l'ordinamento ha voluto attribuire
...."
Il
CdS ha dimostrato un'abilità di manipolazione matematica,
linguistica e legale che merita abilitazioni in più
classi di concorso con "valore aggiunto": la
prossima sentenza.
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