© copyright 2002-03, tutti i diritti riservati
Home page > Archivio articoli > La sentenza di Pulcinella

Resta aggiornato!

I
scriviti alla newsletter del KIUS.

Riceverai nella tua e-mail gli aggiornamenti settimanali:

News, Rassegna stampa, Legislazione...

Chiedilo a Lalla >>>

Un'esperta nel campo della scuola è a tua disposizione per chiarirti ogni dubbio su:

  • legislazione ssis;
  • graduatorie permanenti e d'istituto;
  • reclutamento.

Inviale un'e-mail con il tuo quesito.

Le risposte di Lalla >>>

Mailing list

Comunica via e-mail con altri specializzandi e specializzati SSIS

[Inserisci la tua email nel campo e clicca sul pulsante]

Informati: Archivio - Legislazione SSIS - Rassegna stampa - Eventi per la didattica
Documentati: Chiedilo a Lalla - Documenti del KIUS - Modulistica - Il KIUS in azione
Contatta: Indirizzi utili - Siti amici
Comunica: Mailing list - Chat



La sentenza di Pulcinella (prima puntata)
(di Laura Criscione e Paolo Damanti)

Nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza n. 7460/2002 emessa dal Consiglio di Stato, riunitosi il 19/11/02, per discutere il ricorso presentato dal Ministero alla sentenza del Tar Lazio del 25 luglio 2002.

Con questa sentenza viene confermato quanto decretato dal Tar Lazio, cioè la "non cumulabilità del punteggio assegnato per la frequenza del corso biennale delle SISS e di quello attribuito per le supplenze svolte con riferimento allo stesso biennio".

La motivazione del Cds è stata così formulata:

"...Il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla considerazione della caratterizzazione esclusiva dell'impegno richiesto per la frequenza della scuola di specializzazione e della conseguente incompatibilità di detto impegno con la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che non si esaurisce nell'impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione....".

Senonchè più in basso si legge:

"la rilevanza del punteggio fisso di trenta punti assegnato per il semplice dato del superamento del corso biennale, a prescindere dal punteggio di merito riportato all'esito dell'esame finale, si giustifica solo partendo dal presupposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punteggi conseguibili per effetto dell'insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento (punteggio da riconoscersi per converso con riferimento a graduatoria per classi di insegnamento per le quali non venga in rilievo il punteggio SSIS)."

Insomma, secondo il CdS faremmo male il nostro lavoro di insegnanti soltanto nella classe di concorso nella quale otteniamo l'abilitazione SISS, ma questo principio cade se si ha la fortuna di insegnare in una classe di concorso diversa.

Forse pensava agli insegnanti di religione?

Inoltre la sentenza, in modo arbitrario, afferma che i 30 punti corrisponderebbero ad una suddivisione 12+12+6, punti derivanti da due anni (pieni) di insegnamento più una valutazione straordinaria del titolo acquisito, di soli 6 punti.

Si legge infatti:

"il punteggio fisso di trenta punti è nella sostanza dato dalla risultante dei 24 punti spettanti ordinariamente per l'insegnamento biennale (cfr. tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 2 gennaio 1994) e di 6 punti, pari questi ultimi al doppio del punteggio normalmente riconosciuto per titoli di studio di portata equivalente ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi".

In realtà l'attribuzione dei 30 punti ai corsisti SISS è sancita dal D.M. del 4 giugno 2001, art.8 comma 1, che afferma:

"Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti".

Si rileva che il decreto parla di punteggio aggiuntivo di 30 punti, e non di una "sopravvalutazione" di 6 punti, nè di cabaliche somme matematiche: 12+12+6.

Se errore c'è stato nel riconoscimento del punteggio di servizio agli abilitati SISS, esso è stato dovuto ad una errata formulazione iniziale:

  • Sentenza Tar del Lazio 28 maggio 2002 ha interpretato in modo falsante la normativa regolante i corsi SISS
  • c.m. n.69 del 14 giugno 2002 con la quale il Miur ha accolto la sentenza del Tar del Lazio disciplinandola al solo periodo dell'effettiva frequenza dei corsi biennali
  • Sentenza Tar del Lazio 25 luglio 2002 viene ribadito il criterio del non cumulo del punteggio del servizio con i 30 punti
  • Settembre 2002: il MIUR ricorre al Consiglio di Stato contro la nuova sentenza del Tar.
  • La sentenza del Cds nella quale si afferma: "la circolare ministeriale 14 giugno 2002 n. 69, annullata dalla sentenza in questa sede gravata nella parte in cui consente il cumulo del punteggio assegnato per l'insegnamento svolto nel periodo non coincidente con l'effettivo svolgimento dei corsi presso le SSIS, non presti ossequio al vincolo riveniente dal dictum giurisdizionale e, in ogni caso, si ponga in distonia con le coordinate normative di riferimento".

Quindi, il Cds bacchetta il Miur per aver introdotto una innovazione a posteriori nella legislazione SISS (cioè la considerazione del punteggio svolto nei periodi di non coincidenza con la frequenza del corso); allo stesso modo il CdS introduce una nuova regola, confermando quanto affermato dal Tar del Lazio, trasformando il punteggio aggiuntivo dei 30 punti in "valore aggiunto" di 12+12+6: innova a posteriori la legislazione sulle SSIS.

Citiamo: "...il particolare "valore aggiunto" (si intende: 30 punti) che l'ordinamento ha voluto attribuire ...."

Il CdS ha dimostrato un'abilità di manipolazione matematica, linguistica e legale che merita abilitazioni in più classi di concorso con "valore aggiunto": la prossima sentenza.

 

Spedisci questa pagina ad un amico


^^ torna ^^