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Primi ricorsi
(di Lucia Tiziana Lo Russo)

Come anche segnalato dal “Sole 24 ore” del 1/05/03 sono stati depositati i ricorsi degli Specializzati e Specilizzandi SSIS contro la tabella di Valutazione dei titoli approvata con DM n° 40 del 16 Aprile 2003 .

Un primo ricorso, per il quale è atteso in data 5 Maggio un primo pronunciamento del Tar del Lazio, è stato notificato con procedura urgente al fine di ottenere una sospensiva del DM.

A questo ricorso, contro l’attribuzione del “bonus” aggiuntivo di 18 punti agli abilitati non-SSIS - cioè coloro che hanno conseguito Abilitazione Disciplinare a seguito di Concorsi Ordinari e Riservati - ne stanno seguendo altri .

La Tabella di Valutazione dei titoli A1 sta creando perplessità per diversi motivi.

Partendo da questioni più generali, al punto C 4) vengono attribuiti 2 punti per anno ai Dottorati di Ricerca con Esame finale .

Nessuna menzione a Scuole di Specializzazione non abilitanti ( Comunicazioni Sociali, Archeologia, Dottori Commercialisti, Avvocati …) che pure sono a tutti gli effetti equiparati a un dottorato – ed infatti chiedono la frequenza esclusiva e l’incompatibilità con altre facoltà universitarie. E i Corsi di perfezionamento universitari in Didattica? Questi sono del resto riconosciuti nella Valutazione dei Titoli del personale di ruolo. Che i “titoli” conosciuti dal MIUR siano veramente solo quei sette menzionati nella tabella? Sette punti in cui si citano quattro diversi ordini e grado di istruzione ! Sembra veramente un po’ riduttivo.

La Scuola di Specializzazione SSIS di fatto , seppur “valendo” 30 punti , vede la sua spensibilità ridotta a 12 punti.

Nelle graduatorie in cui lo Specializzato avesse conseguito un punteggio tale che sommato a 18 fosse superiore a 30 , può chiedere di “rinunciare” al suo “bonus” canonico per avere es. 18+servizio . ( Perdendo comunque il “bonus” aggiuntivo riconosciuto per legge, in ogni caso, poiché, su due anni di durata legale delle SSIS, solo chi avesse lavorato si attesterebbe ora come un Ordinarista.).

Tale “possibilità” sta creando dubbi : nel caso gli Specializzati SSIS riescano ad ottenere la Sospensiva del DM e quindi vedano “cancellare” il “bonus” di 18 punti , si potrebbero trovare a dover far valere nuovamente la scelta del “bonus” canonico di 30 punti e rinunciare al servizio prestato. A meno che nuove norme non entrino in vigore.

Sembrerebbe logico che, poiché la domanda viene fatta in base alla normativa vigente - il DM n° 40/2003 – nel caso il TAR annulli la parte di Tabella relativa ai 18 punti, lo faccia per ripristinare l'integrità dei 30 punti “effettivi” per gli Specializzati , cioè di differenza sulle altre abilitazioni.

Se il TAR affermasse la legittimità di questa attribuzione dei 30 punti, è implicito che questa andrebbe anche a coloro che avessero scelto l’opzione 18+servizio.

Nel momento in cui il MIUR dovesse dare ottemperanza ad una decisione di questo tipo , con un DM (Decreto Ministeriale) o CM (Circolare Ministeriale) – sarebbe tenuto a ripristinare i 30 punti a tutti i “sissini” – senza considerare la precedente opzione.

Pare comunque saggio – nel caso si scelga di optare per 18+servizio – di allegare alla domanda di inclusione o aggiornamento delle G.P una dichiarazione, spedita anche separatamente con raccomandata A.R. nella quale si faccia riferimento ai ricorsi in atto e con la quale ci si riserva di scegliere nuovamente, nel caso di sentenza , l’opzione più favorevole.

La questione pare comunque solo all’inizio: ai ricorsi seguiranno i contro-ricorsi dei “precari storici” più fondamentalisti: quelli di coloro che vogliono la totale equiparazione tra abilitazioni.

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