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Leggende metropolitane
(inviato da Fabio Falco)

In questo periodo di fermento può sembrare "inutile e saccente" proseguire a fare il "polemista distaccato" e a preoccuparsi di "smontare" alcune tesi (le famose "leggende metropolitane").
Questo è, comunque, il contributo che mi sento di dare.
Quindi se non vi interessano le repliche alle "leggende" cestinate e proseguite oltre!ì

Scrivono i precari del CIP:
I CIP ritengono che, se vi fosse stato un sincero proposito di riequilibrio, il MIUR avrebbe potuto e dovuto emanare un decreto legge, esattamente come fece con il 255/01, a salvaguardia degli interessi Ssis, primo e devastante provvedimento dell'era Moratti.
Ma quel decreto fu emanato per far fronte a sentenze del TAR che avevano dichiarato illegittime le fasce nelle graduatorie permanenti (tant'è che molti, come Pino Santoro, accusarono il governo di non aver atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato).

I ricorsi partirono, allora, dagli insegnanti della scuola privata che erano stati inseriti (dai provvedimenti attuativi della Legge 124/99) in quarta fascia: fu questa differenziazione (tra precari storici statali e precari storici privati, per intenderci) che venne dichiarata illegittima dal TAR del Lazio e il governo si adeguò...ma la cosa non fu affatto originata dall'intento di privilegiare i "sissini". Per rendersi conto di ciò basterebbe riflettere su quanti precari "privati" sono entrati in ruolo proprio attraverso quel provvedimento!!!
Non solo: altri insegnanti delle scuole private entreranno in ruolo (con le prossime futuribili nomine!!!) "escludendo" molti precari statali dalle supplenze annuali (e dal ruolo...ovviamente!)

Vi siete mai chiesti come mai esiste una vistosa differenza tra la vostra posizione in graduatoria per le supplenze o per il ruolo?
Oggi, i precari privati se ne stanno nelle loro scuole...e si godono (si fa per dire!) i loro contratti (spesso a tempo indeterminato) in attesa del ruolo nello Stato!
Ciò che scrive il CIP è un'altra "leggenda" (ma, evidentemente, la battaglia con i "privati" è diventata cosa obsoleta: più facile dar contro ai "sissini"; si tratta di un bersaglio assolutamente "trasversale" e le tesi trovano consensi nelle più svariate componenti politiche!)

Mi spiace notare che c'è una strana assonanza tra certi politici e alcuni colleghi; la strategia è quella dei "piazzisti": basta ripetere continuamente le stesse tesi (anche quando sono palesemente infondate) perché (con lo stesso effetto scaturito da un martellante messaggio pubblicitario) il "pubblico" si convinca della veridicità di quanto asserito.
Vista la straordinaria urgenza, i CIP chiedono l'applicare l'OdG De Laurentiis 9/3387/8 del 13/02/03, presentato dalla maggioranza e già accolto dal governo in sede di approvazione della legge 53/03 (Riforma Moratti). Tale OdG prevedeva 30 punti ai sissini, 27 agli ordinaristi, 24 ai riservatisti ed il cumulo del servizio. Così si rispetterebbero sia la legge 306/00, che statuì un punteggio superiore ai sissini, sia le recenti sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato in materia.

Ma "il cumulo del servizio" non rispetterebbe affatto (e ciò senza ombra di dubbio) le sentenze del Consiglio di Stato (e del TAR del Lazio). E credo che lo stesso si possa dire per i 27 e i 24 punti. Infatti il TAR ha giustificato i 30 punti con la formula 12+12+6 (discutibile, ma questo ha detto!...ed è soprattutto in base a quell'ipotesi che ha escluso la possibilità del cumulo del servizio): come si potrebbero giustificare, allora, i 27 e i 24 punti ai precari dell'ordinario e del riservato?

Le "leggende" raccontate dall'universo anti SSIS, dunque, proseguono!
Fabio Falco

D'altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi.

Sentenza del T.A.R. Lazio - sezione III bis (29 maggio 2002)

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