Leggende
metropolitane
(inviato da Fabio Falco)
In
questo periodo di fermento può sembrare "inutile
e saccente" proseguire a fare il "polemista distaccato"
e a preoccuparsi di "smontare" alcune tesi (le famose
"leggende metropolitane").
Questo è, comunque, il contributo che mi sento di dare.
Quindi se non vi interessano le repliche alle "leggende"
cestinate e proseguite oltre!ì
Scrivono
i precari del CIP:
I CIP ritengono che, se vi fosse stato un sincero proposito
di riequilibrio, il MIUR avrebbe potuto e dovuto emanare un
decreto legge, esattamente come fece con il 255/01, a salvaguardia
degli interessi Ssis, primo e devastante provvedimento dell'era
Moratti.
Ma quel decreto fu emanato per far fronte a sentenze del TAR
che avevano dichiarato illegittime le fasce nelle graduatorie
permanenti (tant'è che molti, come Pino Santoro, accusarono
il governo di non aver atteso il pronunciamento del Consiglio
di Stato).
I
ricorsi partirono, allora, dagli insegnanti della scuola privata
che erano stati inseriti (dai provvedimenti attuativi della
Legge 124/99) in quarta fascia: fu questa differenziazione
(tra precari storici statali e precari storici privati, per
intenderci) che venne dichiarata illegittima dal TAR del Lazio
e il governo si adeguò...ma la cosa non fu affatto
originata dall'intento di privilegiare i "sissini".
Per rendersi conto di ciò basterebbe riflettere su
quanti precari "privati" sono entrati in ruolo proprio
attraverso quel provvedimento!!!
Non solo: altri insegnanti delle scuole private entreranno
in ruolo (con le prossime futuribili nomine!!!) "escludendo"
molti precari statali dalle supplenze annuali (e dal ruolo...ovviamente!)
Vi
siete mai chiesti come mai esiste una vistosa differenza tra
la vostra posizione in graduatoria per le supplenze o per
il ruolo?
Oggi, i precari privati se ne stanno nelle loro scuole...e
si godono (si fa per dire!) i loro contratti (spesso a tempo
indeterminato) in attesa del ruolo nello Stato!
Ciò che scrive il CIP è un'altra "leggenda"
(ma, evidentemente, la battaglia con i "privati"
è diventata cosa obsoleta: più facile dar contro
ai "sissini"; si tratta di un bersaglio assolutamente
"trasversale" e le tesi trovano consensi nelle più
svariate componenti politiche!)
Mi
spiace notare che c'è una strana assonanza tra certi
politici e alcuni colleghi; la strategia è quella dei
"piazzisti": basta ripetere continuamente le stesse
tesi (anche quando sono palesemente infondate) perché
(con lo stesso effetto scaturito da un martellante messaggio
pubblicitario) il "pubblico" si convinca della veridicità
di quanto asserito.
Vista la straordinaria urgenza, i CIP chiedono l'applicare
l'OdG De Laurentiis 9/3387/8 del 13/02/03, presentato dalla
maggioranza e già accolto dal governo in sede di approvazione
della legge 53/03 (Riforma Moratti). Tale OdG prevedeva 30
punti ai sissini, 27 agli ordinaristi, 24 ai riservatisti
ed il cumulo del servizio. Così si rispetterebbero
sia la legge 306/00, che statuì un punteggio superiore
ai sissini, sia le recenti sentenze del Tar Lazio e del Consiglio
di Stato in materia.
Ma
"il cumulo del servizio" non rispetterebbe affatto
(e ciò senza ombra di dubbio) le sentenze del Consiglio
di Stato (e del TAR del Lazio). E credo che lo stesso si possa
dire per i 27 e i 24 punti. Infatti il TAR ha giustificato
i 30 punti con la formula 12+12+6 (discutibile, ma questo
ha detto!...ed è soprattutto in base a quell'ipotesi
che ha escluso la possibilità del cumulo del servizio):
come si potrebbero giustificare, allora, i 27 e i 24 punti
ai precari dell'ordinario e del riservato?
Le
"leggende" raccontate dall'universo anti SSIS, dunque,
proseguono!
Fabio Falco
D'altra
parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma
di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione
dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993
e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio
di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto
dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più
del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro
titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento
di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli
fini abilitativi.
Sentenza del T.A.R. Lazio - sezione III bis (29 maggio 2002)
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