APPUNTI
PER ORIENTARSI NELLA NEBULOSA NORMATIVA
La
legge 341/90 istituisce le Scuole di Specializzazione
che provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie.
Esse rilasciano un diploma che ha valore di esame di Stato
ed abilita all'insegnamento (art.4).
Il
D.M. 26/5/98 detta la disciplina concreta di tali Scuole
di Specializzazione, fissando in due anni la durata dei corsi
e fissandone i contenuti minimi qualificanti.
Il
D.I.M. n.460, 24/11/1998, art.3, attribuisce un punteggio
aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
SSIS.
Il
D.D.G. del 31 marzo 1999 bandisce concorsi (per titoli
ed esami) a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.
La
legge n.124 del 3 maggio 1999 ed i successivi decreti ministeriali
n.123/00 e n.146/00 rinnovano il sistema di reclutamento
degli insegnanti non tenendo in considerazione i futuri specializzati
SSIS, nonostante i corsi abbiano inizio nell'anno accademico
1999/2000. E' istituita una graduatoria permanente, articolata
in quattro fasce, affermando il criterio della mera anzianità
di servizio anziché quello meritocratico. Da tale graduatoria
l'amministrazione attingerà il 50% delle assunzioni
a tempo indeterminato, spettando il restante 50% ai vincitori
dei concorsi per titoli ed esami, le cui graduatorie resteranno
valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa
al concorso successivo. L'art. 2 comma 4 della 124 prevede
una sessione riservata di esami, da attivare mediante ordinanza
ministeriale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
e per l'inserimento nella graduatoria permanente.
L'ordinanza
ministeriale n.153 del 15 giugno 1999 indice il primo
corso riservato, di non più di 120 ore, per il conseguimento
della abilitazione. Il carattere è quello di una sanatoria.
Seguiranno altre due ordinanze: la n.33/2000 e la n.1/2001.
Decine di migliaia di insegnanti prendono più di una
abilitazione.
La
legge 264 del 2 agosto 1999 stabilisce che i corsi SSIS
siano a numero programmato. Nell'autunno dello stesso anno
hanno inizio i primi corsi (1200 ore).
Pressoché in contemporanea hanno inizio le prove del
concorso ordinario, che si concluderà tra animate polemiche
e migliaia di ricorsi.
La
Circolare ministeriale n.130 del 21 aprile 2000 dispone
agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro per
il personale docente in servizio iscritto alle Scuole di specializzazione.
La
legge n.306 del 27/10/2000 riconosce ai futuri abilitati
SSIS la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti
senza passare per un (futuro) concorso ordinario: l'esame
di Stato conclusivo ha "valore di prova concorsuale".
Nell'aprile
2001 il TAR del Lazio annulla la suddivisione in fasce delle
graduatorie permanenti (sentenza n.3309/01), ritenendola contrastante
con l'art. 97 della Costituzione.
Il
decreto interministeriale n.268 del 4 giugno 2001, che attua
l'art. 6-ter della 306/2000 disciplinando gli esami SSIS,
stabilisce il punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti:
al candidato specializzato, viene attribuito un punteggio
aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita, pari a trenta punti; in una eventuale futura procedura
concorsuale per titoli ed esami allo specializzato sarebbe
invece riconosciuto un punteggio aggiuntivo di tre punti (art.8).
La
legge n.333 del 20 agosto 2001 intende recepire le motivazioni
del TAR del Lazio. In vero parzialmente. Sono infatti definiti
due scaglioni, il primo esclusivo del personale in possesso
dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione
ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata
in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, il secondo
per gli idonei di concorsi per titoli ed esami, per gli abilitati
mediante procedura riservata e per gli specializzati SSIS.
Le procedure di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie
permanenti dovranno essere completate entro il 31 maggio 2002.
Nell'adunanza
del 14 gennaio 2002 il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione (CNPI) suggerisce al Ministero che all'atto
della integrazione delle graduatorie permanenti, prevista
dalla legge 333/2001, sia espresso in modo inequivocabile
che il previsto punteggio aggiuntivo non possa essere cumulato,
in relazione agli anni di frequenza alla scuola di specializzazione,
con alcun punteggio derivante da servizio prestato.
Il
Decreto Direttoriale del 12 febbraio 2002 integra ed aggiorna
le graduatorie permanenti adottando la tabella di valutazione
approvata con D.M. n.11 del 12 febbraio 2002. Nel D.M. il
parere del CNPI nella parte in cui non prevede la valutazione
del servizio d'insegnamento eventualmente prestato durante
la frequenza dei corsi SSIS non viene condiviso, ritenendo
che "tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma,
appare in contrasto con i principi giuridici che regolano
la materia della valutazione del servizio". Sono mantenute
le prime tre fasce delle precedenti graduatorie, ed è
consentito l'ingresso in graduatoria, in terza fascia, a docenti
che non vi fossero già inseriti, purchè in possesso
di abilitazione. A maggio 2002 il TAR del Lazio giudicherà
"surrettizia" l'individuazione da parte del Ministero
delle prime due fasce.
Contro
i detti decreti del 12 febbraio 2002, contro il decreto
interministeriale n.268/01, contro il decreto interministeriale
n.460/98, numerosi ricorsi sono presentati a tribunali amministrativi
da parte di docenti precari abilitati mediante concorso per
titoli ed esami o per procedura riservata. Tali ricorsi sono
sostenuti da quasi tutte le organizzazioni sindacali. Sono
contestati non solo i trenta punti aggiuntivi, non solo la
valutazione dell'eventuale servizio prestato durante la frequenza
dei corsi SSIS, ma anche la possibilità concessa agli
specializzati di inserirsi in graduatoria permanente nella
stessa fascia destinata agli "ordinaristi" ed ai
"riservisti".
Nel
Maggio 2002 il TAR del Lazio pronuncia sentenza sul ricorso
n.4338/02, ritenendo ben motivati i trenta punti aggiuntivi,
ma illegittima la valutazione del servizio eventualmente prestato
contemporaneamente alla frequenza dei corsi SSIS. Il ricorso
n.4338/02 non contestava detta valutazione. L'Avvocatura Generale
dello Stato diserta la discussione del ricorso. La costituzione
degli specializzati come controinteressati è dichiarata
dal tribunale "inammissibile". Il TAR del Lazio
pronuncia sentenza in assenza di contraddittorio. La sentenza
evidenzia la scarsa competenza del tribunale amministrativo
in materia di istruzione: tra l'altro è affermato che
gli specializzati "possono spendere il punteggio aggiuntivo
di trenta punti sia ai fini dell'inserimento diretto nelle
graduatorie permanenti, sia ai fini del concorso", cosa
palesemente erronea (DIM n.268/01, art.8).
I
primi giorni di giugno 2002 il Ministero dell'Istruzione,
pur condannato al pagamento di 12000 euro di spese processuali
per una sentenza che lo vede soccombere su una questione non
contestata dai ricorrenti, pur avendo prodotto atti amministrativi
volti ad agevolare la frequenza dei corsi SSIS durante il
servizio (Circolare 130/00, art.5,art.6,art.7 del Contratto
Collettivo Nazionale Comparto Scuola), dichiara che non intende
ricorrere in Consiglio di Stato contro detta sentenza. Oltre
mille specializzati invece fanno ricorso.
La
Circolare Ministeriale n.69 del 14 giugno 2002 recepisce
le indicazioni del TAR del Lazio e dispone le modalità
di correzione delle graduatorie permanenti, già pubblicate
gli ultimi giorni di maggio 2002: "la detrazione dovrà
essere effettuata solo se risultino valutati servizi prestati
contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente
alle graduatorie in cui l'aspirante abbia beneficiato dell'attribuzione
dei 30 punti". I Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.)
tuttavia danno applicazioni diverse a questi dettami, spesso
penalizzando oltremisura gli specializzati.
Contro
detta Circolare vengono presto presentati numerosi ricorsi
ai TAR da parte di numerosi docenti precari.
Il
2 luglio 2002 il Consiglio di Stato, con l'ordinanza 2769/02,
respinge (in tre righe) la richiesta di sospensiva degli effetti
della sentenza di maggio del TAR avanzata dagli specializzati
SSIS.
Ad agosto 2002 il TAR del Lazio pronuncia sentenza sul ricorso
n.8050/02, giudicando illegittima la Circolare n.69. Su tale
sentenza il Ministero ricorre in Consiglio di Stato.
A settembre da parte dei C.S.A. iniziano le procedure di assegnazione
degli incarichi a tempo determinato, sulla base delle graduatorie
permanenti corrette secondo la Circolare n.69. Ha inizio l'anno
scolastico.
L'8
ottobre 2002 il Consiglio di Stato concede al Ministero
la sospensiva sugli effetti della sentenza di agosto del TAR
del Lazio.
Il
16 ottobre 2002 il Senato impegna il Governo, ai fini della
formazione delle graduatorie permanenti, ad "assicurare
il medesimo punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica
abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali
o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione
a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle
scuole di specializzazione".
L'O.d.G. è approvato all'unanimità. Gli
specializzati sono sconcertati dall'ignoranza della materia
desumibile dalle parole del Relatore, Sen Asciutti, Presidente
della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, che al Senato
riferisce che "agli abilitati mediante concorsi per titoli
ed esami non era stato consentito di accedere ai corsi-concorsi
delle SSIS", cosa palesemente erronea.
Il
19 novembre il Consiglio di Stato si esprimerà
in merito ai ricorsi sulla sentenza di maggio del TAR del
Lazio, giudicando su tutte le questioni da allora poste.
Entro
il 24 novembre 2002 dovrà essere convertito in legge
il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, recante misure
urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica
e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. E'
possibile che in sede di tale conversione siano approvati,
anche sotto forma di emendamenti, provvedimenti volti a disconoscere
l'elevata professionalità acquisita dagli specializzati
nel biennio di formazione SSIS, che non può certamente
essere uguale, né tantomeno inferiore, a quella acquisita
in dodici mesi di servizio.
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