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APPUNTI PER ORIENTARSI NELLA NEBULOSA NORMATIVA

La legge 341/90 istituisce le Scuole di Specializzazione che provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie. Esse rilasciano un diploma che ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento (art.4).

Il D.M. 26/5/98 detta la disciplina concreta di tali Scuole di Specializzazione, fissando in due anni la durata dei corsi e fissandone i contenuti minimi qualificanti.

Il D.I.M. n.460, 24/11/1998, art.3, attribuisce un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle SSIS.

Il D.D.G. del 31 marzo 1999 bandisce concorsi (per titoli ed esami) a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

La legge n.124 del 3 maggio 1999 ed i successivi decreti ministeriali n.123/00 e n.146/00 rinnovano il sistema di reclutamento degli insegnanti non tenendo in considerazione i futuri specializzati SSIS, nonostante i corsi abbiano inizio nell'anno accademico 1999/2000. E' istituita una graduatoria permanente, articolata in quattro fasce, affermando il criterio della mera anzianità di servizio anziché quello meritocratico. Da tale graduatoria l'amministrazione attingerà il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato, spettando il restante 50% ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami, le cui graduatorie resteranno valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo. L'art. 2 comma 4 della 124 prevede una sessione riservata di esami, da attivare mediante ordinanza ministeriale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e per l'inserimento nella graduatoria permanente.

L'ordinanza ministeriale n.153 del 15 giugno 1999 indice il primo corso riservato, di non più di 120 ore, per il conseguimento della abilitazione. Il carattere è quello di una sanatoria. Seguiranno altre due ordinanze: la n.33/2000 e la n.1/2001. Decine di migliaia di insegnanti prendono più di una abilitazione.

La legge 264 del 2 agosto 1999 stabilisce che i corsi SSIS siano a numero programmato. Nell'autunno dello stesso anno hanno inizio i primi corsi (1200 ore).
Pressoché in contemporanea hanno inizio le prove del concorso ordinario, che si concluderà tra animate polemiche e migliaia di ricorsi.

La Circolare ministeriale n.130 del 21 aprile 2000 dispone agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro per il personale docente in servizio iscritto alle Scuole di specializzazione.

La legge n.306 del 27/10/2000 riconosce ai futuri abilitati SSIS la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti senza passare per un (futuro) concorso ordinario: l'esame di Stato conclusivo ha "valore di prova concorsuale".

Nell'aprile 2001 il TAR del Lazio annulla la suddivisione in fasce delle graduatorie permanenti (sentenza n.3309/01), ritenendola contrastante con l'art. 97 della Costituzione.

Il decreto interministeriale n.268 del 4 giugno 2001, che attua l'art. 6-ter della 306/2000 disciplinando gli esami SSIS, stabilisce il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti: al candidato specializzato, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti; in una eventuale futura procedura concorsuale per titoli ed esami allo specializzato sarebbe invece riconosciuto un punteggio aggiuntivo di tre punti (art.8).

La legge n.333 del 20 agosto 2001 intende recepire le motivazioni del TAR del Lazio. In vero parzialmente. Sono infatti definiti due scaglioni, il primo esclusivo del personale in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, il secondo per gli idonei di concorsi per titoli ed esami, per gli abilitati mediante procedura riservata e per gli specializzati SSIS. Le procedure di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti dovranno essere completate entro il 31 maggio 2002.

Nell'adunanza del 14 gennaio 2002 il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) suggerisce al Ministero che all'atto della integrazione delle graduatorie permanenti, prevista dalla legge 333/2001, sia espresso in modo inequivocabile che il previsto punteggio aggiuntivo non possa essere cumulato, in relazione agli anni di frequenza alla scuola di specializzazione, con alcun punteggio derivante da servizio prestato.

Il Decreto Direttoriale del 12 febbraio 2002 integra ed aggiorna le graduatorie permanenti adottando la tabella di valutazione approvata con D.M. n.11 del 12 febbraio 2002. Nel D.M. il parere del CNPI nella parte in cui non prevede la valutazione del servizio d'insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza dei corsi SSIS non viene condiviso, ritenendo che "tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma, appare in contrasto con i principi giuridici che regolano la materia della valutazione del servizio". Sono mantenute le prime tre fasce delle precedenti graduatorie, ed è consentito l'ingresso in graduatoria, in terza fascia, a docenti che non vi fossero già inseriti, purchè in possesso di abilitazione. A maggio 2002 il TAR del Lazio giudicherà "surrettizia" l'individuazione da parte del Ministero delle prime due fasce.

Contro i detti decreti del 12 febbraio 2002, contro il decreto interministeriale n.268/01, contro il decreto interministeriale n.460/98, numerosi ricorsi sono presentati a tribunali amministrativi da parte di docenti precari abilitati mediante concorso per titoli ed esami o per procedura riservata. Tali ricorsi sono sostenuti da quasi tutte le organizzazioni sindacali. Sono contestati non solo i trenta punti aggiuntivi, non solo la valutazione dell'eventuale servizio prestato durante la frequenza dei corsi SSIS, ma anche la possibilità concessa agli specializzati di inserirsi in graduatoria permanente nella stessa fascia destinata agli "ordinaristi" ed ai "riservisti".

Nel Maggio 2002 il TAR del Lazio pronuncia sentenza sul ricorso n.4338/02, ritenendo ben motivati i trenta punti aggiuntivi, ma illegittima la valutazione del servizio eventualmente prestato contemporaneamente alla frequenza dei corsi SSIS. Il ricorso n.4338/02 non contestava detta valutazione. L'Avvocatura Generale dello Stato diserta la discussione del ricorso. La costituzione degli specializzati come controinteressati è dichiarata dal tribunale "inammissibile". Il TAR del Lazio pronuncia sentenza in assenza di contraddittorio. La sentenza evidenzia la scarsa competenza del tribunale amministrativo in materia di istruzione: tra l'altro è affermato che gli specializzati "possono spendere il punteggio aggiuntivo di trenta punti sia ai fini dell'inserimento diretto nelle graduatorie permanenti, sia ai fini del concorso", cosa palesemente erronea (DIM n.268/01, art.8).

I primi giorni di giugno 2002 il Ministero dell'Istruzione, pur condannato al pagamento di 12000 euro di spese processuali per una sentenza che lo vede soccombere su una questione non contestata dai ricorrenti, pur avendo prodotto atti amministrativi volti ad agevolare la frequenza dei corsi SSIS durante il servizio (Circolare 130/00, art.5,art.6,art.7 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola), dichiara che non intende ricorrere in Consiglio di Stato contro detta sentenza. Oltre mille specializzati invece fanno ricorso.

La Circolare Ministeriale n.69 del 14 giugno 2002 recepisce le indicazioni del TAR del Lazio e dispone le modalità di correzione delle graduatorie permanenti, già pubblicate gli ultimi giorni di maggio 2002: "la detrazione dovrà essere effettuata solo se risultino valutati servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente alle graduatorie in cui l'aspirante abbia beneficiato dell'attribuzione dei 30 punti". I Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.) tuttavia danno applicazioni diverse a questi dettami, spesso penalizzando oltremisura gli specializzati.

Contro detta Circolare vengono presto presentati numerosi ricorsi ai TAR da parte di numerosi docenti precari.

Il 2 luglio 2002 il Consiglio di Stato, con l'ordinanza 2769/02, respinge (in tre righe) la richiesta di sospensiva degli effetti della sentenza di maggio del TAR avanzata dagli specializzati SSIS.
Ad agosto 2002 il TAR del Lazio pronuncia sentenza sul ricorso n.8050/02, giudicando illegittima la Circolare n.69. Su tale sentenza il Ministero ricorre in Consiglio di Stato.
A settembre da parte dei C.S.A. iniziano le procedure di assegnazione degli incarichi a tempo determinato, sulla base delle graduatorie permanenti corrette secondo la Circolare n.69. Ha inizio l'anno scolastico.

L'8 ottobre 2002 il Consiglio di Stato concede al Ministero la sospensiva sugli effetti della sentenza di agosto del TAR del Lazio.

Il 16 ottobre 2002 il Senato impegna il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti, ad "assicurare il medesimo punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione".

L'O.d.G. è approvato all'unanimità. Gli specializzati sono sconcertati dall'ignoranza della materia desumibile dalle parole del Relatore, Sen Asciutti, Presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, che al Senato riferisce che "agli abilitati mediante concorsi per titoli ed esami non era stato consentito di accedere ai corsi-concorsi delle SSIS", cosa palesemente erronea.

Il 19 novembre il Consiglio di Stato si esprimerà in merito ai ricorsi sulla sentenza di maggio del TAR del Lazio, giudicando su tutte le questioni da allora poste.

Entro il 24 novembre 2002 dovrà essere convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. E' possibile che in sede di tale conversione siano approvati, anche sotto forma di emendamenti, provvedimenti volti a disconoscere l'elevata professionalità acquisita dagli specializzati nel biennio di formazione SSIS, che non può certamente essere uguale, né tantomeno inferiore, a quella acquisita in dodici mesi di servizio.

 

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