21.000 nuove assunzioni: tutti insegnanti di religione
(di
Paolo Damanti)
È
stato approvato dal senato il DDL n° 1877 sullo
stato giuridico degli insegnanti di religione.
Con
questa legge verranno immessi in ruolo circa 21.000 docenti
di religione mettendo fine ad un lungo dibattito politico
che dura da ben 17 anni.
Se
questo provvedimento mette fine alla condizione di precariato,
ma soprattutto mette regole sullo status giuridico di questa
categoria di docenti, forti dubbi rimangono sulle modalità
con le quali ciò è avvenuto.
Il
testo, infatti, all'articolo 2 prevede l'immissione in
ruolo per il 70% dei posti di insegnamento funzionanti.
Cioè, verrà ricoperto il 70% dei posti disponibili,
lasciando il 30% nelle mani della curia che continuerà
a dare incarichi a tempo determinato con il criterio della
chiamata nominale.
Inoltre,
in caso di mancanza di disponibilità di posti , o di
dichiarazione di inidoneità dell'insegnante da parte
della curia per l'insegnamento della religione, gli insegnanti
potranno trasmigrare verso altre classi di insegnamento,
in particolare: 036, 037, 043, 050, 051
Quest'ultima
possibilità è stata criticata da più
parti, durante il dibattito parlamentare, come lesiva nei
confronti delle altre classi di docenti precari, che dopo
anni di precariato si vedono scavalcati da docenti di religione
che potranno accedere, per dirla con le parole dell'On Roberto
Villetti (seduta della camera n° 235 del 5/12/2002 dichiarazione
di voto finale - A.C. 2480): "ad
altri insegnamenti che nulla hanno a che vedere con l'insegnamento
di religione"
Un
provvedimento incomprensibile dal momento che gli insegnanti
di religione avranno a disposizione ancora il 30% dei posti
vacanti.
Molti
dubbi sono stati espressi anche sulle modalità di
accesso al ruolo.
Infatti l'accesso avverrà mediante concorso
"...consistente in una sola prova",
volta "..unicamente all'accertamento
della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini
e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli
elementi essenziali della legislazione scolastica"
(art. 5, comma 1, 2).
Una
prova anomala che non si accerta della cultura posseduta dal
candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche
visto che questi docenti potranno insegnare anche queste materie;
nè è stata prevista la seconda laurea,
che avrebbe consentito un passaggio regolamentato e graduale
ad altri insegnamenti.
Prova
anomala anche perchè non si conclude con una graduatoria,
ma con un "elenco" dal quale "l'assunzione
con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta
dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinamento diocesano
competente per territorio". Art 3, comma 8
Uno
strano docente "assoggettato
in parte alle regole dello stato italiano ed in parte a quelle
del diritto canonico". Roberto Villetti (Seduta
della camera n° 235 del 5/12/2002. Dichiarazione di voto
finale - A.C. 2480)
Il
rischio concreto è di creare un canale privilegiato
di accesso all'insegnamento nella scuola, in un momento
in cui dalle gradutorie permanenti non è stato immesso
in ruolo neanche un insegnante in tutte le altre discipline.
Tutto
ciò suona come una vera e propria alterazione delle
regole, che, secondo quanto affermato da Emilio Delbono
(Margherita) (Seduta della camera n° 235 del 5/12/2002.
Dichiarazione di voto finale - A.C. 2480), ha avuto il beneplacito
"dalla gran parte delle organizzazioni
sindacali" CISL, UIL, SNALS, che hanno
"espresso un giudizio sostanzialmente
positivo"
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