I 30 punti SSIS e le fasce delle graduatorie permanenti. Questa
la verità
(di Massimiliano Biagi)
E
totalmente falsa laffermazione secondo cui col
D.I. 268/2001 i 30 punti delle SSIS avrebbero fatto sentire
il loro peso solo in 5a fascia delle graduatorie permanenti.
E
totalmente falso che il punteggio aggiuntivo per gli specializzati
SSIS sia stato previsto sulla base del fatto che, in base
al D.M. n.123/2000, essi sarebbero stati collocati in una
fascia delle graduatorie permanenti successiva a quella prevista
per gli abilitati dei corsi riservati. Ancora più falsa
quella secondo cui gli specializzati Ssis, sarebbero stati
collocati, nelle originarie previsioni normative, in uno scaglione
subordinato rispetto ad un altro relativo agli abilitati non
vincitori del concorso ordinario.
Il
Decreto Interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001
(pubblicato in G.U. il 6 luglio 2001 n.155), che ha quantificato
lattribuzione agli specializzati SSIS dei 30 punti aggiuntivi
nelle graduatorie permanenti del personale docente è
stato approvato e pubblicato successivamente alle sentenze
del TAR del Lazio che hanno eliminato le fasce previste
dal D.M. n. 123/2000.
Le
sentenze del TAR Lazio risalgono infatti allaprile
2001 (vedi in particolare la n. 3309 del 18 aprile 2001).
Dunque,
al momento della approvazione del D.I. n. 268, era stato già
annullato dal TAR Lazio il DM. n. 123 nella parte in cui prevedeva
la strutturazione delle fasce nelle graduatorie permanenti.
Era
dunque già chiaro ed evidente che i sissini
sarebbero stati collocati in terza fascia e ivi avrebbero
usufruito del previsto punteggio aggiuntivo.
Successivamente,
il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001 non ha fatto altro
che ribadire con atto avente forza di legge quanto risultante
dalle sentenze del TAR Lazio dellaprile 2001.
La
recente evoluzione normativa e giurisprudenziale del sistema
delle fasce nelle graduatorie permanenti del personale docente
Per
comprendere il problema è necessario ripercorrere brevemente
levoluzione normativa relativa alla distinzione in fasce
del personale inserito nelle graduatorie permanenti.
Si
veda anche l'articolo, precedentemente pubblicato, relativo
all'ordinanza del Tar Emilia-R. di rimessione alla
Corte Costituzionale della legittimità del decreto
legge Moratti n. 255 del 2001.
La
legge 3.5.1999 n. 124 art. 2, commi 1-2 e 3 (Norme transitorie
relative al personale docente), ha previsto che nella
prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno titolo
ad esservi inseriti sia i docenti in possesso dei requisiti
previsti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli sia quelli che, alla data di entrata
in vigore della legge, abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione
oppure gli esame della sessione riservata di abilitazione
indetta appositamente in epoca immediatamente successiva allentrata
in vigore della legge medesima.
Ai
fini dellattuazione della L. 124/99 venivano emanati
i DDMM 27 marzo e 18 maggio 2000, rispettivamente, n. 123
e n. 146, che distinguevano quattro scaglioni di soggetti
destinati in ordine progressivo allinserimento nelle
nuove graduatorie permanenti, dati rispettivamente dalle seguenti
categorie:
a)
soggetti già inseriti in graduatoria allatto
dellentrata in vigore della legge; si tratta di coloro
che già si trovavano inseriti nelle preesistenti graduatorie
provinciali relative ai concorsi per soli titoli.
b)
coloro che, al momento dellentrata in vigore della legge
del 1999, avessero maturato i requisiti necessari, in base
alla normativa previgente, per lammissione ai soppressi
concorsi per soli titoli; in pratica, coloro che avessero,
alla data del 25 maggio 1999, labilitazione e 360 giorni
di servizio nelle scuole statali nel triennio precedente.
c)
coloro che avessero maturato detti requisiti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
inclusione nella graduatoria permanente (cioè 22 giugno
2000) ;
Secondo
la nota 1 giugno 2000, il servizio utile per linserimento
nella 2° e 3° fascia era quello necessario per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli, cioè
un servizio di 360 giorni nella scuola statale, prestato nel
settore scolastico (scuola materna e/o elementare, istruzione
secondaria, personale educativo) cui afferisce labilitazione
o lidoneità posseduta.
d)
quanti, a detta ultima data (22 giugno 2000), avessero superato
le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche
ai soli fini abilitativi. Dunque, non era qui richiesto, come
invece nelle fasce precedenti, il servizio di 360 gg. nella
scuola statale.
In
tal modo, gli abilitati del corso riservato ex OM 153/99 potevano
essere inseriti nella 3ª o 4ª fascia, a seconda
se avevano o meno il requisito dei 360 gg. nella statale.
Ai
frequentanti del corso abilitante ex O.M. n. 33/2000 (riservato
bis), cui potevano partecipare coloro che avevano svolto 360
gg. di servizio (anche non statale) entro il 27.4.2000, il
D.M. 146/00 consentiva liscrizione con riserva già
in fase di prima integrazione delle g.p.
Successivamente,
la legge n. 306 del 27.10.2000, di conversione del D.L. n.
240/2000, prevedeva, allart. 1, co. 6-bis, che il personale
abilitato ex OM 33/2000 è inserito a domanda
previo superamento della sessione riservata di esami, nelle
graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime
in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli
ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo
scaglione di coloro che superano i predetti concorsi.
La
legge n. 306/2000, allart. 1, co. 6-ter, prevedeva che
coloro che sostengono con esito positivo l'esame di
Stato di cui al presente comma (Ssis, n.d.r) entro l'anno
accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie
permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al
comma 6-bis.
Rimaneva
ancora in vigore lart. 4 del DM 123/00: Le integrazioni
delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate
periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato
le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima
classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene
ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione
successivo all'ultimo.(...)
Sulla
base di tale normativa, in fase di integrazione delle g.p.
successiva a quella ex DM 146/00, gli abilitati del riservato
ex OM 33/00, gli idonei del concorso ordinario, e gli specializzati
Ssis, sarebbero stati inseriti in uno stesso scaglione. Questo
scaglione sarebbe stato il 5°, mentre nel 4° sarebbero
stati inseriti, come detto sopra, quelli tra gli abilitati
del 1° riservato (OM 153/99) che non avevano i 360 gg.
nella statale.
A
seguito dei suddetti decreti ministeriali nn. 123 e 146, si
provvedeva a redigere le graduatorie permanenti.
A
titolo esemplificativo, si consideri il caso del Provveditorato
(ora C.S.A.) di Bologna, che ha pubblicato le g.p. definitive
per la scuola secondaria in data in data 15.3.2001.
Il
TAR del Lazio, con le sentenze n. 2799 del 3-4-2001 e n. 3309
del 18-4-2001, annullava i suddetti decreti ministeriali
n. 123 e n. 146 nella parte in cui si determinava la suddivisione
in fasce delle g.p. e riaffermava il principio, chiaramente
desumibile dalle legge 124 del 1999, che linserimento
nelle graduatorie permanenti deve avvenire a pettine,
secondo gli effettivi meriti di ciascun candidato. Dunque,
i DDMM erano dichiarati illegittimi per contrasto con la L.124/99,
che appunto non prevedeva la distinzione in fasce, e con il
principio meritocratico desumibile dallart. 51 comma
1 della Costituzione, oltre che dalla stessa fonte legislativa.
Le
stesse sentenze respingevano invece i ricorsi finalizzati
allannullamento della differenziazione del punteggio
della scuola statale rispetto a quella non statale. Il punteggio
per il servizio nella scuola non statale restava così
nella misura della metà rispetto a quello della scuola
statale, in quanto legittima scelta del legislatore.
Successivamente,
tenendo conto del suddetto annullamento, il decreto legge
3.7.2001 n. 255 convertito nella legge 20.8.2001 n. 333,
con norme di interpretazione autentica (che, si noti, possono
avere efficacia retroattiva), ha previsto che le disposizioni
di cui all'art. 2 della legge n.124/1999, in tema di prima
integrazione delle graduatorie permanenti, vanno interpretate
nel senso che in coda alle graduatorie e nell'ordine seguente
hanno titolo all'inserimento:
a)
primo scaglione: personale in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa previgente per i concorsi per soli titoli
alla data dell'entrata in vigore della legge n.124/1999;
b)
secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di
un precedente concorso per titoli ed esami ai soli fini abilitativi
e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge
n.124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale
non di ruolo.
La
norma interpretativa, fatta salva la priorità accordata
ai soggetti già inseriti nella graduatoria permanente
(che così costituiscono uno scaglione che ha precedenza
rispetto ai due summenzionati), ha in definitiva ribadito
la precedenza accordata dalle norme ministeriali impugnate
in prime cure ai docenti che alla data di entrata in vigore
della legge n.124/1999 avessero maturato i requisiti previsti
dalla normativa previgente per i soppressi concorsi per titoli
(abilitazione e 360 giorni di servizio nel triennio precedente),
mentre ha accorpato in un'unica fascia i docenti prima suddivisi
nel terzo e nel quarto scaglione.
In
pratica, nel confronto con i già annullati DDMM, risultava
a questo punto (e lo è tuttora) confermata la prima
fascia (docenti già iscritti nelle vecchie grad. provinciali)
e la seconda fascia (coloro che già disponevano di
abilitazione e 360 gg. di servizio statale alla data di entrata
in vigore del nuovo regime normativo disposto dalla L. 124
del 1999). Risultavano invece accorpate la terza e quarta
fascia.
Quanto,
invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo
2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere
dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria,
con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio
della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre
2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62 a quelli prestati nelle scuole statali.
Il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102 del febbraio 2002,
decideva sul ricorso in appello proposto contro le sentenze
del TAR Lazio dellaprile 2001 relativamente alla differenziazione
del punteggio per il servizio svolto nelle scuole non statali.
Il CdS respingeva il ricorso e confermava la differenziazione
di punteggio.
Contestualmente,
il CdS affermava che Sfugge del pari ad un giudizio
di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta
[D.L. n. 255/2001 convertito nella L. n. 333/2001, n.d.r.],
laddove, nel sancire lequiparazione per il servizio
prestato dal mese di settembre dellanno 2000, si è
agganciata logicamente lequiparazione al riconoscimento
della parità scolastica, ai sensi dellarticolo
1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti
richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare
attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti
di qualità e di efficacia dellofferta formativa.
In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico
corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli
pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare
lomogeneità qualitativa dellofferta formativa.
Infine,
annullava le sentenze del TAR Lazio dellaprile 2001
in quanto superate dalla normativa legislativa sopravvenuta.
A
seguito delle norme di interpretazione autentica della legge
n. 124/1999, art. 2, commi 1 e 2, introdotte dallart.
1 del decreto legge 3.7.2001 n. 255 convertito nella legge
20.8.2001 n. 333, i Provveditorati compilavano nuove graduatorie
permanenti. A titolo esemplificativo, il Provveditorato
di Bologna pubblicava le g.p. il 26 luglio 2001.
Le
sentenze del TAR Lazio n. 4731 del 28/5/2002 e n. 7121
del 13/8/2002, relativi ai ricorsi aventi per oggetto
le questioni della normativa dei punteggi Ssis, ribadivano
la validità del sistema dellinserimento a
pettine degli abilitati nelle graduatorie permanenti.
Lo
stesso avveniva in occasione di altri giudizi amministrativi
ed in particolare in quelli dinanzi il Consiglio di Stato
(cfr. sent. n. 8252 del 2002).
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