© copyright 2002, tutti i diritti riservati
Home page > Archivio articoli > Fasce

Resta aggiornato!

I
scriviti alla newsletter del KIUS.

Riceverai nella tua e-mail gli aggiornamenti settimanali:

News, Rassegna stampa, Legislazione...

Chiedilo a Lalla >>>

Un'esperta nel campo della scuola è a tua disposizione per chiarirti ogni dubbio su:

  • legislazione ssis;
  • graduatorie permanenti e d'istituto;
  • reclutamento.

Inviale un'e-mail con il tuo quesito.

Le risposte di Lalla >>>

Mailing list

Comunica via e-mail con altri specializzandi e specializzati SSIS

[Inserisci la tua email nel campo e clicca sul pulsante]

Informati: Archivio - Legislazione SSIS - Rassegna stampa - Eventi per la didattica
Documentati: Chiedilo a Lalla - Documenti del KIUS - Modulistica - Il KIUS in azione
Contatta: Indirizzi utili - Siti amici
Comunica: Mailing list - Chat
 


I 30 punti SSIS e le fasce delle graduatorie permanenti. Questa la verità
(di Massimiliano Biagi)

E’ totalmente falsa l’affermazione secondo cui “col D.I. 268/2001 i 30 punti delle SSIS avrebbero fatto sentire il loro peso solo in 5a fascia” delle graduatorie permanenti.

E’ totalmente falso che il punteggio aggiuntivo per gli specializzati SSIS sia stato previsto sulla base del fatto che, in base al D.M. n.123/2000, essi sarebbero stati collocati in una fascia delle graduatorie permanenti successiva a quella prevista per gli abilitati dei corsi riservati. Ancora più falsa quella secondo cui gli specializzati Ssis, sarebbero stati collocati, nelle originarie previsioni normative, in uno scaglione subordinato rispetto ad un altro relativo agli abilitati non vincitori del concorso ordinario.

Il Decreto Interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 (pubblicato in G.U. il 6 luglio 2001 n.155), che ha quantificato l’attribuzione agli specializzati SSIS dei 30 punti aggiuntivi nelle graduatorie permanenti del personale docente è stato approvato e pubblicato successivamente alle sentenze del TAR del Lazio che hanno eliminato le fasce previste dal D.M. n. 123/2000.

Le sentenze del TAR Lazio risalgono infatti all’aprile 2001 (vedi in particolare la n. 3309 del 18 aprile 2001).

Dunque, al momento della approvazione del D.I. n. 268, era stato già annullato dal TAR Lazio il DM. n. 123 nella parte in cui prevedeva la strutturazione delle fasce nelle graduatorie permanenti.

Era dunque già chiaro ed evidente che i “sissini” sarebbero stati collocati in terza fascia e ivi avrebbero usufruito del previsto punteggio aggiuntivo.

Successivamente, il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001 non ha fatto altro che ribadire con atto avente forza di legge quanto risultante dalle sentenze del TAR Lazio dell’aprile 2001.

La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale del sistema delle fasce nelle graduatorie permanenti del personale docente

Per comprendere il problema è necessario ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa relativa alla distinzione in fasce del personale inserito nelle graduatorie permanenti.

Si veda anche l'articolo, precedentemente pubblicato, relativo all'ordinanza del Tar Emilia-R. di rimessione alla Corte Costituzionale della legittimità del decreto legge Moratti n. 255 del 2001.

La legge 3.5.1999 n. 124 art. 2, commi 1-2 e 3 (Norme transitorie relative al personale docente), ha previsto che “nella prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno titolo ad esservi inseriti sia i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli sia quelli che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione oppure gli esame della sessione riservata di abilitazione indetta appositamente in epoca immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge medesima.

Ai fini dell’attuazione della L. 124/99 venivano emanati i DDMM 27 marzo e 18 maggio 2000, rispettivamente, n. 123 e n. 146, che distinguevano quattro scaglioni di soggetti destinati in ordine progressivo all’inserimento nelle nuove graduatorie permanenti, dati rispettivamente dalle seguenti categorie:

a) soggetti già inseriti in graduatoria all’atto dell’entrata in vigore della legge; si tratta di coloro che già si trovavano inseriti nelle preesistenti graduatorie provinciali relative ai concorsi per soli titoli.

b) coloro che, al momento dell’entrata in vigore della legge del 1999, avessero maturato i requisiti necessari, in base alla normativa previgente, per l’ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli; in pratica, coloro che avessero, alla data del 25 maggio 1999, l’abilitazione e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio precedente.

c) coloro che avessero maturato detti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente (cioè 22 giugno 2000) ;

Secondo la nota 1 giugno 2000, il servizio utile per l’inserimento nella 2° e 3° fascia era quello necessario per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli, cioè un servizio di 360 giorni nella scuola statale, prestato nel settore scolastico (scuola materna e/o elementare, istruzione secondaria, personale educativo) cui afferisce l’abilitazione o l’idoneità posseduta.

d) quanti, a detta ultima data (22 giugno 2000), avessero superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi. Dunque, non era qui richiesto, come invece nelle fasce precedenti, il servizio di 360 gg. nella scuola statale.

In tal modo, gli abilitati del corso riservato ex OM 153/99 potevano essere inseriti nella 3ª o 4ª fascia, a seconda se avevano o meno il requisito dei 360 gg. nella statale.

Ai frequentanti del corso abilitante ex O.M. n. 33/2000 (riservato bis), cui potevano partecipare coloro che avevano svolto 360 gg. di servizio (anche non statale) entro il 27.4.2000, il D.M. 146/00 consentiva l’iscrizione con riserva già in fase di prima integrazione delle g.p.

Successivamente, la legge n. 306 del 27.10.2000, di conversione del D.L. n. 240/2000, prevedeva, all’art. 1, co. 6-bis, che il personale abilitato ex OM 33/2000 “è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi.”

La legge n. 306/2000, all’art. 1, co. 6-ter, prevedeva che “coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma (Ssis, n.d.r) entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.

Rimaneva ancora in vigore l’art. 4 del DM 123/00: “Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo.(...)”

Sulla base di tale normativa, in fase di integrazione delle g.p. successiva a quella ex DM 146/00, gli abilitati del riservato ex OM 33/00, gli idonei del concorso ordinario, e gli specializzati Ssis, sarebbero stati inseriti in uno stesso scaglione. Questo scaglione sarebbe stato il 5°, mentre nel 4° sarebbero stati inseriti, come detto sopra, quelli tra gli abilitati del 1° riservato (OM 153/99) che non avevano i 360 gg. nella statale.

A seguito dei suddetti decreti ministeriali nn. 123 e 146, si provvedeva a redigere le graduatorie permanenti.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso del Provveditorato (ora C.S.A.) di Bologna, che ha pubblicato le g.p. definitive per la scuola secondaria in data in data 15.3.2001.

Il TAR del Lazio, con le sentenze n. 2799 del 3-4-2001 e n. 3309 del 18-4-2001, annullava i suddetti decreti ministeriali n. 123 e n. 146 nella parte in cui si determinava la suddivisione in fasce delle g.p. e riaffermava il principio, chiaramente desumibile dalle legge 124 del 1999, che l’inserimento nelle graduatorie permanenti deve avvenire “a pettine”, secondo gli effettivi meriti di ciascun candidato. Dunque, i DDMM erano dichiarati illegittimi per contrasto con la L.124/99, che appunto non prevedeva la distinzione in fasce, e con il principio meritocratico desumibile dall’art. 51 comma 1 della Costituzione, oltre che dalla stessa fonte legislativa.

Le stesse sentenze respingevano invece i ricorsi finalizzati all’annullamento della differenziazione del punteggio della scuola statale rispetto a quella non statale. Il punteggio per il servizio nella scuola non statale restava così nella misura della metà rispetto a quello della scuola statale, in quanto legittima scelta del legislatore.

Successivamente, tenendo conto del suddetto annullamento, il decreto legge 3.7.2001 n. 255 convertito nella legge 20.8.2001 n. 333, con norme di interpretazione autentica (che, si noti, possono avere efficacia retroattiva), ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n.124/1999, in tema di prima integrazione delle graduatorie permanenti, vanno interpretate nel senso che in coda alle graduatorie e nell'ordine seguente hanno titolo all'inserimento:

a) primo scaglione: personale in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente per i concorsi per soli titoli alla data dell'entrata in vigore della legge n.124/1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami ai soli fini abilitativi e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La norma interpretativa, fatta salva la priorità accordata ai soggetti già inseriti nella graduatoria permanente (che così costituiscono uno scaglione che ha precedenza rispetto ai due summenzionati), ha in definitiva ribadito la precedenza accordata dalle norme ministeriali impugnate in prime cure ai docenti che alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999 avessero maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per i soppressi concorsi per titoli (abilitazione e 360 giorni di servizio nel triennio precedente), mentre ha accorpato in un'unica fascia i docenti prima suddivisi nel terzo e nel quarto scaglione.

In pratica, nel confronto con i già annullati DDMM, risultava a questo punto (e lo è tuttora) confermata la prima fascia (docenti già iscritti nelle vecchie grad. provinciali) e la seconda fascia (coloro che già disponevano di abilitazione e 360 gg. di servizio statale alla data di entrata in vigore del nuovo regime normativo disposto dalla L. 124 del 1999). Risultavano invece accorpate la terza e quarta fascia.

Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 a quelli prestati nelle scuole statali.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102 del febbraio 2002, decideva sul ricorso in appello proposto contro le sentenze del TAR Lazio dell’aprile 2001 relativamente alla differenziazione del punteggio per il servizio svolto nelle scuole non statali. Il CdS respingeva il ricorso e confermava la differenziazione di punteggio.

Contestualmente, il CdS affermava che “Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta [D.L. n. 255/2001 convertito nella L. n. 333/2001, n.d.r.], laddove, nel sancire l’equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell’anno 2000, si è agganciata logicamente l’equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell’offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa.

Infine, annullava le sentenze del TAR Lazio dell’aprile 2001 in quanto superate dalla normativa legislativa sopravvenuta.

A seguito delle norme di interpretazione autentica della legge n. 124/1999, art. 2, commi 1 e 2, introdotte dall’art. 1 del decreto legge 3.7.2001 n. 255 convertito nella legge 20.8.2001 n. 333, i Provveditorati compilavano nuove graduatorie permanenti. A titolo esemplificativo, il Provveditorato di Bologna pubblicava le g.p. il 26 luglio 2001.

Le sentenze del TAR Lazio n. 4731 del 28/5/2002 e n. 7121 del 13/8/2002, relativi ai ricorsi aventi per oggetto le questioni della normativa dei punteggi Ssis, ribadivano la validità del sistema dell’inserimento “a pettine” degli abilitati nelle graduatorie permanenti.

Lo stesso avveniva in occasione di altri giudizi amministrativi ed in particolare in quelli dinanzi il Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 8252 del 2002).

 

Spedisci questa pagina ad un amico


^^ torna ^^