Sollevata
dal TAR Emilia Romagna una questione di legittimità
costituzionale relativa al D.L. 255/2001.
Il
TAR bolognese ha emesso un'ordinanza
con cui sospende un giudizio relativo alle graduatorie permanenti
e ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale affinché
questa decida sulla legittimità costituzionale del
decreto legge n. 255 del 2001 convertito nella legge n. 333
del 2001. Qualche considerazione di carattere tecnico.
Il
giudizio dinanzi al TAR Emilia Romagna riguarda alcuni ricorsi
proposti contro le graduatorie permanenti riformulate a seguito
delle sentenze del TAR
Lazio dell'aprile 2001 e dell'interpretazione autentica
disposta dal D.L. 3/7/2001 n. 255 convertito dalla L. 20/8/2001
n. 333.
Con
l'ordinanza n. 9 depositata il 28 gennaio 2003, il TAR emiliano
ha proposto al "Giudice delle leggi" una questione
di legittimità costituzionale "relativa
all'art. 1, commi 2 e 7, del citato D.L. n. 255/2001 conv.
in legge n. 333/2001, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
sotto i profili dell'illogicità, dell'ingiustificata
disparità di trattamento e di contrasto con il principio
del buon andamento della P.A., nella parte in cui,
tale disposizione, con norme qualificate di interpretazione
autentica dell'art. 2 della legge 3.5.1999 n. 124, invece,
prevede, al comma 2, che gli insegnanti già inseriti
nella terza e quarta fascia, ai sensi del D. Min. Pubb.
Istruzione 27.3.2000 n. 123, confluiscono in un unico scaglione
(nel quale sono graduati secondo il punteggio spettante in
base alla tabella di valutazione allegata al D.M. citato n.
123/2000; punteggio che resta fermo anche per l'anno scolastico
2001/2002, (commi 2 e 3), nonchè esclude (art. 1,
comma 7) che la riarticolazione delle graduatorie permanenti
conseguente alle esposte previsioni abbia effetti sulle nomine
in ruolo già conferite che sono fatte salve nei
casi in cui gli interessati non siano più in posizione
utile ai fini delle nomine stesse."
Il giudizio dinanzi al TAR emiliano risulta così
sospeso in attesa che sulla questione di legittimità
si pronunci la Corte Costituzionale.
Come
detto, il D.L. 255/2001 è intervenuto ponendo norme
"di interpretazione autentica" di quelle dettate
dalla L. 124/1999. Ricordiamo che le norme in tal modo qualificabili
possono derogare il principio della irretroattività
della norma giuridica.
L'ordinanza
del TAR Emilia Romagna non sembra chiara, né tantomeno
risulta convincente.
La
base normativa del nuovo sistema di reclutamento è
costituito dalla legge 124 del 1999. Questa legge, come chiarito
in maniera esauriente dal TAR Lazio (cfr. sent. 18 aprile
2001 n. 3309), nulla ha previsto, neppure in linea di
principio, riguardo la possibilità di distinguere il
personale docente in sub-graduatorie (fasce) nell'ambito di
quelle permanenti da essa previste.
Si rinvia a tal fine alla lettura dettagliata della suddetta
sentenza del TAR capitolino, che chiarisce in particolare
che "non si poteva distinguere
la graduatoria in fasce e non potevano porsi in posizione
deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti
che con un punteggio inferiore sono stati collocati in fasce
precedenti, sia perché non è disposto dalla
L. 124/99, che così viene ad essere violata, sia
perché in contrasto con i principi costituzionali di
cui all'art. 3 comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1°
(imparzialità della P.A.) e 51 comma 1° (accesso
agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della Costituzione."
Secondo la 124 del 1999, ciò poteva essere effettuato,
in fase di prima integrazione delle g.p., solo a vantaggio
di coloro che si trovassero già iscritti nelle preesistenti
graduatorie provinciali, ed eventualmente (ma è pure
da dubitare) a favore di coloro che avessero i requisiti per
iscriversi in quelle graduatorie al momento dell'entrata in
vigore della legge stessa, e dunque del nuovo sistema di reclutamento.
Solo tali categorie di docenti potevano vantare diritti acquisiti,
proprio per il fatto di vantare i requisiti previsti del previgente
sistema. E solo in fase di prima integrazione, tra l'altro.
Ed è sempre il TAR del Lazio a sottolineare che l'unico
principio desumibile dalla legge 124 del 1999 è quello
meritocratico, in perfetta rispondenza con l'art. 51 co. 1
della Costituzione.
E' possibile confutare in più punti le affermazioni
del TAR Emilia Romagna e i conseguenti dubbi di costituzionalità
da esso sollevati.
Secondo
il giudice amministrativo emiliano, l'intervento normativo
effettuato dal D.L. 255/2001 non presenterebbe "le
caratteristiche dell'interpretazione autentica conforme
ai principi costituzionali in quanto, in effetti, questa ipotesi
si configura quando la norma si limiti a chiarire la
portata applicativa di una disposizione precedente, non
integri il precetto di quest'ultima e non adotti una
opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria attività
di esegesi dello stesso".
In
realtà le caratteristiche di norme di interpretazione
autentica sussistono. Esse si evidenziano nel fatto che il
D.L. 255, lungi dal modificare o integrare le disposizioni
della L. 124/99, ne fornisce l'unica interpretazione legittima
risultante a seguito delle precedenti sentenze del TAR Lazio
dell'aprile 2001:
- il
sistema delle fasce non trova alcun minimo riscontro nella
legge 124/99;
- tale
sistema è illegittimo per contrasto con la legge
stessa e con la Costituzione;
- nella
legge n. 124 è desumibile il ben diverso principio
meritocratico e in base a questo deve essere interpretata
la legge stessa.
La
legge 124 non prevede la distinzione in fasce e dunque, gli
scaglioni arbitrariamente determinati dai DDMM 123 e 146 del
2000 devono essere accorpati. L'unica integrazione effettuata
dal decreto legge è quella di prevedere, nella fase
di prima attuazione, un apposito scaglione a vantaggio di
coloro che, pur non essendo già iscritti nelle vecchie
graduatorie provinciali, ne avrebbero comunque avuto i requisiti
al momento dell'entrata in vigore della legge 124/99. Dunque
semmai, dubbi di costituzionalità potrebbero sorgere
per tale riproposizione del sistema delle fasce (prima e seconda),
ma appunto non nel senso inverso, e cioè in relazione
alla eliminazione della distinzione tra la terza e la quarta
fascia.
Si può aggiungere che i diversi giudici amministrativi
che, anche in grado di appello (cfr. sent. Consiglio di
Stato n. 1102, febbr. 2002), a più riprese si sono
occupati della materia delle g.p. considerandone anche il
problema delle fasce, hanno sempre confermato la legittimità
delle graduatorie così come riformulate con accorpamento
di 3ª e 4ª fascia in osservanza del decreto legge
n. 255, né tantomeno hanno mai sollevato dubbi di costituzionalità
di quest'ultimo.
Secondo
il TAR Emilia, "il preteso intervento
interpretativo con efficacia retroattiva al comma 2 si concretizza
nella modifica della disposizione regolamentare del 2000
che aveva tenuto distinti in due separate sub graduatorie
i docenti abilitati con 360 giorni di servizio nelle scuole
statali da quelli privi, invece, di tale requisito."
La
suddetta affermazione non è esatta, in quanto le disposizioni
regolamentari in parola (decreti ministeriali 123 e 146) erano
già stati annullati con sentenze del TAR Lazio
nella parte in cui prevedevano la distinzione in fasce. Dunque,
non si può parlare di modifica di disposizioni che
già non esistevano.
E'
infatti lo stesso TAR Emilia a dover ammettere che "l'oggetto
della censura di incostituzionalità non è
la modifica in sè delle disposizioni transitorie in
questione, ma la parte irragionevolmente retroattiva
delle stesse che incide su situazioni già definite
in conformità alla diversa regola secondo cui il personale
docente in possesso dell'abilitazione e dei 360 giorni di
servizio nelle scuole statali aveva una posizione poziore
nei confronti di quello proveniente da esperienze didattiche
nella scuola privata."
Afferma inoltre il Collegio che "trattandosi
di norma di prima integrazione delle graduatorie permanenti,
questa per definizione e per esigenze di sistema amministrativo
aveva già esaurito di fatto i propri effetti al
momento dell'intervenuta modifica legislativa, mentre,
per converso, le rilevanti modifiche apportate alle graduatorie
permanenti già definitive certamente collidono con
il principio della ragionevole certezza dell'ordinamento giuridico."
A ciò si aggiunge che "il
Collegio dubita della legittimità costituzionale anche
del comma 7 dell'art. 1 del decreto legge n. 255/2001 in questione,
con riferimento all'art. 3 Cost., sotto i profili dell'illogicità
manifesta e della ingiustificata discriminazione: la disposizione
citata, infatti, prevede che la "riarticolazione"
delle graduatorie permanenti conseguenti alle modifiche
introdotte (accorpando in un unico scaglione le ex terza e
quarta fascia) non ha effetti sulle nomine in ruolo già
conferite che "sono fatte salve nei casi in cui gli interessati
non siano più in posizione utile ai fini delle nomine
stesse". (
) Pertanto i docenti della ex terza
fascia - attuali ricorrenti innanzi al TAR, da un lato, vedono
deteriorata la loro posizione in graduatoria a seguito della
confluenza in un unico scaglione anche dei docenti della ex
quarta fascia, mentre, dall'altro, sono discriminati senza
giustificazione nei confronti di quelli tra loro che, per
posizione migliore o per la maggiore efficienza dell'amministrazione,
hanno già avuto la nomina in ruolo in base alla prima
modulazione delle graduatorie permanenti."
Pur
essendo il testo dell'ordinanza non molto chiaro e preciso,
dalle affermazioni appena riportate sembrerebbe che il TAR
emiliano, non potendo sollevare dubbi di legittimità
costituzionale sulla disposizione che conferma l'eliminazione
della distinzione in sé per sé tra terza
e quarta fascia, censuri invece l'effetto retroattivo di tale
accorpamento. In tal senso cioè non verrebbe contestato
il sistema dell'inserimento "a pettine" nelle g.p.
degli abilitati, ampiamente motivato e giustificato dal TAR
Lazio nell'aprile 2001, al contrario di quello della distinzione
in fasce, giudicato invece illegittimo. Il TAR Emilia sembra
dubitare della legittimità del D.L. 255 nella misura
in cui questo abbia provocato l'applicazione dell'accorpamento
tra 3ª e 4ª fascia anche nei confronti della prima
integrazione delle g.p. e delle immissioni in ruolo effettuate
sulla base di tali graduatorie così riformulate.
In ogni caso è necessario tener presente che,
fermo restando quanto detto a proposito della illegittimità
di fondo della distinzione delle g.p. in fasce, sia per contrasto
con la normativa legislativa che costituzionale, (che dunque
non ne consentirebbe mai il ripristino), l'art. 2 della legge
124 del 1999, è intitolato "Norme
transitorie relative al personale docente" e ha per oggetto
solo la "prima integrazione delle graduatorie permanenti".
Le graduatorie così formulate avrebbero dovuto essere
utilizzate per le assunzioni in ruolo negli anni scolastici
2000/01 e 2001/02.
Dunque, tali disposizioni della legge 124, prima attuate
con modalità illegittima dai decreti ministeriali 123
e 146 del 2000 (cfr. Tar Lazio), e poi oggetto dell'interpretazione
autentica, avrebbero dovuto avere efficacia temporale limitata.
Tale efficacia è stata superata appunto, oltre che
dalle sentenze del TAR Lazio, dal D.L. 255/2001 convertito
in L. 333/2001.
Si può dunque semmai eventualmente discutere
dell'efficacia dell'accorpamento delle fasce relativamente
al periodo precedente le sentenze del TAR Lazio, ma
non è possibile dubitare della eliminazione delle sub-graduatorie
con riguardo al periodo successivo che arriva a tutt'oggi.
Da notare tra l'altro che il periodo oggetto di discussione
sarebbe comunque molto limitato: si consideri il caso
di Bologna, riportato dall'ordinanza in commento: il Provveditorato
pubblicava le g.p. in data 15/3/2001, e già
il 3/4/2001 venivano annullate, in quanto atto conseguenziale
dei DDMM 123 e 146, da una delle sentenze del TAR Lazio. Il
periodo di vigenza delle g.p. è stato in tal modo di
una quindicina di giorni: poco per parlare di "situazioni
giuridiche definite".
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