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Il DDL e gli specializzati SSIS
(Fabio Falco)
Questo
Disegno di Legge aveva per scopo quello di definire una volta
per tutte delle norme chiare sul reclutamento: norme che,
avendo la Forza (Italia!!!) di una Legge, non potranno essere
impugnate davanti ai tribunali Amministrativi. Ma ciò
che si sta preparando sembra un'accozzaglia di disposizioni
che si contraddicono l'una con l'altra al solo scopo di accontentare
(e scontentare) gli insegnanti precari a diverso titolo ("storici",
sissini e ordinaristi).
La
pratica insegna che quando le questioni normative aprono continue
controversie sarebbe il caso di tener conto della giurisprudenza
che chiarisce (nei casi concreti) ciò che le norme
definiscono in astratto e da un punto di vista, per forza
di cose, generale. La questione del reclutamento, almeno nei
suoi punti essenziali, sembrava aver raggiunto una certa certezza
normativa grazie alle ripetute sentenze di TAR e Consiglio
di Stato.
I contenziosi, sotto molti punti di vista, potevano essere
messi a tacere di fronte alla chiarezza delle ultime sentenze.
Si
è scelto, invece, di ribaltare tutto per equiparare
situazioni che equiparabili non sono. Il Decreto potrà
sortire l'effetto di eliminare i contenziosi sulla norma specifica
e sulla sua illegittimità (per intenderci il diniego
dei 18 punti ai non abilitati SSIS o la non valutazione del
servizio prestato contemporaneamente....).
Ma
vi saranno innumerevoli ricorsi su come i singoli CSA interpreteranno
la Legge, ricorsi che potranno sfociare in una richiesta (da
parte dei Giudici) di pronunciamento anche della Corte Costituzionale.
La Legge che si va delineando mi sembra, infatti, così
ingarbugliata che l'occasione di ricorrere (proprio intorno
all'interpretazione delle norme) non mancherà di certo.
Il Disegno, così come è scritto, sembra fallire,
dunque, lo scopo per il quale era nato. Ognuno vi potrà
trovare un caso particolare che la norma (che follia credere
di risolvere la questione del reclutamento con quattro articolini!)
non chiarisce o non contempla e sul quale dovrà intervenire
il Ministero con circolari "interpretative" che
potranno essere oggetto di ricorso...e il casino ricomincia!
Altro
che riduzione del contenzioso e certezza delle norme.
Il Ministero (la maggioranza, ma anche l'opposizione) non
comprendono, a mio modo di vedere, che lasciare le cose al
punto al quale TAR e Consiglio di Stato le avevano lasciate
avrebbe davvero chiuso una volta per tutte la questione (almeno
dal punto di vista del contenzioso amministrativo).
Cito alcune "perle":
Labilitazione conseguita presso
le scuole di specializzazione allinsegnamento secondario
(S.I.S.S.) costituisce titolo di accesso solo ai fini dellinserimento
nellultimo scaglione delle graduatorie permanenti di
cui al comma 1.
Cosa significa? Significa che l'abilitazione SSIS che pure
dà un punteggio aggiuntivo "apparentemente"
(a questo punto) superiore alle altre è però
un'abilitazione di serie B perché vale solo per l'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti? A che scopo introdurre
questa precisazione? Forse per evitare che la stessa abilitazione
venisse utilizzata da qualche precario storico (con abilitazione
"anche SSIS") presente in prima e seconda fascia?
Ma esistono "marziani" del genere? E poi, anche
se esistessero, che senso ha una norma del genere? In seconda
o in prima fascia posso usare l'abilitazione conseguita con
l'ultimo ordinario o con gli ultimi riservati, ma non l'abilitazione
SSIS: ma ci rendiamo conto della profonda iniquità
contenuta in questa norma? Non mi pare (ma posso sbagliarmi)
che qualche TAR avesse posto certi limiti...qualcuno mi spiega
il senso di tutto ciò?
Nellambito del punteggio aggiuntivo
per il diploma di specializzazione per linsegnamento
secondario, assegnato ai sensi dellart. 8 del decreto
4 giugno 2001 di cui al comma 1, lettera b), il periodo corrispondente
alla durata legale dei corsi di specializzazione allinsegnamento
nelle scuole secondarie, comprensivo delle attività
di tirocinio, è valutato quale servizio di insegnamento
specifico per la classe cui si riferisce labilitazione.
Ciò significa che scalano comunque il servizio prestato
(fino a due anni) anche se non era contemporaneo alle SSIS?
Ma il TAR del Lazio non aveva già chiarito tutto a
tal proposito? Perché ingarbugliare ancora la questione?
Oppure la norma significa che nel caso di assunzione in ruolo
se hai fatto due anni di SSIS (e non hai insegnato) ti vale
come due anni di servizio nelle graduatorie per i trasferimenti,
i passaggi e le graduatorie interne???
Agli stessi fini dellinserimento
nelle graduatorie permanenti, gli insegnanti di scuola materna
ed elementare, in possesso del diploma di specializzazione
per il sostegno e del requisito di servizio di 360 gg. previsto
dallo stesso articolo, sono ammessi, per lanno accademico
2003/2004, anche in soprannumero, al terzo anno del corso
di laurea (???) della Facoltà di Scienze della formazione
primaria ("chi parla, o scrive, male pensa male...",
ma non bastava dire al terzo anno del corso di laurea in Scienze
della formazione primaria...o forse, dato il casino tra lauree
brevi, specialistiche e denominazioni delle stesse si preferisce
stare sul vago...non chiarendo niente tanto poi decidono le
Università a loro modo come sempre fanno: "L'importante
è che gli diciamo che quegli insegnanti hanno diritto
ad iscriversi...poi facciano un po' le Università...
tanto c'è l'Autonomia!")
con specifici debiti formativi stabiliti dai singoli Atenei,
sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti
da ciascun insegnante. Insomma un canale preferenziale alla
Laurea...e noi poveri fessi che ci abbiamo messo (quando andava
bene!) 4 o 5 anni!
Gli insegnanti in possesso dei titoli
di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2, nonché del
requisito del servizio per almeno 360 giorni maturato nel
quadriennio 1° settembre 1999 30 agosto 2003, sono
ammessi, con precedenza rispetto ad altri aspiranti, ai corsi
delle scuole di specializzazioni per un insegnamento secondario,
con valutazione del servizio prestato come credito formativo,
nei limiti delle iscrizioni programmate di cui allarticolo
4, comma 2.
Ma le SSIS non dovevano finire con questo ciclo ?: quando
"organizzano" questo "riservato sotto altre
spoglie"? E poi Lor Signori non sanno che ci sono moltissimi
insegnanti con 360 giorni in moltissime classi di concorso
(o comunque in possesso di Lauree per accesso a certe classi
di concorso) che non sono attivate nelle SSIS (ha senso mettere
in piedi Specializzazioni su queste classi proprio quando
le SSIS vanno in soffitta?)
I
passaggi di ruolo alle scuole secondarie sono consentiti nei
limiti del 20% dei posti di organico disponibili nelle stesse
scuole secondarie. Il disposto di cui al periodo precedente
non può essere derogato in sede di contrattazione collettiva
sulla mobilità.
A parte la "blindatura sindacale" (questo governo
tra un po' stabilirà l'ammontare dello stipendio degli
insegnanti con un Decreto Legge che non potrà essere
derogato in sede di contrattazione collettiva)...ma che senso
ha dire "alle scuole secondarie?" . Se chiedo il
passaggio alle elementari quel limite non c'è? E se
chiedo il passaggio dalle medie alle superiori (non è
il mio caso Lucia!...tu sai che io sono un pazzo che vorrebbe
tornare indietro!) sono già NELLE secondarie (di primo
grado); non chiedo il passaggio ALLE... ho problemi di comprensione
linguistica o qui si scrivono le Leggi con i piedi?
Il ministero dellistruzione provvede
alle assunzioni dei docenti nei limiti dei posti resi vacanti
e disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio, sulla
base di una programmazione pluriennale formulata di concerto
con i ministri delleconomia e delle finanze e della
funzione pubblica. ( cioè se Tremonti dice NO
vi attaccate..., ma a parte questo che significa: nei limiti
dei posti resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni
dal servizio ? Vuol dire che i 70.000 - 100.000 ( fonti discordi!)
posti disponibili OGGI siccome non sono stati programmati
e non si sa quanti sono conseguenti alle cessazioni dal servizio
allora non sono disponibili per i contratti a tempo indeterminato?
Insomma poche idee, ma ben confuse...la prossima volta cerca
di essere un poco più preciso... ed evita troppi suggerimenti
dei tuoi "compagni" che sono interessati al tornaconto
personale più che al tuo successo formativo!
Fabio Falco
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