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Il DDL e gli specializzati SSIS
(Fabio Falco)

Questo Disegno di Legge aveva per scopo quello di definire una volta per tutte delle norme chiare sul reclutamento: norme che, avendo la Forza (Italia!!!) di una Legge, non potranno essere impugnate davanti ai tribunali Amministrativi. Ma ciò che si sta preparando sembra un'accozzaglia di disposizioni che si contraddicono l'una con l'altra al solo scopo di accontentare (e scontentare) gli insegnanti precari a diverso titolo ("storici", sissini e ordinaristi).

La pratica insegna che quando le questioni normative aprono continue controversie sarebbe il caso di tener conto della giurisprudenza che chiarisce (nei casi concreti) ciò che le norme definiscono in astratto e da un punto di vista, per forza di cose, generale. La questione del reclutamento, almeno nei suoi punti essenziali, sembrava aver raggiunto una certa certezza normativa grazie alle ripetute sentenze di TAR e Consiglio di Stato.
I contenziosi, sotto molti punti di vista, potevano essere messi a tacere di fronte alla chiarezza delle ultime sentenze.

Si è scelto, invece, di ribaltare tutto per equiparare situazioni che equiparabili non sono. Il Decreto potrà sortire l'effetto di eliminare i contenziosi sulla norma specifica e sulla sua illegittimità (per intenderci il diniego dei 18 punti ai non abilitati SSIS o la non valutazione del servizio prestato contemporaneamente....).

Ma vi saranno innumerevoli ricorsi su come i singoli CSA interpreteranno la Legge, ricorsi che potranno sfociare in una richiesta (da parte dei Giudici) di pronunciamento anche della Corte Costituzionale. La Legge che si va delineando mi sembra, infatti, così ingarbugliata che l'occasione di ricorrere (proprio intorno all'interpretazione delle norme) non mancherà di certo. Il Disegno, così come è scritto, sembra fallire, dunque, lo scopo per il quale era nato. Ognuno vi potrà trovare un caso particolare che la norma (che follia credere di risolvere la questione del reclutamento con quattro articolini!) non chiarisce o non contempla e sul quale dovrà intervenire il Ministero con circolari "interpretative" che potranno essere oggetto di ricorso...e il casino ricomincia!

Altro che riduzione del contenzioso e certezza delle norme.
Il Ministero (la maggioranza, ma anche l'opposizione) non comprendono, a mio modo di vedere, che lasciare le cose al punto al quale TAR e Consiglio di Stato le avevano lasciate avrebbe davvero chiuso una volta per tutte la questione (almeno dal punto di vista del contenzioso amministrativo).
Cito alcune "perle":

L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.I.S.S.) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

Cosa significa? Significa che l'abilitazione SSIS che pure dà un punteggio aggiuntivo "apparentemente" (a questo punto) superiore alle altre è però un'abilitazione di serie B perché vale solo per l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti? A che scopo introdurre questa precisazione? Forse per evitare che la stessa abilitazione venisse utilizzata da qualche precario storico (con abilitazione "anche SSIS") presente in prima e seconda fascia? Ma esistono "marziani" del genere? E poi, anche se esistessero, che senso ha una norma del genere? In seconda o in prima fascia posso usare l'abilitazione conseguita con l'ultimo ordinario o con gli ultimi riservati, ma non l'abilitazione SSIS: ma ci rendiamo conto della profonda iniquità contenuta in questa norma? Non mi pare (ma posso sbagliarmi) che qualche TAR avesse posto certi limiti...qualcuno mi spiega il senso di tutto ciò?

Nell’ambito del punteggio aggiuntivo per il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, assegnato ai sensi dell’art. 8 del decreto 4 giugno 2001 di cui al comma 1, lettera b), il periodo corrispondente alla durata legale dei corsi di specializzazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprensivo delle attività di tirocinio, è valutato quale servizio di insegnamento specifico per la classe cui si riferisce l’abilitazione.

Ciò significa che scalano comunque il servizio prestato (fino a due anni) anche se non era contemporaneo alle SSIS? Ma il TAR del Lazio non aveva già chiarito tutto a tal proposito? Perché ingarbugliare ancora la questione?
Oppure la norma significa che nel caso di assunzione in ruolo se hai fatto due anni di SSIS (e non hai insegnato) ti vale come due anni di servizio nelle graduatorie per i trasferimenti, i passaggi e le graduatorie interne???

Agli stessi fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno e del requisito di servizio di 360 gg. previsto dallo stesso articolo, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, al terzo anno del corso di laurea (???) della Facoltà di Scienze della formazione primaria ("chi parla, o scrive, male pensa male...", ma non bastava dire al terzo anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria...o forse, dato il casino tra lauree brevi, specialistiche e denominazioni delle stesse si preferisce stare sul vago...non chiarendo niente tanto poi decidono le Università a loro modo come sempre fanno: "L'importante è che gli diciamo che quegli insegnanti hanno diritto ad iscriversi...poi facciano un po' le Università... tanto c'è l'Autonomia!")
con specifici debiti formativi stabiliti dai singoli Atenei, sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti da ciascun insegnante. Insomma un canale preferenziale alla Laurea...e noi poveri fessi che ci abbiamo messo (quando andava bene!) 4 o 5 anni!

Gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2, nonché del requisito del servizio per almeno 360 giorni maturato nel quadriennio 1° settembre 1999 – 30 agosto 2003, sono ammessi, con precedenza rispetto ad altri aspiranti, ai corsi delle scuole di specializzazioni per un insegnamento secondario, con valutazione del servizio prestato come credito formativo, nei limiti delle iscrizioni programmate di cui all’articolo 4, comma 2.

Ma le SSIS non dovevano finire con questo ciclo ?: quando "organizzano" questo "riservato sotto altre spoglie"? E poi Lor Signori non sanno che ci sono moltissimi insegnanti con 360 giorni in moltissime classi di concorso (o comunque in possesso di Lauree per accesso a certe classi di concorso) che non sono attivate nelle SSIS (ha senso mettere in piedi Specializzazioni su queste classi proprio quando le SSIS vanno in soffitta?)

I passaggi di ruolo alle scuole secondarie sono consentiti nei limiti del 20% dei posti di organico disponibili nelle stesse scuole secondarie. Il disposto di cui al periodo precedente non può essere derogato in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.


A parte la "blindatura sindacale" (questo governo tra un po' stabilirà l'ammontare dello stipendio degli insegnanti con un Decreto Legge che non potrà essere derogato in sede di contrattazione collettiva)...ma che senso ha dire "alle scuole secondarie?" . Se chiedo il passaggio alle elementari quel limite non c'è? E se chiedo il passaggio dalle medie alle superiori (non è il mio caso Lucia!...tu sai che io sono un pazzo che vorrebbe tornare indietro!) sono già NELLE secondarie (di primo grado); non chiedo il passaggio ALLE... ho problemi di comprensione linguistica o qui si scrivono le Leggi con i piedi?

Il ministero dell’istruzione provvede alle assunzioni dei docenti nei limiti dei posti resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio, sulla base di una programmazione pluriennale formulata di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica. ( cioè se Tremonti dice NO vi attaccate..., ma a parte questo che significa: nei limiti dei posti resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio ? Vuol dire che i 70.000 - 100.000 ( fonti discordi!) posti disponibili OGGI siccome non sono stati programmati e non si sa quanti sono conseguenti alle cessazioni dal servizio allora non sono disponibili per i contratti a tempo indeterminato?

Insomma poche idee, ma ben confuse...la prossima volta cerca di essere un poco più preciso... ed evita troppi suggerimenti dei tuoi "compagni" che sono interessati al tornaconto personale più che al tuo successo formativo!

Fabio Falco

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