Schema
di disegno di legge recante norme in materia di graduatorie
permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
ART. 1
Disposizioni
in materia di graduatorie permanenti
1.. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata
alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione
del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta
tabella.
1.. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'articolo
401, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, non si
applica relativamente alla valutazione dei titoli ai fini
dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti
e dell'aggiornamento del punteggio per coloro che vi siano
già iscritti.
1.. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso
solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti di cui al comma 1.
1.. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti
e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria
base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza
biennale.
ART.
2
Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento
1.. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
dell'articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n. 53, le
università istituiscono, nell'ambito delle proprie
strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a)
agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del
decreto del Ministro della punnlica istruzione 24 novembre
1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale,
n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma
in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di
accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie
artistiche , idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso
di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39 del Ministro della
pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19
marzo 1998, e successive modificazioni, e che abbiano prestato
servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio
1° settembre 1999-31 agosto 2003;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera
a), privi di abilitazione o di idoneità all'insegnamento,
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno
360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto
2003;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per
il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità
afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C
e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle classi
di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto
alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo
di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno
360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto
2003;
d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma
di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione
o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto
2003.
1.. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle università, per il conseguimento dell'abilitazione
o idoneità all'insegnamento e per il conseguente inserimento
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma
1, sulla base di modalità definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2.. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che
siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1°
settembre 1999-31 agosto 2003, sono ammessi, per l'anno accademico
2003-2004, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi
di didattica della musica presso i conservatori secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
3.. Il servizio d'insegnamento di cui ai commi 1 e 3 deve
essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti
di ruolo o a classi di concorso, con il possesso del prescritto
titolo di studio.
ART.
3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1.
Con specifico accorso integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di
posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria
è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità
di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato
degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e
titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto
a tempo indeterminato.
ART. 4
Norma di abrogazione
1.. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, sono soppresse, con effetto dall'anno scolastico
2005-2006, le parole "da effettuare con periodicità
annuale entro il 31 maggio di ciascun anno".
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