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A.Na.Do.S.S. Associazione Nazionale Docenti Specializzati e Specializzandi
A.I.S.S. Associazione Insegnanti Specializzati e Specializzandi
C.N.S.S. Coordinamento Nazionale Specializzati e Specializzandi SSIS

Sistematica disinformazione operata da insegnanti precari non specializzati a danno dei docenti precari specializzati SSIS

Nell’imminenza di un intervento legislativo volto a riformare il sistema di reclutamento degli insegnanti e a fronte dell’incredibile e vergognosa mole di falsità, luoghi comuni e leggende metropolitane che sono state riversate sui media e sulle onorevoli rappresentanze politiche, i docenti precari specializzati SSIS ritengono sia doveroso informare il nostro Paese sulla realtà delle Scuole di Specializzazione all’insegnamento e sull’imprescindibile risorsa che esse costituiscono.

È inaudito come organizzazioni sindacali del mondo della scuola, che dovrebbero essere preposte alla tutela dei diritti dei lavoratori tutti, abbiano irresponsabilmente sostenuto posizioni insostenibili, in pieno spregio di leggi, decreti e sentenze della magistratura.

Anteponendo l’interesse di bottega ai seri principi sindacali, è stata fomentata una avvilente guerra tra poveri, seminando tanto veleno quanto difficilmente il nostro Sistema Scolastico potrà smaltire in decenni.

Le recenti e plurime sentenze del Tar del Lazio hanno solamente ristabilito il principio che il Diritto non è funzione variabile del ‘numero’, e non hanno costituito una beffa per alcuno, dal momento che hanno confermato i contenuti di 37 sentenze tra stesso TAR Lazio e Consiglio di Stato del 2002.

Sia chiarito al nostro Paese che:

  • Contrariamente a quello che alcuni sindacalisti affermano, le SSIS avevano valore abilitante fin dall’inizio della loro istituzione (L. 341/90, art.4, comma 2) e perciò i suoi specializzati avevano diritto all’ingresso nelle graduatorie permanenti, questo perché per l’ingresso in tali graduatorie il solo requisito necessario dal 1999 (L.124/99) è il possesso della semplice abilitazione all’insegnamento.
  • Le SSIS sono state attivate precedentemente alle altre tipologie di abilitazione (D.M. 26/5/98) e sono partite in contemporanea con il concorso ordinario e il primo riservato (1999); perciò non hanno leso i diritti preesistenti di alcuno, inoltre anche coloro che sono già abilitati possono specializzarsi nelle SSIS.

Vero è che dietro l’etichetta di “precario storico” si è mascherata pretestuosamente una moltitudine di docenti che ha conseguito l’abilitazione dopo l’attivazione delle scuole di specializzazione.

  • È falso e strumentale affermare che precari con più di 10 anni di servizio sarebbero stati superati da specializzati senza servizio: questo perché nelle graduatorie permanenti i 30 punti aggiuntivi corrispondono a 14 mesi e 16 giorni di servizio, perché i corsi durano 2 anni e perché in questi 2 anni ai docenti specializzati non è riconosciuto alcun punteggio di servizio.
  • Gli insegnanti precari abilitati mediante il concorso del 1999 non sono ‘vincitori’, bensì “idonei non vincitori”, cioè non hanno vinto la cattedra ma hanno solo conseguito l’abilitazione.
  • I veri “precari storici”, iscritti nelle prime due fasce delle graduatorie permanenti, non possono essere superati dai docenti specializzati, perché questi sono tutti iscritti in terza fascia.
  • Se qualche abilitato con i concorsi precedenti al 1991 è stato superato da uno specializzato con le SSIS, ciò è del tutto ragionevole in quanto tale abilitato non ha praticamente mai insegnato. Perciò se era precario lo era in un altro mestiere.
  • Di certo i docenti specializzati non sono i “bocciati all’ordinario” visto che per tali ‘bocciati’ la legge ha disposto i corsi riservati ‘bis’ e ‘ter’, successivi all’espletamento dell’ordinario, a cui non potevano accedere i già abilitati (OO.MM. nn° 33/2000 e 1/2001) .
  • È una volgarità affermare che la specializzazione con le SSIS “si compri”, perché equivale ad affermare che ogni laureato avrebbe comprato la laurea dato che ha pagato le tasse universitarie.

Detto questo va puntualizzato come le scuole di specializzazione all’insegnamento più che una procedura costituiscano un percorso abilitante, il quale è allo stesso tempo selettivo, valutativo (con esame a numero programmato in entrata, decine di esami in itinere ed esame di Stato abilitante in uscita ) e formativo (1200 ore di lezioni e laboratorio in due anni con 300 ore di tirocinio nelle classi a fianco di insegnanti di ruolo di lunga data). Percorso frutto di decenni di ricerca europea educativa e docimologica ed in armonia con le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Parlamento Europeo .

Va anche precisato che le SSIS sono a numero chiuso programmato rispetto al fabbisogno dello Stato nel biennio di riferimento dei corsi (L.264/99). Questo percorso di specializzazione tende alla formazione di personale con una specifica professionalità, come indicato nel “Libro verde” sulla formazione degli insegnanti in Europa: per questo nelle SSIS si fa tirocinio nelle scuole Superiori al fianco di insegnanti di ruolo (tutor d’aula), dove si mette in pratica l’insegnamento ricevuto durante il corso e laboratorio con i supervisori (docenti di ruolo in parziale distaccamento all’Università),

In merito alla gravissima problematica del precariato, frutto di dissennate politiche estranee a seri principi di programmazione, i docenti precari specializzati auspicano un contraddittorio tra le diverse controparti, nel quale emergano non mistificazione della realtà, non interessi particolari espressi in termini di ‘punti’, ma anche principi di qualità, formazione e professionalità, nell’interesse generale del nostro Sistema Scolastico.

Roma 26/08/2003

 

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