Dalla
Camera
continue vessazioni per gli Specializzati e Specializzandi
(di Lucia Tiziana Lo Russo)
In
data 16 Gennaio 2003 è stato presentato un progetto
di legge C3549 a cura dei deputati De
Laurentiis, Dorina Bianchi, D'Agrò, D'Alia,
Filippo Drago, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese,
Lusetti, Maninetti, Mereu, Romano, Sgarbi, Tucci, Volonté.
Tutti i documenti in coda all'articolo
Riportiamo qui la proposta di legge. Potete leggere anche
la relazione di accompagnamento direttamente sul sito della
Camera http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk4000/frontesp/3549.htm
LA PROPOSTA DI LEGGE
Tale proposta di legge vedrebbe gli Specializzati e Specializzandi
S.S.I.S. in una graduatoria separata a cui attingere solo
quando la graduatoria di altri abilitati fosse esaurita. Gli
insegnanti di sostegno non abilitati che avessero prestato
360 giorni di servizio potrebbero godere di un concorso riservato.
Modalità di attribuzione del punteggio sarebbero incluse
in un apposito decreto. Così modificando la Legge 124
del 1999.
A
seguito della presentazione della legge l'interpellanza urgente
dell'On. Lusetti che per sua stessa ammissione esprime
un parere diverso da quello del suo partito di appartenenza
(Margherita) e le risposte dell'On. Aprea.
INTERPELLANZA
URGENTE
A
seguito ancora l'ODG si basa sulla Legge in vigore e può
solo cercare di influire sulla Tabella di Valutazione dei
Titoli che è in corso di elaborazione al Ministero.
Ecco
quindi il resoconto della seduta n. 267 del 18/2/2003 in cui
il Governo ha accettato l'ordine del giorno proposto dall'On.
De Laurentis n° 9/3387/8 riformulandolo nel seguente modo
(rispetto all'originario):
"Impegna
il Governo a valutare positivamente l'equiparazione dei
tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di
cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del
2000 e n. 01 del 2001, concorso ordinario e di abilitazione
SSIS), attualmente valutabili all'atto di inserimento
in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione
di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso
abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e ad attribuire
ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore
bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3
del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3
punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita
con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI
e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico
2003-2004".
ODG
INTEGRALE DISCUSSO ALLA CAMERA
In poche parole, i paventati rischi di estensione
del punteggio aggiuntivo ad altre categorie di abilitati già
presenti in altri odg. si ripresentano sempre più
minacciosi.
Infatti è in fase di elaborazione presso il Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) il decreto che
riaprirà le Graduatorie Permanenti con relativa Tabella
di Valutazione dei Titoli.
E' in questa delicata fase che le maggiori pressioni dei movimenti
dei "precari", di associazioni sindacali, di forze
politiche stanno arrivando in Commissione Cultura, al MIUR
e la CNPI.
Ovviamente
l'estensione del punteggio aggiuntivo penalizzerebbe tutti
gli Specializzati e Specializzandi S.S.I.S. perché
il loro titolo si svuoterebbe di spendibilità.
Ma
chi ne farebbe maggiormente le spese sono coloro che hanno
già visto decurtare - con le sentenze del TAR e del
CDS - il proprio punteggio di servizio prestato durante la
frequenza ai corsi S.S.I.S.
La
conclusione sarà il "via libera" a una nuova
stagione di ricorsi
LA
PROPOSTA DI LEGGE
XIV
Legislatura - Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 3549
(Fase iter Camera: 1^ lettura)
DE
LAURENTIIS Rodolfo: Norme in materia di personale docente
della scuola
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa
dei deputati
DE
LAURENTIIS, DORINA BIANCHI, D'AGRO', D'ALIA, FILIPPO
DRAGO, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LUCCHESE, LUSETTI,
MANINETTI, MEREU, ROMANO, SGARBI, TUCCI, VOLONTE'
Norme
in materia di personale docente della scuola
Presentata
il 16 gennaio 2003
Art. 1.
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono compilate graduatorie,
ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni
di cui alla presente legge.
2. L'assunzione dei docenti per le scuole di ogni ordine e
grado avviene per il 50 per cento attraverso concorsi a cattedre
banditi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per il restante 50
per cento attingendo alle graduatorie permanenti.
Art.
2.
1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge
il personale già in possesso, alla predetta data, di
abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) è inserito in una
apposita graduatoria, i cui termini sono predisposti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina i punteggi da attribuire
al servizio, ai titoli posseduti, nonché la valutazione
delle precedenze e delle preferenze.
3. Alla graduatoria di cui al comma 1 si attinge solo ed esclusivamente
per le classi di concorso per le quali sono esaurite le rispettive
graduatorie degli insegnanti abilitati compilate sulla base
della normativa vigente.
Art.
3.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'assunzione
del personale docente a tempo indeterminato sono valide, fino
ad esaurimento, le graduatorie permanenti di cui alla legge
3 maggio 1999, n. 124, e le graduatorie regionali di merito
del concorso ordinario per la scuola secondaria di 1^ e 2^
grado, di cui al decreto dirigenziale 1^ aprile 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale- 4^ serie
speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, da cui attingere nella
misura del 50 per cento ciascuna, ai sensi di quanto stabilito
dagli articoli 399, 400 e 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Per le assunzioni a tempo determinato sono aperte annualmente,
con apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le graduatorie permanenti.
3. Gli abilitati presso le SSIS conseguono incarichi a tempo
indeterminato solo ed esclusivamente ad esaurimento delle
graduatorie di cui al comma 1.
Art.
4.
1. Gli insegnanti non abilitati che hanno prestato servizio
di sostegno per almeno trecentosessanta giorni possono conseguire
il titolo attraverso una sessione riservata di esami disciplinata
da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
2. I docenti di cui al comma 1 hanno, rispetto agli abilitati
presso le SSIS, la precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
e a tempo indeterminato.
Art.
5.
1. Il centro servizi amministrativi di ciascuna provincia
provvede a modificare le graduatorie permanenti vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e
per effetto della presente legge prima dell'inizio dell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della medesima legge.
2. Le nomine in ruolo e le supplenze annuali eventualmente
assegnate in difformità alle disposizioni di cui alla
presente legge sono revocate con decorrenza giuridica dal
mese di luglio dell'anno di entrata in vigore della medesima
legge.
L'INTERPELLANZA URGENTE
Pag. 126
...
(Normativa relativa alle graduatorie permanenti per il personale
docente - n. 2-00608)
PRESIDENTE. L'onorevole Lusetti ha facoltà di illustrare
l'interpellanza n. 2- 00608 (vedi l'allegato A - Interpellanze
urgenti sezione 7).
RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro
brevemente la questione, dal momento che l'interpellanza a
mio avviso risulta essere chiara ed esplicita. Chiedo e sollecito
il Governo ad esaminare la normativa per adottare un criterio
equo di valutazione che garantisca obiettività rispetto
alle legittime aspettative dei precari abilitati nei concorsi
ordinari e nei concorsi riservati.
A questo proposito, al di là anche dei toni che sono
contenuti nella premessa di questa interpellanza urgente,
vorrei chiedere al rappresentante del Governo onorevole Aprea
cosa pensi della proposta di legge depositata di recente,
forse non ne è a conoscenza, presentata dal collega
De Laurentiis, - che ovviamente ho sottoscritto -, e che appartiene
alla maggioranza, - ciò non significa nulla, dal momento
che il problema non è inquadrabile in un'ottica di
maggioranza e di opposizione, trattandosi di un problema politico
di carattere generale, - la quale ha come obiettivo quello
di sanare la delicatissima situazione dei docenti abilitati
a seguito del concorso del 1999 e delle sessioni riservate
di esami previste dalle ordinanze ministeriali del 1999 e
del 2000.
Siccome, come lei sa, stiamo discutendo di un provvedimento
di carattere generale - quale è quello che abbiamo
discusso stamattina, anche se con qualche polemica tra maggioranza
opposizione - e siccome la proposta di legge a firma De Laurentiis
ha come obiettivo quello di regolamentare la fase di transizione
verso il nuovo sistema, volevo capire - dalla risposta che
lei vorrà dare a tutti coloro che hanno sottoscritto
questa interpellanza - se vi possa essere un
Pag. 127
consenso, uno spazio o comunque l'idea, da parte del Governo,
di sollecitare un atto normativo a sé stante o inserito
in un altro provvedimento che eviti la cosiddetta via giudiziale,
ma che si faccia carico, dal punto di vista normativo, di
sanare la situazione di migliaia e migliaia di precari che
ci sono oggi nella scuola italiana, senza demonizzare nessuno.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà
di rispondere.
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca. Il problema sollevato dall'onorevole
Lusetti e dagli altri colleghi concerne la tabella di valutazione
dei titoli allegata al decreto direttoriale n. 12 del 12 febbraio
2002, approvata con decreto ministeriale n. 11 emanato nella
stessa data, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 3 maggio 1999, n. 124; in particolare, il problema
riguarda l'ulteriore punteggio di 30 punti previsto dalla
suddetta tabella per l'abilitazione conseguita presso le scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario.
Sulla questione si è già avuto occasione di
riferire in Senato, in data 26 settembre 2002, in relazione
all'interpellanza urgente n. 3-00464, presentata dal senatore
Castellani.
Come già fatto presente in quell'occasione, l'amministrazione
aveva ritenuto congrua l'attribuzione del suddetto punteggio
aggiuntivo di 30 punti per l'abilitazione conseguita presso
le SISS, in considerazione del percorso seguito dagli specializzati
(due anni di corso intensivo, verifiche intermedi, tirocinio,
esami finali) nonché della preparazione di alto profilo,
sia a livello teorico che pratico, che i corsisti acquisiscono.
Quanto alla decisione di consentire agli abilitati SISS il
cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per
il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza
dei corsi, la stessa era motivata relazione al principio giuridico
consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere
dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche e
alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.
Pag. 128
Come
è noto, la questione è stata poi oggetto di
esame da parte degli organi di giurisdizione amministrativa.
In particolare, il TAR del Lazio (sezione III bis) con sentenza
del 28 maggio 2002, n. 4731, ha ritenuto del tutto legittima
e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti,
rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.
Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la suddetta tabella
di valutazione dei titoli nella parte in cui consente suddetto
cumulo.
Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata,
ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti e degli specializzati SISS, affermando la piena
legittimità di tutti i relativi provvedimenti del MIUR,
con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità
del servizio prestato durante i corsi.
Pertanto, l'amministrazione non ha interposto appello avverso
la suddetta sentenza n. 4731. Per l'esecuzione della stessa
sono state fornite indicazioni agli uffici scolastici periferici
con circolare n. 69 in data 14 giugno 2002.
Alcuni interessati hanno però presentato ricorso al
TAR del Lazio avverso la citata circolare n. 69 del 14 giugno
2002. In particolare, i ricorrenti hanno contestato la circolare
stessa, nella parte in cui la detrazione del punteggio precedentemente
attribuito per i servizi di insegnamento prestati dagli specializzati
presso le SISS durante il biennio di frequenza dei corsi di
specializzazione, è stata limitata ai soli periodi
di coincidenza del servizio con l'effettiva attivazione e
frequenza dei corsi e non per l'intero biennio di durata legale
dei corsi di specializzazione e solo per le graduatorie nelle
quali gli specializzati SISS beneficiano dell'attribuzione
del punteggio fisso aggiuntivo di 30 punti.
Il TAR del Lazio, con sentenza del 13 agosto 2002, n. 7121,
ha accolto in parte il ricorso stesso. Il TAR ha infatti ritenuto
che il servizio prestato in materia diversa da quella compresa
nelle aree disciplinari che sono state oggetto del corso di
specializzazione SISS non è produttivo di punti valutabili
nella graduatoria nella quale si chiede l'iscrizione in forza
dell'abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione.
Pag. 129
Il medesimo organo giurisdizionale ha, di contro, ritenuto
che al docente in formazione spetti il punteggio per il servizio
prestato contemporaneamente alla frequenza del corso in una
materia estranea al corso stesso; ciò si verifica esclusivamente
nell'ipotesi di utilizzo in una diversa graduatoria nella
quale il docente ha la possibilità di iscriversi in
forza di abilitazione ordinaria e, quindi, a condizione che
si tratti di servizio non valutato ai fini della graduatoria
nella quale il docente ha beneficiato dei 30 punti come, peraltro,
era stato indicato nella circolare contestata.
La delicatezza e l'opinabilità della materia che vede
i diritti confliggenti dei docenti inseriti nelle graduatorie
ha imposto il ricorso al Consiglio di Stato il quale, com'è
noto, con sentenza n. 7460 del 2002, ha rigettato il ricorso
dell'amministrazione, sancendo definitivamente il divieto
di cumulo.
Pertanto, l'amministrazione, con lettera circolare del 4 febbraio
2003, ha fornito indicazioni agli uffici scolastici regionali
per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato ai
fini dell'adeguamento dei punteggi e delle posizioni in graduatoria
permanente e conseguentemente d'istituto spettanti agli interessati.
Ciò salvaguardando, comunque, il principio della continuità
didattica per esigenze di interesse pubblico.
Ai docenti aventi titolo all'assunzione in base alla graduatoria
rettificata verrà riconosciuta la decorrenza giuridica
della nomina con riferimento alla tipologia e durata che gli
interessati avrebbero avuto diritto a conseguire a suo tempo
per scorrimento delle suindicate graduatorie. Ai medesimi,
ove non occupati ad altro titolo, sarà loro garantita
la stipula di un contratto a tempo determinato. Detto contratto
avrà decorrenza dalla data di pubblicazione delle graduatorie
e termine alla data di conclusione della supplenza che sarebbe,
a suo tempo, spettata, mentre gli effetti economici decorreranno
dalla data di effettiva presa di servizio.
Sulla problematica in argomento sono stati anche approvati
ordini del giorno, rispettivamente il 16 ottobre ed il 20
novembre al Senato e alla Camera dei deputati. Con riferimento
a detti ordini del giorno, è stata già approvata
una bozza di una nuova tabella di valutazione dei titoli per
Pag. 130
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti in parola che
è stata inviata al consiglio nazionale della pubblica
istruzione per il prescritto parere.
La problematica, onorevole Lusetti, è veramente completata.
Attiene alla fase di transizione del reclutamento degli insegnanti
che inizialmente e fino alla legge n. 124 avevano più
canali di reclutamento e che la legge n. 124 ha unificato.
Inoltre, è determinata tanto dal reclutamento attraverso
i vecchi concorsi, le vecchie abilitazioni ed i corsi abilitanti
quanto dalla formazione universitaria.
Sappiamo che il Parlamento è molto sensibile. Lei stesso
ha citato una proposta di legge di un deputato della maggioranza.
Noi già siamo a conoscenza di ordini del giorno che
verranno presentati anche durante la discussione del provvedimento
di legge delega sugli ordinamenti.
Il ministro è sensibile a questo tema e, quindi, ancorché
si tratti di diritti confliggenti, cercheremo di trovare una
soluzione che non danneggi gli specializzati all'insegnamento
ma tuteli adeguatamente gli insegnanti precari già
inseriti nelle graduatorie permanenti affinché non
ci sia lo scavalcamento di cui, purtroppo, troppo spesso si
parla perché in troppi casi si è verificato
a seguito dell'applicazione della legge n. 124 in una fase
transitoria. Poiché essa durerà - temiamo -
un bel po' di anni, richiederà effettivamente tutta
una serie di interventi per limitare i danni a chi abbia già
conseguito dei diritti ed oggi se li vede, non dico calpestati,
ma, in qualche caso, sicuramente, messi in discussione.
PRESIDENTE. L'onorevole Lusetti ha facoltà di replicare.
RENZO LUSETTI. Signor Presidente, l'onorevole Aprea è
sempre molto cortese nelle risposte.
PRESIDENTE. È un dono di natura.
RENZO LUSETTI. Lo so, lo so che è un dono di natura.
Non posso ritenermi soddisfatto. Lei sa Presidente, perché
mi conosce da tanti anni, da quando ero ragazzino...
PRESIDENTE. Anche io.
RENZO LUSETTI. ...che sono una persona molto equilibrata.
Non mi permetterei mai di alimentare una guerra tra
Pag. 131
poveri o di mettere in contrasto due situazioni che hanno,
dal loro punto di vista, ragione. Dico solo che il problema
del precariato esiste ed è molto forte, sia in termini
numerici sia in termini di qualità professionale, e
la mancanza di norme transitorie rischia di penalizzare chi,
lavorando nella scuola da tanti anni, ha, non solo delle legittime
aspettative, come i precari, ma anche molte qualità
professionali.
Sebbene non sono un esperto del mondo della scuola tuttavia
sono circondato da amici e parenti che vi lavorano e, pertanto,
mi sforzo di capire e mi informo su tutto il sistema formativo
che, a mio avviso, dev'essere la base per la crescita del
nostro paese.
Non posso dichiararmi soddisfatto dalla risposta fornita dal
sottosegretario Aprea perché pur comprendendo le molte
buone intenzioni non vedo delle concretezze. Onorevole sottosegretario,
circa un anno fa presentai un'interpellanza su un altro argomento
- sulla sicurezza degli edifici scolastici - alla quale lei
rispose dicendo che il Governo stava facendo il possibile.
Anche in quel caso ho apprezzato le buone intenzioni però,
al di là di un piccolo stanziamento effettuato in sede
di legge finanziaria, non c'è stato più nulla.
Non desidero con ciò fare dei paragoni però
ho la sensazione che, se su questa materia non ci si mette
concretamente mano, questo Governo rischia di aggravare la
grande precarietà in cui vive oggi la scuola.
Onorevole sottosegretario, la scuola sta vivendo una sorta
di eterna transizione nel senso che in questa materia siamo
in transizione su tutto. A mio parere occorre, da parte del
Governo, del Parlamento ed anche dell'opposizione, che farà
la sua parte, adoperarsi al fine di sanare questo tipo di
impostazione.
La risposta che il sottosegretario Aprea ha dato alla mia
interpellanza urgente mi è parsa un po' burocratica
- tranne nella parte finale dove giustamente il sottosegretario
ha svolto delle valutazioni politiche - perché la stessa
ha fatto un po' la storia di quello che è accaduto,
cosa questa che anch'io ho cercato di mettere in luce in maniera
sintetica nella premessa alla mia interpellanza sottoscritta,
fra l'altro, oltre che dal sottoscritto anche da tanti altri
colleghi del gruppo della Margherita. Mi preme, al riguardo,
evidenziare che la posizione
Pag. 132
che traspare da questa mia interpellanza su questa problematica
non rappresenta quella dell'intero gruppo della Margherita
e, in questo senso, mi assumo la responsabilità di
quello che dico.
Va bene il divieto di cumulo, però, non si tratta certo
di una scelta politica ma di una scelta giudiziaria perché
la giustizia amministrativa attraverso due sentenze ha condotto
la politica a questa conclusione. Avremo modo di vedere come
saranno predisposte le tabelle di valutazione dei titoli rispetto
alle quali prendo atto che il Governo sta cercando di predisporre
un'ordinanza. È vero inoltre che ci sono più
canali di reclutamento, però, al di là della
sensibilità mostrata non vedo, da parte del Governo,
delle proposte concrete.
Signor Presidente, prima di essere rieletto in Parlamento
ho fatto l'esperienza di assessore presso il comune di Roma.
La delega che mi era stata data era un po' impegnativa perché
ero assessore al personale. A quel tempo tra i trentamila
dipendenti del comune di Roma vi erano anche 6 mila precari,
tremila della scuola materna e tremila degli asili nido. Vi
lascio, quindi, immaginare i cortei di protesta inscenati
nei miei confronti dai precari sotto gli uffici del Campidoglio.
All'epoca non si poneva, almeno al comune di Roma, il problema
dei SSIS, comunque, con grande pazienza - a volte l'ho anche
persa soprattutto quando, discutendo con le organizzazioni
sindacali, alcuni precari si sono riuniti in organizzazioni
non riconosciute secondo i classici criteri di rappresentanza
sindacale - alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione
facendo ricorso anche ad un criterio di selezione che, in
qualche modo, ci ha consentito di provare l'effettiva qualità
o qualificazione degli insegnanti di scuola materna e delle
educatrici degli asili nido. Pertanto, al termine della mia
esperienza in giunta comunale, siamo riusciti a sanare la
situazione relativa a quei seimila precari, sebbene dopo ne
sono arrivati degli altri, fatto questo che testimonia come
il problema del precariato non si possa risolvere dall'oggi
al domani.
Pag. 133
Però o si adottano norme transitorie che ci consentano
di sanare senza svendere, quindi senza fare quelle sanatorie
sic et simpliciter che risolvono forse il problema delle insegnanti
ma non il problema didattico educativo di cui ha bisogno la
scuola italiana, oppure, se non c'è una norma transitoria
molto forte e concreta, il problema non si risolve .
Io le ho citato la proposta a firma De Laurentiis ed altri
non per fare polemica con la maggioranza, anche se il collega
De Laurentiis è un collega stimatissimo ed è
evidente che egli, come il senatore Castellani al Senato e
come tanti altri, è stato sollecitato (con questo sistema
elettorale è chiaro che ognuno nel proprio collegio
elettorale è sollecitato, magari da entrambi i fronti).
È evidente che quando arriveremo, se ci arriveremo,
alla fine del provvedimento di cui stiamo parlando...
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca. Addirittura!
RENZO LUSETTI. Sì, ci arriveremo, ci arriveremo, ma
non si sa mai qua. Diciamo allora che il giorno in cui arriveremo
alla conclusione di questo provvedimento, che stamattina ha
creato non pochi problemi, alla maggioranza in modo particolare
(ma non ne gioisco per questo), è evidente che ci saranno
tanti ordini del giorno, molti dei quali, onorevole Aprea,
saranno della maggioranza e, quindi, lei si troverà
ad affrontare questo tema in maniera forse molto più
stringente di adesso.
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca. Lo so, lo so!
RENZO LUSETTI. Lei si troverà a dover dare un parere,
a dover accettare o meno, con raccomandazione o meno, questi
ordini del giorno, che vengono preannunciati (uno firmato
da me e da altri colleghi); saranno tantissimi. Vedrà
che ci sarà tutto il Parlamento impegnato su questo
tema. Quindi, mi dichiararo insoddisfatto davanti a questa
risposta molto cortese, ma un po' troppo burocratica e, nella
parte politica, poco di sostanza. Infatti, al di là
delle buone
Pag. 134
intenzioni, al di là della sensibilità che il
ministro può avere su questo tema, non ho intravisto
azioni concrete. Mi auguro che ci sia un'azione forte del
Governo su questo tema, mi auguro che la proposta di legge
De Laurentiis possa essere messa all'ordine del giorno - il
collega romano giustamente se ne farà carico anche
lui, perché è qui presente in aula - ; potrebbe
essere inserita in qualche provvedimento, magari in questo
stesso che abbiamo trattato questa mattina oppure in altra
sede. Però è fondamentale che il Parlamento
si assuma questa forte responsabilità in questa fase
di transizione verso un nuovo sistema per sanare, mi auguro
una volta per tutte, una situazione che rischia di penalizzare
fortemente decine di migliaia di precari che ci sono in questo
nostro paese, che magari oggi insegnano e domani no, che magari
hanno il problema del prossimo anno scolastico, non sapendo
assolutamente dove andranno, cosa faranno (molti di loro hanno
anche famiglia). Ecco, io mi auguro che il Governo faccia
tesoro di questa interpellanza mia e degli altri colleghi,
di questa proposta di legge del collega De Laurentiis, degli
ordini del giorno che saranno tantissimi alla fine del provvedimento
di sistema, mi auguro che sia fatta chiarezza e giustizia
e si risolva un problema che c'è da tempo, sanando
fino in fondo il precariato della scuola.
LA DISCUSSIONE ALLA CAMERA
da www.camera.it
(resoconto seduta n. 267 del 18/2/2003):
LETIZIA MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Sì, un'ampia riformulazione. Il Governo
accetta l'ordine del giorno Volontè n. 9/3387/7 a condizione
che sia soppressa la parola "ritardare". Il Governo
accetta l'ordine del giorno Laurentiis n. 9/3387/8, ove riformulato
nel modo seguente: "Impegna il Governo a valutare positivamente
l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati,
di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33
del 2000 e n. 01 del 2001, concorso ordinario e di abilitazione
SSIS), attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria
permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma
transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante
un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e ad attribuire ai
soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus
di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i
soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso
ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza
compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004".
Il
Governo accetta gli ordini del giorno Mereu n. 9/3387/9, Angela
Napoli n. 9/3387/10, Landolfi n. 9/3387/11 e Butti n. 9/3387/12,
quest'ultimo fino al terzo capoverso. Il Governo accetta,
altresì, gli ordini del giorno Stagno d'Alcontres n.
9/3387/13, Castellani n. 9/3387/14, Cannella n. 9/3387/16,
Rositani n. 9/3387/17, gli identici ordini del giorno Misuraca
n. 9/3387/18 e Antonio Pepe n. 9/3387/19, gli ordini del giorno
Santulli n. 9/3387/21, Licastro Scardino n. 9/3387/22, Vascon
n. 9/3387/23, Sergio Rossi n. 9/3387/24, Didonè n.
9/3387/25, Ercole n. 9/3387/27, Bianchi Clerici n. 9/3387/28
e Francesca Martini n. 9/3387/29.....
Ordine del giorno (originale) 9/3387/8. De Laurentiis:
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la
formazione degli insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità
nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione
dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto
dei diritti acquisiti,
impegna il Governo al fine di equiparare i tre titoli di abilitazione
(corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999,
n. 33/2000 e n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione
SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria
permanente e per ovviare alla mancata attuazione di una norma
transitoria, ad attribuire ad ogni percorso abilitante un
punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire, altresì,
ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore
bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3
del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3
punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita
con il concorso ordinario.
9/3387/8. De Laurentiis.
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