A.Na.Do.S.S.
Associazione Nazionale Docenti Specializzati e Specializzandi
A.I.S.S.
Associazione Insegnanti Specializzati
e Specializzandi
A.N.I.E.F. Associazione
Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione
C.N.S.S.
Coordinamento Nazionale Specializzati e Specializzandi SSIS
COMUNICATO STAMPA
Docenti precari
Il
TAR impone la rettifica delle Graduatorie Permanenti
Il
TAR del Lazio – con sentenze n. 200306339 e n. 200307435 del
14 luglio – ha bocciato con parole inequivocabili ogni punteggio
aggiuntivo alle abilitazioni diverse da quella conseguita
tramite SSIS: “Mancano le basi normative e logiche
per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo
ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle
S.S.I.S.”
Invece,
la legittimità del punteggio aggiuntivo riconosciuto ai docenti
specializzati S.S.I.S. (30 punti) era
stata già riconosciuta nel 2002 da 34 sentenze del TAR, confermate
poi da 3 sentenze del Consiglio di Stato, secondo cui i 30
punti sono “ragionevoli, proporzionati e armonicamente quantificati (…) proporzionati agli altri punteggi attribuiti nella
procedura ed esprimono apprezzamento per l'elevato impegno
profuso nei corsi”.
In occasione dell’annuale aggiornamento delle Graduatorie Permanenti,
in spregio a tali sentenze e in pieno contrasto con le norme
vigenti, il MIUR ha emanato il D.M. n. 40/2003, oggi annullato,
che assegnava “a pioggia”, senza alcun riferimento normativo,
18 punti agli insegnanti non specializzati, reinnescando un
contenzioso giudiziario. Il D.M. calpestava i diritti acquisiti
dei circa 40.000 docenti specializzati e specializzandi che
hanno intrapreso il duro percorso formativo biennale anche
perché la Legge garantisce loro un punteggio aggiuntivo di
30 punti.
La premessa sconcertante a tale atto normativo era “di riequilibrare
i punteggi”, quasi i 30 punti costituissero una valutazione
in eccesso. Ma, come giustamente precisa il TAR, “il vantaggio
dei diplomati S.S.I.S. per il punteggio aggiuntivo è poco
più che apparente, considerato che essi non possono fruire
in via autonoma del punteggio per il servizio d’insegnamento
espletato durante il biennio di corso (...) e non può essere
annullato dalla previsione di analogo punteggio aggiuntivo,
sia pure inferiore, ai docenti abilitati per canali diversi
i quali potrebbero ad esso sommare il punteggio per l’attività
d’insegnamento (operazione non consentita ai diplomati delle
S.S.I.S. per il biennio in corso).” Il punteggio
aggiuntivo reale per gli specializzati S.S.I.S. è solo di
3 punti, altro che 30! In cosa consisterebbe allora
la sbandierata ‘supervalutazione’ della S.S.I.S.?
Essendo
noto l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di
dare esecuzione immediata all’ordine del Giudice Amministrativo
– obbligo che non viene a cadere anche in caso di appello
al Consiglio di Stato – i docenti specializzati e specializzandi
auspicano che il MIUR impartisca tempestivamente le necessarie
istruzioni ai CSA per correggere le Graduatorie Permanenti
e disporre gli incarichi annuali da graduatorie legittime,
in modo che si possa garantire al nostro Paese il regolare
avvio dell’anno scolastico e la doverosa continuità della
didattica.
Roma, 19 Luglio 2003
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