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Sentenza del TAR Lazio: un commento
(di Paolo Damanti e Laura Criscione)

La sentenza del TAR Lazio n 4188/2003 ha non solo dichiarato illegittimi i 18 punti assegnati agli abilitati con concorso ordinario o riservato, ma ha anche evidenziato un excursus privo delle garanzie dei diritti acquisiti per l'assegnazione di tale punteggio.

In particolare viene richiamato il peso che il parere del sindacalizzato CNPI [Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione] ha avuto nell'intera vicenda attraverso un iter contraddittorio.
Infatti nella sentenza si legge "In quest'ordine di considerazioni va letto il parere reso dal C.N.P.I. nell'adunanza plenaria del 14.1.2002, che incongruamente lo stesso organo richiama, in preliminare al parere dell'8.4.2003 (favorevole agli assunti dell'impugnato decreto ministeriale), soltanto per la prima e per la seconda fascia delle graduatorie permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle disposizioni normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il parere del 14.1.2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi – per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie".

Quindi nel 2002 il CNPI affermava che nuovi punteggi sarebbero dovuti scaturire da atti legislativi nuovi. Un comportamento diverso avrebbe danneggiato gli iscritti in graduatoria.
Invece il parere reso l'8 aprile 2003, motivato come "riequilibrio dei punteggi" danneggia una categoria di iscritti in graduatoria, attraverso l'assegnazione ad altre categorie, di un punteggio non supportato da legislazione.

E ancora un forte richiamo, questa volta nei confronti del Ministero, nel passo in cui si legge: "Premesso che non compete all'Autorità governativa "riequilibrare" situazioni volute dal legislatore, vale solo la pena di osservare come le "squilibrio" apportato dalla legge n. 333/2001 non deriva da altro se non dalla necessità di rivedere il sistema di graduatoria per renderlo coerente alle numerose pronunce del T.A.R. dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta dal D.M. 27.3.2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18.5.2000 n. 146 nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli iscritti, dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie, subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione, sicché non si procede alla nomina di un aspirante, a prescindere dal punteggio di merito in dotazione, se prima non risultano sistemati i soggetti inclusi nella fasce precedenti, privilegiando indebitamente il fattore temporale (aver conseguito i titoli per l' ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

La sentenza afferma, con sottile estro linguistico, un principio che deve diventare diritto: la nomina di un aspirante non può dipendere dal numero di anni di stazionamento in graduatoria, ma dal merito acquisito con maggiori e più rilevanti titoli: cioè le SSIS nei confronti delle altre forme di abilitazione.

In quest'ottica risulta penosa la possibilità data da Ministero con il dm. n.40 del 16 aprile 2003 di scegliere il punteggio complessivamente più favorevole, inducendo gli abilitati SSIS ad abbandonare la posizione derivata da maggiori e più rilevanti titoli per una di grado più basso.


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