Sentenza
del TAR Lazio: un commento
(di Paolo Damanti e Laura Criscione)
La
sentenza
del TAR Lazio n 4188/2003 ha non solo dichiarato illegittimi
i 18 punti assegnati agli abilitati con concorso ordinario
o riservato, ma ha anche evidenziato un excursus
privo delle garanzie dei diritti acquisiti per l'assegnazione
di tale punteggio.
In
particolare viene richiamato il peso che il parere del
sindacalizzato CNPI [Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione]
ha avuto nell'intera vicenda attraverso un iter contraddittorio.
Infatti nella sentenza si legge "In
quest'ordine di considerazioni va letto il parere reso dal
C.N.P.I. nell'adunanza plenaria del 14.1.2002, che incongruamente
lo stesso organo richiama, in preliminare al parere dell'8.4.2003
(favorevole agli assunti dell'impugnato decreto ministeriale),
soltanto per la prima e per la seconda fascia delle graduatorie
permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle disposizioni
normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il parere
del 14.1.2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi
per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente
titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi
e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti
operando diversamente si creerebbero conseguenze negative
sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle
graduatorie".
Quindi
nel 2002 il CNPI affermava che nuovi punteggi sarebbero
dovuti scaturire da atti legislativi nuovi. Un comportamento
diverso avrebbe danneggiato gli iscritti in graduatoria.
Invece il parere reso l'8 aprile 2003, motivato come
"riequilibrio dei punteggi" danneggia una categoria
di iscritti in graduatoria, attraverso l'assegnazione ad
altre categorie, di un punteggio non supportato da legislazione.
E
ancora un forte richiamo, questa volta nei confronti
del Ministero, nel passo in cui si legge: "Premesso
che non compete all'Autorità governativa "riequilibrare"
situazioni volute dal legislatore, vale solo la pena di osservare
come le "squilibrio" apportato dalla legge n. 333/2001
non deriva da altro se non dalla necessità di rivedere
il sistema di graduatoria per renderlo coerente alle numerose
pronunce del T.A.R. dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta
illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti,
disposta dal D.M. 27.3.2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18.5.2000
n. 146 nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli
iscritti, dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie,
subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione,
sicché non si procede alla nomina di un aspirante,
a prescindere dal punteggio di merito in dotazione, se prima
non risultano sistemati i soggetti inclusi nella fasce precedenti,
privilegiando indebitamente il fattore temporale (aver conseguito
i titoli per l' ammissione in data precedente) rispetto al
fattore merito (essere in possesso di maggiori e più
rilevanti titoli).
La
sentenza afferma, con sottile estro linguistico, un principio
che deve diventare diritto: la nomina di un aspirante non
può dipendere dal numero di anni di stazionamento in
graduatoria, ma dal merito acquisito con maggiori e più
rilevanti titoli: cioè le SSIS nei confronti delle
altre forme di abilitazione.
In
quest'ottica risulta penosa la possibilità data
da Ministero con il dm. n.40 del 16 aprile 2003 di
scegliere il punteggio complessivamente più favorevole,
inducendo gli abilitati SSIS ad abbandonare la posizione derivata
da maggiori e più rilevanti titoli per una di grado
più basso.
Spedisci
questa pagina ad un amico
^^
torna ^^
|