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Guida alle supplenze: tutto ciò che occorre sapere
(di Lalla)

Vi proponiamo una guida utile soprattutto a coloro che per la prima volta si trovano in posizione utile per accettare incarichi a tempo determinato nelle scuole statali.
Ricordiamo che le operazioni di conferimento delle supplenze devono essere concluse entro il 31 luglio.

Dopo tale data, l’espletamento delle operazioni di nomina passa ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo.

La supplenza conferita dal CSA può essere:

  • Annuale [1 settembre – 31 Agosto]
  • Fino al termine delle attività didattiche [1 settembre – 30 giugno]

I CSA devono provvedere prioritariamente al conferimento delle supplenze su posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.

Se venite nominati per una supplenza ad orario non intero (meno di 18 ore) avete diritto al completamento dell’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento.

La cattedra viene così completata, per i docenti della scuola secondaria, con la stipula di più contratti a tempo determinato, secondo i seguenti criteri:

  • Cumulando ore appartenenti alla stessa classe di concorso
  • Cumulando ore appartenenti a diversi classi di concorso

In ogni caso bisogna rispettare il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni.

Il criterio da seguire sarà quello della facile raggiungibilità delle sedi di lavoro.

Ricordate che il completamento d’orario può realizzarsi anche in scuole non statali.

In ogni caso il docente non di ruolo non può, tramite completamento, superare le 18 ore.

Nello stesso anno scolastico potete prestare servizio di insegnamento nei diversi gradi della scuola, o di istitutore, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della proposta di assunzione, non è suscettibile di rifacimento.

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche in seguito a rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

Nel caso si rinunci alla proposta di assunzione a tempo determinato dalle Graduatorie Permanenti (ad es. perché si pensa di poter essere destinatari di una supplenza più vantaggiosa tra quelle conferite sulla base delle Graduatorie di Istituto e circolo), non sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8 del dm n. 201/2000. Ciò perché la Legge 333/2001 ha introdotto l’aggiornamento annuale delle Graduatorie Permanenti.

Nel momento in cui accettate la nomina vi verrà consegnata una proposta di assunzione, che firmerete.

Tale proposta va consegnata al Dirigente Scolastico della scuola interessata, che stipulerà il contratto di assunzione.

Se siete inseriti in più graduatorie e dopo aver accettato una nomina, vi viene offerta una supplenza più vantaggiosa dal punto di vista economico, per un'altra graduatoria, non sarà possibile accettare e registrare la successiva proposta di nomina se prima non annullate la precedente.

Chi non potesse essere presente il giorno delle nomine, utilizzi la delega, che può essere conferita a persona di propria fiducia, o al Dirigente del CSA.

Se le operazioni dovessero protrarsi oltre il 31 luglio, la delega varrà anche nei confronti del Dirigente Scolastico della scuola incaricata di gestire le operazioni di nomina.

Se delegate una persona di fiducia, questa dovrà presentarsi il giorno delle nomina munita di valido documento di riconoscimento e codice fiscale.

La scelta operata dal delegato sarà irrevocabile.

Riferimenti normativi: Legge 124/99, Legge 333/2001, CM n. 82 del 19 Luglio 2002, DM n. 201 del 25/05/2000.

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