Md sulla proposta di legge Cirami
(Il testo della proposta di modifica degli arrt. 45-49 c.p.p.)
Lipotesi di rimessione, ovvero di trasferire un
processo ad altro giudice e ad altra sede a causa delle condizioni ambientali,
è del tutto eccezionale nel nostro ordinamento perché deroga
al principio costituzionale secondo cui Nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge.
Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva allart.55 la rimessione
per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto.
Tale formula era del tutto insoddisfacente per la sua genericità che
non consentiva una individuazione precisa dei casi di spostamento del processo,
tanto è vero che in numerosi casi venne utilizzata in modo assai discutibile
ingenerando sospetti di manipolazione del processo.I casi più significativi
si sono registrati in alcuni processi per delitti di mafia negli anni 60,
nel processo per la strage di Piazza Fontana, in quello per il disastro del
Vajont ed in quello per le schedature Fiat.
Per tale ragione la Corte di Cassazione ha seguito, specie dai primi anni
ottanta, uninterpretazione restrittiva della ipotesi di rimessione per
legittimo sospetto, tanto da accogliere un limitatissimo numero di richieste.
Per questo la indicazione della legge delega del 1987 sul nuovo codice di
procedura penale, che richiamava la remissione
per gravi e oggettivi
motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, venne attuata specificando
nella previsione del codice attuale anche le circostanze in cui può
prefigurarsi un legittimo sospetto; la remissione, infatti, può
aver luogo con riferimento a gravi situazioni locali che pregiudicano la sicurezza
o lincolumità o la libertà di determinarsi delle persone
che
partecipano al processo, tali da turbarne lo svolgimento e non altrimenti
eliminabili.
La proposta di legge Cirami, di modifica agli artt.
45-49 c.p.p., realizza un passo allindietro andando oltre le stesse
previsioni del Codice Rocco.
Essa opera su piani differenziati, per un verso tentando di ampliare i casi
di trasferimento del processo dalluna allaltra sede giudiziaria,
per un altro rendendone più difficile la celebrazione dovunque essi
siano incardinati e per un altro ancora dettando una disciplina ambigua e
lacunosa dello stesso procedimento di rimessione.
I)- Sul primo versante, le modificazioni riguardano la possibilità
di spostare il processo per: a)- la semplice sussistenza di situazioni locali
(e non più di gravi situazioni locali) in grado di pregiudicare la
sicurezza e lincolumità pubblica; b)- legittimo sospetto, già
previsto dal codice fascista e motivatamente espunto da quello vigente.
Delle due nuove previsioni la prima, stante lestrema
genericità della formulazione, presta il fianco a rilievi di illegittimità
costituzionale per violazione del principio del giudice naturale, in quanto
non viene ancorata ad un criterio selettivo delle circostanze da valutare
caratterizzato da un giudizio di particolare eccezionalità delle stesse.
La seconda previsione, per i limiti interpretativi posti dalle sentenze della
Corte costituzionale 3.5.1963 n. 50 e 22.6.1963 n. 109 che, con riferimento
al legittimo sospetto di cui allart. 55 c.p.p. abrogato, esclusero ogni
discrezionalità di valutazione della Corte di cassazione, ancorando
la nozione di sospetto a circostanze di natura oggettiva, non
dovrebbe modificare un quadro interpretativo consolidato, dal quale sono pertanto
escluse le chiavi introspettive di lettura e, quindi, le mere congetture,
le preoccupazioni, le illazioni, i dubbi, i timori.
II)- Sul secondo versante, la previsione dellobbligo di sospensione
del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione
e dellinterdizione alla pronuncia della sentenza finché non sia
definito il procedimento di rimessione, è in palese contrasto con la
sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996 n. 353 che dichiarava
lillegittimità costituzionale dellart. 47 c.p.p. nella
parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare la sentenza fino a quando
non era intervenuta lordinanza che dichiarava inammissibile o rigettava
la richiesta di rimessione.
Va, comunque, ricordato che lo stesso codice Rocco non ammetteva, se non eccezionalmente
(art. 57 c.p.p.), la sospensione del giudizio di merito e che lattuale
art. 47 c.p.p. consente alla Corte di cassazione di sospendere il processo
in presenza, evidentemente, di valide ragioni; con la riforma si vuole introdurre
invece una sospensione automatica del processo, anche se i motivi sono infondati.
III)- Sotto il terzo profilo, la mancata previsione del potere di un giudice
(sia esso la Corte di cassazione, come voleva il codice Rocco, o il giudice
designato da questa, come vuole lattuale) di dichiarare se, e in quale
parte, gli atti compiuti conservino efficacia, apre scenari nefasti, perché
può essere intesa come esclusione della possibilità che gli
atti compiuti conservino efficacia, con evidenti ricadute sulla efficacia
dei processi e sul dovere di assicurarne una ragionevole durata. Inoltre la
sottrazione alla Corte di cassazione, in questo caso giudice del merito, della
facoltà di acquisizione dufficio delle informazioni necessarie
per la verifica di sussistenza delle condizioni legittimanti lo spostamento
del giudizio, introduce nel procedimento unarea di incertezza e di opacità
che potrebbe premiare le più grossolane, aggressive e spregiudicate
mistificazioni della parte privata, specie considerando che quella
pubblica, e cioè la Procura presso il giudice di merito, non è
presente alludienza dinanzi alla Corte suprema e non può svolgere
un contraddittorio reale.
Leffetto sicuramente più marcatamente negativo di questa riforma
si individua nella previsione della sospensione automatica del processo. La
previsione di una reiterazione, anche infinita di istanze di remissione, giunge
allassurdo di poter bloccare per un tempo indefinito un processo.
Ma a ciò non può neppure porsi seriamente rimedio ipotizzando
una limitazione della sospensione alla prima richiesta di rimessione. E
infatti evidente che la prospettata limitazione verrebbe nei fatti vanificata
dalla possibilità, nei processi con più imputati, di proporre,
ciascuno per la prima volta e con motivi diversi, una istanza di rimessione
che ogni volta determinerebbe legittimamente leffetto sospensivo con
lovvia conseguenza di paralizzare il processo.
Né può considerarsi utile un giudizio sommario sulla sola sospensione
del processo da parte della cassazione in sede di valutazione dellammissibilità
della richiesta di rimessione. Anzitutto perché tale giudizio, per
avere un significato, dovrebbe svolgersi in tempi estremamente rapidi che
non sono compatibili con la previsione dello svolgimento del procedimento
in pubblica udienza; ma ancor di più perché, viste le caratteristiche
del giudizio sulla istanza di rimessione, lesame della sola istanza
di sospensione rischia di esaurire già il giudizio sul fondamento della
richiesta stessa.
Peraltro - come evidenziato - la norma attuale già consente di formulare
listanza di sospensione del processo e non si vede quindi la necessità
di creare un nuovo sub-procedimento che renderebbe solo più macchinosa
la decisione.
In ogni caso è agevole ritenere che un allargamento dei casi di rimessione
ad ipotesi poco precise e lautomatica sospensione del processo faranno
registrare un consistente aumento delle richieste di rimessione, con leffetto
di rendere ancor più difficile il funzionamento della Corte di cassazione
già costretta ad esaminare circa 50.000 ricorsi lanno e con un
pesante riverbero in termini di efficienza sullintero sistema processuale.
Magistratura Democratica
Settembre 2002
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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