Disegno di legge Cirami sul legittimo sospetto

Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale

Relazione

Onorevoli Senatori. – Come è noto recentissimamente le Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 18 del 29 maggio 2002) hanno affermato come i casi di rimessione del processo di cui all’articolo 45 del codice di procedura penale non siano corrispondenti nè alle previsioni della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, nè ai nuovi princìpi di cui all’articolo 111 della Costituzione.

L’articolo 2, comma 1, numero 17, della citata legge delega testualmente recita «previsione della rimessione, anche su richiesta dell’imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento».
È quindi di tutta evidenza che già da tale prima osservazione si possa evincere come nell’attuale ordinamento l’applicazione della delega sia stata incompleta e parziale.
Tale considerazione risulta in linea con l’articolo 111 della Costituzione laddove si propone la terzietà del giudicante.
Su tali premesse le Sezioni unite si sono viste costrette a sollevare incidentalmente questione di costituzionalità dell’articolo 45 del codice di procedura penale sulla base delle ragioni fin qui rassegnate.
Necessita quindi un urgente intervento del legislatore diretto ad evitare che una siffatta situazione si riverberi negativamente sui diritti costituzionalmente garantiti dalle parti soprattutto al fine di dare attuazione ai princìpi del giusto processo.
L’inserimento nell’articolo 45 del codice di procedura penale della previsione del «legittimo sospetto» si pone come rimedio a tale anomala situazione.
Altresì appare opportuno rendere effettive le decisioni della Corte costituzionale che avevano giustamente limitato gli effetti sospensivi della richiesta ai fini di evitare ingiustificate paralisi processuali basate su reiterazioni pretestuose delle richieste di rimessione.
Ed infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 353 del 1996 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale «nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione».
Nella parte motiva ha però precisato che il problema afferiva al possibile abuso processuale costituito dalla reiterazione delle richieste di rimessione che, determinando la paralisi del procedimento, compromette il bene costituzionale dell’efficienza del processo.
Tali princìpi sono stati ulteriormente ribaditi nell’ordinanza n. 5 del 1997 nella quale si legge che la Corte ha così riconosciuto al giudice del merito, in caso di uso distorto della reiterazione dell’istanza di rimessione, il potere di sindacare l’ammissibilità di essa al solo scopo di valutare se pronunciare la sentenza.

Articoli

Art. 1.

1. All’articolo 45 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole «non altrimenti eliminabili» sono inserite le seguenti: «ovvero per legittimo sospetto».

Art. 2.

1. All’articolo 47 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice, sentite le parti, può sospendere il processo. Il processo deve essere sospeso prima che si svolgano le conclusioni e la discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta le richiesta. Se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata su i medesimi motivi, il processo non si sospende».

Art. 3.

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

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