Disegno di legge Cirami sul legittimo sospetto
Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
Relazione
Onorevoli Senatori. Come è noto recentissimamente le Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 18 del 29 maggio 2002) hanno affermato come i casi di rimessione del processo di cui allarticolo 45 del codice di procedura penale non siano corrispondenti nè alle previsioni della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, nè ai nuovi princìpi di cui allarticolo 111 della Costituzione.
Larticolo 2, comma 1, numero 17, della citata
legge delega testualmente recita «previsione della rimessione, anche
su richiesta dellimputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico
o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo
criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento».
È quindi di tutta evidenza che già da tale prima osservazione
si possa evincere come nellattuale ordinamento lapplicazione della
delega sia stata incompleta e parziale.
Tale considerazione risulta in linea con larticolo 111 della Costituzione
laddove si propone la terzietà del giudicante.
Su tali premesse le Sezioni unite si sono viste costrette a sollevare incidentalmente
questione di costituzionalità dellarticolo 45 del codice di procedura
penale sulla base delle ragioni fin qui rassegnate.
Necessita quindi un urgente intervento del legislatore diretto ad evitare
che una siffatta situazione si riverberi negativamente sui diritti costituzionalmente
garantiti dalle parti soprattutto al fine di dare attuazione ai princìpi
del giusto processo.
Linserimento nellarticolo 45 del codice di procedura penale della
previsione del «legittimo sospetto» si pone come rimedio a tale
anomala situazione.
Altresì appare opportuno rendere effettive le decisioni della Corte
costituzionale che avevano giustamente limitato gli effetti sospensivi della
richiesta ai fini di evitare ingiustificate paralisi processuali basate su
reiterazioni pretestuose delle richieste di rimessione.
Ed infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 353 del 1996 ha dichiarato
lillegittimità costituzionale dellarticolo 47, comma 1,
del codice di procedura penale «nella parte in cui fa divieto al giudice
di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta lordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione».
Nella parte motiva ha però precisato che il problema afferiva al possibile
abuso processuale costituito dalla reiterazione delle richieste di rimessione
che, determinando la paralisi del procedimento, compromette il bene costituzionale
dellefficienza del processo.
Tali princìpi sono stati ulteriormente ribaditi nellordinanza
n. 5 del 1997 nella quale si legge che la Corte ha così riconosciuto
al giudice del merito, in caso di uso distorto della reiterazione dellistanza
di rimessione, il potere di sindacare lammissibilità di essa
al solo scopo di valutare se pronunciare la sentenza.
Articoli
Art. 1.
1. Allarticolo 45 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole «non altrimenti eliminabili» sono inserite le seguenti: «ovvero per legittimo sospetto».
Art. 2.
1. Allarticolo 47 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, sentite le parti, può sospendere il processo. Il processo deve essere sospeso prima che si svolgano le conclusioni e la discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta lordinanza che dichiara inammissibile o rigetta le richiesta. Se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata su i medesimi motivi, il processo non si sospende».
Art. 3.
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti
in corso ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
Chi siamo |
Come eravamo |
Legislazione |
Giurisprudenza |
Migranti |
Archivio |
Satira giuridica |
Prima pagina |
Suggerimenti critiche articoli notizie |