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L.R. 14 marzo 1995, n. 31 Istituzione di Ecomusei
del Piemonte.
(modificata dalla L.R. 17 agosto 1998, n° 23)
Art. 1 Finalità
1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio
territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare
la memoria storica, la vita, la cultura materiale,
le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni,
le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale
ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza
aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle,
a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere
documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali
delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della
cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle
popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni
religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali,
delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle
attività produttive;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati
caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni
altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita
tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali
che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni
di impiego e di vendita di prodotti locali;
d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e
nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambiti
tradizionali di contorno;
e) il coinvolgimento attivo delle comunità,
delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative
locali;
f) la promozione ed il sostegno delle attività
di ricerca scientifica e didattico-educative
relative alla storia ed alle tradizioni locali.
Art. 2 Istituzione e gestione degli Ecomusei
1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale
il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal comitato scientifico,
per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo
3, sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni
culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati:
al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei
di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio
Regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato Scientifico
di cui all'articolo 3. La gestione è affidata, per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della
Giunta Regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno
dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:
a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate
o limitrofe;
Legge regionale 17 agosto 1998, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ' Istituzione di Ecomusei
del Piemonte
(B.U. 19 agosto 1998, n. 33)
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2. Istituzione e gestione degli Ecomusei
1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale
il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico,
per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo
3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni
culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati;
al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse
regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio
regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico
di cui all'articolo 3. La gestione e' affidata, per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della
Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno
dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:
a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate
o limitrofe;
b) province, comuni e comunita' montane;
c) associazioni appositamente costituite.
3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva
ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.
4. La gestione degli Ecomusei puo' essere regolata ai sensi delle
leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti;
tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali
e finanziarie da apportare.".
Art. 2.
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995,
n. 31, e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni
riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennita' di rimborso
spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai
componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione
regionale).".
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