L.R. 14 marzo 1995, n. 31 Istituzione di Ecomusei del Piemonte.
(modificata dalla L.R. 17 agosto 1998, n° 23)

Art. 1 Finalità

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambiti tradizionali di contorno;
e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

Art. 2 Istituzione e gestione degli Ecomusei

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato Scientifico di cui all'articolo 3. La gestione è affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta Regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:
a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;


Legge regionale 17 agosto 1998, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ' Istituzione di Ecomusei del Piemonte
(B.U. 19 agosto 1998, n. 33)


Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. Istituzione e gestione degli Ecomusei
1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3. La gestione e' affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:
a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
b) province, comuni e comunita' montane;
c) associazioni appositamente costituite.
3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.
4. La gestione degli Ecomusei puo' essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.".

Art. 2.

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennita' di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).".