STATUTO

 

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

 

 

 Art. 1 Costituzione

 

E' costituita un'Associazione denominata" GRUPPO LOMELLINO Dl PRIMO INTERVENTO " Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di seguito chiamata G.L.P.I., con sede legale a Sannazzaro dè Burgondi in via  G. Mazzini n°82.

 

Art. 2 Oggetto

 

L'Associazione non ha limiti di durata, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della Protezione Civile ed è assolutamente apolitica, restando estranea a qualsiasi partito, movimento od organizzazione politica.

 

Art. 3 Scopi

 

Gli scopi dell'Associazione sono:

 

 

Art. 4 Soci - Diritti e Doveri

 

Il G.L.P.I. è una organizzazione aperta a tutti i cittadini italiani, di qualsiasi classe sociale, con pieno godimento dei diritti civili.

L'iscrizione implica l'accettazione incondizionata e l'osservanza del presente statuto.

Il G.L.P.I. è costituito dai soci fondatori e comprende soci soccorritori, soci collaboratori, soci sostenitori, soci onorari. Ai fini del presente statuto si considerano Soci solo ed esclusivamente i soci fondatori, soci soccorritori e soci collaboratori, di seguito Soci.

soci soccorritori devono essere maggiorenni, in possesso dei requisiti psicofisici occorrenti per le esigenze dei servizi di soccorso ed assistenziali ed impegnarsi, nell'interesse della comunità, prestare volontariamente, senza scopo di lucro, la loro opera di previsione, prevenzione e/o soccorso in materia di pubblica incolumità. Chiunque presenti la domanda di socio soccorritore assume la qualifica di "ASPIRANTE". L'Aspirante a socio soccorritore presenta la domanda scritta accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente statuto al Consiglio Direttivo che si pronuncerà con insindacabile giudizio entro due mesi.

L'avvenuta o la mancata accettazione dell'iscrizione sarà comunicata direttamente agli interessati, con le relative motivazioni. L'accettazione comporta da parte dell'associato il versamento immediato della quota di iscrizione.

I soci soccorritori non hanno diritto ad alcun compenso da parte del G.L.P.I. per la propria prestazione.

 

L’adesione al G.L.P.I. è a tempo indeterminato e ogni socio ha il diritto di recesso.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno diritto di voto nell’assemblea per approvazione dei bilanci, per modifica dello Statuto o del Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi. Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo senza discriminazione o limitazione alla vita associativa.

I soci hanno l’impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento dell’attività sociale prestando la propria opera personale, spontanea e gratuita secondo quanto necessario ai fini del raggiungimento degli scopi del G.L.P.I.. Le modalità di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

L'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da presentarsi nei termini e con le modalità previste dall'art. 5.

Il mancato versamento della quota associativa annuale all'epoca stabilita, fa perdere ai socio inadempiente il diritto di voto.

 

 

 

 

Art. 5 Diritto di recesso

 

Il socio che ritiene di recedere dall’adesione al G.L.P.I, è tenuto a darne notifica mediante lettera scritta al Consiglio Direttivo.

In assenza di tale comunicazione, entro il 31 dicembre, l'impegno si intende confermato ed il socio è tenuto al versamento della quota annuale.

Il socio può essere dichiarato decaduto, dal Consiglio Direttivo, per morosità nelle quote associative qualora l'inadempienza si protragga oltre tre mesi dalla data stabilita per il versamento.

 

 

 

Art. 6 Patrimonio

 

Il patrimonio del G.L.P.I. è costituito:

 

 

Art. 7 Gestione del patrimonio

 

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio di Previsione e un Bilancio Consuntivo .

Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente deve essere stilato dal Consiglio Direttivo entro i primi due mesi di ciascun anno per essere sottoposti all’Assemblea dei Soci come disciplinato dagli art. 11 e 12 del presente Statuto.

Il Bilancio di Previsione deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per approvazione secondo le modalità degli art.11 e 12 entro gli ultimi 3 mesi dell’esercizio.

I Bilanci, nei 15 gg antecedenti l’Assemblea convocata per la loro approvazione, sono depositati presso la sede del G.L.P.I. a disposizione dei Soci interessati alla loro lettura.

Eventuali copie richieste dai soci verranno rilasciate dal segretario dell’Associazione a spese del richiedente.

 

 

Art.8 Organi Sociali

 

Sono organi del G.L.P.I. l'Assemblea Generale dei Soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

 

 

 

Art. 9 Assemblea Generale dei Soci

 

L'Assemblea è costituita dai soci effettivi: fondatori, soccorritori, collaboratori .

Per intervenire in assemblea i soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione una volta l'anno.

L’Assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci (art 20 C.C) o da 3 membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione con l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima dell’adunanza.

L'avviso di convocazione, in caso di urgenza, può essere trasmesso in altro modo, purché i soci facciano fede dell'avvenuta ricezione.

 

Art. 10 Oggetto delle delibere assembleari

 

L'Assemblea:

 

 

 

Art. 11 Presidente dell’Assemblea

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del G.L.P.I.; in mancanza di questi verrà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare un solo socio mediante delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se riportano la metà più uno dei voti spettanti ai soci intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni assembleari va redatto un apposito verbale che deve essere firmato dal segretario e dal Presidente dell’Assemblea.

I verbali devono essere redatti su registro apposito.

 

 

Art. 12 Validità dell’Assemblea

 

L'assemblea è legalmente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Nel caso non si raggiunga il quorum in prima convocazione, l’Assemblea si può riunire in seconda convocazione ed è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nella riunione di approvazione del bilancio, il consiglio direttivo non può votare.

 

 

Art. 13 Recesso per Modifica allo Statuto

 

In ogni caso di sostanziale e non marginale modifica allo Statuto e all'atto costitutivo, è ammesso il recesso dei soci dissenzienti da comunicarsi al Consiglio Direttivo con raccomandata, spedita entro e non oltre trenta giorni dalla delibera dell'assemblea.

Il Presidente esamina la dissociazione in relazione alle votazioni registrate sul verbale dell’Assemblea e allega il documento al verbale interessato.

 

 

Art. 14 Consiglio Direttivo

 

lì G.L.P.I. è retto da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'assemblea per il periodo di due esercizi sociali.

I membri uscenti di carica possono essere rieletti.

 

 

Art. 15 Composizione del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio nomina tra i suoi membri

 

Il Consiglio può sostituire per cooptazione sino alla successiva assemblea i membri che per una qualsiasi ragione siano cessati dalla carica.

In caso di dimissioni del Presidente, tutte le cariche decadono immediatamente e si procederà alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Diretttivo.

 

Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo, che è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede all'amministrazione del patrimonio sociale, delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi del G.L.P.I., compila il Regolamento, predispone il bilancio consuntivo entro i primi 2 mesi di esercizio, e quello preventivo negli ultimi 3 (Art. 7), controlla l’operato del tesoriere economo (Art. 19)

Il Consiglio Direttivo può affidare ai soci degli incarichi specifici. Nel caso questi, dovessero comportare un onere finanziario per il socio incaricato, Il G.L.P.I. deve rimborsare le spese sostenute.

 

Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio si riunisce, dietro invito del Presidente, almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia stata fatta domanda da almeno tre consiglieri.

La convocazione si fa con lettera inviata al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta o può essere trasmesso in altro modo con un preavviso minimo di due giorni.

Nell'invito viene indicato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di questo dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

 

Art. 18 Rappresentanza

 

Il Presidente rappresenta legalmente il G.L.P.I. di fronte ai terzi ed in giudizio e detiene la firma sociale, può aprire conti correnti bancari e postali intestati al G.L.P.I. e fare tutte le operazioni in nome della stessa.

Il Tesoriere può operare sulla base di una delega espressa dal Presidente e solo in questo caso può compiere atti di utilizzo dei suddetti conti correnti del G.L.P.I.

 

 

Art. 19 Compiti del Tesoriere Economo

 

Il Tesoriere Economo vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi ed i pagamenti, cura l'impiego dei fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno nei modi indicati dal Consiglio Direttivo, compila i bilanci e vigila sulle forniture, sugli stabili di proprietà o in affitto e su quanto altro riguardi la gestione economale.

Il servizio di cassa può essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un Istituto di Credito.

 

 

Art. 20 Collegio Dei Probiviri e Revisori Dei Conti

 

 

La Commissione dei Probiviri è costituita da tre soci effettivi, che non siano membri del Consiglio Direttivo, sono nominati quando occorra dell'Assemblea Generale che ne elegge il Presidente. I Probiviri restano in carica due esercizi e possono essere rieletti. La Commissione è convocata dal Presidente o, in sua mancanza, dal più anziano di età tra i Probiviri.

La Commissione istruisce le questioni disciplinari ad essa deferite, esprimendo il proprio parere vincolante al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico.

Il controllo dell'Amministrazione del G.L.P.I. è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre soci eletti dall'assemblea.

Resta in carica due anni ed è rieleggibile.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

 

Art. 21 Compensi

 

Ai componenti il Consiglio Direttivo, ai Revisori, ai Probiviri e a tutti coloro ai quali sia stato confermato qualche incarico, di cui all'art. 16, non compete alcun compenso per l'opera prestata, salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico ad essi affidato.

 

 

Art. 22 Scioglimento Dell'Associazione

 

Il G.L.P.I. potrà essere sciolto su delibera presa dall'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole dei ¾ degli associati. Non sono ammesse deleghe di voto.

Nel caso di scioglimento, i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo e i Revisori ultimi nominati devono informare l'Autorità Governativa, e il patrimonio, dopo l’esaurimento della liquidazione dell’Associazione, sarà devoluto ad associazioni di Protezione Civile ONLUS, operanti sul territorio limitrofo, secondo quando stabilito dall’articolo 5, comma 4, legge 266/91

 

 

Art. 23 Delegazioni

 

Per l'adesione di eventuali Delegazioni, il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare una regolamentazione in materia.

 

 

Art. 24 Legge applicabile

 

Per quanto non disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro 1° del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, L. 266/91; L. 225/92.

 

 

 

Rev.3 (24 novembre 1999)