Genealogia dei ceppi: Berlese, Casoni, Bomboi e Sanguineti ed altre famiglie collegate.

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Libro Primo - Delle persone e della famiglia

Titolo V - Della parentela e dell’affinità

Art. 74 – Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 - Linee di parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

Art. 76 - Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questa discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 - Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (vedi art. 572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (vedi art. 434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

Per il Codice Civile, quindi, il grado di parentela (sia nella linea retta che in quella collaterale) non va oltre il 6° grado.

Altri articoli richiamati

Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione

    Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

    I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
   
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
    Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
    Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
    Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini

    L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 572 Successione di altri parenti

    Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
    La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).


Questo sito, di proprietà di Giuseppe Berlese, è stato aggiornato domenica 18 settembre 2011

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