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Libro
Primo - Delle persone e della famiglia
Titolo
V - Della parentela e dell’affinità
Art. 74 – Parentela
La
parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 - Linee di parentela
Sono
parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea
collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una
dall’altra.
Art. 76 - Computo dei gradi
Nella
linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso
lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni,
salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questa discendendo
all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 - Limite della parentela
La
legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (vedi
art. 572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità
è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella
linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine
dell'altro coniuge.
L'affinità
non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che
per alcuni effetti specialmente determinati (vedi
art. 434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli
effetti di cui all'art.
87, n. 4.
Per
il Codice Civile, quindi, il grado di parentela (sia nella linea retta che
in quella collaterale) non va oltre il 6° grado.
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Altri articoli richiamati
Non
possono contrarre matrimonio fra loro:
l)
gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2)
i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3)
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4)
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5)
gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8)
l'adottato e i figli dell'adottante;
9)
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I
divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I
divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il
tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n.
4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il
decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
L'obbligazione
alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora
cessano:
l)
quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2)
quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione
con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Se
alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né
fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La
successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586). |