Statuto
Titolo I - Caratteristiche dell'associazione Art. 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Il Tiglio". Art. 2) L'associazione ha sede in Torino, C.so Casale 413. Art. 3) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro e pone come scopo statutario ed attività istituzionale la ricerca, l'organizzazione, il coordinamento di iniziative volte a favorire la "resistenza" degli associati, resistenza nei confronti dell'esclusione sociale, del pregiudizio culturale, della marginalizzazione economica, della pressione volta all'eliminazione delle differenze ed all'omologazione esistenziale, delle tentazioni autosvalutative derivanti da difficoltà di relazione col proprio contesto di vita. L'associazione si pone altresì come strumento a disposizione dei soci volto a potenziare il potere propositivo ed istituente degli stessi, dentro e fuori dalle istituzioni, ed a migliorarne la qualità della vita, a partire dagli orientamenti degli stessi soci, attraverso la collaborazione, il sostegno reciproco e le pratiche di auto e mutuo aiuto. L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:
L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti estranei all'associazione. L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione si finanzia con: a) le quote annuali e straordinarie, nonché i contributi dei soci fissati dal Consiglio direttivo; b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati; c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche; d) i proventi di gestione; e) ogni altro provento conseguito nel rispetto delle leggi vigenti. Art. 5) Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Titolo II - Soci Art. 6) Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto. Art. 7) L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati e con deliberazione del Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio. Art. 8) E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative organizzate dell'associazione e quant'altro possibile nelle forme e nei limiti del presente statuto. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi secondo le competenze statutarie. E' diritto - dovere di ogni socio di vigilare sul funzionamento degli organi dell'associazione, prendendo tutti gli opportuni provvedimenti previsti dal presente statuto al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa. E' dovere del socio versare la quota di iscrizione stabilita ogni anno dal consiglio Direttivo, nonché le eventuali quote straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo ad integrazione del Fondo Sociale. Art. 9) La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi: a) dimissioni; b) decesso; c) esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto più volte alle norme del presente statuto e/o per altri motivi che comportino indegnità, dopo aver interpellato l'interessato, se reperibile all'ultimo domicilio risultante dall'elenco dei soci.. Ogni anno, prima dell'assemblea annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione dell'elenco dei Soci. Titolo III - Assemblea Art. 10) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria, e di votare, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Art. 11) L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria: a) almeno una volta all'anno, entro il trenta giugno, per l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente, del preventivo e del programma di massima delle attività per l'anno in corso; b) per il rinnovo delle cariche sociali; c) per la discussione di ogni altra questione attinente l'Associazione. Art. 12) L'assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o allo scioglimento dell'associazione. Art. 13) Le assemblee sono convocate, tanto in seduta ordinaria che straordinaria: a) per adempimento di obblighi statutari; b) per decisione del consiglio direttivo; c) su richiesta di almeno 3 dei soci aventi diritto di voto, indirizzata a tutti consiglieri e contenente l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione avviene con avviso affisso in bacheca della sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista, con indicazione del luogo, data e ora di prima e seconda convocazione (da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima), nonché l'ordine del giorno. Art. 14) L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega scritta da consegnare al Presidente della seduta al momento di costituzione della stessa: a) di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione; b) di qualunque numero di aventi diritto di voto, in seconda convocazione. Le deleghe devono essere conferite per iscritto ad un altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può comunque rappresentare più di un altro socio. Art. 15) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un socio presente scelto dall'assemblea stessa. Art. 16) Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura di un socio designato dall'assemblea stessa e controfirmato dal presidente della seduta. E' facoltà del presidente della seduta, quando lo ritenga opportuno, far intervenire un notaio che, in tal caso, funge da segretario. Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide se approvate da almeno due terzi degli aventi diritto di voto. Le votazioni avvengono con alzata di mano, salvo richiesta di procedere a scrutinio segreto avanzata da almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano all'adempimento tutti i soci. Titolo IV - Consiglio Direttivo Art. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da: a) Il Presidente; b) Il Vice Presidente; c) I Consiglieri, in numero minimo di 2. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di atto costitutivo e quindi eletti dall'assemblea tra i soci. Restano in carica per un anno, salvo revoca per giusta causa - da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo - e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro consigliere nominato dal Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si approvano a maggioranza semplice. Art. 18) Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) attuare le deliberazioni dell'assemblea; b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea; c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci (secondo le modalità di cui al titolo II, articolo 9, punto "c"); f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le relative modalità di versamento; g) decidere circa l'assunzione e l'ingaggio del personale di cui al titolo I, art. 4, ultimo comma, determinandone il compenso e la retribuzione; h) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e patrimonialmente, in solido tra loro, delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Art. 19) La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, o al Vice Presidente, la cui firma costituisce, per i terzi, conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente e, in sua assenza, il vice Presidente, hanno il compito di: a) convocare l'assemblea; b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; c) tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro dei verbali del consiglio direttivo ed il registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il segretario o altro membro del consiglio direttivo. d) Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione. Tutti i membri del consiglio direttivo sono tenuti a sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. Titolo V - Patrimonio dell'Associazione Art. 20) Il Fondo Patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da: a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione; b) contributi annuali e straordinari dei soci; c) contributi, erogazioni e lasciti diversi ricevuti dall'associazione; d) tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale eventualmente conseguiti dall'associazione con il perseguimento o per il supporto dell'attività istituzionale Art. 21) Le somme versate all'atto dell'iscrizione all'associazione, nonché i contributi straordinari, non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili. Titolo VI - Rendiconto Economico-Finanziario Art. 22) Il rendiconto economico-finanaziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (salvo quanto stabilito dall'atto costitutivo), deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il sesto mese dell'anno successivo, e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali Art. 23) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. In questo caso l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 24) Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
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