IL RINNOVO DEI CCNL DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE COOPERATIVE DI
TRASFORMAZIONE
IL RIEPILOGO DELLE ASSEMBLEE
SVOLTE IN EMILIA ROMAGNA |
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Provincia |
N. Assemblee |
Dip. |
Votanti |
Fav. |
Contr. |
Asten. |
% Fav./Vot. |
% Contr. |
%Asten. |
%Vot./Dip. |
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Bologna |
31 |
2184 |
1059 |
966 |
54 |
39 |
91,22 |
5,10 |
3,68 |
48,49 |
Cesena |
9 |
197 |
95 |
94 |
0 |
1 |
98,95 |
0,00 |
1,05 |
48,22 |
Ferrara |
15 |
785 |
483 |
463 |
4 |
16 |
95,86 |
0,83 |
3,31 |
61,53 |
Forlì |
6 |
242 |
139 |
119 |
13 |
7 |
85,61 |
9,35 |
5,04 |
57,44 |
Modena |
50 |
3.536 |
1.982 |
1.954 |
9 |
19 |
98,59 |
0,45 |
0,96 |
56,05 |
Piacenza |
3 |
295 |
188 |
188 |
0 |
0 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
63,73 |
Parma |
123 |
7.671 |
4.043 |
3.988 |
19 |
36 |
98,64 |
0,47 |
0,89 |
52,70 |
Ravenna |
22 |
2.623 |
861 |
850 |
3 |
8 |
98,72 |
0,35 |
0,93 |
32,83 |
Reggio E. |
25 |
2.708 |
1.525 |
1.513 |
4 |
8 |
99,21 |
0,26 |
0,52 |
56,31 |
Rimini |
5 |
310 |
155 |
151 |
3 |
1 |
97,42 |
1,94 |
0,65 |
50,00 |
Imola |
8 |
150 |
80 |
78 |
2 |
0 |
97,50 |
2,50 |
0,00 |
53,33 |
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Tot. Emilia Romagna |
297 |
20.701 |
10.610 |
10.364 |
111 |
135 |
97,68 |
1,05 |
1,27 |
51,25 |
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IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
A. PREMESSA
I processi di globalizzazione, l’allargamento dell’Unione europea,
l’attenzione crescente dei consumatori ai temi della sicurezza alimentare
e della qualità dell’alimentazione costituiscono lo scenario dinamico
rispetto al quale verificare la congruenza delle politiche di innovazione
e sviluppo dell’agroindustria in Europa e in Italia.
Fronteggiare la competizione globale salvaguardando la qualità degli
alimenti – in particolare di quelli che compongono i consumi alimentari di
massa – richiede una serie di mutamenti e aggiornamenti sul piano delle
politiche agroalimentari, aggiornamenti che devono coinvolgere l’autorità
politica e amministrativa e, per quel che ci riguarda, coinvolgono la
centralità di un nuovo rapporto fra le parti sociali.
Testimonianza della necessità di questo nuovo rapporto è costituita, in
primo luogo, dall’impegno comune di dar vita ad un Fondo di solidarietà
con le popolazioni sottoalimentate del mondo finanziato dai datori di
lavoro e dai lavoratori del nostro settore. Questo rinnovo contrattuale
costituisce la sede nella quale dare seguito concreto a quell’impegno.
La costituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – per la
quale auspichiamo la scelta di Parma come sede – e l’impegno della
Commissione europea sui temi della sicurezza alimentare sono elementi che
devono essere sostenuti e tradotti – a partire dalla Revisione di medio
termine della Pac – in azioni concrete che diano sostanza a quello che è
stato definito il “Modello europeo di alimentazione”.
L’evoluzione della realtà del settore agroindustriale ci indica, in primo
luogo, la necessità di sostituire ad una situazione di frazionamento e
competizione interna alla filiera alimentare una impostazione e una
pratica che assumano invece pienamente un’ottica di “sistema
agroalimentare industriale e commerciale”. Da questo punto di vista appare
già obsoleta e inadeguata la Legge di orientamento attualmente in vigore
mentre le recenti polemiche sull’inflazione effettiva trainata dai consumi
alimentari ci consegnano l’esigenza di monitorare su tutto il percorso di
sistema il processo di formazione dei prezzi.
La positiva esperienza maturata in Italia attraverso il Patto nazionale
per la sicurezza e la qualità alimentare e gli Accordi volontari di
filiera sottoscritti in sede Cnel costituiscono il riferimento sostanziale
– non solo per le parti sociali - per favorire l’evoluzione del rapporto
contrattuale nei comparti coinvolti e per definire i contenuti della nuova
responsabilità sociale dell’impresa e del lavoro attraverso regole
condivise, mirate alla difesa del consumatore europeo e
all’implementazione degli elementi specifici di competitività legata alla
qualità che devono caratterizzare sempre di più il sistema alimentare
europeo e nazionale.
La struttura del sistema produttivo alimentare del nostro paese - i suoi
punti di forza e di debolezza - costituisce il punto di partenza per
reimpostare le politiche contrattuali in funzione degli obiettivi
segnalati. Essa è caratterizzata da una stratificazione aziendale duale:
da un lato le imprese che operano in funzione di consumi di massa per le
quali, oltre alle tematiche della qualità, salubrità e tracciabilità della
catena alimentare si pongono problemi logistici e dimensionali nonché di
innovazione. Dall’altro lato imprese medie,piccole e individuali
all’interno delle quali si collocano – in modo variegato in misura della
loro specificità merceologica e della loro collocazione nel mercato
nazionale ed internazionale – aree e realtà più o meno dinamiche in
rapporto al grado di eccellenza delle produzioni e alla protezione dalla
concorrenza.
L’intreccio fra produzioni di massa e produzioni di eccellenza è
assolutamente significativo in termini di immagine presso il consumatore e
il mercato nazionale ed internazionale: si tratta di un rapporto sinergico
che garantisce l’evoluzione positiva dell’agroalimentare italiano solo se
l’elemento qualitativo del rapporto fra le due realtà sarà sottratto
sempre di più ad un’ottica meramente pubblicitaria.
Il secondo gruppo di imprese è, inoltre, caratterizzato, in molti casi,
dal legame inscindibile con il territorio oltre che con materie prime
localmente prodotte. La realtà italiana agroindustriale è caratterizzata
dallo sviluppo di distretti e sistemi di sviluppo locale privi di
politiche che ne incrementino la competitività, ne favoriscano la
specializzazione, ne sostengano la crescita e la nascita a partire dal
bacino di potenzialità di produzioni alimentari di qualità di inestimabile
valore in particolare nel nostro Mezzogiorno e nelle zone interne del
Paese.
Queste considerazioni sul nostro sistema agroindustriale richiamano
direttamente i temi della professionalità del lavoro, dell’organizzazione
del lavoro, della ricomposizione del lavoro per superarne la stagionalità,
dello sviluppo di nuove professionalità e interprofessionalità legate ad
un’idea di sviluppo sistemico fondato sulla qualità e sulla tutela dei
diritti dei lavoratori.
In questa direzione occorre ridefinire la strumentazione contrattuale
relativa agli Osservatori avvicinandoli sempre di più alle realtà
aziendali e territoriali per introdurre e sviluppare pratiche contrattuali
che:
- individuino in un’ottica mirata le esigenze di formazione professionale
e continua costruendo una cultura della qualità nella prestazione, nella
produzione, verso il mercato e in relazione al territorio.
- consentano di convenire sulle esigenze di investimento e di servizio da
contrattare con gli enti locali e le responsabilità amministrative
coinvolte.
- ricostruiscano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, dal
campo alla tavola, nei sistemi di sviluppo locale e individuino le
esigenze di sviluppo e investimento nonché i percorsi professionali
necessari.
- verifichino le prospettive occupazionali, anche interprofessionali, per
rendere sempre più stabile e qualitativamente adeguata la prestazione
lavorativa.
Tutto ciò ha sens se, parallelamente, le singole filiere costituiranno, a
livello nazionale, il terreno su cui sperimentare a livello verticale
percorsi formativi, rivendicativi e contrattuali “di sistema”.
B. RELAZIONI INDUSTRIALI
Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale articolandolo a
livello regionale e territoriale sulle politiche di settore basate sullo
sviluppo, sulla qualità e sulla sicurezza e per il controllo a livello
territoriale della corretta applicazione delle norme contrattuali e della
sicurezza sul lavoro anche attraverso l’utilizzo dell’etichettatura e di
tutte le possibili forme di comunicazione.
In tale ambito riteniamo utile costruire all’interno dell’Osservatorio due
sezioni:
a) la Sezione formazione e ricerca per promuovere linee guida di
orientamento, progetti formativi e l’identificazione delle risorse
disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso la
costituzione di una struttura apposita da definire tra le parti;
b) la Sezione ambiente e sicurezza sui temi della qualità, della
tracciabilità, dell’etichettatura e della sicurezza applicando quanto già
predisposto nel secondo biennio contrattuale sul risk assessment e quanto
sottoscritto presso il Cnel sulla sicurezza e sulla qualità alimentare,
considerando in tale quadro i temi della ricerca e della innovazione
tecnologica e della formazione in materia di sicurezza e qualità
alimentare per i lavoratori, le RSU e gli RLS.
Infine, ai fini della qualità ambientale dei siti produttivi legati alle
produzioni alimentari vanno identificati e valorizzati i distretti
industriali agroalimentari in particolare nel rapporto con le istituzioni.
Nel quadro degli strumenti di relazioni industriali va rafforzato e reso
più cogente il ruolo della Commissione pari opportunità prevedendo
appuntamenti annuali di pubblicazione e rendiconto delle attività svolte
nonché, affidando ad essa compiti di promozione di azioni positive (ex
art. 9 l. 53/00), monitoraggio prevenzione molestie sessuali e mobbing.
LAVORATRICI MADRI FORMAZIONE
Nell’ambito delle iniziative di formazione continua e permanente sono da
prevedere l’obbligatorietà di servizi di riqualificazione professionale al
rientro dalla maternità e comunque nei primi anni di vita del bambino (cfr
art .4 comma 3 l. 53/00)
CONGEDI PARENTALI
Riconoscimento della contribuzione e della retribuzione per il genitore
che utilizza l’astensione dal lavoro durante le malattie del bambino tra i
3 e gli 8 anni (art. 3 comma 4 l. 53/00)
Anticipazione TFR per congedo e per formazione.
Vanno inoltre effettuati adeguamenti in riferimento alla nuova disciplina
della l. 53/00
MOLESTIE SESSUALI E MOBBING
Vanno ridefinite le azioni individuabili come “molestie sessuali” per le
quali vanno previsti codici di condotta da identificare anche con
l’apporto della Commissione pari opportunità e relative sanzioni.
Vanno individuati come “mobbing” quei “lunghi, costanti, incessanti e
duraturi processi di azioni vessatorie di fronte alle quali la vittima non
ha più difesa” anche in questo caso vanno definiti codici di condotta a
cui l’organizzazione del lavoro deve far riferimento per prevenire tali
forme di persecuzione sui luoghi di lavoro e relative sanzioni.
C. DIRITTI E AGIBILITA’ SINDACALI
a) Si richiede di riformulare l’art. 7 paragrafo 4 del CCNL modificando la
soglia dimensionale per la determinazione del numero dei componenti la RSU
portandone a 4 i componenti nelle unità da 51 a 200 dipendenti;
b) si richiede di poter esercitare la facoltà di convocazione delle
assemblee dei lavoratori da parte delle OO.SS per 3 ore l’anno sia
congiuntamente che disgiuntamente;
c) si richiede che i permessi sindacali vengano calcolati col criterio del
“Full Time Equivalent” su tutti i/le dipendenti (tutti i mesi di rapporto
di lavoro diviso 12), sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
d) si richiede di modificare (art. 9 CCNL) il calcolo del monte ore dei
permessi dei lavoratori F.T.E. aumentando di 2 ore le quattro fasce per
unità produttive da utilizzare in modo cumulativo.
ART 10 E ART 13
Si richiede che la distribuzione del CCNL venga estesa a tutti i
lavoratori assunti sia a tempo indeterminato che determinato e che copia
del CCNL stesso venga consegnata all’atto dell’assunzione.
D. MERCATO DEL LAVORO
Si richiede di adeguare il d.l. 368/01 alle specificità dei settori
alimentari sia nella riconferma “del diritto di precedenza” sia nelle
modalità di assunzione dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Andranno rinvenute le soluzioni più opportune che favoriscano la conferma
a tempo indeterminato delle assunzioni a causa mista con percorsi
formativi.
Per le aziende, i settori e/o i distretti produttivi, con particolare
attenzione a quelli che operano in vere e proprie “filiere produttive”,
l’incentivo dell’utilizzo delle convenzioni di cui al d.l. 147/97 deve
stabilizzare la forza lavoro a termine, garantendo un arco lavorativo
annuo sempre più consistente e certo anche su base interaziendale.
Cancellazione dell’art. 16 (donne, fanciulli…)
PART TIME
Si richiede di adeguare le norme contrattuali alle modifiche legislative.
Con riferimento alle eventuali e future modifiche legislative le OO.SS. si
riservano di puntualizzare le proprie posizioni in materia.
E. APPALTI E TERZIARIZZAZIONI
Si ritiene che l’art. 4 della parte II del CCNL vada sostanzialmente
riformulato sia per prevenire e rimuovere le più frequenti ragioni del
contenzioso sindacale e soprattutto per armonizzarne il contenuto delle
innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni.
In tal senso, è opportuno precisare che il confezionamento del prodotto
rientra, al pari della trasformazione e dell’imbottigliamento, fra le
attività proprie dell’azienda e, perciò, escluse dall’appalto, come
altrettanto opportuno pare includere tra i lavori non appaltabili l’intera
manutenzione ordinaria, abbandonando l’imprecisa e contraddittoria
distinzione tra attività manutentive realizzabili nell’ambito o al di
fuori dei normali turni di lavoro.
Si chiede, inoltre, di chiarire che per manutenzione straordinaria,
affidabile in appalto, devono intendersi le attività manutentive per un
verso non realizzabili con i mezzi tecnici e le risorse professionali
esistenti nell’impresa e, per l’altro, comunque destinate a svolgersi ed
esaurirsi in un tempo predeterminato e limitato.
Sotto il profilo dell’armonizzazione delle disposizioni contrattuali alla
legislazione vigente, si ritiene utile e necessario precisare che le
attività aziendali affidate in appalto non possono essere subappaltate e
devono essere realizzate con mezzi effettivamente organizzati
dall’appaltatore ed a concreto rischio di quest’ultimo, che il rispetto da
parte dell’appaltatore delle leggi sul lavoro e delle norme contrattuali
del settore merceologico di appartenenza è condizione essenziale per il
consenso delle parti stipulanti il contratto di appalto, che l’impresa
committente è tenuta a verificare, nel corso dell’esecuzione dell’appalto,
il pieno rispetto delle disposizioni di legge e di contratto ora
ricordate.
Per quanto riguarda le attività appaltate a cooperative di produzione e
lavoro, è bene chiarire, in particolare, che l’impresa committente
verificherà, in corso d’opera e per l’intera durata dell’appalto, il
rispetto da parte della cooperativa appaltante della recente legge a
tutela dei soci-lavoratori.
Si chiede, infine, che – al fine di prevenire possibili ragioni di
contenzioso sindacale – le imprese forniscano alla RSU, oltre alle
comunicazioni successive ed aggregate indicate dal vigente testo
contrattuale, anche specifiche informazioni preventive sulle attività
aziendali che intendono affidare in appalto e sulla ragione sociale, delle
imprese appaltatrici.
F. SISTEMA CONTRATTUALE
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e
decentrato.
La contrattazione decentrata di secondo livello è effettuata a livello
aziendale e a livello territoriale per estenderne l’utilizzo.
Per i lavoratori delle aziende per le quali non si esercita alcuna forma
di contrattazione si richiede un incremento della indennità prevista
dall’art. 55 del CCNL.
G. FORMAZIONE PROFESSIONALE - art. 3 CCNL
La formazione è centrale per la sua funzione in un processo produttivo di
qualità in continua ed accelerata innovazione.
I programmi di formazione vanno esaminati, tenendo conto dei risultati
derivanti dalla Sezione dell’Osservatorio Nazionale, dalle direzioni
aziendali e dalla RSU in modo congiunto.
Gli esiti formativi costituiscono la base per una verifica congiunta della
congruità dell’inquadramento del lavoratore e della sua professionalità.
Per le modalità operative si potranno utilizzare le risorse esterne
(comunitarie, nazionali e regionali), l’utilizzazione dell’art. 30bis del
CCNL (banca ore), la partecipazione delle imprese e dei lavoratori ai
residui costi di frequenza, la destinazione di una quota del tempo di
lavoro individuale alla formazione.
H. AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Ridisegnare la figura del RLS su procedure ed obiettivi legati alla
formazione così come prevede l’art. 18 del d.l. 626/94.
Inoltre, le linee guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l’U.N.I.
vanno assunte come modello generale ed integrate con le singole
Associazioni.
In tal quadro la formazione finanziata dall’INAIL deve divenire un impegno
per le aziende fino a 100 dipendenti
I. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Le modificazioni intervenute nella odl, nei modelli di impresa e nelle
prestazioni lavorative, i differenziali retributivi tra paga di fatto e
contrattuale, hanno reso rigido ed inadeguato l’attuale sistema di
inquadramento.
L’inquadramento non può più essere determinato sulla base della mansione
svolta ma tendendo anche conto della professionalità, delle competenze
sviluppate dal lavoratore, della formazione e della flessibilità.
L’attuale sistema classificatorio è in linea con una odl dove il lavoro si
svolgeva con compiti ripetitivi e senza variabilità né flessibilità.
Esattamente il contrario di quanto oggi avviene nelle nostre aziende di
qualsiasi dimensione.
In sintesi una struttura organizzativa meno rigida, forme gerarchiche di
direzione snelle e una prestazione lavorativa più flessibile giustificano
un nuovo sistema di inquadramento.
L’attuale sistema di inquadramento, le declaratorie e i relativi profili
minimi andranno ridefiniti seguendo i criteri della responsabilità, della
conoscenza e della autonomia.
Una volta definito nel CCNL il nuovo inquadramento questo dovrà essere
applicato a livello aziendale in un confronto diretto tra impresa e RSU.
La metodologia legata alle modalità e alle gradualità dell’applicazione
saranno definite nell’iter negoziale del rinnovo del CCNL.
L. QUADRI
La piena rappresentanza degli interessi di queste figure è condizione
perché il sindacato e i lavoratori siano coerenti promotori di un sistema
produttivo basato sulle qualità, sulla partecipazione, coesione e
solidarietà.
Le loro conoscenze sono altresì essenziali per far partecipare l’insieme
dei lavoratori all’affermazione della sfida europea sulla responsabilità
sociale ed etica dell’impresa.
Queste stesse caratteristiche devono essere oggetto della tutela
contrattuale e salariale dei quadri, garantendo la formazione continua ed
aumentando l’indennità di funzione a 120 euro mensili non riassorbibili.
M. VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Occorre attraverso la formazione aumentarne la professionalità e
modificare gli inquadramenti attualmente previsti dal CCNL.
Chiarire che per la valutazioni dell’incidenza per malattia – infortunio
-permessi, nonché l’esercizio dei diritti costituzionali (scioperi), sul
criterio dei 26esimi da adottare anche per l’elemento incentivante.
Incrementare i massimali per i rischi macchine – invalidità – morte di
almeno il 20%.
L’incremento delle agibilità sindacali va previsto anche per i delegati
VV.PP.
Occorre istituire a livello aziendale e di osservatorio un vero sistema di
informazione (attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici) al fine di
coinvolgere i lavoratori VV.PP. in un quadro di corrette relazioni
industriali.
N. ORARIO DI LAVORO
Nella riconferma dello schema attuale si richiede con forza il
dimensionamento degli organici alle effettive esigenze della produzione,
delle sedi lavorative e della sicurezza del lavoro, il solo modo per
realizzare una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro,
consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi
spettanti anche tenendo conto dell’assenteismo medio, per mobilità ed
altre assenze.
In tal quadro i lavoratori devono essere messi nella condizione di
utilizzare i recuperi motivati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario
di riferimento già identificato nel CCNL all’art. 30bis (banca delle ore).
Inoltre per i sistemi di turno più gravosi vanno individuati modelli di
orario che consentano orari di fatto ridotti.
Infine non dovrà più essere adottato l’uso continuativo e programmato
delle ore straordinarie utilizzate come orario comune e non per fatti
legati alla straordinarietà, che di fatto rendono le condizioni di lavoro
difficili e deregolamentate in modo particolare per i lavoratori
giornalieri.
O. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si richiede per questo rinnovo contrattuale la possibilità di incrementare
i versamenti a carico delle imprese e dei lavoratori nella contrattazione
di secondo livello.
Inoltre si richiede di abbassare la soglia di accesso per i lavoratori
assunti a termine a 4 mesi e prevedere nuove modalità di adesione per i
lavoratori stagionali ciclici e/o stabilizzanti con le convenzioni l.
56/87 o d.l. 146/97
P. FONDO SANITARIO NAZIONALE
Si richiede la costituzione del Fondo nazionale integrativo sanitario
universalistico e aperto all’utilizzo del sistema sanitario pubblico.
Il fondo dovrà operare in un regime assicurativo.
Al Fondo aderiranno, salvo disdetta, tutti i lavoratori a cui si applica
il CCNL.
Q. SALARIO
Il potere di acquisto delle retribuzioni è stato fortemente eroso
dall’andamento del costo della vita, dai prezzi e dalle tariffe pur in un
quadro di settore fortemente contrassegnato dalla qualità e dalla
produttività.
Pertanto si richiede un aumento salariale medio di 100 € mensili
considerando tra gli altri fattori anche l’adeguamento del valore punto.
R. AIUTI E SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Si richiede la costituzione di un Fondo nazionale di “aiuti e solidarietà
alimentare” alimentato pariteticamente
da lavoratori (salvo disdetta) e aziende attraverso l’utilizzo di ore da
parte dei lavoratori e di prodotti alimentari da parte delle aziende.
S. AREA APPLICAZIONE CCNL
Oltre alle aziende associate estendere l’applicabilità a tutte quelle
aziende che comunque producono elementi essenziali per l’alimentazione,
aminoacidi, proteine e/o concorrono operativamente a monte ed a valle in
modo prevalente nella produzione alimentare, nella manutenzione e nella
logistica industriale.
T. QUOTA DI ASSISTENZA CONTRATTAULE
Si richiede di istituire una quota di assistenza contrattuale a carico dei
lavoratori per il rinnovo del CCNL.
Gli iscritti alle OO.SS. ne sono esentati.
REGOLAMENTO
1. I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie
Regionali e le Segreterie Territoriali unitariamente convocate,
definiscono gli orientamenti per la gestione della fase di consultazione,
i tempi per lo svolgimento della consultazione, la data per la riunione
dei direttivi regionali unitari che deve concludere la fase della
consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si
definiranno piani e date delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle
interaziendali per le piccole imprese.
Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi,
e dei viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle
strutture sindacali ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione dei lavoratori e il
massimo approfondimento le assemblee vanno organizzate in modo da avere
come unico punto all’ordine del giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal
fine ed in particolare nelle realtà maggiormente significative, dovranno
prevedersi assemblee di reparto, area, uffici, ed anche in relazione a
particolari figure professionali (impiegati, tecnici, quadri,
viaggiatori).
Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle segreterie territoriali.
In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che ha il compito di
garantire lo svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da sottoporre
al voto dell’assemblea.
L’ipotesi di piattaforma va distribuita preventivamente ai lavoratori.
Il verbale dovrà riportare l’approvazione o meno della piattaforma nel suo
complesso. Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito, le
eventuali proposte integrative, abrogative e/o sostitutive, nonché il
numero dei lavoratori dipendenti dall’azienda, il numero dei partecipanti
e quello degli intervenuti.
Il verbale finale è posto in votazione per alzata di mano.
Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede al voto segreto. In
tal caso, le Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre quanto
necessario per le votazioni (urne, schede, e quanto necessario per
l’espressione segreta del voto).
Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48 ore dall’avvenuta
assemblea e si articolerà come essa si è svolta (unica assemblea, per
reparto ecc.).
Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle
Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionali.
DIRETTIVI REGIONALI
Al termine delle assemblee di consultazione i Direttivi regionali
convocati unitariamente, o attivi regionali, dove concordato,
predisporranno congiuntamente un verbale con la valutazione politica delle
indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali emendamenti alla bozza
di piattaforma approvati a livello regionale ed eleggeranno unitariamente
i delegati all’Assemblea Nazionale (vedi allegato).
Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati
dall’apposita commissione nazionale.
I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 07 marzo e entro la
stessa data i verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie
Nazionali.
COMMISSIONE NAZIONALE
Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà
l’esame degli emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi
regionali come sopra richiamato.
I verbali ed i documenti dei direttivi a attivi regionali dovranno
pervenire alle Segreterie Nazionali entro la data suindicata (7 marzo).
Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data
prevista.
ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA
Si riunisce nei giorni 12 e 13 marzo 2003 per l’approvazione conclusiva
delle piattaforme.
E’ composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e Uila e da 300
delegati eletti nei Direttivi regionali.
Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto dalla commissione,
formulano la proposta conclusiva di piattaforma.
All’Assemblea possono essere ripresentati solo gli emendamenti approvati
dai direttivi o attivi regionali, se respinti dalla commissione e se i
proponenti non si ritengono soddisfatti della risposta.
Inoltre l’Assemblea potrà essere riconvocata prima del termine della
trattativa.
DELEGAZIONE TRATTANTE
La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie Nazionali più 45
strutture e 45 delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e Uila sarà
votata dall’Assemblea Nazionale del 12 e 13 marzo 2003. Nella medesima
sede, su proposta delle Segreterie Nazionali, si procederà all’elezione
della delegazione trattante per il rinnovo del CCNL della cooperazione
alimentare.
CONSULTAZIONE SULL’IPOTESI DI ACCORDO
L’approvazione complessiva dell’ipotesi di accordo viene, quindi,
sottoposta alle assemblee dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse
procedure delle assemblee di consultazione sulla piattaforma.
SCHEMA DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI,
UILA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA
REGIONI N. DELEGATI
Piemonte 18
Val D’Aosta 3
Liguria 6
Lombardia 45
Friuli 9
Alto Adige 3
Trentino 6
Veneto 33
Emilia-Romagna 39
Toscana 15
Marche 9
Umbria 9
Lazio 18
Abruzzo 9
Molise 6
Campania 27
Puglia 12
Basilicata 9
Calabria 6
Sicilia 12
Sardegna 6
Totale 300
N.B. L’assemblea nazionale è composta dai comitati direttivi nazionali di
FAI, FLAI e UILA e da 300 delegati suddivisi unitariamente secondo il
presente schema. I regionali dovranno inviare alle segreterie nazionali
gli elenchi dei delegati individuati.
IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COOPERATIVE DI
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNINI E LAVORAZIONE PRODOTTI
ALIMENTARI
A. PREMESSA
I processi di globalizzazione, l’allargamento dell’Unione europea,
l’attenzione crescente dei consumatori ai temi della sicurezza alimentare
e della qualità dell’alimentazione costituiscono lo scenario dinamico
rispetto al quale verificare la congruenza delle politiche di innovazione
e sviluppo dell’agroindustria in Europa e in Italia.
Fronteggiare la competizione globale salvaguardando la qualità degli
alimenti – in particolare di quelli che compongono i consumi alimentari di
massa – richiede una serie di mutamenti e aggiornamenti sul piano delle
politiche agroalimentari, aggiornamenti che devono coinvolgere l’autorità
politica e amministrativa e, per quel che ci riguarda, coinvolgono la
centralità di un nuovo rapporto fra le parti sociali.
Testimonianza della necessità di questo nuovo rapporto è costituita, in
primo luogo, dall’impegno comune di dar vita ad un Fondo di solidarietà
con le popolazioni sottoalimentate del mondo finanziato dai datori di
lavoro e dai lavoratori del nostro settore.
Questo rinnovo contrattuale costituisce la sede nella quale dare seguito
concreto a quell’impegno.
La costituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – per la
quale auspichiamo la scelta di Parma come sede – e l’impegno della
Commissione europea sui temi della sicurezza alimentare sono elementi che
devono essere sostenuti e tradotti – a partire dalla Revisione di medio
termine della Pac – in azioni concrete che diano sostanza a quello che è
stato definito il “Modello europeo di alimentazione”.
L’evoluzione della realtà del settore agroindustriale ci indica, in primo
luogo, la necessità di sostituire ad una situazione di frazionamento e
competizione interna alla filiera alimentare una impostazione e una
pratica che assumano invece pienamente un’ottica di “sistema
agroalimentare industriale e commerciale”. Da questo punto di vista appare
già obsoleta e inadeguata la Legge di orientamento attualmente in vigore
mentre le recenti polemiche sull’inflazione effettiva trainata dai consumi
alimentari ci consegnano l’esigenza di monitorare su tutto il percorso di
sistema il processo di formazione dei prezzi.
La positiva esperienza maturata in Italia attraverso il Patto nazionale
per la sicurezza e la qualità alimentare e gli Accordi volontari di
filiera sottoscritti in sede Cnel costituiscono il riferimento sostanziale
– non solo per le parti sociali - per favorire l’evoluzione del rapporto
contrattuale nei comparti coinvolti e per definire i contenuti della nuova
responsabilità sociale dell’impresa e del lavoro attraverso regole
condivise, mirate alla difesa del consumatore europeo e
all’implementazione degli elementi specifici di competitività legata alla
qualità che devono caratterizzare sempre di più il sistema alimentare
europeo e nazionale.
La struttura del sistema produttivo alimentare del nostro paese - i suoi
punti di forza e di debolezza - costituisce il punto di partenza per
reimpostare le politiche contrattuali in funzione degli obiettivi
segnalati. Essa è caratterizzata da una stratificazione aziendale duale:
da un lato le imprese che operano in funzione di consumi di massa per le
quali, oltre alle tematiche della qualità, salubrità e tracciabilità della
catena alimentare si pongono problemi logistici e dimensionali nonché di
innovazione. Dall’altro lato imprese medie, piccole e individuali
all’interno delle quali si collocano – in modo variegato in misura della
loro specificità merceologica e della loro collocazione nel mercato
nazionale ed internazionale – aree e realtà più o meno dinamiche in
rapporto al grado di eccellenza delle produzioni e alla protezione dalla
concorrenza.
L’intreccio fra produzioni di massa e produzioni di eccellenza è
assolutamente significativo in termini di immagine presso il consumatore e
il mercato nazionale ed internazionale: si tratta di un rapporto sinergico
che garantisce l’evoluzione positiva dell’agroalimentare italiano solo se
l’elemento qualitativo del rapporto fra le due realtà sarà sottratto
sempre di più ad un’ottica meramente pubblicitaria.
Il secondo gruppo di imprese è, inoltre, caratterizzato, in molti casi,
dal legame inscindibile con il territorio oltre che con materie prime
localmente prodotte. La realtà italiana agroindustriale è caratterizzata
dallo sviluppo di distretti e sistemi di sviluppo locale privi di
politiche che ne incrementino la competitività, ne favoriscano la
specializzazione, ne sostengano la crescita e la nascita a partire dal
bacino di potenzialità di produzioni alimentari di qualità di inestimabile
valore in particolare nel nostro Mezzogiorno e nelle zone interne del
Paese.
Queste considerazioni sul nostro sistema agroindustriale richiamano
direttamente i temi della professionalità del lavoro, dell’organizzazione
del lavoro, della ricomposizione del lavoro per superarne la stagionalità,
dello sviluppo di nuove professionalità e interprofessionalità legate ad
un’idea di sviluppo sistemico fondato sulla qualità e sulla tutela dei
diritti dei lavoratori.
In questa direzione occorre ridefinire la strumentazione contrattuale
relativa agli Osservatori avvicinandoli sempre di più alle realtà
aziendali e territoriali per introdurre e sviluppare pratiche contrattuali
che:
- individuino in un’ottica mirata le esigenze di formazione professionale
e continua costruendo una cultura della qualità nella prestazione, nella
produzione, verso il mercato e in relazione al territorio.
- consentano di convenire sulle esigenze di investimento e di servizio da
contrattare con gli enti locali e le responsabilità amministrative
coinvolte.
- ricostruiscano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, dal
campo alla tavola, nei sistemi di sviluppo locale e individuino le
esigenze di sviluppo e investimento nonché i percorsi professionali
necessari.
- verifichino le prospettive occupazionali, anche interprofessionali, per
rendere sempre più stabile e qualitativamente adeguata la prestazione
lavorativa.
Tutto ciò ha senso se, parallelamente, le singole filiere costituiranno, a
livello nazionale, il terreno su cui sperimentare a livello verticale
percorsi formativi, rivendicativi e contrattuali “di sistema”.
6) bis PROTOCOLLO SOCIO LAVORATORE
Fermo restando le prerogative e le caratteristiche peculiari dell’apporto
di lavoro prestato tra il socio lavoratore e le disposizioni legislative
vigenti, si chiede che il trattamento economico complessivo della
prestazione d’opera del socio lavoratore della cooperativa sia equivalente
a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.
B. RELAZIONI INDUSTRIALI
Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale articolandolo a
livello regionale e territoriale sulle politiche di settore basate sullo
sviluppo, sulla qualità e sulla sicurezza e per il controllo a livello
territoriale della corretta applicazione delle norme contrattuali e della
sicurezza sul lavoro anche attraverso l’utilizzo dell’etichettatura e di
tutte le possibili forme di comunicazione.
Come da impegno a verbale CCNL Cooperative agricole si evidenzia la
necessità di strutturare il sistema di relazioni in modo da renderlo più
funzionale ad una visione di filiera e tal fine si propone la unificazione
delle sedi di informazione e confronto, procedendo con le necessarie
misure di armonizzazione e innovazione degli istituti contrattuali che le
prevedono, in particolare per quanto attiene i seguenti temi:
1. diritti di informazione e confronto;
2. osservatorio;
3. pari opportunità;
4. formazione continua;
5. ambiente e salute;
6. sicurezza alimentare.
Per far fronte ai nuovi scenari introdotti dal decentramento
amministrativo, dagli strumenti della programmazione negoziata e della
formazione continua, nonché dai processi di sviluppo d’impresa e di
filiera, di tutela della saluta e della sicurezza degli addetti alle
attività produttive, dell’ambiente e del territorio ove queste insistono e
della salute dei consumatori, occorre prevedere, inoltre, sedi stabili di
confronto e di informazione anche a livello di “gruppo”.
In tale ambito riteniamo utile costruire all’interno dell’Osservatorio due
sezioni:
c) la Sezione formazione e ricerca per promuovere linee guida di
orientamento, progetti formativi e l’identificazione delle risorse
disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso la
costituzione di una struttura apposita da definire tra le parti;
d) la Sezione ambiente e sicurezza sui temi della qualità, della
tracciabilità, dell’etichettatura e della sicurezza applicando quanto già
predisposto nel secondo biennio contrattuale sul risk assessment e quanto
sottoscritto presso il Cnel sulla sicurezza e sulla qualità alimentare,
considerando in tale quadro i temi della ricerca e della innovazione
tecnologica e della formazione in materia di sicurezza e qualità
alimentare per i lavoratori, le RSU e gli RLS.
Infine, ai fini della qualità ambientale dei siti produttivi legati alle
produzioni alimentari vanno identificati e valorizzati i distretti
industriali agroalimentari in particolare nel rapporto con le istituzioni.
Nel quadro degli strumenti di relazioni industriali va rafforzato e reso
più cogente il ruolo della Commissione pari opportunità prevedendo
appuntamenti annuali di pubblicazione e rendiconto delle attività svolte
nonché, affidando ad essa compiti di promozione di azioni positive (ex
art. 9 l. 53/00), monitoraggio prevenzione molestie sessuali e mobbing.
LAVORATRICI MADRI FORMAZIONE
Nell’ambito delle iniziative di formazione continua e permanente sono da
prevedere l’obbligatorietà di servizi di riqualificazione professionale al
rientro dalla maternità e comunque nei primi anni di vita del bambino (cfr
art .4 comma 3 l. 53/00)
CONGEDI PARENTALI
Riconoscimento della contribuzione e della retribuzione per il genitore
che utilizza l’astensione dal lavoro durante le malattie del bambino tra i
3 e gli 8 anni (art. 3 comma 4 l. 53/00)
Anticipazione TFR per congedo e per formazione.
Vanno inoltre effettuati adeguamenti in riferimento alla nuova disciplina
della l. 53/00
MOLESTIE SESSUALI E MOBBING
Vanno ridefinite le azioni individuabili come “molestie sessuali” per le
quali vanno previsti codici di condotta da identificare anche con
l’apporto della Commissione pari opportunità e relative sanzioni.
Vanno individuati come “mobbing” quei “lunghi, costanti, incessanti e
duraturi processi di azioni vessatorie di fronte alle quali la vittima non
ha più difesa” anche in questo caso vanno definiti codici di condotta a
cui l’organizzazione del lavoro deve far riferimento per prevenire tali
forme di persecuzione sui luoghi di lavoro e relative sanzioni.
C. DIRITTI E AGIBILITA’ SINDACALI
e) Si richiede di riformulare l’art. 11 comma 4 del CCNL modificando la
soglia dimensionale per la determinazione del numero dei componenti la RSU
portandone a 4 i componenti nelle unità da 51 a 200 dipendenti;
f) si richiede di poter esercitare la facoltà di convocazione delle
assemblee dei lavoratori da parte delle OO.SS per 3 ore l’anno sia
congiuntamente che disgiuntamente;
g) si richiede che i permessi sindacali vengano calcolati col criterio del
“Full Time Equivalent” su tutti i/le dipendenti (tutti i mesi di rapporto
di lavoro diviso 12), sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
h) si richiede di modificare (art. 11 comma C) il calcolo del monte ore
dei permessi dei lavoratori F.T.E. aumentando di 2 ore le quattro fasce
per unità produttive da utilizzare in modo cumulativo.
Si richiede che la distribuzione del CCNL venga estesa a tutti i
lavoratori assunti sia a tempo indeterminato che determinato e che copia
del CCNL stesso venga consegnata all’atto dell’assunzione.
D. MERCATO DEL LAVORO
Si richiede di adeguare il d.l. 368/01 alle specificità dei settori
alimentari sia nella riconferma “del diritto di precedenza” sia nelle
modalità di assunzione dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Andranno rinvenute le soluzioni più opportune che favoriscano la conferma
a tempo indeterminato delle assunzioni a causa mista con percorsi
formativi.
Per le aziende, i settori e/o i distretti produttivi, con particolare
attenzione a quelli che operano in vere e proprie “filiere produttive”,
l’incentivo dell’utilizzo delle convenzioni di cui al d.l. 147/97 deve
stabilizzare la forza lavoro a termine, garantendo un arco lavorativo
annuo sempre più consistente e certo anche su base interaziendale.
Cancellazione dell’art. 16 (donne, fanciulli…)
PART TIME
Si richiede di adeguare le norme contrattuali alle modifiche legislative.
Con riferimento alle eventuali e future modifiche legislative le OO.SS. si
riservano di puntualizzare le proprie posizioni in materia.
E. APPALTI E TERZIARIZZAZIONI
Si ritiene che l’art. 10 della parte II del CCNL vada sostanzialmente
riformulato sia per prevenire e rimuovere le più frequenti ragioni del
contenzioso sindacale e soprattutto per armonizzarne il contenuto delle
innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni.
In tal senso, è opportuno precisare che il confezionamento del prodotto
rientra, al pari della trasformazione e dell’imbottigliamento, fra le
attività proprie dell’azienda e, perciò, escluse dall’appalto, come
altrettanto opportuno pare includere tra i lavori non appaltabili l’intera
manutenzione ordinaria, abbandonando l’imprecisa e contraddittoria
distinzione tra attività manutentive realizzabili nell’ambito o al di
fuori dei normali turni di lavoro.
Si chiede, inoltre, di chiarire che per manutenzione straordinaria,
affidabile in appalto, devono intendersi le attività manutentive per un
verso non realizzabili con i mezzi tecnici e le risorse professionali
esistenti nell’impresa e, per l’altro, comunque destinate a svolgersi ed
esaurirsi in un tempo predeterminato e limitato.
Sotto il profilo dell’armonizzazione delle disposizioni contrattuali alla
legislazione vigente, si ritiene utile e necessario precisare che le
attività aziendali affidate in appalto non possono essere subappaltate e
devono essere realizzate con mezzi effettivamente organizzati
dall’appaltatore ed a concreto rischio di quest’ultimo, che il rispetto da
parte dell’appaltatore delle leggi sul lavoro e delle norme contrattuali
del settore merceologico di appartenenza è condizione essenziale per il
consenso delle parti stipulanti il contratto di appalto, che l’impresa
committente è tenuta a verificare, nel corso dell’esecuzione dell’appalto,
il pieno rispetto delle disposizioni di legge e di contratto ora
ricordate.
Per quanto riguarda le attività appaltate a cooperative di produzione e
lavoro, è bene chiarire, in particolare, che l’impresa committente
verificherà, in corso d’opera e per l’intera durata dell’appalto, il
rispetto da parte della cooperativa appaltante della recente legge a
tutela dei soci-lavoratori.
Si chiede, infine, che – al fine di prevenire possibili ragioni di
contenzioso sindacale – le imprese forniscano alla RSU, oltre alle
comunicazioni successive ed aggregate indicate dal vigente testo
contrattuale, anche specifiche informazioni preventive sulle attività
aziendali che intendono affidare in appalto e sulla ragione sociale, delle
imprese appaltatrici.
F. SISTEMA CONTRATTUALE
Per i lavoratori delle aziende per le quali non si esercita alcuna forma
di contrattazione si richiede un incremento della indennità prevista dal
CCNL.
G. FORMAZIONE PROFESSIONALE - art. 3 CCNL
La formazione è centrale per la sua funzione in un processo produttivo di
qualità in continua ed accelerata innovazione.
I programmi di formazione vanno esaminati, tenendo conto dei risultati
derivanti dalla Sezione dell’Osservatorio Nazionale, dalle direzioni
aziendali e dalla RSU in modo congiunto.
Gli esiti formativi costituiscono la base per una verifica congiunta della
congruità dell’inquadramento del lavoratore e della sua professionalità.
Per le modalità operative si potranno utilizzare le risorse esterne
(comunitarie, nazionali e regionali), l’utilizzazione dell’art. 28bis del
CCNL (banca ore), la partecipazione delle imprese e dei lavoratori ai
residui costi di frequenza, la destinazione di una quota del tempo di
lavoro individuale alla formazione.
H. AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Ridisegnare la figura del RLS su procedure ed obiettivi legati alla
formazione così come prevede l’art. 18 del d.l. 626/94.
Inoltre, le linee guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l’U.N.I.
vanno assunte come modello generale ed integrate con le singole
Associazioni.
In tal quadro la formazione finanziata dall’INAIL deve divenire un impegno
per le aziende fino a 100 dipendenti
I. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Le modificazioni intervenute nella odl, nei modelli di impresa e nelle
prestazioni lavorative, i differenziali retributivi tra paga di fatto e
contrattuale, hanno reso rigido ed inadeguato l’attuale sistema di
inquadramento.
L’inquadramento non può più essere determinato sulla base della mansione
svolta ma tendendo anche conto della professionalità, delle competenze
sviluppate dal lavoratore, della formazione e della flessibilità.
L’attuale sistema classificatorio è in linea con una odl dove il lavoro si
svolgeva con compiti ripetitivi e senza variabilità né flessibilità.
Esattamente il contrario di quanto oggi avviene nelle nostre aziende di
qualsiasi dimensione.
In sintesi una struttura organizzativa meno rigida, forme gerarchiche di
direzione snelle e una prestazione lavorativa più flessibile giustificano
un nuovo sistema di inquadramento.
L’attuale sistema di inquadramento, le declaratorie e i relativi profili
minimi andranno ridefiniti seguendo i criteri della responsabilità, della
conoscenza e della autonomia.
Una volta definito nel CCNL il nuovo inquadramento questo dovrà essere
applicato a livello aziendale in un confronto diretto tra impresa e RSU.
La metodologia legata alle modalità e alle gradualità dell’applicazione
saranno definite nell’iter negoziale del rinnovo del CCNL.
L. QUADRI
La piena rappresentanza degli interessi di queste figure è condizione
perché il sindacato e i lavoratori siano coerenti promotori di un sistema
produttivo basato sulle qualità, sulla partecipazione, coesione e
solidarietà.
Le loro conoscenze sono altresì essenziali per far partecipare l’insieme
dei lavoratori all’affermazione della sfida europea sulla responsabilità
sociale ed etica dell’impresa.
Queste stesse caratteristiche devono essere oggetto della tutela
contrattuale e salariale dei quadri, garantendo la formazione continua ed
aumentando l’indennità di funzione a 120 euro mensili non riassorbibili.
M. VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Occorre attraverso la formazione aumentarne la professionalità e
modificare gli inquadramenti attualmente previsti dal CCNL.
Chiarire che per la valutazioni dell’incidenza per malattia – infortunio -
permessi, nonché l’esercizio dei diritti costituzionali (scioperi), sul
criterio dei 26esimi da adottare anche per l’elemento incentivante.
Incrementare i massimali per i rischi macchine – invalidità – morte di
almeno il 20%.
L’incremento delle agibilità sindacali va previsto anche per i delegati
VV.PP.
Occorre istituire a livello aziendale e di osservatorio un vero sistema di
informazione (attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici) al fine di
coinvolgere i lavoratori VV.PP. in un quadro di corrette relazioni
industriali.
N. ORARIO DI LAVORO
Nella riconferma dello schema attuale si richiede con forza il
dimensionamento degli organici alle effettive esigenze della produzione,
delle sedi lavorative e della sicurezza del lavoro, il solo modo per
realizzare una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro,
consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi
spettanti anche tenendo conto dell’assenteismo medio, per mobilità ed
altre assenze.
In tal quadro i lavoratori devono essere messi nella condizione di
utilizzare i recuperi motivati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario
di riferimento già identificato nel CCNL all’art. 28bis (banca delle ore).
Inoltre per i sistemi di turno più gravosi vanno individuati modelli di
orario che consentano orari di fatto ridotti.
Infine non dovrà più essere adottato l’uso continuativo e programmato
delle ore straordinarie utilizzate come orario comune e non per fatti
legati alla straordinarietà, che di fatto rendono le condizioni di lavoro
difficili e deregolamentate in modo particolare per i lavoratori
giornalieri.
O. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si richiede per questo rinnovo contrattuale la possibilità di incrementare
i versamenti a carico delle imprese e dei lavoratori nella contrattazione
di secondo livello.
Inoltre si richiede di abbassare la soglia di accesso per i lavoratori
assunti a termine a 4 mesi e prevedere nuove modalità di adesione per i
lavoratori stagionali ciclici e/o stabilizzanti con le convenzioni L.
56/87 o d.l. 146/97
P. FONDO SANITARIO NAZIONALE
Si richiede la costituzione del Fondo nazionale integrativo sanitario
universalistico e aperto all’utilizzo del sistema sanitario pubblico.
Il fondo dovrà operare in un regime assicurativo.
Al Fondo aderiranno, salvo disdetta, tutti i lavoratori a cui si applica
il CCNL.
Q. SALARIO
Il potere di acquisto delle retribuzioni è stato fortemente eroso
dall’andamento del costo della vita, dai prezzi e dalle tariffe pur in un
quadro di settore fortemente contrassegnato dalla qualità e dalla
produttività.
Pertanto si richiede un aumento salariale medio di 100 € mensili
considerando tra gli altri fattori anche l’adeguamento del valore punto.
R. AIUTI E SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Si richiede la costituzione di un Fondo nazionale di “aiuti e solidarietà
alimentare” alimentato pariteticamente da lavoratori (salvo disdetta) e
aziende attraverso l’utilizzo di ore da parte dei lavoratori e di prodotti
alimentari da parte delle aziende.
S. AREA APPLICAZIONE CCNL
Oltre alle aziende associate estendere l’applicabilità a tutte quelle
aziende che comunque producono elementi essenziali per l’alimentazione,
aminoacidi, proteine e/o concorrono operativamente a monte ed a valle in
modo prevalente nella produzione alimentare, nella manutenzione e nella
logistica industriale.
T. QUOTA DI ASSISTENZA CONTRATTAULE
Si richiede di istituire una quota di assistenza contrattuale a carico dei
lavoratori per il rinnovo del CCNL.
Gli iscritti alle OO.SS. ne sono esentati.
REGOLAMENTO
1. I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie
Regionali e le Segreterie Territoriali unitariamente convocate,
definiscono gli orientamenti per la gestione della fase di consultazione,
i tempi per lo svolgimento della consultazione, la data per la riunione
dei direttivi regionali unitari che deve concludere la fase della
consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si
definiranno piani e date delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle
interaziendali per le piccole imprese.
Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi,
e dei viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle
strutture sindacali ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione dei lavoratori e il
massimo approfondimento le assemblee vanno organizzate in modo da avere
come unico punto all’ordine del giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal
fine ed in particolare nelle realtà maggiormente significative, dovranno
prevedersi assemblee di reparto, area, uffici, ed anche in relazione a
particolari figure professionali (impiegati, tecnici, quadri,
viaggiatori).
Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle segreterie territoriali.
In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che ha il compito di
garantire lo svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da sottoporre
al voto dell’assemblea.
L’ipotesi di piattaforma va distribuita preventivamente ai lavoratori.
Il verbale dovrà riportare l’approvazione o meno della piattaforma nel suo
complesso. Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito, le
eventuali proposte integrative, abrogative e/o sostitutive, nonché il
numero dei lavoratori dipendenti dall’azienda, il numero dei partecipanti
e quello degli intervenuti.
Il verbale finale è posto in votazione per alzata di mano.
Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede al voto segreto. In
tal caso, le Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre quanto
necessario per le votazioni (urne, schede, e quanto necessario per
l’espressione segreta del voto).
Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48 ore dall’avvenuta
assemblea e si articolerà come essa si è svolta (unica assemblea, per
reparto ecc.).
Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle
Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionali.
DIRETTIVI REGIONALI
Al termine delle assemblee di consultazione i Direttivi regionali
convocati unitariamente, o attivi regionali, dove concordato,
predisporranno congiuntamente un verbale con la valutazione politica delle
indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali emendamenti alla bozza
di piattaforma approvati a livello regionale ed eleggeranno unitariamente
i delegati all’Assemblea Nazionale (vedi allegato).
Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati
dall’apposita commissione nazionale.
I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 07 marzo e entro la
stessa data i verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie
Nazionali.
COMMISSIONE NAZIONALE
Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà
l’esame degli emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi
regionali come sopra richiamato.
I verbali ed i documenti dei direttivi a attivi regionali dovranno
pervenire alle Segreterie Nazionali entro la data suindicata (7 marzo).
Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data
prevista.
ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA
Si riunisce nei giorni 12 e 13 marzo 2003 per l’approvazione conclusiva
delle piattaforme.
E’ composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e Uila e da 300
delegati eletti nei Direttivi regionali.
Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto dalla commissione,
formulano la proposta conclusiva di piattaforma.
All’Assemblea possono essere ripresentati solo gli emendamenti approvati
dai direttivi o attivi regionali, se respinti dalla commissione e se i
proponenti non si ritengono soddisfatti della risposta.
Inoltre l’Assemblea potrà essere riconvocata prima del termine della
trattativa.
DELEGAZIONE TRATTANTE
La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie Nazionali più 15
strutture e 15 delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e Uila sarà
votata dall’Assemblea Nazionale del 12 e 13 marzo 2003. Nella medesima
sede, su proposta delle Segreterie Nazionali, si procederà all’elezione
della delegazione trattante per il rinnovo del CCNL della cooperazione
alimentare.
CONSULTAZIONE SULL’IPOTESI DI ACCORDO
L’approvazione complessiva dell’ipotesi di accordo viene, quindi,
sottoposta alle assemblee dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse
procedure delle assemblee di consultazione sulla piattaforma.
SCHEMA DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI,
UILA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA
REGIONI N. DELEGATI
Piemonte 18
Val D’Aosta 3
Liguria 6
Lombardia 45
Friuli 9
Alto Adige 3
Trentino 6
Veneto 33
Emilia-Romagna 39
Toscana 15
Marche 9
Umbria 9
Lazio 18
Abruzzo 9
Molise 6
Campania 27
Puglia 12
Basilicata 9
Calabria 6
Sicilia 12
Sardegna 6
Totale 300
N.B. L’assemblea nazionale è composta dai comitati direttivi nazionali di
FAI, FLAI e UILA e da 300 delegati suddivisi unitariamente secondo il
presente schema. I regionali dovranno inviare alle segreterie nazionali
gli elenchi dei delegati individuati.
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