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Ingrediente evidenziato

Articolo 8


ART. 8

(Ingrediente caratterizzante evidenziato)

1. Qualora l’etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest’ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

2. Il comma 1 non si applica nel caso di:

a) ingredienti la cui quantità d’impiego è fissata da norme specifiche;
b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall’ingrediente evidenziato;
c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.
3. L’indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.