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Titolo alcolometrico
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ART. 12
(Titolo alcolometrico)
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti
in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100
parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.
2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "%
vol", preceduto dal numero corrispondente che può comprendere
solo un decimale; può essere preceduto dal termine "alcool"
o dalla sua abbreviazione "alc.".
3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più
o in meno, espressi in valori assoluti:
- a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore
a 5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate
dalluva;
- b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore
a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta di
diversa dalluva nonché per le bevande della NC 2206 00 91
ricavate dalluva e le bevande a base di miele fermentato;
- c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;
- d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere
a), b) e c).
4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle
tolleranze dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo
alcolometrico.
5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini
frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.
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