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Titolo alcolometrico

Art 12


ART. 12

(Titolo alcolometrico)

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol", preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua abbreviazione "alc.".

3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o in meno, espressi in valori assoluti:

a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate dall’uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta di diversa dall’uva nonché per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall’uva e le bevande a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).
4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.