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SICUREZZA STRADALE

 

Usa i dispositivi di sicurezza per la Tua sicurezza.


SICUREZZA PERSONALE:

Premesso che in un incidente stradale la fortuna gioca un ruolo determinante... ricordate che conducenti e passeggeri dei veicoli sono "stati resi" più sicuri grazie all'obbligo di un certo numero di dispositivi atti a proteggere le persone, eccoli:

Le statistiche parlano chiaro: l'uso del casco salva la vita. Portarlo sempre ben allacciato è senz'altro un punto a nostro favore.

La legge è stata approvata il 12/11/1999: dal 30/03/2000 il CASCO è OBBLIGATORIO per TUTTI.

CINTURE
Di sicuro contro un urto violentissimo non è che si può far tanto, ma non sottovalutate l'efficacia della cintura di sicurezza.
Servono soprattutto a ridurre o eliminare gli urti contro le parti del veicolo che ci stanno davanti ed evitano di essere sbalzati fuori dall'abitacolo.
Chi dice che sono scomode non è mai rimasto coinvolto in un incidente.
POGGIATESTA
Mai sentito l'espressione "colpo di frusta"?
Grazie ad una buona regolazione dei poggiatesta, i danni alla colonna vertebrale in caso di tamponamento vengono ridotti.
AIRBAG
Rinforzano l'azione delle cinture, ma possono diventare un pericolo per chi porta acchiali o per i bambini tenuti in braccio. ATTENZIONE: l'azione dell'airbag è efficace solo con la cintura allacciata.
SEGGIOLINI
In caso di collisione i bambini, legati agli appositi seggiolini eviteranno di essere catapultati in avanti.

per VEDERE FILMATI di CRASH-TEST
(con i relativi effetti sulle persone)
in formato RealVideo segui il link di

ACI
http://www.aci.it

CAMPAGNA:


10 secondi che possono salvarti la vita

Bambini al loro posto, sugli appositi seggiolini.
Sistemazione corretta di bagaglio
Corretta regolazione poggiatesta
Cinture sempre allacciate, sui posti anteriori e posteriori

 


PARLIAMO DEL CASCO


IL CASCO E` OBBLIGATORIO PER TUTTI

Chi (come me) rileva incidenti stradali
sa quanto può fare il casco in termini di probabilità
quando è in gioco la vita di una persona.


COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

Se volete leggere il testo dell'art.171 del Codice della Strada modificato dalla legge 7/12/1999 n.472 art.33 ... e tutte le altre norme inerenti questo fatto, consiglio di dare un occhiata al sito dell'ACI:

http://www.aci.it

guardate il link "PER CIRCOLARE", troverete tutto.


ECCO L'ART. 171:

per effetto della Legge 7/12/99 n.472 art.33, in S.O.G.U 16/12/1999 n.220/L, l'uso del casco dal 30 marzo 2000 diventerà obbligatorio per tutti i conducenti di ciclomotori e motocicli, indipendentemente dalla loro età.

Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli eventuali passeggeri *(1).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma *(2).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.040. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.200 a lire 5.080.800
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

*(1) Così modificato dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999, n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.

*(2) Comma aggiunto dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999, n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.

 

IN MOLTI SCRIVONO CHIEDENDO QUALI SIANO LE SIGLE DI OMOLOGAZIONE DEI CASCHI.

Rispondo citando parte di un articolo di Carlo Luna del settimanale TV Sorrisi e Canzoni N.12:

ETICHETTA: Leggere prima dell'acquisto.
Ogni casco deve avere una targhetta di identificazione (di solito si trova all'interno della calotta o vicino all'attacco del laccio sottogola) con le seguenti sigle: un cerchietto con una E con accanto un numero che identifica la nazione (3 per l'Italia) e, al di sotto, una serie di numeri dei quali i primi due sono molto importanti. Solo 03 o 04 indicano, infatti, che il casco è regolarmente omologato. In alcuni questo numero è preceduto dalla sigla ECE22, che indica la norma di omologazione di riferimento.

Alcuni esempi sempre dal giornale:

Un sentito ringraziamento al settimanale che ha chiarito la questione.

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