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OMISSIONE DI SOCCORSO
Pene più severe (era ora!!!)

 

Modifiche sostanziali:

Per essere più preciso rimando i lettori al testo completo... (www.aci.it)

sostanzialmente il Codice Penale da adesso prevede pene decisamente più severe (reclusione) e sanzioni molto più aspre: tanti euro e sospensioni della patente più lunghe!!!

Art. 189 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 189.

Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
-------------------
(1) Così sostituito dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma introdotto dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.

 

dal 30 Giugno 2003
dovrebbe entrare (finalmente) in vigore il ...

 

Nuovo codice della strada

Il Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri favorevoli resi dalle Commissioni parlamentari, ha approvato nella seduta del 15 gennaio - in via definitiva - il decreto legislativo correttivo ed integrativo del codice della strada che entrerà in vigore il primo gennaio 2003. Rispetto al precedente schema di decreto legislativo, approvato nel Consiglio dei ministri dell'11 gennaio scorso, il provvedimento definitivo - che si compone di 18 articoli - presenta alcune norme espunte che saranno riconsiderate nell'ambito di un successivo provvedimento che completerà il processo riformatore del codice della strada, non appena il Parlamento avrà approvato il disegno di legge (varato dal Consiglio nella riunione dell'11 gennaio scorso) per l'ampliamento del termine stabilito dalla legge n.85 del 2001.

Tra le novità di maggior rilievo vanno segnalate:


PATENTE A PUNTI

SITUAZIONE ATTUALE

Le norme in vigore prevedono una serie di ipotesi in cui alla violazione di determinate norme comportamentali consegue, quale sanzione di carattere accessorio, la sospensione della patente di guida per un periodo prederminato nel minimo e nel massimo. Tale sanzione accessoria è riconducibile a violazioni di particolare gravità quali il superamento di oltre 40 km/h del limite massimo di velocità, la circolazione sulle corsie di emergenza delle autostrade, l'effettuazione di inversioni di marcia o l'effettuazione di retromarcia sempre in autostrada, la guida sotto l'effetto di alcool o sostanze psicotrope. Altro istituto posto a tutela della sicurezza della circolazione stradale, avente però natura non sanzionatoria ma di accertamento è quello della revisione dellla patente di guida cui vengono assoggettati quei conducenti che pongono in essere comportamenti di guida tali da far sorgere il dubbio del permanere in capo agli stessi dei requisiti psicofisici e tecnici per l'abilitazione alla guida.

LE INNOVAZIONI:

LA PATENTE A PUNTI

Le norme in via di emanazione, in parallelo agli istituti sopra descritti, ne individuano uno del tutto innovativo per la nostra legislazione definito "patente a punti". L'istituto può così schematicamente sintetizzarsi: al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni ad ogni violazione di una tra le norme comportamentali che individuerà il regolamento di esecuzione. La decurtazione viene operata al momento della conciliazione della sanzione o alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'impugnazione proposta. La decurtazione è comunicata all'interessato che comunque in qualsiasi momento ed in tempo reale può controllare presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente. In caso di decurtazione di punti gli stessi possono riacquistarsi mediante la frequenza dei corsi di aggiornamento oppure automaticamente se nel triennio successivo all'ultima decurtazione non vengono commesse infrazioni. In ipotesi di perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi ad esame di revisione entro trenta giorni dalla notifica del realtivo provvedimento, pena la sospensione a tempo determinato della patente di guida. L'elenco delle violazioni e le conseguenti riduzioni di puhnteggio sono contenute nella tabella allegata al codice.


TARGA PERSONALIZZATA

SITUAZIONE ATTUALE

I veicoli soggetti ad immatricolazione vengono identificati a mezzo di targhe formate da caratteri alfanumerici la cui progressione è stabilita nella maniera seguente: I caratteri numerici assumono tutti i valori da zero a nove: la progressione, entro il campo numerico, secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzati sono: A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z. Pertanto l'attuale sistema di individuazione di ogni singola targa procede secondo una sorta di naturale automatismo sul quale non si può in alcun modo interferire.

LE INNOVAZIONI

La modifica apportata al comma 8 dell'art. 100 del codice della strada consentirà agli intestatari delle targhe, ferma restando la sequenza alfanumerica attualmente vigente, di individuarne una specifica. Esempio un intestatario potrà chiedere che, al momento dell'immatricolazione del veicolo, gli venga rilasciata la targa recante la combinazione AA OOO AA. La richiesta viene sempre soddisfatta, esclusa l'ipotesi in cui dalla preventiva verifica effettuata, ovviamente in tempo reale, risulti che la combinazione indicata sia già utilizzata. Questo sistema consentirà una sorta di personalizzazione della targa.


CICLOMOTORI - GUIDA E CIRCOLAZIONE

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente la materia è normata, all'interno del codice della strada dall'art. 115 comma 1 lettera b) che consente la guida di ciclomotori a coloro che abbiano compiuto i quattordici anni, dall'articolo 170 comma 2 che sancisce il divieto di trasportare passeggeri sul ciclomotore e dall'articolo 97 che determina la necessità di dotare i ciclomotori di un contrassegno di identificazione.

INNOVAZIONI

1. LA GUIDA.

Le norme di modifica prevedono il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, che potrà conseguirsi superando un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e, previa dimostrazione del possesso dei requisiti psicofisici, dopo aver frequentato appositi corsi organizzati dalle autoscuole.

Coloro che frequentano Istituti statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno delle scuole che, a tal fine, possono stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private che operino nel campo della circolazione stradale o in altra attività a questa collegata.

Anche in tale ipotesi è previsto un esame di indneità svolto però congiuntamente da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione di corsi.

La guida di ciclomotori senza aver conseguito la relativa abilitazione è sanzionata in via amministrativa.

Il regolamento di esecuzione indicherà i termini di adeguamento per coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove norme abbiano compiuto i quattrodici anni di età.

2. LA CIRCOLAZIONE.

Altra innovazione di grande interesse riguarda il trasporto di un passeggero sui ciclomotori. ancora vietato ai conducenti che, pur in possesso del reativo certificato di abilitazione, non abbiano compiuto i diciotto anni, sarà invece consentito ai conducenti maggiorenni muniti di patente o di certificato di idoneità alla guida, purchè il ciclomotore sia omologato per il trasporto di due persone. Atal fine, in sede di omologazione, i ciclomotori saranno appositamente testati per valutare l'idoneità dei veicoli al trasporto di un passeggero in base alle caratteristiche costruttive.

3. IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE

La normativa vigente non prevede particolari formalità per l'immissione in circolazione dei ciclomotori che avviene, per così dire, automaticamente con l'acquisto del veicolo. Le norme emanande prevedono invece, a tutela della sicurezza della circolazione, che i ciclomotori come gli altri veicoli a motore siano dotati di un certificato di circolazione rilasciato da un ufficio del Dipartimento trasporti terrestri contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, la targa e i dati dell'intestatario del documento.

La targa sarà personale e pertanto trattenuta dal titolare in caso di vendita del veicolo.

Ogni ciclomotore infine sarà individuato nell'archivio nazionale dei veicoli mediante una scheda elettronica contenente tutti i dati sopra indicati nonchè quelli relativi alla proprietà ma ciò al solo fine di individuare il responsabile della circolazione per l'assunzione appunto di responsabilità relativa ad infrazioni, incidenti e quant'altro possa coinvolgere la circolazione del ciclomotore.


VELOCITA' E NORME DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE

SITUAZIONE ATTUALE

L'articolo 142 del codice della strada fissa in 130 km/h il limite massimo di velocità in autostrada.

INNOVAZIONI

Con la modifica prevista il limite massimo generale di velocità resterà fissato in 130 km/h, ma potrà essere elevato fino a 150 km/h solo sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia che abbiano determinati requisiti.

CHI POTRA' DECIDERE L'INNALZAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITA'

Il compito di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per consentire l'aumento del limite massimo di velocità sarà attribuito agli enti proprietari o concessionari delle autostrade.

A QUALI CONDIZIONI IL LIMITE POTRA' ESSERE INNALZATO

Per poter innalzare il limite massimo di velocità di 130 km/h fino a 150 km/h orari gli enti proprietari o concessionari dovranno verificare:
- che l'autostrada abbia almeno tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia;
- che l'autostrada abbia caratteristiche progettuali idonee (es. assenza di curve a stretto raggio);
- i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio riferiti alla causa ed alla localizzazione degli incidenti stessi;
- l'intensità del traffico;
- le condizioni atmosferiche prevalenti.

Fermo restando che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non potrà comunque superare i 110 km/h.

NORME DI CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA

Per favorire una maggiore fluidità del traffico è prevista l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 143 che attualmente riserva nelle autostrade a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra ai veicoli lenti.

Verrà perciò ripristinato, anche per tali autostrade, l'obbligo generale di marcia a destra, con conseguente obbligo di rientro dopo il sorpasso.

Detta circostanza costringerà ad utilizzare tutte le corsie compresa quella di destra ormai nota come "la corsia della vergogna". soprattutto nei fine settimana inoltre, quando la circolazione dei veicoli pesanti è vietata. Con le norme ora in vigore la corsia di destra resta desolatamente vuota: nessun automobilista sente di potersi iscrivere alla categoria dei "veicoli lenti" e dunque nessuno occupa la corsia di destra, mentre tutti impegnano la corsia di centro e quella di sinistra.

Con la nuova disciplina la circolazione tenderà a migliorare, dal momento che gli stessi volumi di traffico saranno assorbiti da tre e non più da due corsie.


VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

SITUAZIONE ATTUALE

La norma vigente (articolo 60 del codice della strada) consente che siano classificati d'epoca o d'interesse storico e collezionistico esclusivamente i motoveicoli e gli autoveicoli. Prevede ancora che i motoveicoli e gli autoveicoli d'interesse storico e collezionistico radiati dalla circolazione possano essere reimmatricolati secondo però le procedure ordinarie e cioè mediante il rilascio di nuovi documenti di circolazione (carta e targa).

INNOVAZIONI

1. LA CLASSIFICAZIONE

Le modifiche all'articolo 60 prevedono che possano classificarsi veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli classificati dal codice delle strada. Di conseguenza sarà possibile iscrivere in tali categorie anche veicoli particolari quali ad esempio le macchine agricole, i velocipedi o le slitte.

2. LA CIRCOLAZIONE

Con l'entrata in vigore della norma modificata, per i veicoli soggetti ad immatricolazione che risultino radiati rimarrà vigente l'obbligo di reimmatricolazione con l'assoluta novità però che potranno conservare i vecchi documenti di circolazione (carta e targa) qualora gli stessi siano ancora in possesso del proprietario e si presentino in buono stato d'uso.


REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente l'articolo 128 prevede, in via generale, la possibilità di disporre la revisione della patente di guida con l'effettuazione di una nuova visita medica nei casi in cui sorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica alla guida dei conducenti.

INNOVAZIONI

La norma di modifica prevede una specifica ipotesi di revisione della patente per i casi di coma che si potrae oltre le 48 ore. A tal fine, i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altre cause devono dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, che provvede a disporre la revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.


GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente gli articoli 186 e 187 prevedono, in caso di incidente o quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, che gli organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare gli accertamenti relativi.

INNOVAZIONI

Le modifiche apportate ai predetti articoli prevedono l'obbligo dell'effettuazione degli esami necessari per accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui soggetti coinvolti in incidenti stradali con contestuale rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione. Viene altresì prevista l'effettuazione di accertamenti medici anche sui pedoni coinvolti in incidenti stradali, previo consenso degli stessi e solo a fini statistici. Viene infine introdotta la sanzione della revoca della patente di guida per i conducenti di autobus, dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ovvero di complessi di veicoli nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti.


Nuovo codice della strada - testo ufficiale approvato

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002 e del 15 gennaio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell' istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie;

EMANA Il seguente decreto legislativo :

ART. 1

1.L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 1- Principi generali. 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".

ART. 2

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";

b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le altre";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.";

d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. 6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.";

i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";

l) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".

ART. 3

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori";

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.";

c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";

d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";

e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";

f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

ART. 4

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";

b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b)".

ART. 5

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non trasporti altre persone oltre al conducente;";

b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola:"motoveicoli" è anteposta la seguente: "ciclomotori,";

c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".

ART. 6

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123.";

d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente: "3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:" ;

e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola : ", comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.";

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente: "13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";

h)il comma 14 è soppresso;

i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".

ART. 7

1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

" Art. 126-bis - (Patente a punti) -

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".

ART. 8

1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".

ART. 9

1. All'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.";

ART. 10

1. Il comma 6 dell'art. 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 11

1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".

ART. 12

1.All'art. 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in autostrada;".

ART. 13

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";

e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".

ART. 14

1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".

ART. 15

1. All'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.".

ART. 16

1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".

ART. 17
(Aggiornamento denominazioni)

1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:

a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici " sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

d) le denominazioni:"Ministro e Ministero di grazia e giustizia " sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";

e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";

f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";

g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";

h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";

i) le denominazioni:"Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";.

l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";

m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri";

o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

ART. 18
(Disposizioni finali e transitorie)

1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.

2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.

3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.

4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.

ART. 19
(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.

 

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