OMISSIONE
DI SOCCORSO
Pene più severe (era ora!!!)
Modifiche
sostanziali:
Per essere più
preciso rimando i lettori al testo completo... (www.aci.it)
sostanzialmente
il Codice Penale da adesso prevede pene decisamente più severe
(reclusione) e sanzioni molto più aspre: tanti euro e sospensioni
della patente più lunghe!!!
Art. 189 "Nuovo
codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO V -
NORME DI COMPORTAMENTO Art. 189.
Comportamento
in caso di incidente.
1. L'utente
della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente
con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato
dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile,
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art.
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono
l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari
per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle
persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro
nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta
euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della
revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito
con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste
dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,
anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo
codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo
381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
pena ivi previsti. (1)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
(1)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione
degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi
il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non
è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6. (2)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10.
-------------------
(1) Così sostituito dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma introdotto dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
dal
30 Giugno 2003
dovrebbe entrare (finalmente) in vigore il ...
Nuovo
codice della strada
Il Consiglio dei
ministri, a seguito dei pareri favorevoli resi dalle Commissioni parlamentari,
ha approvato nella seduta del 15 gennaio - in via definitiva - il
decreto legislativo correttivo ed integrativo del codice della strada
che entrerà in vigore il primo gennaio 2003. Rispetto al precedente
schema di decreto legislativo, approvato nel Consiglio dei ministri
dell'11 gennaio scorso, il provvedimento definitivo - che si compone
di 18 articoli - presenta alcune norme espunte che saranno riconsiderate
nell'ambito di un successivo provvedimento che completerà il processo
riformatore del codice della strada, non appena il Parlamento avrà
approvato il disegno di legge (varato dal Consiglio nella riunione
dell'11 gennaio scorso) per l'ampliamento del termine stabilito dalla
legge n.85 del 2001.
Tra le novità
di maggior rilievo vanno segnalate:
PATENTE
A PUNTI
SITUAZIONE
ATTUALE
Le norme in vigore
prevedono una serie di ipotesi in cui alla violazione di determinate
norme comportamentali consegue, quale sanzione di carattere accessorio,
la sospensione della patente di guida per un periodo prederminato
nel minimo e nel massimo. Tale sanzione accessoria è riconducibile
a violazioni di particolare gravità quali il superamento di oltre
40 km/h del limite massimo di velocità, la circolazione sulle corsie
di emergenza delle autostrade, l'effettuazione di inversioni di marcia
o l'effettuazione di retromarcia sempre in autostrada, la guida sotto
l'effetto di alcool o sostanze psicotrope. Altro istituto posto a
tutela della sicurezza della circolazione stradale, avente però natura
non sanzionatoria ma di accertamento è quello della revisione dellla
patente di guida cui vengono assoggettati quei conducenti che pongono
in essere comportamenti di guida tali da far sorgere il dubbio del
permanere in capo agli stessi dei requisiti psicofisici e tecnici
per l'abilitazione alla guida.
LE
INNOVAZIONI:
LA PATENTE
A PUNTI
Le norme in via
di emanazione, in parallelo agli istituti sopra descritti, ne individuano
uno del tutto innovativo per la nostra legislazione definito "patente
a punti". L'istituto può così schematicamente sintetizzarsi: al momento
del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti che subisce decurtazioni ad ogni violazione di una tra le norme
comportamentali che individuerà il regolamento di esecuzione. La decurtazione
viene operata al momento della conciliazione della sanzione o alla
scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo
dell'impugnazione proposta. La decurtazione è comunicata all'interessato
che comunque in qualsiasi momento ed in tempo reale può controllare
presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della
propria patente. In caso di decurtazione di punti gli stessi possono
riacquistarsi mediante la frequenza dei corsi di aggiornamento oppure
automaticamente se nel triennio successivo all'ultima decurtazione
non vengono commesse infrazioni. In ipotesi di perdita totale del
punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi ad esame di
revisione entro trenta giorni dalla notifica del realtivo provvedimento,
pena la sospensione a tempo determinato della patente di guida. L'elenco
delle violazioni e le conseguenti riduzioni di puhnteggio sono contenute
nella tabella allegata al codice.
TARGA
PERSONALIZZATA
SITUAZIONE
ATTUALE
I veicoli soggetti
ad immatricolazione vengono identificati a mezzo di targhe formate
da caratteri alfanumerici la cui progressione è stabilita nella maniera
seguente: I caratteri numerici assumono tutti i valori da zero a nove:
la progressione, entro il campo numerico, secondo la naturale sequenza
da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici progrediscono in
successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento
della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzati sono: A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z.
Pertanto l'attuale sistema di individuazione di ogni singola targa
procede secondo una sorta di naturale automatismo sul quale non si
può in alcun modo interferire.
LE
INNOVAZIONI
La modifica apportata
al comma 8 dell'art. 100 del codice della strada consentirà agli intestatari
delle targhe, ferma restando la sequenza alfanumerica attualmente
vigente, di individuarne una specifica. Esempio un intestatario potrà
chiedere che, al momento dell'immatricolazione del veicolo, gli venga
rilasciata la targa recante la combinazione AA OOO AA. La richiesta
viene sempre soddisfatta, esclusa l'ipotesi in cui dalla preventiva
verifica effettuata, ovviamente in tempo reale, risulti che la combinazione
indicata sia già utilizzata. Questo sistema consentirà una sorta di
personalizzazione della targa.
CICLOMOTORI
- GUIDA E CIRCOLAZIONE
SITUAZIONE
ATTUALE
Attualmente la
materia è normata, all'interno del codice della strada dall'art. 115
comma 1 lettera b) che consente la guida di ciclomotori a coloro che
abbiano compiuto i quattordici anni, dall'articolo 170 comma 2 che
sancisce il divieto di trasportare passeggeri sul ciclomotore e dall'articolo
97 che determina la necessità di dotare i ciclomotori di un contrassegno
di identificazione.
INNOVAZIONI
1. LA GUIDA.
Le norme di modifica
prevedono il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori,
che potrà conseguirsi superando un esame finale svolto da un funzionario
esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e, previa dimostrazione
del possesso dei requisiti psicofisici, dopo aver frequentato appositi
corsi organizzati dalle autoscuole.
Coloro che frequentano
Istituti statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare
ai corsi organizzati gratuitamente all'interno delle scuole che, a
tal fine, possono stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito
con Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private
che operino nel campo della circolazione stradale o in altra attività
a questa collegata.
Anche in tale
ipotesi è previsto un esame di indneità svolto però congiuntamente
da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri
e dall'operatore responsabile della gestione di corsi.
La guida di ciclomotori
senza aver conseguito la relativa abilitazione è sanzionata in via
amministrativa.
Il regolamento
di esecuzione indicherà i termini di adeguamento per coloro che alla
data di entrata in vigore delle nuove norme abbiano compiuto i quattrodici
anni di età.
2. LA CIRCOLAZIONE.
Altra innovazione
di grande interesse riguarda il trasporto di un passeggero sui ciclomotori.
ancora vietato ai conducenti che, pur in possesso del reativo certificato
di abilitazione, non abbiano compiuto i diciotto anni, sarà invece
consentito ai conducenti maggiorenni muniti di patente o di certificato
di idoneità alla guida, purchè il ciclomotore sia omologato per il
trasporto di due persone. Atal fine, in sede di omologazione, i ciclomotori
saranno appositamente testati per valutare l'idoneità dei veicoli
al trasporto di un passeggero in base alle caratteristiche costruttive.
3. IMMISSIONE
IN CIRCOLAZIONE
La normativa vigente
non prevede particolari formalità per l'immissione in circolazione
dei ciclomotori che avviene, per così dire, automaticamente con l'acquisto
del veicolo. Le norme emanande prevedono invece, a tutela della sicurezza
della circolazione, che i ciclomotori come gli altri veicoli a motore
siano dotati di un certificato di circolazione rilasciato da un ufficio
del Dipartimento trasporti terrestri contenente i dati di identificazione
e costruttivi del veicolo, la targa e i dati dell'intestatario del
documento.
La targa sarà
personale e pertanto trattenuta dal titolare in caso di vendita del
veicolo.
Ogni ciclomotore
infine sarà individuato nell'archivio nazionale dei veicoli mediante
una scheda elettronica contenente tutti i dati sopra indicati nonchè
quelli relativi alla proprietà ma ciò al solo fine di individuare
il responsabile della circolazione per l'assunzione appunto di responsabilità
relativa ad infrazioni, incidenti e quant'altro possa coinvolgere
la circolazione del ciclomotore.
VELOCITA'
E NORME DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE
SITUAZIONE
ATTUALE
L'articolo 142
del codice della strada fissa in 130 km/h il limite massimo di velocità
in autostrada.
INNOVAZIONI
Con la modifica
prevista il limite massimo generale di velocità resterà fissato in
130 km/h, ma potrà essere elevato fino a 150 km/h solo sulle autostrade
a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia che
abbiano determinati requisiti.
CHI
POTRA' DECIDERE L'INNALZAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITA'
Il compito di
valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per consentire l'aumento
del limite massimo di velocità sarà attribuito agli enti proprietari
o concessionari delle autostrade.
A
QUALI CONDIZIONI IL LIMITE POTRA' ESSERE INNALZATO
Per poter innalzare
il limite massimo di velocità di 130 km/h fino a 150 km/h orari gli
enti proprietari o concessionari dovranno verificare:
- che l'autostrada
abbia almeno tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso
di marcia;
- che l'autostrada abbia caratteristiche progettuali idonee (es. assenza
di curve a stretto raggio);
- i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio riferiti alla causa
ed alla localizzazione degli incidenti stessi;
- l'intensità del traffico;
- le condizioni atmosferiche prevalenti.
Fermo restando
che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non potrà comunque superare i 110 km/h.
NORME
DI CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA
Per favorire una
maggiore fluidità del traffico è prevista l'abrogazione del comma
6 dell'articolo 143 che attualmente riserva nelle autostrade a tre
o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra ai veicoli lenti.
Verrà perciò ripristinato,
anche per tali autostrade, l'obbligo generale di marcia a destra,
con conseguente obbligo di rientro dopo il sorpasso.
Detta circostanza
costringerà ad utilizzare tutte le corsie compresa quella di destra
ormai nota come "la corsia della vergogna". soprattutto nei fine settimana
inoltre, quando la circolazione dei veicoli pesanti è vietata. Con
le norme ora in vigore la corsia di destra resta desolatamente vuota:
nessun automobilista sente di potersi iscrivere alla categoria dei
"veicoli lenti" e dunque nessuno occupa la corsia di destra, mentre
tutti impegnano la corsia di centro e quella di sinistra.
Con la nuova disciplina
la circolazione tenderà a migliorare, dal momento che gli stessi volumi
di traffico saranno assorbiti da tre e non più da due corsie.
VEICOLI
DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
SITUAZIONE
ATTUALE
La norma vigente
(articolo 60 del codice della strada) consente che siano classificati
d'epoca o d'interesse storico e collezionistico esclusivamente i motoveicoli
e gli autoveicoli. Prevede ancora che i motoveicoli e gli autoveicoli
d'interesse storico e collezionistico radiati dalla circolazione possano
essere reimmatricolati secondo però le procedure ordinarie e cioè
mediante il rilascio di nuovi documenti di circolazione (carta e targa).
INNOVAZIONI
1. LA CLASSIFICAZIONE
Le modifiche all'articolo
60 prevedono che possano classificarsi veicoli d'epoca o di interesse
storico e collezionistico tutti i veicoli classificati dal codice
delle strada. Di conseguenza sarà possibile iscrivere in tali categorie
anche veicoli particolari quali ad esempio le macchine agricole, i
velocipedi o le slitte.
2. LA CIRCOLAZIONE
Con l'entrata
in vigore della norma modificata, per i veicoli soggetti ad immatricolazione
che risultino radiati rimarrà vigente l'obbligo di reimmatricolazione
con l'assoluta novità però che potranno conservare i vecchi documenti
di circolazione (carta e targa) qualora gli stessi siano ancora in
possesso del proprietario e si presentino in buono stato d'uso.
REVISIONE
DELLA PATENTE DI GUIDA
SITUAZIONE
ATTUALE
Attualmente l'articolo
128 prevede, in via generale, la possibilità di disporre la revisione
della patente di guida con l'effettuazione di una nuova visita medica
nei casi in cui sorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica
alla guida dei conducenti.
INNOVAZIONI
La norma di modifica
prevede una specifica ipotesi di revisione della patente per i casi
di coma che si potrae oltre le 48 ore. A tal fine, i responsabili
delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali
sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico
o che siano in coma per altre cause devono dare comunicazione dei
casi di coma di durata superiore alle 48 ore all'Ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, che provvede
a disporre la revisione della relativa patente di guida. La successiva
idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale previo
parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha
seguito l'evoluzione clinica del paziente.
GUIDA
SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI
SITUAZIONE
ATTUALE
Attualmente gli
articoli 186 e 187 prevedono, in caso di incidente o quando si ha
motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'influenza dell'alcool
o di sostanze stupefacenti, che gli organi di polizia stradale hanno
facoltà di effettuare gli accertamenti relativi.
INNOVAZIONI
Le modifiche apportate
ai predetti articoli prevedono l'obbligo dell'effettuazione degli
esami necessari per accertare il tasso alcoolemico e la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope sui soggetti coinvolti in incidenti
stradali con contestuale rilascio agli organi di polizia stradale
della relativa certificazione. Viene altresì prevista l'effettuazione
di accertamenti medici anche sui pedoni coinvolti in incidenti stradali,
previo consenso degli stessi e solo a fini statistici. Viene infine
introdotta la sanzione della revoca della patente di guida per i conducenti
di autobus, dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
ovvero di complessi di veicoli nel caso di guida sotto l'influenza
dell'alcool o di sostanze stupefacenti.
Nuovo
codice della strada - testo ufficiale approvato
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 recante delega al Governo
per la revisione del nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 gennaio 2002 e del 15 gennaio 2002; Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio
2002;
Sulla proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia
e delle finanze, dell' istruzione, dell'università e della ricerca,
delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela
del territorio, della salute e per le politiche comunitarie;
EMANA
Il seguente decreto legislativo :
ART.
1
1.L'articolo 1
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "Art. 1- Principi generali. 1. La sicurezza
delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle
norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione
di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio
della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i
costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare;
di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare
la fluidità della circolazione.
3. Al fine di
ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione
agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale
per la sicurezza stradale.
4. Il Governo
comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale.
5. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica
i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione
di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".
ART.
2
1. All'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1
è sostituito dal seguente: "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono
vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche,
salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in
cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2,
le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle
seguenti: "le altre";
c) il comma 3
è sostituito dal seguente: "3. Per le autorizzazioni relative alle
competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire
la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto
pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni
di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60,
purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme
tecnico sportive della federazione di competenza.";
d) al comma 4,
nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole:
"alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici,
dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture
e dei trasporti,";
e) il comma 5
è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui, per motivate necessità,
si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori,
prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di
cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità
competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano
per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.";
f) al comma 6,
nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla prefettura" sono
sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su
strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma
6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione
lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno
degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece
o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite
di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in
sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura
di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative
prescrizioni. 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire
la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità
di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma
7 è inserito il seguente: "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze
connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero
dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione
del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero,
se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8
è sostituito dal seguente: "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis,
chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno
ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque
ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva
con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
l) dopo il comma
8 è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque organizza una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo
senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto
da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa
alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
ART.
3
1. All'articolo
97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
è sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori";
b) i commi 1,
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori,
per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato
di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi
del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa,
che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è
personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione
e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle
con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore
è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa,
il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia
risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di
ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà
del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento
per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione
del responsabile della circolazione.
4. Le procedure
e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di
circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
criteri di economicità e di massima semplificazione.";
c) al comma 6,
le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7,
8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola
con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque
a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10,
le parole: "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle
seguenti: "una targa";
f) i commi 11,
12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a
euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento
della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette
a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi
non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione
è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro
quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque
a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi
non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione
entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
ART.
4
1. All'articolo
100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8
è sostituito dal seguente: "8. Ferma restando la sequenza alfanumerica
fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati
con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione
richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia
la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita
la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11,
le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi
1, 2, 3, 4 e 9, lett. b)".
ART.
5
1. All'articolo
115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per
guidare ciclomotori purchè non trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1,
lettera d), numero 1), prima della parola:"motoveicoli" è anteposta
la seguente: "ciclomotori,";
c) al comma 4,
in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica
al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver
compiuto gli anni diciotto.".
ART.
6
1. All'articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
è sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma
1 è inserito il seguente: "1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore
che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità
alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento
per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità
alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole
di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3,
l'alinea, è sostituito dal seguente: "3. La patente di guida, conforme
al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita
alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:" ;
e) al comma 5,
ultimo periodo, è soppressa la parola : ", comunque," ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli
ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui
al comma 8-bis.";
f) dopo il comma
11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli aspiranti al conseguimento
del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi
corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato
è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione
dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla
base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a
titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione
stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante
delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito
scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione
dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei
corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208,
comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive,
le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base
della normativa comunitaria.";
g) dopo il comma
13 è inserito il seguente: "13-bis. Chiunque, non essendo titolare
di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h)il comma 14
è soppresso;
i) al comma 17,
le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui ai commi 13-bis e 15".
ART.
7
1. Dopo l'articolo
126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
" Art. 126-bis
- (Patente a punti) -
1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella
misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione
di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme
di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
2. L'organo da
cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi
ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il
predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere
effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della
violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione
avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione
di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi
i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito,
la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale
fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi
e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso
di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per
il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento
da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita
totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame
di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento,
notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3,
è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato,
con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato
al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione
del documento.".
ART.
8
1. Al comma 9
dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo
o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore,
è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro
cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con
la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.".
ART.
9
1. All'art.142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della sicurezza
della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima
non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade
extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad
un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli
appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza
per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono
elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione
degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico,
le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo
quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura,
la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade
ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.";
ART.
10
1. Il comma 6
dell'art. 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è soppresso.
ART.
11
1. All'art. 152
del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori
ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio
l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".
ART.
12
1.All'art. 153
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1,
lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:" sono inserite
le seguenti: "in autostrada;".
ART.
13
1. All'articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli,
con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di
guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4
è sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso
il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma
4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate,
con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5
è sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito
a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore
ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in
stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 2.";
e) al comma 6,
le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di
cui ai commi 4 e 4-bis,".
ART.
14
1. Il comma 2
dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Quando si
ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici
ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente
con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie,
su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal
regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate
in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo
186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa,
a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.".
ART.
15
1. All'art. 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e
3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi
di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17
maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse
all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento
del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della
legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità
e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre
1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività
di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato,
per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento
per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del
totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione
dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione
dei ciclomotori.
3. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate
finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.".
ART.
16
1. All'articolo
226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa apposita istanza,
gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano,
a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati
tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine
operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente
e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.";
b) al comma 11,
dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti:
"che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".
ART.
17
(Aggiornamento denominazioni)
1. Fermi restando
gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali
già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui
nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture
ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative,
le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni:
"Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni:
"Ministro e Ministero dei lavori pubblici " sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni:
"Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca";
d) le denominazioni:"Ministro
e Ministero di grazia e giustizia " sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni:
"Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni:
"Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni:
"Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni:
"Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni:"Ministro
e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";.
l) le denominazioni:
"Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
m) la denominazione:
"Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente:
"Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
n) le denominazioni:
"la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle
seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri";
o) le denominazioni:
"ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti:
"ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
ART.
18
(Disposizioni
finali e transitorie)
1. I minori di
età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano
compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori,
dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità
ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione
ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno
quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.
3. L'articolo
116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo
6 del presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4. Alle patenti
in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto
è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.
ART.
19
(Entrata in vigore)
1. Salvo quanto
diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra
in vigore il 1° gennaio 2003.