NOTIFICAZIONE
delle VIOLAZIONI:
(Art. 201)
Qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento,
ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 (di solito
il proprietario o l'obbligato in solido), quale risulta
dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se
si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione.
...
Per
i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
PAGAMENTO
in misura ridottta:
(Art. 202)
Per
le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sola sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma
pari al minimo fissato dalle singole norme.
...
nel
verbale contestato o notificato devono essere indicate
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme
sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente,
su quelli in conto corrente bancario.
Il
pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi
ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore,
si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai
sensi delle presenti norme, deve avere con sé. In tal
caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
RICORSO:
Ricorso
al Prefetto (Art. 203):
Il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo
196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione
o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere
richiesta l'audizione personale. Con le stesse modalità
è proposto il ricorso di cui all'articolo 214, comma 4.
Il
responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma
1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche
se fornito dal ricorrente.
Qualora
nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Provvedimenti
del Prefetto (Art. 204)
Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio
o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta
richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro
sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma
2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che
sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo.
Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto,
nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o
comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale
ne dà notizia ai ricorrenti.
...
L'ordinanza-ingiunzione,
trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare
della somma ingiunta e delle relative spese.
OPPOSIZIONE
INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 205):
Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
del provvedimento.
Nei
casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di
procedura civile, nel testo sostituito dall'articolo 17
della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è
proposta innanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa
violazione.
Il
giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato
dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre