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SANZIONI

 

Il termine multe è sbagliato, in realtà il nome giusto è
SANZIONE AMMINISTRATIVA
=
Pagamento di una certa somma.

Le sanzioni amministrative più comuni in vigore dal 1° gennaio 2002 sono:

Euro €
esempio infrazione
19,95
x pedoni e
x mancanza documenti ciclomotori
33,60
divieto di sosta
68,25
sosta su attraversamento pedonale, semaforo rosso, ...
137,55
patente scaduta, superamento del limite di velocità da 10 a 40 km/h, ...
343,35
superamento del limite di velocità oltre 40 km/h
687,75
mancata copertura assicurativa

L'importo varia ed è stabilito dalla legge ogni due anni.


SANZIONI ACCESSORIE:

A volte a seguito della violazione di un certo articolo del Codice della Strada consegue, oltre al pagamento di una certa somma di denaro, una sanzione accessoria.

Si dividono i 3 tipologie
CdS (articolo 210):

sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività
sanzioni concernenti il veicolo
sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida

quali sono?

Art.211 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
Art.212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
Art.213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Art.214. Fermo amministrativo del veicolo
Art.215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
Art.216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida.
Art.217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
Art.218. Sanzione accessoria della sospensione della patente

 


NOTIFICAZIONE delle VIOLAZIONI:
(Art. 201)

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 (di solito il proprietario o l'obbligato in solido), quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione.

...

Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.


PAGAMENTO in misura ridottta:
(Art. 202)

Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sola sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

...

nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.


RICORSO:

Ricorso al Prefetto (Art. 203):

Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'articolo 214, comma 4.

Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Provvedimenti del Prefetto (Art. 204)

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

...

L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 205):

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre

 

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