REGIONE LOMBARDIA
Legge Regionale
2 Febbraio 2001, n. 3

[modifica la Legge Regionale 8 Luglio 1989, n. 24]

[modifica la Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24]

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del dpefr ai sensi dell'articolo 9 ter della Legge Regionale 34/1978


Omissis

Articolo 2

Disposizioni in materia di sviluppo economico

Omissis

8.Alla Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24 "Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" sono apportate le seguenti modifiche:
a.la lettera c. del comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24 è sostituita dalla seguente:
c.il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
b.il comma 1 dell'articolo 6 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24 è sostituito dal seguente:
1.Il dirigente competente rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente Legge per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
c.l'articolo 17 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24 è sostituito dal seguente:

Articolo 17

Provvedimenti di attuazione

1.Successivamente all'entrata in vigore della presente Legge, il direttore generale competente, sentiti gli enti locali, individua:
a.le agevolazioni a favore di quanti effettuino la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352;
b.le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lettera a.;
c.le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere d. ed e., nell'ambito dei territori classificati montani;
d.le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui alla lettera c. del comma 1 dell'articolo 3 con riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali;
e.le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto.

Omissis

10.Alla Legge Regionale 8 Luglio 1989, n. 24 "Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752" sono apportate le seguenti modifiche:
a.il comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 8 Luglio 1989, n. 24 è sostituito dal seguente:
2.Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 7, predispone ed approva entro il 31 Marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui devono essere allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali vengono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.
b.il comma 2 dell'articolo 12 della Legge Regionale 8 Luglio 1989, n. 24 è sostituito dal seguente:
2.Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al direttore generale competente che, sentito il collegio di esperti di cui all'articolo 7, provvede al riconoscimento.

Omissis

Articolo 5

Dichiarazione d'urgenza

1.La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.