1. | Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate: |
| a. | la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei; |
| b. | la raccolta è consentita dall'alba al tramonto; |
| c. | [lettera sostituita dalla lettera a. del comma 8 dell'articolo 2 della Legge Regionale 2 Febbraio 2001, n. 3]
il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea; |
| d. | la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo; |
| e. | è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici; |
| f. | è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere; |
| g. | è vietata la raccolta di funghi decomposti; |
| h. | è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita caesarea; |
| i. | è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto; |
| l. | è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto. |
1. | Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere. |
2. | L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 30 settembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale". |
3. | L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 30 settembre 1983, n. 86 aventi i contenuti di cui all'articolo 2 e all'articolo 17 della presente Legge. |
4. | Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita. |
5. | In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione, o di compromissione dell'ecosistema, i regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a: |
| a. | la riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili; |
| b. | le limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine; |
| c. | periodi e modalità di protezione degli ecosistemi. |
1. | Al fine della tutela della salute pubblica, la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, organizza un centro micologico pubblico, nell'ambito di ciascun dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto Legge 20 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421". |
2. | Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente Legge, i centri di controllo micologico, già operanti nel territorio regionale, vengono denominati "Ispettorati micologici". |
3. | I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente, abilitato al controllo dei funghi eduli. |
1. | Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000 le seguenti violazioni: |
| a. | esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera; |
| b. | esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale dell'autorizzazione, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera; |
| c. | mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 2, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione; |
| d. | raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito; |
| e. | raccolta di Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; |
| f. | uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni della presente Legge; |
| g. | raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2; |
| h. | mancata pulitura dei corpi fruttiferi. |
2. | All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione. |
3. | La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettere b., d., f., g., determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino. |
4. | Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso. |
1. | La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio ed alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende USSL, purché effettuata secondo le seguenti modalità: |
| a. | i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette od in altri imballaggi idonei da destinare come tali alla vendita; |
| b. | i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani ed in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o da corpi estranei; |
| c. | i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta; |
| d. | i funghi devono essere corredati della certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'Azienda USSL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'Azienda USSL. |
1. | Successivamente all'entrata in vigore della presente Legge, il direttore generale competente, sentiti gli enti locali, individua: |
| a. | le agevolazioni a favore di quanti effettuino la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352; |
| b. | le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lettera a.; |
| c. | le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere d. ed e., nell'ambito dei territori classificati montani; |
| d. | le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui alla lettera c. del comma 1 dell'articolo 3 con riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali; |
| e. | le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto. |
1. | All'articolo 19 della Legge Regionale 27 Luglio 1977, n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica", il comma 1 ed il comma 2, già sostituito dall'articolo 13 della Legge Regionale 12 Agosto 1989, n. 31, sono sostituiti dai seguenti: |
| 1. | La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente. |
| 2. | Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore ed un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco. |
2. | È abrogata la Legge Regionale 12 Agosto 1989, n. 31 "Disciplina della raccolta dei funghi epigei". Modifica dell'articolo 19 della Legge Regionale 27 Luglio 1977, n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica". |
3. | In fase di prima applicazione della presente Legge le determinazioni di cui all'articolo 2 devono essere assunte dai comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge. |
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.