REGIONE LOMBARDIA
Legge Regionale
27 Luglio 1977, n. 33

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24]

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica


Omissis

TITOLO V

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Omissis

Articolo 19

Raccolta controllata

1.[comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24]
La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente.
2.[comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24]
Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore ed un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco.
3.I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.
4.L'autorizzazione è concessa:
-in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;
-in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;
-nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente articolo 18 e dietro pagamento di un contributo di Lire 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.
5.La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.
6.Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

Articolo 20

Raccolta a fini scientifici e didattici

1.Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga all'articolo 12 ed all'articolo 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.
2.Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati dipartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela, inibire o limitare le raccolte.
3.Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Omissis