Omissis
Omissis
1. | [comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24] La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente. |
|
2. | [comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24] Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore ed un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco. |
|
3. | I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori. | |
4. | L'autorizzazione è concessa: | |
- | in zona di parco dal presidente del consorzio del parco; | |
- | in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree; | |
- | nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente articolo 18 e dietro pagamento di un contributo di Lire 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza. | |
5. | La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo. | |
6. | Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture. |
1. | Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga all'articolo 12 ed all'articolo 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta. |
2. | Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati dipartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela, inibire o limitare le raccolte. |
3. | Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo. |
Omissis