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IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 

CAPO PRIMO: NORME GENERALI

 

art. I - Principio fondamentale

La scuola è il luogo di educazione, di cultura, di formazione professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità. Coloro che operano per la scuola sono tenuti al rispetto dei diritti e delle idee degli altri.

 

art. 2 - Ingresso

Gli alunni entrano nelle aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio della medesima.

Gli alunni che giungeranno oltre le ore 8.00 dovranno attendere l'inizio della seconda ora nell'atrio e pertanto potranno avere accesso in aula alle ore 8.50 con relativa autorizzazione del Preside o del collaboratore. L'insegnante della seconda ora è tenuto alla annotazione sul registro di classe dell'avvenuto arrivo dell'alunno. Non saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari oltre le ore 8.50 salvo preventiva richiesta scritta e motivata, da parte della famiglia. Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve ritardo dovuto ai mezzi di trasporto pubblici possono entrare in classe senza obbligo di giustificazione scritta.

 

art. 3 - Assenze degli allievi

L'assenza dell'alunno da una o più giorni di lezione deve essere giustificata su apposito libretto fornito dalla scuola. L’insegnante della prima ora deve controllare le assenze del giorno precedente, sia del mattino che del pomeriggio, e non può riammettere alle lezioni l'alunno che non sia munito del foglietto giustificativo dopo averne controllato l'autenticità della firma. L'insegnante deve indicare nell'apposita casella gli alunni che hanno giustificato l'assenza, controllando se i giorni di assenza concordano con quelli della giustificazione; per assenze superiori a 5 giorni, dovute a malattia, e necessario il certificato medico. All'inizio di ogni anno scolastico il libretto viene  spedito a casa tramite il proprio figlio per il deposito della firma dei genitori o di chi ne fa le veci. Ai fini delle giustificazioni delle assenze, L'Istituto riconosce valide solo le firme così depositate.

Al compimento del 18° anno di età, gli alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni di assenza. In caso di esaurimento o smarrimento del libretto, questo viene sostituito previa denuncia al Preside. Per un efficace controllo delle assenze è opportuno che la famiglia informi il Preside se le assenze del proprio figlio dovessero essere più di tre consecutive. Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola o, al massimo, il giorno dopo. La giustificazione non tempestiva può incidere sul voto di condotta. Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate non sono di regola consentite. Potranno essere concesse dal Preside o dai collaboratori solo in casi di evidente necessità e particolarmente documentate, oppure per intervento diretto di un genitore. In ogni caso la presidenza si riserva di interpellare telefonicamente la famiglia. In caso di assenteismo generalizzato e arbitrario (di classe o d'istituto) qualora le motivazioni non siano state discusse anticipatamente con la presidenza, viene convocato in seduta straordinaria il Consiglio  di Classe o il Collegio dei Docenti per deliberare in merito.

 

art. 4 - Assenze del personale

Le assenze del personale sono contemplate dalle vigenti disposizioni di legge. I docenti che vorranno usufruire del congedo ordinario durante l'attività didattica (massimo 6 giorni) dovranno, nel farne richiesta, indicare il collega o i colleghi disponibili alle eventuali sostituzioni.

 

 

art. 5 - Piani lavoro e programmi annuali

I docenti presentano annualmente il proprio piano di lavoro entro la data stabilita dal Preside e comunque entro 20 giorni dalla convocazione della prima seduta ordinaria del Collegio dei Docenti. La formulazione dei piani di lavoro e preceduta da riunioni, convocate a tale scopo, dei docenti della stessa materia, di materie affini e del Consiglio di Classe.

 

art. 6 - La lezione

Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse. Non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe ne durante l'ora di lezione ne durante il cambio dell'insegnante. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante di volta in volta. Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine e con l'accompagnamento dell'insegnante. Non è consentita la sosta nei corridoi se non durante l'intervallo. Durante le lezioni non e consentito mangiare o bere.

 

art. 7 - Norme particolari per i docenti

L'alunno allontanato dalle lezioni, per qualunque motivo, deve essere mandato subito in presidenza con la relativa nota sul registro di classe. Nessun alunno può abbandonare l'Istituto senza il permesso della presidenza e, in questo caso l’insegnante deve sempre indicare sul registro di classe che l'alunno, ad una certa ora, ha lasciato l'aula con il permesso del Preside.  Il giorno successivo non c'è bisogno di chiedere la giustificazione. L insegnante e tenuto ad accompagnare la propria scolaresca, al termine delle lezioni fino alla porta. Si deve assolutamente evitare di mandare alunni nella sala insegnanti a prendere registri, compiti od altro nel propri cassetti. L insegnante non deve mai abbandonare la classe durante le lezioni senza essere stato sostituito o comunque senza poter esercitare un efficace controllo su di essa. L'insegnante deve completare in ogni parte il registro di classe: intestazione, materia, argomento della lezione, assenti; analogamente dovrà tenere in perfetto ordine il registro personale. L'insegnante deve avvisare il Preside o la segreteria in tempo utile, nel rispetto della normativa vigente, quando per un legittimo impedimento non e in grado di presentarsi a fare lezione; deve poi comunicare in giornata la durata della malattia. Entro due giorni deve essere presentata la domanda per il congedo straordinario e relativo certificato medico. Nessun insegnante, per nessun motivo, può portare fuori dall'Istituto il registro personale, ma esso deve essere depositato nel rispettivo cassetto della sala insegnanti. E' assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. Ogni insegnante di qualunque classe o materia è tenuto ad intervenire sempre e dovunque o comunque riscontri un'infrazione alla disciplina ed all'ordine da parte di singoli o di scolaresche. L'insegnante risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei propri alunni. Ogni insegnante, con la propria disciplina e con la coscienziosa osservanza dei propri doveri, deve essere di esempio ai giovani se vuole da essi ottenere disciplina ed il compimento dei loro doveri. Al fine di una adeguata documentazione del profitto scolastico, anche per evitare di trovarsi in difficoltà di fronte ad eventuali ricorsi, è necessario attribuire un numero minimo di voti per ogni quadrimestre, che può essere così quantificato:

- i docenti con una o due ore di lezione dovranno effettuare almeno due interrogazioni e due prove scritte;

- i docenti con tre o quattro ore di lezione dovranno effettuare almeno tre interrogazioni e tre prove scritte;

- i docenti con più di quattro ore di lezione dovranno effettuare quattro prove orali e quattro prove scritte.

Gli alunni devono prendere visione dell'elaborato entro la settimana successiva (sulla fascetta l'insegnante dovrà trascrivere la data in cui e stata effettuata la prova e la data in cui gli alunni hanno preso visione). In merito alla compilazione dei verbali dei Consigli di Classe è opportuno richiamare l’esigenza giuridica di formularli con la massima precisione e tempestività onde evitare di trovarsi in difficoltà di fronte a contestazioni o ricorsi. Per la concessione dell'assemblea di classe è necessario il parere favorevole dell'insegnante.

 

art. 8 - Intervallo

L'intervallo si svolge nei corridoi nell’atrio e nel cortile della scuola (zona EST e SUD della sede centrale); non è consentito rimanere nelle aule o nei laboratori. La sorveglianza viene assicurata dagli insegnanti in servizio alla terza ora e ottava ora secondo le indicazioni della Presidenza.

 

art. 9 - Mezzi di riproduzione grafica

I mezzi di riproduzione grafica sono utilizzati esclusivamente a scopo didattico e per finalità connesse con la vita della scuola. Le modalità di accesso a tali mezzi sono indicate dal Preside, tenuto conto dei criteri di utilizzazione e dei limiti finanziari stabiliti dal Consiglio di Istituto.

 

art. 10 - Uscita

Gli alunni di norma non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane. Ogni richiesta di uscita anticipata rispetto all'orario normale deve essere compilata, debitamente motivata, sugli appositi moduli del libretto delle assenze. Per la firma di tali richieste valgono le stesse norme di cui al precedente art. 3. In caso di malessere improvviso, il permesso di uscita anticipata e concesso solo se la scuola può avvisare, anche telefonicamente, i familiari dell'alunno. In caso di malessere o infortunio grave, il docente presente all'infortunio relaziona dettagliatamente l'accaduto preoccupandosi di citare almeno due testimoni e contemporaneamente fa trasmettere, da parte della segreteria, la pratica all'Ente Assicuratore, alle Autorità Competenti e fa compilare l'apposito registro, non prima di aver disposto il soccorso tempestivo o l'eventuale ricovero in ospedale e aver avvertito la famiglia.

 

art. 11 - Danni

Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico, e un dovere civico di tutti. Il personale docente e A.T.A. deve segnalare tempestivamente al Preside ogni danno riscontrato gli alunni si rivolgeranno all'insegnante presente in quel momento. Eventuali danni provocati dagli allievi non per imperizia o per usura, ma a causa di comportamento scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento. L'entità del risarcimento viene valutata dal Preside a seconda della gravita del danno. La somma verrà esatta tramite invio ai genitori di un apposito bollettino di C.C.P. con relativa causale di versamento. Gli insegnanti saranno ritenuti corresponsabili dei danni arrecati dagli studenti affidati alla loro sorveglianza. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori.

 

art. 12 - Rapporti tra scuola e famiglia

I genitori hanno il dovere di collaborare con la scuola all'educazione e alla formazione dei propri figli mantenendo uno stretto rapporto con i docenti, tenendosi costantemente informati dell'attività scolastica dei loro giovani e partecipando alle riunioni degli organi collegiali a cui sono chiamati. I colloqui tra genitori (o chi per loro) e i docenti avvengono nel giorno e nell'ora indicati da quest'ultimi. Tali colloqui possono pero avvenire anche in giorni e ore diversi da quelli indicati, se il docente e presente nell'Istituto e se il colloquio non e di pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività didattica. in ogni caso il colloquio non può avvenire durante l'ora di lezione del docente.

I colloqui sono sospesi negli ultimi venti giorni che precedono il termine delle lezioni. Il Collegio dei Docenti promuove inoltre degli incontri collegiali, nel corso dell'anno scolastico, tra insegnanti e genitori, durante i quali vengono espressi giudizi sull'andamento didattico-disciplinare dei singoli alunni. Durante questi incontri e di fondamentale importanza la presenza dell'alunno. Nel caso infine sussistano motivi di urgenza, i Consigli di Classe possono promuovere incontri supplementari oltre a quelli definiti dal Collegio dei Docenti.

 

art. 13 - Visite d'istruzione

Tutte le visite d'istruzione effettuate nell'ambito dell'attività scolastica sono autorizzate dal Consiglio d'istituto nel rispetto delle relative disposizioni ministeriali. Esse appartengono alle due categorie sotto indicate:

a) visite guidate - Le visite guidate a stabilimenti e impianti industriali vengono inserite nella programmazione didattica dei docenti di materie tecniche e proposte nel Consiglio di Classe. La partecipazione degli alunni e obbligatoria.

b) viaggi d'istruzione - I viaggi d'istruzione vengono inseriti nella programmazione didattica dei docenti di materie culturali, sentita la componente studentesca del Consiglio di Istituto, e successivamente proposte nel Consiglio di Classe sentito il Collegio dei Docenti. La partecipazione degli alunni e facoltativa e non può essere inferiore ai 2/3 della classe.

 

CAPO SECONDO: LABORATORI

 

art. 14 - Inizio e termine delle esercitazioni

Le esercitazioni nei laboratori, ivi compresi i reparti di lavorazione, devono cominciare al più presto, e comunque non oltre l'entrata in vigore dell'orario definitivo. Prima del termine delle lezioni scolastiche, nei tempi e termini indicati dal Preside, gli insegnanti responsabili stenderanno un elenco del materiale di consumo e dell'attrezzatura occorrenti per un regolare svolgimento delle lezioni del successivo anno scolastico.  Le esercitazioni devono proseguire fino al termine delle lezioni. Alla chiusura estiva dei laboratori, gli insegnanti responsabili segnalano per iscritto al Preside le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, le proposte di adeguamento alle norme antinfortunistiche e, in modo particolare, le riparazioni da eseguire a strumenti e apparecchi tecnici.

 

art. 15 - Responsabile laboratori

Per ogni laboratorio sarà nominato un responsabile il quale si avvarrà della collaborazione degli altri docenti e del collaboratore tecnico.

 

art. 16 - Accesso

L'accesso e fa permanenza degli allievi nei laboratori sono consentiti di norma durante le ore di esercitazione, durante le quali devono essere presenti contemporaneamente, salvo i casi previsti, sia il docente laureato, sia l’insegnante tecnico-pratico, che firmano entrambi il registro di classe. Gli allievi, previa autorizzazione del Preside, possono accedere ai laboratori anche in ore diverse da quelle di lezione, per studi e ricerche sotto la diretta guida e sorveglianza degli insegnanti. In ogni caso gli allievi non possono per nessun motivo rimanere in laboratorio senza la presenza di almeno un insegnante. Qualora responsabile di laboratorio sia un solo insegnante, le competenze disgiunte previste dal presente articolo e da quelli seguenti sono unificate. In tal caso il docente unico si avvale compatibilmente con le esigenze d’Istituto, della collaborazione di un collaboratore tecnico.

 

art. 1 7 - Apertura e chiusura

I laboratori sono aperti dai collaboratori tecnici o, in loro assenza, dal personale ausiliario del reparto cinque minuti prima dell’inizio dell’ora di lezione. Al termine delle esperienze i collaboratori tecnici ritireranno gli strumenti e il materiale ordinatamente negli appositi spazi, chiuderanno gli armadi e la porta del laboratorio. In caso di assenza del collaboratore tecnico, le suddette operazioni saranno svolte dagli insegnanti e il personale ausiliario provvederà alla chiusura del laboratorio.

 

art. 18 - Comportamento nei laboratori

Nei laboratori gli insegnanti devono educare gli alunni ad un comportamento responsabile e comunque tale da non pregiudicare l’integrità fisica delle persone e il buon funzionamento delle apparecchiature, tenendo conto del pericolo derivante da un uso non appropriato degli strumenti di lavoro. Gli insegnanti vigilano inoltre sulla rispondenza degli strumenti e dei materiali alle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di prevenzione antinfortunistica, di cui propongono l’eventuale adeguamento in base alle disposizioni di legge.

 

art. 19 - Apparecchiature e materiali

Le apparecchiature e i materiali in dotazione ai laboratori devono essere usati a scopo didattico e in modo accurato e responsabile L’insegnante tecnico-pratico controlla inefficienza delle apparecchiature, sia per quanto riguarda la loro conservazione, sia per quanto riguarda il loro uso adeguato. Tutte le apparecchiature e gli strumenti adeguati devono essere utilizzati nell’ambito delle esperienze annuali del corso.  Anche gli allievi sono tenuti a sollecitarne l’uso e l’apprendimento. L’acquisto di apparecchiature e materiali nuovi e proposto da una commissione nominata annualmente dal Collegio dei Docenti nella sua prima riunione ordinaria, e formata da un docente laureato, un insegnante tecnico-pratico e un collaboratore tecnico per ciascuna delle specializzazioni; da un docente laureato, un insegnante tecnico-pratico, un collaboratore tecnico per i laboratori di chimica-fisica e informatica. Tali commissioni formulano le proposte di acquisto su indicazione del responsabile di ogni laboratorio e nei limiti finanziari indicati dal Consiglio d’Istituto, al quale spetta in mento la delibera definitiva.

 

art. 20 - Prelievo del materiale

Il materiale da prelevare dal magazzino e indicato dal docente interessato che compila il modulo relativo facendolo controfirmare dal docente responsabile di reparto e approvato dal Preside. Non è consentito il prelievo di materiale a disposizione di altri laboratori se non in caso di necessita e previo accordo col docente interessato.

 

art. 21 - Guasti

Qualora durante l’uso si guasti uno strumento o venga rilevata l’inefficienza di apparecchiature scientifiche o accessori, L’insegnante tecnico-pratico e tenuto a infornare immediatamente con nota scritta il Preside, indicando in modo dettagliato le cause, il tipo d’intervento necessario alla riparazione e gli eventuali pezzi di ricambio. L’insegnante tecnico-pratico e il collaboratore tecnico collaborano inoltre, ove possibile, attivamente alla tempestiva riparazione delle apparecchiature guaste o inefficienti.

 

art. 22 - Orario di servizio I.T.P.

Per tutte le incombenze indicate negli articoli precedenti gli insegnanti tecnico-pratici utilizzano nell'ambito dell'orario di servizio, le tre ore settimanali previste dal secondo comma dell'art. 88 del DPR 31/05/1974 n. 417.

 

CAPO TERZO: PALESTRA E ATTIVITA' SPORTIVE

 

art. 23 - Esoneri

L'esonero totale o parziale, permanente o temporaneo dalle lezioni di educazione fisica e stabilito dal Preside, sentito il parere dell'autorità sanitaria. L'esonero occasionale da una lezione di educazione  fisica e consentito previa presentazione di certificato medico oppure dietro richiesta della famiglia o dell'allievo. L'allievo esonerato dalle lezioni di educazione fisica rimane in palestra, secondo le indicazioni dell'insegnante. La stessa norma vale anche nel caso di indisposizione lieve sopraggiunta durante la lezione.

 

art. 24 - Equipaggiamento

L'accesso e la permanenza nella palestra richiedono tassativamente l'uso di apposite scarpe pulite. L'abbigliamento degli allievi che prendono parte alla lezione di educazione fisica deve essere adeguato alle indicazioni dell'insegnante.

 

art. 25 - Intervallo nei luoghi di attività sportiva

Qualora l'intervallo indicato dall'orario scolastico cada fra due ore consecutive di educazione fisica, gli allievi effettuano l'intervallo, sotto la sorveglianza dell'insegnante, negli ultimi dieci minuti della seconda delle suddette ore.

 

art. 26 - Attività sportive

L'Istituto promuove l'attività sportiva a livello scolastico e interscolastico tenendo conto dei criteri e dei limiti finanziari indicati annualmente dal Consiglio d'Istituto. Le attività sportive sono predisposte e coordinate da una commissione composta dagli insegnanti di educazione fisica interessati e da allievi, questi ultimi nominati dal Comitato Studentesco. La commissione elegge uno degli insegnanti quale suo presidente.

 

CAPO QUARTO: PERSONALE A.T.A.

 

art. 27 - Assemblee del personale A.T.A.

L'Assemblea del personale A.T.A. e convocata dal Preside, che ne e il Presidente, di propria iniziativa oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. L'assemblea e convocata obbligatoriamente per esprimere un parere sulla utilizzazione dei fondi per lavoro straordinario e per l'incentivazione e per un confronto sulla proposta di organizzazione del lavoro e dell'orario di servizio all'inizio dell'armo scolastico. Dovendo considerare obbligatoria la partecipazione del personale alla assemblea, ne consegue che:

a) l'eventuale assenza deve essere giustificata;

b) nei periodi in cui, per esigenze di servizio, non e possibile convocarla durante l'orario obbligatorio, le ore di assemblea saranno considerate lavoro straordinario da compensare ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del DPR 209/87.

L'assemblea elegge il proprio segretario.

 

art. 28 - Segreteria

La segreteria e il luogo dove vengono disimpegnati i compiti di gestione contabile e di economato, di gestione del personale e degli alunni e di gestione di quanto attiene alla didattica. Nell’ambito delle direttive di massima impartite dal Preside la responsabilità del funzionamento dell'ufficio di segreteria e del Coordinatore Amministrativo che deve tenere presente, in via prioritaria, il buon andamento dell'Istituto e la puntuale osservanza delle disposizioni degli organi superiori. L'orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria e dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 nei giorni in cui si svolgono lezioni pomeridiane. L'articolazione dell'orario di servizio dei collaboratori amministrativi è autorizzata annualmente dal Preside in base a una proposta sottoposta dall'Assemblea del personale A.T.A. La proposta deve essere effettuata sulla base della programmazione e organizzazione dell'attività scolastica deliberate dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti in base ai decreti del Provveditorato agli Studi di Novara relativi alla negoziazione decentrata sull'orario del personale e sull'organizzazione del lavoro.

 

art. 29 - Personale ausiliario

Il personale ausiliario collabora, secondo le direttive di massima del Preside e sotto il coordinamento e la vigilanza del coordinatore amministrativo, ad un efficiente funzionamento dell'Istituto nell'ambito delle mansioni previste dal DPR 588/85. L'articolazione dell'orario di servizio del personale ausiliario avviene secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del presente regolamento.

 

art. 30 - Collaboratori tecnici

I collaboratori tecnici mantengono efficienti le attrezzature della scuola, secondo le direttive che il Preside stabilisce dopo aver sentito il parere dei docenti operanti nei laboratori. In particolare i collaboratori tecnici:

a) curano il buon funzionamento delle officine, dei laboratori, dei reparti di lavoro;

b) provvedono alla conservazione e manutenzione delle macchine utensili, delle apparecchiature, degli strumenti e dei posti di lavoro, degli impianti;

c) eseguono la messa a punto delle macchine e dei mezzi di lavoro necessari alle esercitazioni;

d) collaborano, a richiesta degli insegnanti e in base alle loro indicazioni, allo svolgimento delle esercitazioni;

e) effettuano il riordino del materiale che e servito per le esercitazioni;

f) provvedono alla pulizia delle attrezzature tecnico- didattiche e del banco di lavoro;

g) intervengono per il ritiro dal magazzino e per il trasporto al medesimo, o viceversa, del materiale necessario alle esercitazioni.

I collaboratori tecnici effettuano un orario subordinato alle esigenze dei laboratori, tale orario è autorizzato annualmente dal Preside su proposta della Commissione tecnico-scientifica e nel rispetto dei decreti del Provveditore agli Studi di Novara relativi alla negoziazione decentrata sull'orario del personale e sull'organizzazione del lavoro.

 

art. 3 1 - Magazzino

Il collaboratore amministrativo addetto al magazzino cura, secondo le direttive di massima del Preside e sotto il coordinamento e la vigilanza del coordinatore amministrativo, il regolare disimpegno dei servizi di magazzino. In particolare con responsabilità diretta provvede alla verifica e alla conservazione delle merci alla custodia del materiale di giacenza, alla registrazione delle entrate e delle uscite di magazzino e alla determinazione delle giacenze. L'articolazione dell'orario di servizio avviene secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del presente regolamento.

 

CAPO QUINTO: ORGANI COLLEGIALI

 

art. 32 - Organi collegiali

Sono organi collegiali dell’Istituto:

a) i Consigli di Classe;

b) il Collegio dei Docenti

c) il Consiglio d'Istituto;

d) la Giunta Esecutiva;

e) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

La composizione, la durata, le attribuzioni degli organi collegiali sono stabilite dal DPR 416/1974 e successive modificazioni e integrazioni. Le norme per l'elezione delle diverse componenti in seno agli organi collegiali sono stabilite dal medesimo DPR n. 416, dall'O.M. 5/10/1976, dall'O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

 

art. 33 - Convocazione

La convocazione di un organo collegiale spetta di norma al suo presidente, salvo quanto specificato negli articoli seguenti per ciascun organo. La prima seduta di un organo collegiale, il cui presidente sia eletto fra i propri membri, è convocata dal Preside. La convocazione di un organo collegiale deve essere disposta in linea generale con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione. La convocazione degli organi collegiali di cui all'art. 32 punto c), d), e), e effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo del relativo avviso. Il preavviso di convocazione può essere inferiore a 5 giorni nei casi di particolare urgenza e gravita, purché sia possibile avvisare, anche telefonicamente, tutti i membri dell'organo. Gli organi collegiali sono convocati di norma in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

 

art. 34 - Programmazione e coordinamento

Ciascuno degli organi collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti dei possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali dell'Istituto che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

 

art. 35 - Verbalizzazione

Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'organo, steso su apposito registro Ogni verbale dell'organo collegiale viene letto e approvato al termine della seduta o all'inizio della seduta successiva.

 

art. 36 - Pubblicità degli atti e delle sedute

Le sedute degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo per il Consiglio d'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'Istituto concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. In ogni caso l'affissione all'albo deve avvenire, a cura del Preside, entro otto giorni dalla data di approvazione del verbale della seduta, per un periodo non inferiore a dieci giorni.

 

art. 37 - Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe e convocato dal Preside, di propria iniziativa oppure quando ne faccia richiesta la meta dei suoi membri, escluso dal computo il Preside. I1 Consiglio di Classe e presieduto dal Preside oppure da un docente, membro del Consiglio stesso, suo Incaricato. Per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché per la valutazione periodica e finale degli alunni, il Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Preside a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

 

art. 38 - Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti e convocato dal Preside, di propria iniziativa oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria una volta per ciascuno dei periodi in cui si divide L'anno scolastico e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita. le competenze del Collegio dei Docenti sono indicate dall'art. 4 del DPR 416/1974. Inoltre il Collegio dei Docenti, nella sua prima riunione ordinaria nomina, su proposta del Preside, il responsabile della biblioteca, la commissione per gli acquisti di apparecchiature e materiale d'uso per i laboratori, ecc. Al Collegio dei Docenti spetta la gestione delle 80 ore annuali a norma dell'art. 14 del DPR 399/1988.

 

art. 39 - Consiglio di Istituto

La convocazione del Consiglio di Istituto spetta al presidente, di propria iniziativa ovvero quando ne facciano richiesta il presidente della Giunta Esecutiva o la maggioranza del Consiglio. La composizione, la durata e le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono stabilite dagli art. 5 e 6 del Le DPR 416/1974. I componenti del Consiglio d'Istituto che si assentano per tre volte consecutive senza valida giustificazione sono dichiarati decaduti e surrogati dai primi non eletti delle rispettive componenti. Il Consiglio d'Istituto può inoltre delegare la Giunta Esecutiva per la soluzione di problematiche urgenti da ratificare nella prima riunione successiva del Consiglio d'Istituto.

 

art. 40 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva e convocata dal Preside, che ne è il presidente, quando se ne presenti l'opportunità, specie in relazione alle riunioni del Consiglio di Istituto. La Giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, cura l'esecuzione delle relative delibere esprime il proprio parere sulle richieste dei genitori di convocazione della relativa assemblea, delibera in materia disciplinare le punizioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'art. 19 del RD 653/1925 e terzo comma dell'Art. 6 della legge 748/1977.

 

art. 41 - Comitato per la valutazione del sevizio degli insegnanti

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e convocato dal Preside:

a) per la valutazione del servizio inchiesta dai singoli interessati, a norma dell'art. 66 del DPR 416/1974

b) alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell'art. 58 del DPR 416/1974

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessita.

 

CAPO SESTO: ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

art. 42 - Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche possono essere di classe e d'Istituto. Esse costituiscono occasione importante di partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee studentesche devono essere presentate al Preside con almeno 5 giorni di preavviso.Le assemblee non possono tenersi durante l'ultimo mese di lezione. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a 4, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. Alle assemblee studentesche possono assistere il Preside e tutti gli insegnanti in sevizio in quelle determinate ore.

 

art. 43 - Assemblea di classe degli studenti

L'assemblea di classe degli studenti e convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di Classe, oppure da almeno la meta dei componenti la classe. L'assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre nelle ore della stessa disciplina. All'assemblea assistono il Preside o l'insegnante. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea di classe devono essere presentate al Preside con almeno tre giorni di preavviso e con il nullaosta degli insegnanti in servizio nel giorno e nelle ore indicate. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula in tal senso proposte al Consiglio di Classe.

 

art. 44 - Assemblea di Istituto degli studenti

L'assemblea di Istituto degli studenti e convocata dal suo presidente su richiesta di almeno la meta dei componenti il Comitato Studentesco oppure da un decimo degli alunni dell'Istituto. Ove il presidente non sia ancora stato eletto, l'assemblea e convocata dal Preside in base alla richiesta di cui al presente comma. Nell'impossibilità di disporre di un locale idoneo, le assemblee si svolgeranno separatamente (sede- succursale). Per problemi riguardanti gli studenti della sede e della succursale l'assemblea si svolgerà tra i soli rappresentanti di classe (Comitato Studentesco). I lavori dell'assemblea sono diretti dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. L'ordine e mantenuto dal Comitato Studentesco. Di ogni assemblea di Istituto viene redatto un verbale che, firmato dal presidente e dal Segretario, e affisso all'apposito albo.

 

art. 45 - Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco e formato dai rappresentanti di classe eletti con regolari votazioni interne a scrutinio segreto. Il Comitato elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il Comitato si riunisce quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Della riunione deve essere informato preventivamente il Preside, il quale ha in ogni momento la facoltà di convocare il Comitato. Il Comitato Studentesco discute i problemi inerenti alla comunità scolastica, prepara i lavori dell'assemblea di Istituto e ne predispone l'ordine del giorno, assicura il mantenimento dell'ordine durante le assemblee, nomina i rappresentanti degli allievi in seno alla commissione tecnica per le attività sportive, delibera le manifestazioni collettive degli studenti a norma del successivo art. 46.

 

art. 46 - Manifestazioni collettive degli studenti

Le manifestazioni collettive degli studenti che comportino l'astensione dalle lezioni sono deliberate dal Comitato Studentesco a maggioranza assoluta dei suoi membri e notificate al Preside, con almeno tre giorni di preavviso, e agli alunni dell'Istituto per mezzo di un comunicato scritto firmato dal presidente del Comitato o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il comunicato deve contenere le ragioni della manifestazione, la data e le modalità di svolgimento della medesima; l'adesione degli studenti alle manifestazioni e facoltativa. La partecipazione, durante le ore di lezione, a manifestazioni non deliberate e non comunicate a norma del primo comma del presente articolo, e considerata assenza ingiustificata e arbitraria (vedi art. 3 ultimo comma).

 

art. 47 - Assemblee di classe dei genitori

L'assemblea di classe dei genitori è convocata dai genitori eletti nel Consiglio di Classe. Se si svolge nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati preventivamente col Preside. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula proposte in tal senso al Consiglio di Classe. Vi possono assistere, con diritto di parola, il Preside e i docenti della classe.

 

art. 48 - Assemblea di Istituto dei genitori

L'assemblea di Istituto dei genitori e convocata dal suo presidente ove sia stato eletto, oppure dalla maggioranza del Comitato dei Genitori. Oppure quando lo richiedano almeno un terzo dei genitori.

Se l'assemblea si svolge nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati preventivamente col Preside. L'avviso di convocazione deve contenere anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. Essa discute di problemi inerenti alla comunità scolastica dell'Istituto e formula proposte in tal senso al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Preside e i docenti dell'Istituto.

 

art. 49 - Comitato dei Genitori

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori che elegge un Presidente e un Vicepresidente. Il Comitato dei Genitori si riunisce su convocazione del suo presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Della riunione deve essere informato preventivamente il Preside, il quale ha in ogni momento la facoltà di convocare il Comitato. Il Comitato dei Genitori discute i problemi inerenti alla comunità scolastica, prepara i lavori dell'assemblea di Istituto dei genitori e ne predispone L'ordine del giorno.

 

CAPO SETTIMO: SANZIONI

 

art. 50 - Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento sono punite secondo le vigenti norme di legge.

Al personale docente di applicano le sanzioni disciplinari previste dagli articoli dal 492 al 508 del Decreto Legislativo 297/l994. Al personale A.T.A. si applicano le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 78, 79, 80, 81 e 84 del DPR 3/1957 e dagli articoli 575, 576, 577 e 578 del Decreto Legislativo 297/1994. Agli allievi si applicano le sanzioni disciplinari previste dal capo III, artt. da 19 a 25, del RD 653/1925. Le competenze sono stabilite dall'art. 6 della legge 748/1977.

 

CAPO OTTAVO: NORME TRANSITORIE E FINALI

 

art. 51 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni

ministeriali relative. Le norme del regolamento che vengano a trovarsi in contrasto con disposizioni di legge sono di per se abrogate.

 

art. 52 - Approvazione e revisione regolamento

Il regolamento e approvato dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del Collegio dei Docenti, dell'assemblea del personale A.T.A, del Comitato Studentesco e del Comitato dei Genitori. La votazione si svolge per alzata di mano, prima su ciascun articolo e poi sull'intero regolamento. Se un articolo del regolamento non ottiene la prescritta maggioranza, l'articolo deve essere sostituito. Se la votazione finale ha avuto esito negativo, il regolamento non può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni degli articoli del presente regolamento, successive alla sua approvazione, sono approvate dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri su proposta del Preside o dei 2/3 dei seguenti organi:

a) Collegio dei Docenti;

b) Assemblea A.T.A.;

c) Comitato Studentesco;

d) Comitato dei Genitori.

La votazione si svolge per alzata di mano su ogni singolo emendamento. Se un emendamento e stato respinto, non può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. Il presente art. 52 deve essere discusso e approvato per primo.

 

art. 53 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento

Il regolamento entra in vigore il 1° Gennaio l995. Copia del regolamento e depositata in presidenza, in Segreteria a e esposta in permanenza nella sala insegnanti. Inoltre copia del regolamento viene consegnata a ciascuno degli allievi e del personale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il regolamento dell'Istituto.

 

 

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