I.P.S.I.A. C.A. DALLA CHIESA – OMEGNA (VB)
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IL
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
CAPO PRIMO: NORME GENERALI
art. I - Principio fondamentale
La scuola è il luogo di educazione, di
cultura, di formazione professionale. Ogni attività che vi si svolge deve
essere indirizzata al conseguimento di queste finalità. Coloro che operano per
la scuola sono tenuti al rispetto dei diritti e delle idee degli altri.
art. 2 - Ingresso
Gli alunni entrano nelle aule nei cinque
minuti che precedono l'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora di
lezione hanno l'obbligo di trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio della
medesima.
Gli alunni che giungeranno oltre le ore
8.00 dovranno attendere l'inizio della seconda ora nell'atrio e pertanto
potranno avere accesso in aula alle ore 8.50 con relativa autorizzazione del
Preside o del collaboratore. L'insegnante della seconda ora è tenuto alla
annotazione sul registro di classe dell'avvenuto arrivo dell'alunno. Non
saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari oltre le ore 8.50 salvo
preventiva richiesta scritta e motivata, da parte della famiglia. Gli alunni
che arrivano in Istituto con lieve ritardo dovuto ai mezzi di trasporto
pubblici possono entrare in classe senza obbligo di giustificazione scritta.
art. 3 - Assenze degli allievi
L'assenza dell'alunno da una o più giorni
di lezione deve essere giustificata su apposito libretto fornito dalla scuola.
L’insegnante della prima ora deve controllare le assenze del giorno precedente,
sia del mattino che del pomeriggio, e non può riammettere alle lezioni l'alunno
che non sia munito del foglietto giustificativo dopo averne controllato
l'autenticità della firma. L'insegnante deve indicare nell'apposita casella gli
alunni che hanno giustificato l'assenza, controllando se i giorni di assenza
concordano con quelli della giustificazione; per assenze superiori a 5 giorni,
dovute a malattia, e necessario il certificato medico. All'inizio di ogni anno
scolastico il libretto viene spedito a
casa tramite il proprio figlio per il deposito della firma dei genitori o di
chi ne fa le veci. Ai fini delle giustificazioni delle assenze, L'Istituto
riconosce valide solo le firme così depositate.
Al compimento del 18° anno di età, gli
alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni di assenza. In
caso di esaurimento o smarrimento del libretto, questo viene sostituito previa
denuncia al Preside. Per un efficace controllo delle assenze è opportuno che la
famiglia informi il Preside se le assenze del proprio figlio dovessero essere
più di tre consecutive. Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a
scuola o, al massimo, il giorno dopo. La giustificazione non tempestiva può
incidere sul voto di condotta. Le richieste di autorizzazione per uscite
anticipate non sono di regola consentite. Potranno essere concesse dal Preside
o dai collaboratori solo in casi di evidente necessità e particolarmente
documentate, oppure per intervento diretto di un genitore. In ogni caso la
presidenza si riserva di interpellare telefonicamente la famiglia. In caso di
assenteismo generalizzato e arbitrario (di classe o d'istituto) qualora le
motivazioni non siano state discusse anticipatamente con la presidenza, viene
convocato in seduta straordinaria il Consiglio
di Classe o il Collegio dei Docenti per deliberare in merito.
art. 4 - Assenze del personale
Le assenze del personale sono contemplate
dalle vigenti disposizioni di legge. I docenti che vorranno usufruire del
congedo ordinario durante l'attività didattica (massimo 6 giorni) dovranno, nel
farne richiesta, indicare il collega o i colleghi disponibili alle eventuali
sostituzioni.
art. 5 - Piani lavoro e programmi
annuali
I docenti presentano annualmente il
proprio piano di lavoro entro la data stabilita dal Preside e comunque entro 20
giorni dalla convocazione della prima seduta ordinaria del Collegio dei
Docenti. La formulazione dei piani di lavoro e preceduta da riunioni, convocate
a tale scopo, dei docenti della stessa materia, di materie affini e del
Consiglio di Classe.
art. 6 - La lezione
Durante le lezioni gli alunni devono
essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato. Ovunque si svolga
l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto,
e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria
classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo
profitto dalle lezioni stesse. Non è consentita agli alunni l'uscita dalla
classe ne durante l'ora di lezione ne durante il cambio dell'insegnante.
Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante
di volta in volta. Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della
scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine e con l'accompagnamento
dell'insegnante. Non è consentita la sosta nei corridoi se non durante
l'intervallo. Durante le lezioni non e consentito mangiare o bere.
art. 7 - Norme particolari per i
docenti
L'alunno allontanato dalle lezioni, per
qualunque motivo, deve essere mandato subito in presidenza con la relativa nota
sul registro di classe. Nessun alunno può abbandonare l'Istituto senza il
permesso della presidenza e, in questo caso l’insegnante deve sempre indicare
sul registro di classe che l'alunno, ad una certa ora, ha lasciato l'aula con
il permesso del Preside. Il giorno
successivo non c'è bisogno di chiedere la giustificazione. L insegnante e
tenuto ad accompagnare la propria scolaresca, al termine delle lezioni fino
alla porta. Si deve assolutamente evitare di mandare alunni nella sala
insegnanti a prendere registri, compiti od altro nel propri cassetti. L
insegnante non deve mai abbandonare la classe durante le lezioni senza essere
stato sostituito o comunque senza poter esercitare un efficace controllo su di
essa. L'insegnante deve completare in ogni parte il registro di classe:
intestazione, materia, argomento della lezione, assenti; analogamente dovrà
tenere in perfetto ordine il registro personale. L'insegnante deve avvisare il
Preside o la segreteria in tempo utile, nel rispetto della normativa vigente,
quando per un legittimo impedimento non e in grado di presentarsi a fare
lezione; deve poi comunicare in giornata la durata della malattia. Entro due
giorni deve essere presentata la domanda per il congedo straordinario e
relativo certificato medico. Nessun insegnante, per nessun motivo, può portare
fuori dall'Istituto il registro personale, ma esso deve essere depositato nel
rispettivo cassetto della sala insegnanti. E' assolutamente vietato fumare nei
locali della scuola. Ogni insegnante di qualunque classe o materia è tenuto ad
intervenire sempre e dovunque o comunque riscontri un'infrazione alla
disciplina ed all'ordine da parte di singoli o di scolaresche. L'insegnante
risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del
contegno disciplinare dei propri alunni. Ogni insegnante, con la propria
disciplina e con la coscienziosa osservanza dei propri doveri, deve essere di
esempio ai giovani se vuole da essi ottenere disciplina ed il compimento dei
loro doveri. Al fine di una adeguata documentazione del profitto scolastico,
anche per evitare di trovarsi in difficoltà di fronte ad eventuali ricorsi, è
necessario attribuire un numero minimo di voti per ogni quadrimestre, che può
essere così quantificato:
- i docenti con una o due ore di lezione
dovranno effettuare almeno due interrogazioni e due prove scritte;
- i docenti con tre o quattro ore di
lezione dovranno effettuare almeno tre interrogazioni e tre prove scritte;
- i docenti con più di quattro ore di
lezione dovranno effettuare quattro prove orali e quattro prove scritte.
Gli alunni devono prendere visione
dell'elaborato entro la settimana successiva (sulla fascetta l'insegnante dovrà
trascrivere la data in cui e stata effettuata la prova e la data in cui gli
alunni hanno preso visione). In merito alla compilazione dei verbali dei
Consigli di Classe è opportuno richiamare l’esigenza giuridica di formularli
con la massima precisione e tempestività onde evitare di trovarsi in difficoltà
di fronte a contestazioni o ricorsi. Per la concessione dell'assemblea di
classe è necessario il parere favorevole dell'insegnante.
art. 8 - Intervallo
L'intervallo si svolge nei corridoi nell’atrio
e nel cortile della scuola (zona EST e SUD della sede centrale); non è
consentito rimanere nelle aule o nei laboratori. La sorveglianza viene
assicurata dagli insegnanti in servizio alla terza ora e ottava ora secondo le
indicazioni della Presidenza.
art. 9 - Mezzi di riproduzione grafica
I mezzi di riproduzione grafica sono
utilizzati esclusivamente a scopo didattico e per finalità connesse con la vita
della scuola. Le modalità di accesso a tali mezzi sono indicate dal Preside,
tenuto conto dei criteri di utilizzazione e dei limiti finanziari stabiliti dal
Consiglio di Istituto.
art. 10 - Uscita
Gli alunni di norma non possono lasciare
l'Istituto prima del termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane. Ogni
richiesta di uscita anticipata rispetto all'orario normale deve essere
compilata, debitamente motivata, sugli appositi moduli del libretto delle
assenze. Per la firma di tali richieste valgono le stesse norme di cui al
precedente art. 3. In caso di malessere improvviso, il permesso di uscita
anticipata e concesso solo se la scuola può avvisare, anche telefonicamente, i
familiari dell'alunno. In caso di malessere o infortunio grave, il docente
presente all'infortunio relaziona dettagliatamente l'accaduto preoccupandosi di
citare almeno due testimoni e contemporaneamente fa trasmettere, da parte della
segreteria, la pratica all'Ente Assicuratore, alle Autorità Competenti e fa
compilare l'apposito registro, non prima di aver disposto il soccorso
tempestivo o l'eventuale ricovero in ospedale e aver avvertito la famiglia.
art. 11 - Danni
Cooperare alla buona conservazione dei
locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico, e un dovere
civico di tutti. Il personale docente e A.T.A. deve segnalare tempestivamente
al Preside ogni danno riscontrato gli alunni si rivolgeranno all'insegnante
presente in quel momento. Eventuali danni provocati dagli allievi non per
imperizia o per usura, ma a causa di comportamento scorretto, determinano
l'obbligo di risarcimento. L'entità del risarcimento viene valutata dal Preside
a seconda della gravita del danno. La somma verrà esatta tramite invio ai
genitori di un apposito bollettino di C.C.P. con relativa causale di
versamento. Gli insegnanti saranno ritenuti corresponsabili dei danni arrecati
dagli studenti affidati alla loro sorveglianza. I danni provocati ai beni
dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, possono
comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori.
art. 12 - Rapporti tra scuola e
famiglia
I genitori hanno il dovere di collaborare
con la scuola all'educazione e alla formazione dei propri figli mantenendo uno
stretto rapporto con i docenti, tenendosi costantemente informati dell'attività
scolastica dei loro giovani e partecipando alle riunioni degli organi
collegiali a cui sono chiamati. I colloqui tra genitori (o chi per loro) e i
docenti avvengono nel giorno e nell'ora indicati da quest'ultimi. Tali colloqui
possono pero avvenire anche in giorni e ore diversi da quelli indicati, se il
docente e presente nell'Istituto e se il colloquio non e di pregiudizio al
regolare svolgimento dell'attività didattica. in ogni caso il colloquio non può
avvenire durante l'ora di lezione del docente.
I colloqui sono sospesi negli ultimi venti
giorni che precedono il termine delle lezioni. Il Collegio dei Docenti promuove
inoltre degli incontri collegiali, nel corso dell'anno scolastico, tra
insegnanti e genitori, durante i quali vengono espressi giudizi sull'andamento
didattico-disciplinare dei singoli alunni. Durante questi incontri e di
fondamentale importanza la presenza dell'alunno. Nel caso infine sussistano
motivi di urgenza, i Consigli di Classe possono promuovere incontri
supplementari oltre a quelli definiti dal Collegio dei Docenti.
art. 13 - Visite d'istruzione
Tutte le visite d'istruzione effettuate
nell'ambito dell'attività scolastica sono autorizzate dal Consiglio d'istituto
nel rispetto delle relative disposizioni ministeriali. Esse appartengono alle
due categorie sotto indicate:
a) visite guidate - Le visite
guidate a stabilimenti e impianti industriali vengono inserite nella
programmazione didattica dei docenti di materie tecniche e proposte nel
Consiglio di Classe. La partecipazione degli alunni e obbligatoria.
b) viaggi d'istruzione - I viaggi
d'istruzione vengono inseriti nella programmazione didattica dei docenti di
materie culturali, sentita la componente studentesca del Consiglio di Istituto,
e successivamente proposte nel Consiglio di Classe sentito il Collegio dei
Docenti. La partecipazione degli alunni e facoltativa e non può essere
inferiore ai 2/3 della classe.
CAPO SECONDO: LABORATORI
art. 14 - Inizio e termine delle
esercitazioni
Le esercitazioni nei laboratori, ivi compresi
i reparti di lavorazione, devono cominciare al più presto, e comunque non oltre
l'entrata in vigore dell'orario definitivo. Prima del termine delle lezioni
scolastiche, nei tempi e termini indicati dal Preside, gli insegnanti
responsabili stenderanno un elenco del materiale di consumo e dell'attrezzatura
occorrenti per un regolare svolgimento delle lezioni del successivo anno
scolastico. Le esercitazioni devono
proseguire fino al termine delle lezioni. Alla chiusura estiva dei laboratori,
gli insegnanti responsabili segnalano per iscritto al Preside le esigenze di
manutenzione ordinaria e straordinaria, le proposte di adeguamento alle norme
antinfortunistiche e, in modo particolare, le riparazioni da eseguire a
strumenti e apparecchi tecnici.
art. 15 - Responsabile laboratori
Per ogni laboratorio sarà nominato un
responsabile il quale si avvarrà della collaborazione degli altri docenti e del
collaboratore tecnico.
art. 16 - Accesso
L'accesso e fa permanenza degli allievi nei
laboratori sono consentiti di norma durante le ore di esercitazione, durante le
quali devono essere presenti contemporaneamente, salvo i casi previsti, sia il
docente laureato, sia l’insegnante tecnico-pratico, che firmano entrambi il
registro di classe. Gli allievi, previa autorizzazione del Preside, possono
accedere ai laboratori anche in ore diverse da quelle di lezione, per studi e
ricerche sotto la diretta guida e sorveglianza degli insegnanti. In ogni caso
gli allievi non possono per nessun motivo rimanere in laboratorio senza la
presenza di almeno un insegnante. Qualora responsabile di laboratorio sia un
solo insegnante, le competenze disgiunte previste dal presente articolo e da
quelli seguenti sono unificate. In tal caso il docente unico si avvale
compatibilmente con le esigenze d’Istituto, della collaborazione di un
collaboratore tecnico.
art. 1 7 - Apertura e chiusura
I laboratori sono aperti dai collaboratori
tecnici o, in loro assenza, dal personale ausiliario del reparto cinque minuti
prima dell’inizio dell’ora di lezione. Al termine delle esperienze i
collaboratori tecnici ritireranno gli strumenti e il materiale ordinatamente
negli appositi spazi, chiuderanno gli armadi e la porta del laboratorio. In
caso di assenza del collaboratore tecnico, le suddette operazioni saranno
svolte dagli insegnanti e il personale ausiliario provvederà alla chiusura del
laboratorio.
art. 18 - Comportamento nei laboratori
Nei laboratori gli insegnanti devono
educare gli alunni ad un comportamento responsabile e comunque tale da non
pregiudicare l’integrità fisica delle persone e il buon funzionamento delle
apparecchiature, tenendo conto del pericolo derivante da un uso non appropriato
degli strumenti di lavoro. Gli insegnanti vigilano inoltre sulla rispondenza degli
strumenti e dei materiali alle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di
prevenzione antinfortunistica, di cui propongono l’eventuale adeguamento in
base alle disposizioni di legge.
art. 19 - Apparecchiature e materiali
Le apparecchiature e i materiali in
dotazione ai laboratori devono essere usati a scopo didattico e in modo
accurato e responsabile L’insegnante tecnico-pratico controlla inefficienza
delle apparecchiature, sia per quanto riguarda la loro conservazione, sia per
quanto riguarda il loro uso adeguato. Tutte le apparecchiature e gli strumenti
adeguati devono essere utilizzati nell’ambito delle esperienze annuali del
corso. Anche gli allievi sono tenuti a
sollecitarne l’uso e l’apprendimento. L’acquisto di apparecchiature e materiali
nuovi e proposto da una commissione nominata annualmente dal Collegio dei
Docenti nella sua prima riunione ordinaria, e formata da un docente laureato,
un insegnante tecnico-pratico e un collaboratore tecnico per ciascuna delle
specializzazioni; da un docente laureato, un insegnante tecnico-pratico, un
collaboratore tecnico per i laboratori di chimica-fisica e informatica. Tali
commissioni formulano le proposte di acquisto su indicazione del responsabile
di ogni laboratorio e nei limiti finanziari indicati dal Consiglio d’Istituto,
al quale spetta in mento la delibera definitiva.
art. 20 - Prelievo del materiale
Il materiale da prelevare dal magazzino e
indicato dal docente interessato che compila il modulo relativo facendolo
controfirmare dal docente responsabile di reparto e approvato dal Preside. Non
è consentito il prelievo di materiale a disposizione di altri laboratori se non
in caso di necessita e previo accordo col docente interessato.
art. 21 - Guasti
Qualora durante l’uso si guasti uno
strumento o venga rilevata l’inefficienza di apparecchiature scientifiche o
accessori, L’insegnante tecnico-pratico e tenuto a infornare immediatamente con
nota scritta il Preside, indicando in modo dettagliato le cause, il tipo
d’intervento necessario alla riparazione e gli eventuali pezzi di ricambio.
L’insegnante tecnico-pratico e il collaboratore tecnico collaborano inoltre,
ove possibile, attivamente alla tempestiva riparazione delle apparecchiature
guaste o inefficienti.
art. 22 - Orario di servizio I.T.P.
Per tutte le incombenze indicate negli
articoli precedenti gli insegnanti tecnico-pratici utilizzano nell'ambito
dell'orario di servizio, le tre ore settimanali previste dal secondo comma
dell'art. 88 del DPR 31/05/1974 n. 417.
CAPO TERZO: PALESTRA E ATTIVITA' SPORTIVE
art. 23 - Esoneri
L'esonero totale o parziale, permanente o
temporaneo dalle lezioni di educazione fisica e stabilito dal Preside, sentito
il parere dell'autorità sanitaria. L'esonero occasionale da una lezione di
educazione fisica e consentito previa
presentazione di certificato medico oppure dietro richiesta della famiglia o
dell'allievo. L'allievo esonerato dalle lezioni di educazione fisica rimane in
palestra, secondo le indicazioni dell'insegnante. La stessa norma vale anche
nel caso di indisposizione lieve sopraggiunta durante la lezione.
art. 24 - Equipaggiamento
L'accesso e la permanenza nella palestra
richiedono tassativamente l'uso di apposite scarpe pulite. L'abbigliamento
degli allievi che prendono parte alla lezione di educazione fisica deve essere
adeguato alle indicazioni dell'insegnante.
art. 25 - Intervallo nei luoghi di
attività sportiva
Qualora l'intervallo indicato dall'orario
scolastico cada fra due ore consecutive di educazione fisica, gli allievi effettuano
l'intervallo, sotto la sorveglianza dell'insegnante, negli ultimi dieci minuti
della seconda delle suddette ore.
art. 26 - Attività sportive
L'Istituto promuove l'attività sportiva a
livello scolastico e interscolastico tenendo conto dei criteri e dei limiti
finanziari indicati annualmente dal Consiglio d'Istituto. Le attività sportive
sono predisposte e coordinate da una commissione composta dagli insegnanti di
educazione fisica interessati e da allievi, questi ultimi nominati dal Comitato
Studentesco. La commissione elegge uno degli insegnanti quale suo presidente.
CAPO QUARTO: PERSONALE A.T.A.
art. 27 - Assemblee del personale A.T.A.
L'Assemblea del personale A.T.A. e
convocata dal Preside, che ne e il Presidente, di propria iniziativa oppure
quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. L'assemblea e
convocata obbligatoriamente per esprimere un parere sulla utilizzazione dei
fondi per lavoro straordinario e per l'incentivazione e per un confronto sulla
proposta di organizzazione del lavoro e dell'orario di servizio all'inizio
dell'armo scolastico. Dovendo considerare obbligatoria la partecipazione del
personale alla assemblea, ne consegue che:
a) l'eventuale assenza deve essere
giustificata;
b) nei periodi in cui, per esigenze di
servizio, non e possibile convocarla durante l'orario obbligatorio, le ore di
assemblea saranno considerate lavoro straordinario da compensare ai sensi del
comma 2 dell'art. 5 del DPR 209/87.
L'assemblea elegge il proprio segretario.
art. 28 - Segreteria
La segreteria e il luogo dove vengono
disimpegnati i compiti di gestione contabile e di economato, di gestione del
personale e degli alunni e di gestione di quanto attiene alla didattica.
Nell’ambito delle direttive di massima impartite dal Preside la responsabilità
del funzionamento dell'ufficio di segreteria e del Coordinatore Amministrativo
che deve tenere presente, in via prioritaria, il buon andamento dell'Istituto e
la puntuale osservanza delle disposizioni degli organi superiori. L'orario di
apertura al pubblico degli uffici di segreteria e dalle ore 10.00 alle ore
13.00 di tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, e dalle ore 15.00 alle
ore 16.00 nei giorni in cui si svolgono lezioni pomeridiane. L'articolazione
dell'orario di servizio dei collaboratori amministrativi è autorizzata
annualmente dal Preside in base a una proposta sottoposta dall'Assemblea del
personale A.T.A. La proposta deve essere effettuata sulla base della
programmazione e organizzazione dell'attività scolastica deliberate dal
Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti in base ai decreti del
Provveditorato agli Studi di Novara relativi alla negoziazione decentrata
sull'orario del personale e sull'organizzazione del lavoro.
art. 29 - Personale ausiliario
Il personale ausiliario collabora, secondo
le direttive di massima del Preside e sotto il coordinamento e la vigilanza del
coordinatore amministrativo, ad un efficiente funzionamento dell'Istituto
nell'ambito delle mansioni previste dal DPR 588/85. L'articolazione dell'orario
di servizio del personale ausiliario avviene secondo i criteri di cui
all'ultimo comma dell'art. 28 del presente regolamento.
art. 30 - Collaboratori tecnici
I collaboratori tecnici mantengono
efficienti le attrezzature della scuola, secondo le direttive che il Preside
stabilisce dopo aver sentito il parere dei docenti operanti nei laboratori. In
particolare i collaboratori tecnici:
a) curano il buon funzionamento delle
officine, dei laboratori, dei reparti di lavoro;
b) provvedono alla conservazione e
manutenzione delle macchine utensili, delle apparecchiature, degli strumenti e
dei posti di lavoro, degli impianti;
c) eseguono la messa a punto delle
macchine e dei mezzi di lavoro necessari alle esercitazioni;
d) collaborano, a richiesta degli
insegnanti e in base alle loro indicazioni, allo svolgimento delle
esercitazioni;
e) effettuano il riordino del materiale
che e servito per le esercitazioni;
f) provvedono alla pulizia delle
attrezzature tecnico- didattiche e del banco di lavoro;
g) intervengono per il ritiro dal
magazzino e per il trasporto al medesimo, o viceversa, del materiale necessario
alle esercitazioni.
I collaboratori tecnici effettuano un
orario subordinato alle esigenze dei laboratori, tale orario è autorizzato annualmente
dal Preside su proposta della Commissione tecnico-scientifica e nel rispetto
dei decreti del Provveditore agli Studi di Novara relativi alla negoziazione
decentrata sull'orario del personale e sull'organizzazione del lavoro.
art. 3 1 - Magazzino
Il collaboratore amministrativo addetto al
magazzino cura, secondo le direttive di massima del Preside e sotto il
coordinamento e la vigilanza del coordinatore amministrativo, il regolare
disimpegno dei servizi di magazzino. In particolare con responsabilità diretta
provvede alla verifica e alla conservazione delle merci alla custodia del
materiale di giacenza, alla registrazione delle entrate e delle uscite di
magazzino e alla determinazione delle giacenze. L'articolazione dell'orario di
servizio avviene secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del
presente regolamento.
CAPO QUINTO: ORGANI COLLEGIALI
art. 32 - Organi collegiali
Sono organi collegiali dell’Istituto:
a) i Consigli di Classe;
b) il Collegio dei Docenti
c) il Consiglio d'Istituto;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti.
La composizione, la durata, le
attribuzioni degli organi collegiali sono stabilite dal DPR 416/1974 e
successive modificazioni e integrazioni. Le norme per l'elezione delle diverse
componenti in seno agli organi collegiali sono stabilite dal medesimo DPR n.
416, dall'O.M. 5/10/1976, dall'O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive
modificazioni e integrazioni.
art. 33 - Convocazione
La convocazione di un organo collegiale
spetta di norma al suo presidente, salvo quanto specificato negli articoli
seguenti per ciascun organo. La prima seduta di un organo collegiale, il cui
presidente sia eletto fra i propri membri, è convocata dal Preside. La
convocazione di un organo collegiale deve essere disposta in linea generale con
un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione. La
convocazione degli organi collegiali di cui all'art. 32 punto c), d), e), e
effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e
mediante affissione all'albo del relativo avviso. Il preavviso di convocazione
può essere inferiore a 5 giorni nei casi di particolare urgenza e gravita,
purché sia possibile avvisare, anche telefonicamente, tutti i membri
dell'organo. Gli organi collegiali sono convocati di norma in ore non
coincidenti con l'orario scolastico.
art. 34 - Programmazione e
coordinamento
Ciascuno degli organi collegiali programma
la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo
di realizzare, nei limiti dei possibile, un ordinato svolgimento delle attività
stesse. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri
organi collegiali dell'Istituto che esercitano competenze parallele, ma con
rilevanza diversa, in determinate materie.
art. 35 - Verbalizzazione
Di ogni seduta degli organi collegiali
viene redatto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario
dell'organo, steso su apposito registro Ogni verbale dell'organo collegiale
viene letto e approvato al termine della seduta o all'inizio della seduta
successiva.
art. 36 - Pubblicità degli atti e delle
sedute
Le sedute degli organi collegiali non sono
pubbliche, salvo per il Consiglio d'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione
gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'Istituto concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. In ogni caso l'affissione
all'albo deve avvenire, a cura del Preside, entro otto giorni dalla data di
approvazione del verbale della seduta, per un periodo non inferiore a dieci
giorni.
art. 37 - Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe e convocato dal
Preside, di propria iniziativa oppure quando ne faccia richiesta la meta dei
suoi membri, escluso dal computo il Preside. I1 Consiglio di Classe e presieduto
dal Preside oppure da un docente, membro del Consiglio stesso, suo Incaricato.
Per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari, nonché per la valutazione periodica e finale degli alunni,
il Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza dei docenti. Le
funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Preside a
uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
art. 38 - Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti e convocato dal
Preside, di propria iniziativa oppure quando ne faccia richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti. Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta
ordinaria una volta per ciascuno dei periodi in cui si divide L'anno scolastico
e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita. le
competenze del Collegio dei Docenti sono indicate dall'art. 4 del DPR 416/1974.
Inoltre il Collegio dei Docenti, nella sua prima riunione ordinaria nomina, su
proposta del Preside, il responsabile della biblioteca, la commissione per gli
acquisti di apparecchiature e materiale d'uso per i laboratori, ecc. Al
Collegio dei Docenti spetta la gestione delle 80 ore annuali a norma dell'art.
14 del DPR 399/1988.
art. 39 - Consiglio di Istituto
La convocazione del Consiglio di Istituto
spetta al presidente, di propria iniziativa ovvero quando ne facciano richiesta
il presidente della Giunta Esecutiva o la maggioranza del Consiglio. La
composizione, la durata e le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono
stabilite dagli art. 5 e 6 del Le DPR 416/1974. I componenti del Consiglio
d'Istituto che si assentano per tre volte consecutive senza valida
giustificazione sono dichiarati decaduti e surrogati dai primi non eletti delle
rispettive componenti. Il Consiglio d'Istituto può inoltre delegare la Giunta
Esecutiva per la soluzione di problematiche urgenti da ratificare nella prima
riunione successiva del Consiglio d'Istituto.
art. 40 - Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva e convocata dal
Preside, che ne è il presidente, quando se ne presenti l'opportunità, specie in
relazione alle riunioni del Consiglio di Istituto. La Giunta predispone il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio
d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, cura l'esecuzione
delle relative delibere esprime il proprio parere sulle richieste dei genitori
di convocazione della relativa assemblea, delibera in materia disciplinare le
punizioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'art. 19 del RD 653/1925 e
terzo comma dell'Art. 6 della legge 748/1977.
art. 41 - Comitato per la valutazione
del sevizio degli insegnanti
Il comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti e convocato dal Preside:
a) per la valutazione del servizio
inchiesta dai singoli interessati, a norma dell'art. 66 del DPR 416/1974
b) alla conclusione dell'anno prescritto
agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi
dell'art. 58 del DPR 416/1974
c) ogni qualvolta se ne presenti la
necessita.
CAPO SESTO: ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI
GENITORI
art. 42 - Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche possono essere
di classe e d'Istituto. Esse costituiscono occasione importante di
partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e
della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. La
data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee studentesche devono
essere presentate al Preside con almeno 5 giorni di preavviso.Le assemblee non
possono tenersi durante l'ultimo mese di lezione. Alle assemblee di Istituto
svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a 4, può
essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata
dal Consiglio di Istituto. Alle assemblee studentesche possono assistere il
Preside e tutti gli insegnanti in sevizio in quelle determinate ore.
art. 43 - Assemblea di classe degli
studenti
L'assemblea di classe degli studenti e
convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di Classe,
oppure da almeno la meta dei componenti la classe. L'assemblea di classe deve
essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre nelle ore
della stessa disciplina. All'assemblea assistono il Preside o l'insegnante. La
data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea di classe devono
essere presentate al Preside con almeno tre giorni di preavviso e con il
nullaosta degli insegnanti in servizio nel giorno e nelle ore indicate.
L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della
classe e formula in tal senso proposte al Consiglio di Classe.
art. 44 - Assemblea di Istituto degli
studenti
L'assemblea di Istituto degli studenti e
convocata dal suo presidente su richiesta di almeno la meta dei componenti il
Comitato Studentesco oppure da un decimo degli alunni dell'Istituto. Ove il
presidente non sia ancora stato eletto, l'assemblea e convocata dal Preside in
base alla richiesta di cui al presente comma. Nell'impossibilità di disporre di
un locale idoneo, le assemblee si svolgeranno separatamente (sede- succursale).
Per problemi riguardanti gli studenti della sede e della succursale l'assemblea
si svolgerà tra i soli rappresentanti di classe (Comitato Studentesco). I
lavori dell'assemblea sono diretti dal presidente o, in sua assenza, dal
vicepresidente. L'ordine e mantenuto dal Comitato Studentesco. Di ogni
assemblea di Istituto viene redatto un verbale che, firmato dal presidente e
dal Segretario, e affisso all'apposito albo.
art. 45 - Comitato Studentesco
Il Comitato Studentesco e formato dai rappresentanti
di classe eletti con regolari votazioni interne a scrutinio segreto. Il
Comitato elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il
Comitato si riunisce quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Della riunione deve essere informato preventivamente il Preside, il quale ha in
ogni momento la facoltà di convocare il Comitato. Il Comitato Studentesco
discute i problemi inerenti alla comunità scolastica, prepara i lavori
dell'assemblea di Istituto e ne predispone l'ordine del giorno, assicura il
mantenimento dell'ordine durante le assemblee, nomina i rappresentanti degli
allievi in seno alla commissione tecnica per le attività sportive, delibera le
manifestazioni collettive degli studenti a norma del successivo art. 46.
art. 46 - Manifestazioni collettive
degli studenti
Le manifestazioni collettive degli
studenti che comportino l'astensione dalle lezioni sono deliberate dal Comitato
Studentesco a maggioranza assoluta dei suoi membri e notificate al Preside, con
almeno tre giorni di preavviso, e agli alunni dell'Istituto per mezzo di un
comunicato scritto firmato dal presidente del Comitato o, in sua assenza, dal
vicepresidente. Il comunicato deve contenere le ragioni della manifestazione,
la data e le modalità di svolgimento della medesima; l'adesione degli studenti
alle manifestazioni e facoltativa. La partecipazione, durante le ore di
lezione, a manifestazioni non deliberate e non comunicate a norma del primo
comma del presente articolo, e considerata assenza ingiustificata e arbitraria
(vedi art. 3 ultimo comma).
art. 47 - Assemblee di classe dei
genitori
L'assemblea di classe dei genitori è
convocata dai genitori eletti nel Consiglio di Classe. Se si svolge nei locali
della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati
preventivamente col Preside. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di
lezione. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività
scolastica della classe e formula proposte in tal senso al Consiglio di Classe.
Vi possono assistere, con diritto di parola, il Preside e i docenti della
classe.
art. 48 - Assemblea di Istituto dei
genitori
L'assemblea di Istituto dei genitori e
convocata dal suo presidente ove sia stato eletto, oppure dalla maggioranza del
Comitato dei Genitori. Oppure quando lo richiedano almeno un terzo dei
genitori.
Se l'assemblea si svolge nei locali della
scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati
preventivamente col Preside. L'avviso di convocazione deve contenere anche
l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. Essa
discute di problemi inerenti alla comunità scolastica dell'Istituto e formula
proposte in tal senso al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.
All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Preside e i
docenti dell'Istituto.
art. 49 - Comitato dei Genitori
I rappresentanti dei genitori eletti nei
Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori che elegge un
Presidente e un Vicepresidente. Il Comitato dei Genitori si riunisce su
convocazione del suo presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti. Della riunione deve essere informato preventivamente il
Preside, il quale ha in ogni momento la facoltà di convocare il Comitato. Il
Comitato dei Genitori discute i problemi inerenti alla comunità scolastica,
prepara i lavori dell'assemblea di Istituto dei genitori e ne predispone
L'ordine del giorno.
CAPO SETTIMO: SANZIONI
art. 50 - Sanzioni
Le infrazioni al presente regolamento sono
punite secondo le vigenti norme di legge.
Al personale docente di applicano le
sanzioni disciplinari previste dagli articoli dal 492 al 508 del Decreto
Legislativo 297/l994. Al personale A.T.A. si applicano le sanzioni disciplinari
previste dagli artt. 78, 79, 80, 81 e 84 del DPR 3/1957 e dagli articoli 575,
576, 577 e 578 del Decreto Legislativo 297/1994. Agli allievi si applicano le
sanzioni disciplinari previste dal capo III, artt. da 19 a 25, del RD 653/1925.
Le competenze sono stabilite dall'art. 6 della legge 748/1977.
CAPO OTTAVO: NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 51 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente
regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni
ministeriali relative. Le norme del
regolamento che vengano a trovarsi in contrasto con disposizioni di legge sono
di per se abrogate.
art. 52 - Approvazione e revisione
regolamento
Il regolamento e approvato dal Consiglio
di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del
Collegio dei Docenti, dell'assemblea del personale A.T.A, del Comitato
Studentesco e del Comitato dei Genitori. La votazione si svolge per alzata di
mano, prima su ciascun articolo e poi sull'intero regolamento. Se un articolo
del regolamento non ottiene la prescritta maggioranza, l'articolo deve essere
sostituito. Se la votazione finale ha avuto esito negativo, il regolamento non
può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. Le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni degli articoli del presente regolamento, successive
alla sua approvazione, sono approvate dal Consiglio di Istituto a maggioranza
assoluta dei suoi membri su proposta del Preside o dei 2/3 dei seguenti organi:
a) Collegio dei Docenti;
b) Assemblea A.T.A.;
c) Comitato Studentesco;
d) Comitato dei Genitori.
La votazione si svolge per alzata di mano
su ogni singolo emendamento. Se un emendamento e stato respinto, non può essere
ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. Il presente art. 52 deve
essere discusso e approvato per primo.
art. 53 - Entrata in vigore e
pubblicazione del regolamento
Il regolamento entra in vigore il 1°
Gennaio l995. Copia del regolamento e depositata in presidenza, in Segreteria a
e esposta in permanenza nella sala insegnanti. Inoltre copia del regolamento
viene consegnata a ciascuno degli allievi e del personale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
osservare e far osservare il regolamento dell'Istituto.