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STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Ai sensi degli artt. 3 e 19 dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) vigente dal 1° gennaio 1960, e dell'art. 21 del precedente Statuto del medesimo Ente, è costituita la Società cinofila specializzata: "Società Italiana Collies", altrimenti detta "S.I.C.", con sede in Roma. Essa mira a svolgere, con riconoscimento ufficiale dell'E.N.C.I., a fianco di questo Ente, e come Socio Collettivo Specializzato, la più efficace azione per il miglioramento, l'incremento e la diffusione in Italia delle razze canine Pastore Scozzese a pelo lungo e Pastore Scozzese a pelo corto, nonché a valorizzarne i pregi ai fini sportivi.

Art. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, la Società:

  1. potenzia la produzione e l'allevamento del collie, propagandone la qualità ed assistendo, nei limiti delle proprie possibilità, gli associati in tutte le iniziative di interesse generale rivolte allo studio ed al miglioramento della razza;
  2. assolve quegli incarichi e quelle mansioni di controllo sulla razza del collie e sul suo allevamento che, anche a seguito di opportuni accordi, l'E.N.C.I. stesso avesse ritenuto opportuno affidarle;
  3. individua i migliori riproduttori e quelli atti a migliorare le doti psicosomatiche del Pastore Scozzese;
  4. facilita ai propri associati l'utilizzazione, l'acquisto e l'eventuale importazione di soggetti di particolare interesse;
  5. programma esposizioni - direttamente in collaborazione con 1'E.N.C.I. e con altre Società specializzate - rivolte a facilitare l'individuazione dei migliori collies tra i soggetti di allevamento italiano, e tra quelli provenienti dall'estero, allo scopo di ricavarne elementi atti a valutare le reale efficienza del patrimonio canino nazionale ed a favorirne il continuo miglioramento;
  6. favorisce, anche attraverso la pubblicazione di idonei studi, la preparazione teorica e pratica dei propri associati, soprattutto di coloro che, possedendone le capacità e l'esperienza, aspirassero a conseguire la nomina a giudice dell'E.N.C.I.;
  7. opera, in collaborazione con 1'E.N.C.I. e con le altre Società specializzate da questo riconosciute, al fine di raggiungere gli scopi comuni.

 

SOCI

Art. 3

Possono essere soci della S.I.C. tutti i cittadini italiani ed esteri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano della razza del collie e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti della Società ed in conseguenza, della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. Sono considerati automaticamente soci sostenitori tutti gli allevatori di collies iscritti alla Società, che siano titolari di affisso riconosciuto E.N.C.I.

Il Consiglio potrà nominare soci onorari o soci vitalizi persone che abbiano acquisito benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I soci vitalizi conservano invece il diritto al voto e versano un'unica quota all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina. Non hanno diritto al voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 5

Per far parte in qualità di socio della Società, occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori, ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

Sulla domanda del socio decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6

L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai soci.

Art. 7

L'iscrizione a socio, vale per l'annata in corso ed è vincolante per l'anno successivo, se il socio non presenta lettera raccomandata con formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
  2. per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1 ° marzo di ogni anno;
  3. per espulsione deliberata dall'assemblea generale su proposta del Consiglio;

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dall'anno precedente.

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

Art. 10

  1. l'assemblea dei soci;
  2. il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'E.N.C.I.;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato Probiviri;
  5. il Collegio Sindacale e dei revisori dei conti;
  6. il Comitato Tecnico.

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11

L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, che siano soci dall'anno precedente. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata: sono ammesse cinque deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Il socio può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente della Società presso la sede della stessa.

Art. 12

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il controllo dei risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità, la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno dove il Consiglio riterrà pportuno,

entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure, quando sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio sindacale o da almeno un terzo dei Soci, aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con la tempestiva pubblicazione dell'avviso sull'organo o in altri periodici dell'E.N.C.I. o con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, che devono essere spediti almeno 15 gg. Prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata sull'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 1 soci onorari possono partecipare all'assemblea prendendo la parola, senza però il diritto al voto.

Art. 14

L'assemblea ha diritto di deliberare su:

  1. programma generale della Società;
  2. elezioni delle cariche sociali;
  3. rendiconti morali e finanziari;
  4. modifiche dello statuto;
  5. misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista dall'art. 4;
  6. ogni altro argomento inscritto all'Ordine del giorno.

Spetta inoltre all'assemblea eleggere 6 Consiglieri , 3 Sindaci effettivi ed uno supplente, nonché due membri del Comitato Tecnico.

CONSIGLIO

Art. 15

Il Consiglio è composto di 6 consiglieri eletti dall'assemblea generale fra i soci. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro 2 mesi di tale stato di fatto, alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per la nuova elezione del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi societari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume e licenzia il personale, stabilendone le mansioni, le remunerazioni ecc.

Art. 17

Il Consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno (o due) vice presidenti della società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente e il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri, i segretari e il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una enumerazione per il loro lavoro.

Art. 18

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, e, straordinariamente quando lo ritengano opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione vanno diramati dal Presidente almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice presidente, oppure, anche se questi mancasse, dal consigliere più anziano in età. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non intervenissero senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, sia nei rapporti interni come in quelli esterni: vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea generale dei soci; provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente alla prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un presidente onorario anche non consigliere, purchè socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

 

COMITATO TECNICO

Art. 20

Il comitato tecnico è composto di tre membri

  1. dal presidente della società che è anche presidente del comitato;
  2. da due membri nominati dall'assemblea.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni, o per altre cause, uno o più membri, spetta al presidente della società richiederne la sostituzione agli Enti o agli organi competenti. In caso di dimissione totale del Consiglio, o di nomina di un commissario straordinario, anche il comitato tecnico si riterrà decaduto; la sua ricomposizione verrà disposta successivamente e secondo le norme del presente statuto.

Art. 21

Il comitato tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della società. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento delle razze dei collies in Italia, al confronto degli allevamenti, alla individuazione ed all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni ecc., rientrano nella competenza del comitato tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal comitato tecnico e, per quanto possibile, di attuarle rendendosi anche interprete delle medesime presso 1'E.N.C.I. ed i suoi organi competenti.

Art. 22

Per la convocazione del comitato tecnico, per il suo funzionamento, valgono le norme già indicate nell'art. 18 per il Consiglio.

 

COLLEGIO SINDACALE E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24

Il patrimonio della società è costituito da:

  1. beni mobili e immobili;
  2. somme accantonate;
  3. qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della società sono costituite da:

  1. quote annuali versate dai soci;
  2. eventuali contributi concessi dall'E.N.C.I. e da altri enti o persone;
  3. altri proventi pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 25

L'esercizio finanziario va dal I° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si assuma direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI.

Art. 26

I bilanci consuntivi approvati dall'assemblea generale dei soci e quelli preventivi predisposti dal Consiglio, vanno trasmessi in copia all'ENCI. entro un mese dalle relative deliberazioni, accompagnati dalle relazioni del Consiglio e da ogni altro chiarimento opportuno.

 

NORME DISCIPLINARI

Art. 27

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il socio che trasgredisca tali obblighi o comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Questo è formatola 3 membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale dei soci, fra i soci che non ricoprano già la carica di consiglieri. Uno dei membri effettivi sarà un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di 3 membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto, e firmate, al Consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con voto scritto e motivato, dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno di almeno 15 gg. per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: CENSURA e SOSPENSIONE fino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci, che si pronunceranno in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio socio, che sia iscritto alla società, saranno adottati anche da questa.

 

VARIE

Art. 28

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art. 29

L'organo ufficiale di stampa della società è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell'E.N.C.I. Su tale pubblicazione, o su altre edite dall'E.N.C.I., la società potrà dar corso anche alla stampa di un proprio Notiziario periodico che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori della S.I.C. e di interesse particolare per i soci.

Art. 30

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non al Consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritti al voto in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 31

All'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni, e, in caso di mancato funzionamento e di grave irregolarità, violazione statutaria, di nominare un commissario "ad acta.", di sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarìzzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 32

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge e dei principi generali di diritto.