PENSIONISTICA PRIVILEGIATA PER I MILITARI DI LEVA


DEFINIZIONI GENERALI

L'art. 67, ultimo comma, del D.P.R. 1092/73 dispone che ai militari di grado compreso tra Soldato e Caporal-maggiore che abbiano riportato per causa di servizio, una delle infermità elencate nella Tabella A allegata alla Legge 313/68 (più correttamente una delle infermità elencate nelle Tabelle A o B allegate al D.P.R. 834/81, per effetto delle modifiche disposte dall'art. 1 della Legge 111/84), e non suscettibile di miglioramento, è concessa la Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare (P.P.O.).

Tale concessione si estende di diritto al SOLDATO DI LEVA per effetto dell'art. 2 della Legge 308/81.

IMPORTO DELLA P.P.O.

L'importo della Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare è stato inizialmente fissato dalla Tabella 3 allegata allo stesso D.P.R. 1092/73.

L'art. 9 della legge 177/76 sostituisce la citata Tabella 3, con una nuova tabella denominata "B" che diventa il nuovo riferimento a partire dal 1° gennaio 1978.

Gli importi della Tabella B sono stati più volte aggiornati: una prima volta dall'art. 15 della Legge 9/80 e, una seconda volta, dall'art. 8 della Legge 111/84.

L'art. 16 della Legge 9/80 dispone altresì che gli importi della Tabella B siano soggetti a perequazione automatica con decorrenza 1° gennaio di ogni anno.

Particolare attenzione va posta alla decorrenza riconosciuta alla P.P.O., secondo l'art. 191 del D.P.R. 1092/73 essa decorre dalla data di cessazione dal servizio (data di congedo) ovvero, per le istanze presentate a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza nel solo caso in cui questa, però, sia stata presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla pensione.

Interessi legali

A parziale ristoro dell'ulteriore danno economico derivante dal ritardo con il quale si procede al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e alla relativa sua liquidazione, la Pubblica amministrazione riconosce gli interessi legali sull'importo che verrà liquidato con le modalità previste dal Decreto del Ministero del tesoro 352/98.

Gli interessi legali vengono calcolati secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del citato decreto, per ogni giorno di ritardo successivo al termine che la stessa Amministrazione si è data per completare l'esame della domanda di pensione privilegiata ordinaria termine che è fissato dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 603/93 e 690/96 in 330 giorni (di cui 270 a disposizione della C.M.O. per provvedere alla visita medico-legale) dalla presentazione della domanda medesima, ai quali vanno comunque aggiunti quelli necessari al C.P.P.O. per formulare il suo parere e che attualmente non sono quantificati da alcun regolamento (c.d. fase endoprocedimentale, cfr. note allegate alla tabella di cui al D.M.603/93).

 

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Data ultima modifica: 09/08/01