EQUO INDENNIZZO PER I MILITARI DI LEVA


Definizioni generali

La Legge 23 dicembre 1970, n. 1094 estende al personale militare il diritto ad un Equo Indennizzo nel caso venga colpito da una delle infermità elencate nelle tabelle A o B allegate alla Legge 648/50 (più correttamente alle infermità elencate nelle tabelle A o B allegate al D.P.R. 834/81, per effetto delle modifiche disposte dall'art. 1 della Legge 111/84), e riconosciuta come derivante da causa di servizio.

Nel concetto di personale militare è incluso a decorrere dal 1/1/1979 anche il SOLDATO DI LEVA, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 308/81.

L'equo indennizzo va riconosciuto, in applicazione del dettato della Legge 23 dicembre 1970, n. 1094  con le modalità previste dagli articoli da 50 a 60 del D.P.R. 686/57, dal D.P.R. 349/94 anche se quest'ultimo provvedimento ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti, esso NON non è sicuramente applicabile infatti, ai procedimenti di concessione di equo indennizzo al personale militare (almeno per quel che riguarda la composizione dei membri della C.M.O. chiamati a valutare l'infermità dal punto di vista medico-legale), e finalmente da una norma, almeno più chiara nei confronti del personale militare costituita dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. e dal decreto attuativo del ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004.

 

Importo dell'equo indennizzo

L'importo dell'equo indennizzo varia in funzione della gravità dell'infermità riportata e della classe iniziale dello stipendio annuale del grado ricoperto, ed è liquidato secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Legge 1094/70 per gli infortuni occorsi fino al 12 luglio 1980.

Il SOLDATO DI LEVA non è una qualifica funzionale ricompresa nei livelli retributivi contrattualizzati, perciò ad esso la legge 1094/70 assegnava convenzionalmente, ai fini del beneficio dell'equo indennizzo, la qualifica convenzionale di SERGENTE, vedi ancora tabella allegata alla Legge 1094/70.

L'indennizzo massimo previsto per le infermità-invalidità riconosciute ad assegnate a quelle di I categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/81, è pari, per il SOLDATO DI LEVA, a 4,65 volte lo stipendio annuale iniziale del grado di sergente alla data della domanda d'indennizzo (presentata nel periodo 1° gennaio 1970 - 12 luglio 1980); per le infermità meno gravi (categorie dalla II alla VIII), si applicano le riduzioni percentuali dell'importo massimo, previste dalla solita tabella allegata alla Legge 1094/70.

La legge 11 luglio 1980 n. 312 entrata in vigore il successivo 13 luglio 1980 all'art. 154 cambia le modalità di calcolo dell'equo indennizzo, rideterminandolo, per le domande presentate tra il 13 luglio 1980 ed il 31 dicembre 1994, nella sua misura massima (infermità di I categoria tabella A) a 2,5 volte lo stipendio annuale della classe iniziale della qualifica funzionale ricoperta maggiorato dell'80%, rimanendo valide le riduzioni percentuali dell'importo massimo, previste dalla solita tabella allegata alla Legge 1094/70, per le patologie meno gravi dalla II all'VIII categoria di tabella A e a quelle di tabella B. Per il soldato di leva rimane in sostanza valida  l'assunzione convenzionale dello stipendio del sergente, in quanto la classe iniziale previste per i dipendenti militari dalla stessa legge 312/80 all'art. 137 è sempre quella di sergente.

La legge 23 dicembre 1994 n. 724 con l'art. 22, commi da 27 a 29 cambia di nuovo le modalità di calcolo degli importi dell'equo indennizzo. Si abroga l'art. 154 della legge 312/80 ed in sostanza si abbassa a 2 volte il coefficiente moltiplicativo dello stipendio annuale in godimento al momento dell'infortunio per indennizzare un'infermità di I categoria tabella A, e si conservano le riduzioni percentuali dell'importo massimo, previste dalla solita tabella allegata alla Legge 1094/70, per le patologie meno gravi dalla II all'VIII categoria di tabella A e a quelle di tabella B.

Infine, la legge 23 dicembre 1996 n. 662 all'art 1, commi da 119 a 121 istituisce una nuova tabella di liquidazione dell'Equo indennizzo valida per la liquidazione di indennizzi per infortuni subiti a partire dal 1° gennaio 1997 da tutto il personale civile e militare dello Stato (così come definito dall'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29), conservando a 2 il coefficiente moltiplicativo ma soprattutto assumendo come base di calcolo lo stipendio annuale iniziale (non quello in godimento al momento dell'infortunio). Questo significa che per il soldato di leva ed equiparato (allievo delle accademie militari, ecc.) lo stipendio base convenzionale per il calcolo dell'indennizzo per infortuni patiti dal 1° gennaio 1997 diventa quello del V livello retributivo (1° Caporalmaggiore).

Dal 1° gennaio 1997 è da ritenersi quindi, anche abrogata la tabella annessa alla legge 1094/70.

Nel corso degli anni cambiano anche i livelli retributivi in cui è collocata la figura professionale del sergente.
Lo stipendio tabellare iniziale annuo del grado di SERGENTE è quello corrispondente al IV livello retributivo del personale Militare per il periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e il 31 dicembre 1991 (art. 137, legge 11 luglio 1980, n. 312), al V livello retributivo del personale Militare per il periodo che va dal 1° gennaio 1992 al 31 agosto 1995, come stabilito dal Decreto Legge 4 dicembre 1992, n. 469.
Con decorrenza 1° settembre 1995 è quello corrispondente al VI livello retributivo del personale Militare, come stabilito dall'art. 31 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Ma come già detto questo livello retributivo non rileva più a partire dal 1° gennaio 1997 per la liquidazione di equo indennizzo a soldati di leva ed equiparati.

Gli importi dello stipendio tabellare iniziale vengono adeguati in occasione dei rinnovi contrattuali per il personale delle Forze Armate e sono riportati nella sezione documenti.

Per il personale militare, i rinnovi contrattuali vengono recepiti con cadenza biennale (per la parte economica) e quadriennale (parte generale e normativa), così come stabilito dal Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Il primo accordo sottoscritto secondo le nuove norme è stato recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, mentre l'ultimo, ed attualmente in vigore, provvedimento di concertazione è stato recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.

Interessi legali

A parziale ristoro dell'ulteriore danno economico derivante dal ritardo con il quale si procede al riconoscimento del diritto all'indennizzo e alla relativa sua liquidazione, la Pubblica amministrazione riconosce gli interessi legali sull'importo che verrà liquidato con le modalità previste dal Decreto del Ministero del tesoro 352/98.

Gli interessi legali vengono calcolati secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del citato decreto, per ogni giorno di ritardo successivo al termine che la stessa Amministrazione si è data per completare l'esame della domanda di equo indennizzo, termine che è fissato dai decreti ministeriali nn. 603/93 e 690/96 in 330 giorni, dalla presentazione della domanda medesima, ai quali vanno comunque aggiunti quelli necessari al C.P.P.O. per formulare il suo parere e che attualmente non sono quantificati da alcun regolamento.

Divieto di cumulo

L'equo indennizzo non è cumulabile ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 686/57 con il risarcimento del danno liquidato da una assicurazione il cui premio è a carico dello Stato.
Nel caso del soldato di leva questo può avvenire, ad esempio, per le lesioni e i danni sofferti a seguito di incidente stradale in cui rimane coinvolto un autoveicolo dell'Amm.ne militare.
La ragione di una simile disposizione discende dal fatto che l'equo indennizzo è un risarcimento della sola menomazione dell'integrità fisica, mentre il risarcimento da parte dell'assicuratore copre tutto il danno subito nel suo significato civilistico, quindi fisico, materiale e morale, ovvero ricomprende anche la frazione del danno indennizzato con l'istituto in esame (E. I.), un doppio risarcimento dello stesso tipo di danno andrebbe cioè interpretato come un indebito arricchimento.

La metà dell'importo liquidato con l'equo indennizzo non è cumulabile ai sensi dell'art. 60, del D.P.R. 686/57 con la pensione privilegiata ordinaria concessa per la stessa infermità cui ha dato luogo l'indennizzo purché essa sia tra quelle ascrivibili alla Tabella A. L'importo in eccesso viene recuperato con trattenute mensili pari al 10% della rata di pensione in godimento.

E' invece, cumulabile per l'intero, l'equo indennizzo liquidato insieme a pensione privilegiata quando questa è liquidata come indennità una tantum sotto forma di una o più annualità di pensione (Cfr.: Corte dei Conti, sez. IV sent. n. 1108 del 1980).

 

 

 

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Data ultima modifica: 28 mar 2005