regolamento
dell'associazione liberi
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TITOLO
I NORME DI ADESIONE |
Art.1 |
Per
diventare socio ordinario è necessario presentare domanda
scritta al Presidente dell'Associazione, corredata dei seguenti
dati:
- nome
e cognome del richiedente;
- indirizzo
e numero telefonico;
- professione;
- data
della richiesta;
- formale
adesione alle finalità dell'Associazione.
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Art.2 |
L'ammissione
a soci ordinari è subordinata al versamento della quota associativa
annuale, di cui all'art.3, e all'approvazione del Consiglio Direttivo
che decide a maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo entro tre
mesi dalla presentazione delle domande delibera sull'ammissione a
socio ordinario. |
Art.3 |
Per
l'adesione (iscrizione o rinnovazione) il socio ordinario è
tenuto al versamento della quota associativa annuale, stabilita in
€ 20,00. |
Art.4 |
Presso
il Consiglio Direttivo è tenuto il libro dei soci ordinari
in cui sono contenute le domande presentate e le relative deliberazioni
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. |
Art.5 |
Sono
motivo di decadenza del titolo di socio:
- la
non partecipazione alla vita dell'Associazione;
- un
comportamento personale, pubblico o privato, in palese contrasto
con le finalità dell'Associazione e le norme di legge della
Repubblica Italiana.
Sulla decadenza del titolo di socio delibera l'Assemblea o, in caso
urgente, il Consiglio Direttivo che richiederà la ratifica
del suo operato all' Assemblea, convocata allo scopo dal Presidente
entro 10 giorni dall'emissione del provvedimento.
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Art.6 |
Simpatizzanti
sono tutti coloro che, avendo espresso il desiderio di diventare soci
ordinari, iniziano a partecipare alla vita dell'Associazione. La qualifica
di simpatizzante è attribuita dal Presidente dell'Associazione
a seguito di una manifestazione di volontà dell'interessato. |
Art.7 |
E'
previsto un libro dei soci sostenitori tenuto presso il Consiglio
Direttivo. L'iscrizione al libro e la decadenza da socio sostenitore
avvengono per delibera del Consiglio Direttivo. |
TITOLO
II IL CONSIGLIO DIRETTIVO |
Art.8 |
Il
Consiglio Direttivo è composto di sei membri. In caso di dimissioni
la sostituzione avviene attraverso una nuova votazione dell'Assemblea. |
Art.9 |
La
convocazione del Consiglio Direttivo avviene attraverso i mezzi che
vengono ritenuti più opportuni non meno di cinque giorni prima
della riunione e nei casi urgenti a mezzo di messo in modo che i consiglieri
ne siano informati almeno il giorno precedente alla riunione. |
Art.10 |
E'
obbligo redigere in tutti i consigli direttivi un verbale che sintetizzi
gli interventi inerenti i punti dell'ordine del giorno. In testa al
verbale dovranno essere indicate le presenze e le assenze (giustificate
o ingiustificate).
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Art.11 |
Tutti
i verbali così redatti dovranno avere lettura ed approvazione
nella successiva seduta del Consiglio e dovranno essere sottoscritti
dal Presidente. |
Art.12 |
Le
votazioni sono generalmente palesi. Sono invece segrete quando ciò
sia richiesto da uno solo dei consiglieri o quando si tratti di affari
nei quali siano interessati Sindaci o Amministratori o parenti o affini
fino al terzo grado. |
Art.13 |
A
parità di voti:
- nelle
votazioni palesi prevale il voto del Presidente;
- nelle
votazioni segrete la parità comporta la nuova votazione
della proposta.
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TITOLO
III ASSEMBLEA |
Art.14 |
Il
Presidente guida il dibattito e garantisce il corretto svolgimento
dei lavori dell'Assemblea. In sua assenza queste funzioni vengono
ricoperte dal Vice-Presidente dell'Associazione ovvero, in assenza
anche di quest'ultimo, dal socio più anziano. |
Art.15 |
Il
Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o su richiesta del Consiglio
medesimo, di un terzo dei soci ordinari ovvero del Collegio dei Revisori
dei Conti, fissa l'ordine del giorno, aggiungendo comunque autonomamente
quelle questioni che risultano improrogabili. |
Art.16 |
La
convocazione dell'Assemblea avviene attraverso i mezzi che vengono
ritenuti più opportuni e necessariamente riporta l'ordine del
giorno della seduta.
In caso di contestazioni, verrà inserita, al primo punto dell'Assemblea
successiva, la proposta di modifica della procedura di convocazione. |
Art.17 |
La
convocazione dell'assemblea fatta dal Collegio dei Revisori dei Conti
o da un terzo dei soci deve essere preceduta dalla comunicazione dei
punti da trattare al Presidente. In questo caso l'assemblea deve aver
luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta. |
Art.18 |
Le
deliberazioni devono essere conservate in un verbale sottoscritto
dal Presidente. |
Art.19 |
Per
le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata
di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di
questioni inerenti persone si procederà a scrutinio segreto,
salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. |
Art.20 |
All'assemblea
possono intervenire e partecipare tutti i soci ordinari che risultino
regolarmente iscritti in data antecedente alla convocazione della
stessa, provvisti di tesserino o invito e documento di riconoscimento.
Inoltre possono intervenire anche persone estranee all'Associazione,
espressamente invitate dal Consiglio Direttivo, in qualità
di esperti, per trattare problemi attinenti all'ordine del giorno,
o simpatizzanti in qualità di uditori. |
TITOLO
IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
Art.21 |
Il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione.
Vigila inoltre sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta
la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma
di legge ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
I Revisori effettivi che possono in ogni momento provvedere anche
individualmente ad atti di ispezione e di controllo devono effettuare
gli accertamenti periodici e quanto stabilito dalla legge. Di ogni
ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire
nell'apposito libro. |
TITOLO
V MODIFICHE DEL REGOLAMENTO |
Art.22 |
Le
modifiche del Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea
con i voti validi di almeno tre quarti dei soci. |
Abano
Terme, 3 luglio 2002 |