statuto
dell'associazione liberi
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TITOLO
I COSTITUZIONE |
Art.1 |
L'Associazione
"Liberi" si costituisce dalla spontanea aggregazione di
cittadini, animati dai comuni valori di libertà, giustizia,
pace e solidarietà, al fine di contribuire allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della Comunità Aponense attraverso l'assunzione
e la sollecitazione di responsabilità politiche e civili volte
alla realizzazione del bene comune. |
TITOLO
II SEDE E DURATA |
Art.2 |
L'Associazione
"Liberi", con sede in via Monte Altore, n.2, ad ABANO TERME
(PD), ha durata illimitata. |
TITOLO
III SCOPI E MEZZI |
Art.3 |
L'Associazione
"Liberi" non ha scopo di lucro né per sé
né per i propri membri e persegue le seguenti finalità:
- promuove
una attività di costante e qualificato monitoraggio e controllo
dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio,
al fine di far maturare un'attiva coscienza civica in grado di
tradursi nell'assuzione di responsabilità personali e collettive;
- propone
all'intera Comunità ed agli enti pubblici preposti il proprio
contributo di analisi in merito alle seguenti questioni: programmazione
del territorio, organizzazione dei servizi alla persona ed alla
Comunità, uso e sfruttamento delle risorse comunali economiche
e patrimoniali,organizzazione della struttura comunale, attività
termali e turistiche, salvaguardia della sicurezza dei cittadini
e quant'altro connesso all'attività politica ed amministrativa;
- si
attiva per la tutela e la valorizzazione della risorsa termale,
quale elemento fondante ed insostituibile della Comunità
Aponense, proponendosi di garantirne l'efficacia curativa, un
razionale sfruttamento e la promozione delle attività termale
e turistica ad essa collegate;
- collabora
con istituzioni, associazioni, enti, partiti politici ed altre
formazioni sociali al fine di rimuovere le varie forme di ingiustizia
e di contribuire alla promozione ed al riconoscimento del primato
e della dignità della persona, della famiglia e dell'intera
Comunità, nella piena tutela dell'ambiente e del territorio,
garantendo altresì un utilizzo sostenibile delle risorse;
- si
interessa alla vita dell'intera Comunità Nazionale ed Internazionale
con particolare riferimento ai temi dello sviluppo economico e
sociale, del riconoscimento dei diritti civili e politici, della
pace, dell'autodeterminazione dei popoli, della salvaguardia dell'ambiente
e della tutela del territorio e dello sfruttamento delle risorse.
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Art.4 |
L'Associazione
persegue i propri scopi sociali con interventi di varia natura:
- cura
l'informazione e la formazione dei propri soci avvalendosi di
competenze interne ed esterne all'Associazione;
- organizza
incontri, dibattiti, ed altre iniziative idonee alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sui temi connessi alle finalità
statutarie;
- quali
strumenti di informazione dell'opinine pubblica può utilizzare
un proprio giornale e altri mezzi quali comunicati stampa, volantini,
ciclostilati, sistemi di posta tradizionale ed elettronica e quant'altro
possa essere ritenuto atto allo scopo;
- al
fine di raggiungere la cittadinanza utilizza gli spazi messi a
disposizione dalla stampa locale e nazionale;
- si
attiva per essere da stimolo per gli Enti Pubblici richiamandoli
alle loro responsabilità istituzionali e denunciando le
relative inadempienze;
- collabora
con gli Enti Pubblici alla realizzazione di iniziative ed allo
sviluppo di progetti in linea con le finalità statutarie,
evitando ogni possibile forma di supplenza;
- può
partecipare alle elezioni Comunali con un proprio simbolo ed una
propria lista o aggregarsi ad altre forze del territorio;
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Art.5 |
Per
il conseguimento di tali scopi l'Associazione può:
- usufruire
di risorse economiche e finanziarie proprie o provenienti da contributi
e donazioni di Enti Pubblici, altre Associazioni ed Enti nonchè
privati cittadini;
- dotarsi
di una testata giornalistica nonchè di un sito internet;
- acquistare
e vendere beni mobili e immobili;
- stipulare
contratti.
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TITOLO
IV SOCI |
Art.6 |
L'Associazione
"Liberi" si compone di due tipi di soci:
Sono
soci ordinari i soci fondatori e tutti coloro che abbiano partecipato
alla vita dell'Associazione per almeno sei mesi in qualità
di simpatizzanti e si rendano disponibili a collaborare direttamente
e in modo continuativo in attività e iniziative dell'Associazione.
Sono
soci sostenitori tutte le persone che, aderendo alle finalità
statutarie, partecipano saltuariamente alla vita dell'Associazione
o con soli contributi di tipo finanziario;
I
soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo.
I
soci ordinari sono tenuti al versamento annuale della quota associativa,
come stabilito dal regolamento.
I
soci sostenitori e i simpatizzanti possono partecipare all'Assemblea
come uditori solo se specificamente ammessi dal Presidente.
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Art.7 |
L'ammissione
a soci ordinari e sostenitori avviene su domanda al Presidente e dipende
dal giudizio del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza assoluta. |
TITOLO
V PATRIMONIO |
Art.8 |
Il
patrimonio è costituito:
- dalle
quote associative, come da regolamento;
- dalle
libere donazioni dei soci;
- dai
contributi di Enti Pubblici e privati;
- da
proventi di iniziative proprie dell'Associazione;
- dai
beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dagli
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da
eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che non determinino
dipendenze di alcun genere.
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Art.11 |
L'Assemblea
è composta dai soci ordinari dell'Associazione. |
Art.12 |
Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad
un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari,
in relazione al numero dei soci aderenti all'Associazione, con modalità
che saranno previste da apposito Regolamento. |
Art.13 |
Il
Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri nella prima seduta:
- il
Presidente;
- il
Vice-presidente.
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Art.14 |
Il
Presidente nomina un Tesoriere. |
Art.15 |
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone esterne all'Associazione. |
TITOLO
VII COMPITI DEGLI ORGANI |
Art.16 |
L'Assemblea:
- elegge
i comonenti del Consiglio Direttivo;
- elegge
il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva
il bilancio preventivo e consuntivo;
- richiede
che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato
economico e patrimoniale dell'Associazione;
provvede, nei modi statutari, alle modifiche dello statuto e del
regolamento;
- approva
le linee programmatiche, presentate dal Consiglio Direttivo, nel
rispetto delle finalità dell'Associazione;
- delibera
la partecipazione alle elezioni comunali, con un proprio simbolo
ed una propria lista, ovvero l'aggregazione ad altre forze elettorali
del territorio;
- delibera
la decadenza, il recesso o l'esclusione del socio;
- delibera
lo scioglimento dell' Associazione.
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Art.17 |
L'Assemblea
è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. L'Assemblea
può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo,
di un terzo dei soci ordinari e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la metà più uno dei soci ordinari, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci ordinari.
Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole
della maggioranza, purché sia presente la metà dei soci
ordinari.
Le deleghe sono ammesse nel numero di una per socio.
Delle riunioni dell'Assemblea, come pure di quelle del Consiglio Direttivo,
verrà redatto verbale. |
Art.18 |
Il
Consiglio Direttivo:
- attua
i deliberati dell'Assemblea;
- delibera
su tutti i provvedimenti di carattere ordinario;
- amministra
il patrimonio dell'Associazione;
- elegge
il Presidente e il Vice-presidente;
- delibera
le eventuali nomine e gli incarichi dei soci;
- stipula
accordi, convenzioni e contratti;
- assicura
il buon funzionamento di tutte le iniziative in atto;
- richiede
che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato
economico e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera
sull'ammissione dei soci;
- delibera,
in caso di urgenza, sulla decadenza dei soci, chiedendo contestualmente
ratifica dell' operato all' Assemblea;
- può
richiedere la convocazione dell' Assemblea;
- ha
la facoltà di delegare proprie funzioni ad un socio membro
del Consiglio.
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Art.19 |
Il
Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta
di due consiglieri.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza
della metà più uno dei componenti del Consiglio e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. |
Art.20 |
Il
Presidente:
- rappresenta
l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- presiede
il Consiglio Direttivo;
- nomina
il Tesoriere tra i soci ordinari dell'Associazione;
- convoca
l'Assemblea, redigendo l'ordine del giorno della seduta;
- provvede
agli atti amministrativi e allo scopo può rilasciare ampie
e liberatorie quietanze di pagamento;
- richiede
che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato
economico e patrimoniale dell'Associazione;
- in
caso di assenza o di impedimento è sostituito con gli stessi
poteri dal Vice-presidente.
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Art.21 |
Il
Vice-presidente:
-
adempie ai mandati che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno
attribuirgli;
- sostituisce
il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
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Art.22 |
Il
Tesoriere:
- svolge
le mansioni che il Consiglio Direttivo ritenga di affidargli;
- ha
le funzioni di aggiornare il Presidente, il Consiglio Direttivo
ed il Collegio dei Revisori dei Conti circa le disponibilità
dei fondi consegnatigli facenti parte del patrimonio dell'Associazione
mediante eventuali relazioni scritte o verbali richiestegli allo
scopo;
- redige
con perizia la contabilità delle entrate e delle uscite
dal fondo sociale dell'Associazione.
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Art.23 |
Il
Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dell'Associazione
e richiede al Presidente, se del caso, la convocazione dell'Assemblea. |
Art.24 |
Le
cariche sociali sono gratuite.
Tutte le cariche hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.
Se un consigliere eletto, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico,
verrà sostituito da un socio eletto con modalità previste
da apposito Regolamento. |
TITOLO
VIII RECESSO ED ESCLUSIONE |
Art.25 |
I
componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo,
non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati
decaduti dal Consiglio stesso. |
Art.26 |
Ogni
socio ordinario può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione
mediante comunicazione scritta.
Il socio che non rispetti gli impegni associativi o che dissenta dall'orientamento
dell'Associazione, può essere dichiarato escluso dall'Associazione
o con delibera dell'Assemblea o, in caso urgente, con delibera del
Consiglio Direttivo che richiederà la ratifica dell'operato
all'Assemblea convocata allo scopo dal Presidente entro dieci giorni
dall'emissione del provvedimento.
I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a richiedere
quanto hanno, a qualsiasi titolo, versato all'Associazione. |
TITOLO
IX MODIFICHE DELLO STATUTO |
Art.27 |
Le
modifiche dello statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea
con i voti validi di almeno tre quarti dei soci ordinari. |
TITOLO
X PARTECIPAZIONE AD ELEZIONI COMUNALI |
Art.28 |
La
partecipazione ad elezioni comunali, nelle forme di cui all'art.4
ultimo comma, dovrà essere deliberata dall'Assemblea con i
voti favorevoli di almeno tre quarti dei soci ordinari. |
TITOLO
XI SCIOGLIMENTO |
Art.29 |
Lo
scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea
con i voti validi di almeno i tre quarti dei soci ordinari, i quali
contestualmente delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio
e provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. |
TITOLO
XII DISPOSIZIONI FINALI |
Art.30 |
Per
quanto non compreso nel seguente statuto si fa riferimento al Codice
Civile e al Regolamento. |
Abano
Terme, 3 luglio 2002 |