associazione liberi

 

statuto dell'associazione liberi
TITOLO I COSTITUZIONE
Art.1 L'Associazione "Liberi" si costituisce dalla spontanea aggregazione di cittadini, animati dai comuni valori di libertà, giustizia, pace e solidarietà, al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità Aponense attraverso l'assunzione e la sollecitazione di responsabilità politiche e civili volte alla realizzazione del bene comune.
TITOLO II SEDE E DURATA
Art.2 L'Associazione "Liberi", con sede in via Monte Altore, n.2, ad ABANO TERME (PD), ha durata illimitata.
TITOLO III SCOPI E MEZZI
Art.3

L'Associazione "Liberi" non ha scopo di lucro né per sé né per i propri membri e persegue le seguenti finalità:

  • promuove una attività di costante e qualificato monitoraggio e controllo dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, al fine di far maturare un'attiva coscienza civica in grado di tradursi nell'assuzione di responsabilità personali e collettive;
  • propone all'intera Comunità ed agli enti pubblici preposti il proprio contributo di analisi in merito alle seguenti questioni: programmazione del territorio, organizzazione dei servizi alla persona ed alla Comunità, uso e sfruttamento delle risorse comunali economiche e patrimoniali,organizzazione della struttura comunale, attività termali e turistiche, salvaguardia della sicurezza dei cittadini e quant'altro connesso all'attività politica ed amministrativa;
  • si attiva per la tutela e la valorizzazione della risorsa termale, quale elemento fondante ed insostituibile della Comunità Aponense, proponendosi di garantirne l'efficacia curativa, un razionale sfruttamento e la promozione delle attività termale e turistica ad essa collegate;
  • collabora con istituzioni, associazioni, enti, partiti politici ed altre formazioni sociali al fine di rimuovere le varie forme di ingiustizia e di contribuire alla promozione ed al riconoscimento del primato e della dignità della persona, della famiglia e dell'intera Comunità, nella piena tutela dell'ambiente e del territorio, garantendo altresì un utilizzo sostenibile delle risorse;
  • si interessa alla vita dell'intera Comunità Nazionale ed Internazionale con particolare riferimento ai temi dello sviluppo economico e sociale, del riconoscimento dei diritti civili e politici, della pace, dell'autodeterminazione dei popoli, della salvaguardia dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sfruttamento delle risorse.
Art.4

L'Associazione persegue i propri scopi sociali con interventi di varia natura:

  • cura l'informazione e la formazione dei propri soci avvalendosi di competenze interne ed esterne all'Associazione;
  • organizza incontri, dibattiti, ed altre iniziative idonee alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi connessi alle finalità statutarie;
  • quali strumenti di informazione dell'opinine pubblica può utilizzare un proprio giornale e altri mezzi quali comunicati stampa, volantini, ciclostilati, sistemi di posta tradizionale ed elettronica e quant'altro possa essere ritenuto atto allo scopo;
  • al fine di raggiungere la cittadinanza utilizza gli spazi messi a disposizione dalla stampa locale e nazionale;
  • si attiva per essere da stimolo per gli Enti Pubblici richiamandoli alle loro responsabilità istituzionali e denunciando le relative inadempienze;
  • collabora con gli Enti Pubblici alla realizzazione di iniziative ed allo sviluppo di progetti in linea con le finalità statutarie, evitando ogni possibile forma di supplenza;
  • può partecipare alle elezioni Comunali con un proprio simbolo ed una propria lista o aggregarsi ad altre forze del territorio;
Art.5

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione può:

  • usufruire di risorse economiche e finanziarie proprie o provenienti da contributi e donazioni di Enti Pubblici, altre Associazioni ed Enti nonchè privati cittadini;
  • dotarsi di una testata giornalistica nonchè di un sito internet;
  • acquistare e vendere beni mobili e immobili;
  • stipulare contratti.
TITOLO IV SOCI
Art.6

L'Associazione "Liberi" si compone di due tipi di soci:

  • ordinari;
  • sostenitori.
Sono soci ordinari i soci fondatori e tutti coloro che abbiano partecipato alla vita dell'Associazione per almeno sei mesi in qualità di simpatizzanti e si rendano disponibili a collaborare direttamente e in modo continuativo in attività e iniziative dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutte le persone che, aderendo alle finalità statutarie, partecipano saltuariamente alla vita dell'Associazione o con soli contributi di tipo finanziario;

I soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo.

I soci ordinari sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, come stabilito dal regolamento.

I soci sostenitori e i simpatizzanti possono partecipare all'Assemblea come uditori solo se specificamente ammessi dal Presidente.

Art.7 L'ammissione a soci ordinari e sostenitori avviene su domanda al Presidente e dipende dal giudizio del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza assoluta.
TITOLO V PATRIMONIO
Art.8

Il patrimonio è costituito:

  • dalle quote associative, come da regolamento;
  • dalle libere donazioni dei soci;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • da proventi di iniziative proprie dell'Associazione;
  • dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che non determinino dipendenze di alcun genere.
Art.11 L'Assemblea è composta dai soci ordinari dell'Associazione.
Art.12 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari, in relazione al numero dei soci aderenti all'Associazione, con modalità che saranno previste da apposito Regolamento.
Art.13

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri nella prima seduta:

  • il Presidente;
  • il Vice-presidente.
Art.14 Il Presidente nomina un Tesoriere.
Art.15 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone esterne all'Associazione.
TITOLO VII COMPITI DEGLI ORGANI
Art.16

L'Assemblea:

  • elegge i comonenti del Consiglio Direttivo;
  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • richiede che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione;
    provvede, nei modi statutari, alle modifiche dello statuto e del regolamento;
  • approva le linee programmatiche, presentate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
  • delibera la partecipazione alle elezioni comunali, con un proprio simbolo ed una propria lista, ovvero l'aggregazione ad altre forze elettorali del territorio;
  • delibera la decadenza, il recesso o l'esclusione del socio;
  • delibera lo scioglimento dell' Associazione.
Art.17 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, di un terzo dei soci ordinari e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari.
Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza, purché sia presente la metà dei soci ordinari.
Le deleghe sono ammesse nel numero di una per socio.
Delle riunioni dell'Assemblea, come pure di quelle del Consiglio Direttivo, verrà redatto verbale.
Art.18

Il Consiglio Direttivo:

  • attua i deliberati dell'Assemblea;
  • delibera su tutti i provvedimenti di carattere ordinario;
  • amministra il patrimonio dell'Associazione;
  • elegge il Presidente e il Vice-presidente;
  • delibera le eventuali nomine e gli incarichi dei soci;
  • stipula accordi, convenzioni e contratti;
  • assicura il buon funzionamento di tutte le iniziative in atto;
  • richiede che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione;
  • delibera sull'ammissione dei soci;
  • delibera, in caso di urgenza, sulla decadenza dei soci, chiedendo contestualmente ratifica dell' operato all' Assemblea;
  • può richiedere la convocazione dell' Assemblea;
  • ha la facoltà di delegare proprie funzioni ad un socio membro del Consiglio.
Art.19 Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.20

Il Presidente:

  • rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  • presiede il Consiglio Direttivo;
  • nomina il Tesoriere tra i soci ordinari dell'Associazione;
  • convoca l'Assemblea, redigendo l'ordine del giorno della seduta;
  • provvede agli atti amministrativi e allo scopo può rilasciare ampie e liberatorie quietanze di pagamento;
  • richiede che il Tesoriere rediga relazioni scritte o verbali sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione;
  • in caso di assenza o di impedimento è sostituito con gli stessi poteri dal Vice-presidente.
Art.21

Il Vice-presidente:

  • adempie ai mandati che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno attribuirgli;
  • sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art.22

Il Tesoriere:

  • svolge le mansioni che il Consiglio Direttivo ritenga di affidargli;
  • ha le funzioni di aggiornare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti circa le disponibilità dei fondi consegnatigli facenti parte del patrimonio dell'Associazione mediante eventuali relazioni scritte o verbali richiestegli allo scopo;
  • redige con perizia la contabilità delle entrate e delle uscite dal fondo sociale dell'Associazione.
Art.23 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dell'Associazione e richiede al Presidente, se del caso, la convocazione dell'Assemblea.
Art.24 Le cariche sociali sono gratuite.
Tutte le cariche hanno durata di due anni e possono essere riconfermate. Se un consigliere eletto, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, verrà sostituito da un socio eletto con modalità previste da apposito Regolamento.
TITOLO VIII RECESSO ED ESCLUSIONE
Art.25 I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Art.26 Ogni socio ordinario può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.
Il socio che non rispetti gli impegni associativi o che dissenta dall'orientamento dell'Associazione, può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea o, in caso urgente, con delibera del Consiglio Direttivo che richiederà la ratifica dell'operato all'Assemblea convocata allo scopo dal Presidente entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento.
I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a richiedere quanto hanno, a qualsiasi titolo, versato all'Associazione.
TITOLO IX MODIFICHE DELLO STATUTO
Art.27 Le modifiche dello statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con i voti validi di almeno tre quarti dei soci ordinari.
TITOLO X PARTECIPAZIONE AD ELEZIONI COMUNALI
Art.28 La partecipazione ad elezioni comunali, nelle forme di cui all'art.4 ultimo comma, dovrà essere deliberata dall'Assemblea con i voti favorevoli di almeno tre quarti dei soci ordinari.
TITOLO XI SCIOGLIMENTO
Art.29 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con i voti validi di almeno i tre quarti dei soci ordinari, i quali contestualmente delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI
Art.30 Per quanto non compreso nel seguente statuto si fa riferimento al Codice Civile e al Regolamento.
Abano Terme, 3 luglio 2002

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