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- 03 agosto 2001 - Disegno di legge n. 374 - Testo approvato 374 (Bozza provvisoria)
- ( Originale a:
http://www.senato.it/bgt/...
- Oppure a:
http://notes3.senato.it/loc/... )
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
SENATO DELLA REPUBBLICA
374 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive
XIV
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 3 agosto
2001, ha approvato il seguente disegno di legge diniziativa del Governo:
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Lindividuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nellindividuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. Linserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e lautorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dellarticolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b)
definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste
per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la
approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario
per la localizzazione dellopera dintesa con la regione o la
provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente
i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure
necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata
non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione
di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi
pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali
in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c)
attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate,
del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto
preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi
della localizzazione dellopera e, ove prevista, della VIA istruita
dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario
per lattività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari,
che agiscono con i poteri di cui allarticolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
d) modificazione
della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione
della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni
e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte
in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto
definitivo;
e)
affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive
dellUnione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche
ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina
dellaffidamento a contraente generale, con riferimento allarticolo
1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito
come esecuzione con qualsiasi mezzo di unopera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è
distinto dal concessionario di opere pubbliche per lesclusione dalla
gestione dellopera eseguita ed è qualificato per specifici
connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per
lassunzione dellonere relativo allanticipazione temporale
del finanziamento necessario alla realizzazione dellopera in tutto
o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme
nella realizzazione dellopera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per lassunzione del relativo rischio, previsione
dellobbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dellopera
o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g)
previsione dellobbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in
cui lopera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di
rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio
rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa
non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h)
introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di
aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo
il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in
particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che
lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente
affidare a terzi lesecuzione delle proprie prestazioni con lobbligo
di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa
ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità
di costituire una società di progetto ai sensi dellarticolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione
di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già
indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di
affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari
ai sensi dellarticolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994,
ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari
per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
i) individuazione
di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione
dellopera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato lesecuzione
di proprie prestazioni;
l)
previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della
stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa,
della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso
dopera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dellopera,
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso
soggetto aggiudicatore relativamente allopera realizzata, nonché
della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre
30 anni, in relazione alle caratteristiche dellopera, e di consentire
al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede
di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione
del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per
i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n)
previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione
o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione,
per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento
di una provvisionale;
o)
previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche,
il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni
di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e
2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del
CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti lapprovazione definitiva, nei limiti
delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture
strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e
autorizzazioni edilizie, a scelta dellinteressato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi
dellarticolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dallarticolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui allarticolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398;
b)
le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria
non si tiene conto delle innovazioni necessarie per ladeguamento
alla normativa antisismica;
c) gli
interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi
che sono stati approvati anteriormente allentrata in vigore della
presente legge, latto di ricognizione dei piani di attuazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dallatto di ricognizione, purché il progetto
di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale
venga asseverata lesistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
d) i
sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto allobbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi
di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica
o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio
del parere o dellautorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora limmobile oggetto
dellintervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine
di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dellattività,
di cui allarticolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 23 ottobre
1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora limmobile oggetto
dellintervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
allamministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione
della denuncia di inizio dellattività decorre dallesito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è
priva di effetti.
11. Il comma 8 dellarticolo
4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma
6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni
a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi
indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione
edilizia.
13. È fatta in ogni caso salva
la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre
nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui allarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e
successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. Al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive
91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti»;
b)
allarticolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta
e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero
svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso
il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con
le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente
il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione
in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità
e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.»;
c)
allarticolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti di cui allarticolo 11, comma 3, nonché
i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno lobbligo
di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati,
su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori
di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto
e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti
e dallo scarico del medesimo;
b) per
i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti
da terzi, entro quindici giorni dalleffettuazione del trasporto;
c)
per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dalleffettuazione
della transazione relativa;
d) per
i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro
sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;
e)
per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro
ore dalla presa in carico.»;
2) al comma 2, lettera c), dopo la parola «impiegato» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti»;
3) al comma 3, secondo periodo, le
parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico,
con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela
del territorio, sentita lAutorità per linformatica nella
pubblica amministrazione»;
4) al comma 3-bis, dopo le
parole: «I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti»
è inserita la parola: «pericolosi»;
5) al comma 4, le parole: «la
cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non
pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi», sono sostituite
dalle seguenti: «obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico»;
6) dopo il comma 6, sono aggiunti
i seguenti:
«6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, sentita lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle
associazioni di categoria ai sensi dellarticolo 12, comma 4, possono
essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le
scritture contabili.
6-quater. I registri di carico
e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere
utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli
elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.
6-quinquies. Al fine della
razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati
alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti
da emanare ai sensi dellarticolo 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze
e delle attività produttive, tenuto conto delladozione di
nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.»;
d) allarticolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui allarticolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.»;
e)
allarticolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da «linteressato»
a «dellimpianto» sono sostituite dalle seguenti: «,
intese come attività programmatorie volte a pianificare lutilizzazione
degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti
di incenerimento, linteressato, almeno quindici giorni prima dellinizio
della campagna,»;
f)
allarticolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Il Comitato nazionale dellAlbo ha potere
deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia
nominati con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;
b) uno
dal Ministro delle attività produttive;
c) uno
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due
dalle regioni;
e) tre
dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente.»;
2) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: «da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche»;
3) il comma 4 è sostituito
dal seguente: «4. Le imprese che svolgono attività di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di
rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi
al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli
stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento
e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, devono essere iscritte allAlbo. La validità
delliscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione
regionale dellAlbo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui allarticolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dallinteressato,
che sostituisce lautorizzazione allesercizio delle attività
di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti;
per le altre attività liscrizione abilita alla gestione degli
impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.»;
4) dopo il comma 4, è inserito
il seguente: «4-bis. Le imprese che intendono iscriversi allAlbo
per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività
di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie
finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività
di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità
di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli
impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le
imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica
dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano lattività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per limpianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dellattività in questione;
b)
le imprese che effettuano lattività di gestione di impianti
mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie
finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna
di attività;
c)
le imprese che effettuano lattività di bonifica dei siti e
di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie
a favore della regione per ogni intervento di bonifica.»;
5) al comma 5 dopo le parole: «delle garanzie finanziarie» sono inserite le seguenti: «che devono essere prestate a favore dello Stato»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «LAlbo deve deliberare entro novanta giorni.»;
6) al comma 6 dopo le parole: «che
devono essere prestate a favore dello Stato» sono soppresse le parole:
«dalle imprese di cui al comma 4»;
7) dopo il comma 7 è inserito
il seguente: «7-bis. Per lanno 2001 e per gli anni successivi
il versamento dei diritti annuali di iscrizione allAlbo di cui allarticolo
21 del decreto del Ministro dellambiente 28 aprile 1998, n. 406,
concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato,
per le imprese già iscritte lanno precedente, entro il 30
settembre per lanno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi.»;
8) al comma 10 il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Il possesso dei requisiti per lo svolgimento
delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti
ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e delle cooperative sociali di cui allarticolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune
o dal consorzio di comuni.»; al medesimo comma, nel secondo periodo,
le parole: «ai quali il comune partecipa» sono soppresse;
9) al comma 11, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «che deve rispondere entro novanta giorni»;
10) al comma 12, le parole: «secondo
criteri stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo criteri
di competenza e professionalità stabiliti»;
11) al comma 14 la parola: «non»
è soppressa;
12) al comma 16, secondo periodo,
le parole: «rinnovata ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui allarticolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,»;
13) al comma 16-bis, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Decorso tale termine
lattività non può avere inizio.»;
14) dopo il comma 16-bis è
inserito il seguente: «16-ter. Le deliberazioni adottate dal
Comitato nazionale dellAlbo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.»;
g) allarticolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata» è sostituita dalla seguente: «confermata»; nel medesimo comma, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente: «rinnovata».
h) allarticolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI».
16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta allente competente, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dellarticolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dellarticolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire lattività di gestione dei rifiuti. Lattività può essere proseguita fino allemanazione del conseguente provvedimento da parte dellente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
17. Con riferimento alle competenze
delle regioni, di cui allarticolo 19 del decreto legislativo n. 22
del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano
il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti
in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
18. Il comma 3, lettera b)
dellarticolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dellarticolo
8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel
senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, perciò, escluse dallambito di applicazione
del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il
ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività
di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione
media dellintera massa non presenti una concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
19. Il rispetto dei limiti di cui
al comma 18 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione
dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dallallegato
1, tabella 1 colonna B del decreto del Ministro dellambiente 25 ottobre
1999, n. 471 e successive modificazioni, salvo che la destinazione
urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
20. Per i materiali di cui al comma
18 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale,
ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione
in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dallautorità
amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di
cui al comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità
di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
IL PRESIDENTE