( Torna all'indice Di Tutto oppure ScavaTorta )
- 03 agosto 2001 - Disegno di legge n. 374 - Testo approvato 374 (Bozza provvisoria) - ( Originale a: http://www.senato.it/bgt/... - Oppure a: http://notes3.senato.it/loc/... )

  1. Dot - Testo del Disegno di legge S. 374 - ( approvato dal Senato il 03 agosto 2001 )
    Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive


  2. Dot - Scheda del Progetto di legge S. 374 - (41Kb)

  3. Dot - ddl S. 374 - Testo correlato: Relazione - (50Kb)

  4. Dot Senato: estratti del Resoconto sommario della seduta n. 35 dell'Assemblea (Discussione del ddl S. 374) - (88Kb)

SENATO DELLA REPUBBLICA

 
XIV

  374


Attesto che il Senato della Repubblica,
il 3 agosto 2001, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo:

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

 
 

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)

    1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

    2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

        b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell’opera d’intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
        c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
        d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
        e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell’Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
        f) disciplina dell’affidamento a contraente generale, con riferimento all’articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio, previsione dell’obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
        g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
        h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l’esecuzione delle proprie prestazioni con l’obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell’articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell’articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
        i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell’opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l’esecuzione di proprie prestazioni;
        l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d’opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell’opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell’opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
        m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
        n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
        o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

    3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

    4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l’approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
    5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
    6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

        a) gli interventi edilizi minori, di cui all’articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398;

        b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
        c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
        d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

    7. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

    8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell’attività, di cui all’articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
    10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell’attività decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
    11. Il comma 8 dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
    12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
    13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
    14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
    15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti»;

        b) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.»;
        c) all’articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
        a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

        b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall’effettuazione del trasporto;
        c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall’effettuazione della transazione relativa;
        d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;
        e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico.»;

    2) al comma 2, lettera c), dopo la parola «impiegato» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti»;

    3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione»;
    4) al comma 3-bis, dopo le parole: «I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti» è inserita la parola: «pericolosi»;
    5) al comma 4, le parole: «la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi», sono sostituite dalle seguenti: «obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico»;
    6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

    «6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

    6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 12, comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.
    6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.
    6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.»;

        d) all’articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all’articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.»;

        e) all’articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da «l’interessato» a «dell’impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, intese come attività programmatorie volte a pianificare l’utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l’interessato, almeno quindici giorni prima dell’inizio della campagna,»;
        f) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

        a) tre dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

        b) uno dal Ministro delle attività produttive;
        c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
        d) due dalle regioni;
        e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente.»;

    2) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: «da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all’Albo. La validità dell’iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell’Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall’interessato, che sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.»;
    4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

        a) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l’impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell’attività in questione;

        b) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;
        c) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.»;

    5) al comma 5 dopo le parole: «delle garanzie finanziarie» sono inserite le seguenti: «che devono essere prestate a favore dello Stato»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Albo deve deliberare entro novanta giorni.»;

    6) al comma 6 dopo le parole: «che devono essere prestate a favore dello Stato» sono soppresse le parole: «dalle imprese di cui al comma 4»;
    7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Per l’anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l’anno precedente, entro il 30 settembre per l’anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi.»;
    8) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni.»; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: «ai quali il comune partecipa» sono soppresse;
    9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che deve rispondere entro novanta giorni»;
    10) al comma 12, le parole: «secondo criteri stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti»;
    11) al comma 14 la parola: «non» è soppressa;
    12) al comma 16, secondo periodo, le parole: «rinnovata ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;
    13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Decorso tale termine l’attività non può avere inizio.»;
    14) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: «16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell’Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.»;

        g) all’articolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata» è sostituita dalla seguente: «confermata»; nel medesimo comma, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente: «rinnovata».

        h) all’articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell’ articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI».

    16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all’ente competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di gestione dei rifiuti. L’attività può essere proseguita fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

    17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
    18. Il comma 3, lettera b) dell’articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell’articolo 8 del decreto legislativo n.  22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
    19. Il rispetto dei limiti di cui al comma 18 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall’allegato 1, tabella 1 colonna B del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.  471 e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
    20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.





IL PRESIDENTE


-[ Torna ad inizio pagina ]-