( Torna all'indice )
- 03 agosto 2001 - Disegno di legge n. 374 - Questione di fiducia sull'emendamento 1.2500 - ( Originale a:
http://notes3.senato.it/ODG_PUBL.NSF/... )
SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA - 35ª SEDUTA PUBBLICA
Estratti del RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO
di VENERDÌ 3 Agosto 2001 - (Antimeridiana)
(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) ...(segue)
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il ministro Lunardi per illustrare l'emendamento 1.2500 del Governo interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 che compongono il disegno di legge n. 374. ...(segue)
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374)
EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
1.2500 - Il Governo - Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente: ...(segue)
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
35ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
VENERDÌ 3 Agosto 2001
(Antimeridiana)
Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):
Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento
23
Seguito della discussione del disegno di legge:
(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 27 luglio si era conclusa la discussione generale ed aveva replicato il rappresentante del Governo. Dà la parola al ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Stante la particolare importanza del provvedimento ed il gran numero di emendamenti ad esso presentati, nella seduta di ieri il Consiglio dei ministri ha deciso di porre la questione di fiducia sull'emendamento 1.2500, che sostituisce i tre articoli del disegno di legge (v. Allegato A). (Applausi ironici dai Gruppi DS-U e Misto-RC).
PRESIDENTE. A seguito della comunicazione del rappresentante del Governo, convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Sospende pertanto la seduta, che riprenderà alla conclusione della riunione della Conferenza.
La seduta, sospesa alle ore 11,08, è ripresa alle ore 12,25.
PRESIDENTE. Riprende la seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 374.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 luglio scorso si è conclusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.
Passiamo all'esame degli articoli.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo annette particolare importanza a questo provvedimento recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» per i riflessi che la sua approvazione avrà sullo sviluppo e l'occupazione del Paese.
Come è noto, su questo disegno di legge sono stati presentati ben 2.100 emendamenti, il che, apprezzate le circostanze, ne renderebbe difficile e problematica l'approvazione.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio dei ministri ieri ha deliberato l'apposizione della questione di fiducia. Pertanto, il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2500, che sostituisce gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, che deposito alla Presidenza. (Applausi ironici dai Gruppi Misto-RC e DS-U).
PRESIDENTE. La ringrazio, ministro Giovanardi; la Presidenza e l'Assemblea prendono atto del suo annuncio. Pertanto, conformemente alla prassi, sospendo la seduta, convocando immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
(La seduta, sospesa alle ore 11,08, è ripresa alle ore 12,25).
Il tempo complessivo della discussione della questione di fiducia, di otto ore, è stato così ripartito:
Governo 30'
AN 56'
CCD-CDU:BF 45'
DS-U 1 h 10'
FI 1 h 22'
LNP 36'
Mar-DL-U 53'
Misto 41'
Aut 31'
Verdi-U 31'
Dissenzienti 10'
In questo emendamento sono state recepite le indicazioni proposte dalle varie parti, relativamente alle competenze delle regioni, all'attenuazione del centralismo e in ordine alle istanze ambientali.
In particolare, all'articolo 1 del testo proposto da tale emendamento si afferma che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, precisandosi che l'individuazione è operata sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; questa formulazione è stata adottata in accoglimento di uno dei suggerimenti proposti.
Al punto 2 dell'articolo 1 si afferma poi che il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale; anche in questo caso è stato recepito un suggerimento dell'opposizione.
Alla lettera b) del punto 2 dell'articolo 1 si fa poi riferimento alla definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, con una definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvederà anche a sentire preventivamente i comuni interessati.
Alla successiva lettera f) sempre del punto 2 dell'articolo 1, si dice poi che la disciplina dell'affidamento a contraente generale si effettua con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
Infine, alla lettera i), sempre del punto 2 dell'articolo 1, si parla di individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni.
Questa serie di punti che si ritrovano all'interno dell'emendamento dimostrano che il Governo ha cercato di raccogliere tutti i suggerimenti e le istanze presentate e che aspetta la concessione della fiducia da parte del Senato, a cui rivolgo un invito in tal senso.
Ricordo inoltre che le opere che saranno dichiarate strategiche dal Governo sono di interesse nazionale e come tali devono essere eseguite; questo però deve accadere con il concorso ed il consenso di tutti, nel rispetto di tempi, che vengono definiti nell'emendamento, nel rispetto delle realtà delle regioni, degli enti locali e, quindi, di tutti i soggetti interessati e, soprattutto, nel rispetto dell'ambiente e di tutte le regole comunitarie in materia.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
Ricordo ai colleghi che la seduta in corso terminerà, come da calendario, alle ore 13 in punto.
È iscritto a parlare il senatore Paolo Brutti. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, pur nei limiti di tempo che ho avuto a disposizione per esaminare l'emendamento presentato dal Governo, ho provato a farne un'analisi dettagliata e puntuale per capire se le affermazioni che ha ora riproposto il ministro Lunardi fossero realmente contenute in questo testo. Ho provato cioè a capire se il Governo, nel momento in cui ha presentato un emendamento volto ad impedire la discussione sul testo del disegno di legge in esame, avesse raccolto le istanze principali che l'opposizione aveva avanzato durante i lavori sia in Commissione sia in Aula.
In tutta sincerità, devo riconoscere che esistono alcune differenze tra quanto il Governo ha scritto nel disegno di legge originario e quanto invece scrive oggi in questo emendamento: le imputo tutte all'azione che l'opposizione ha svolto sia in sede di Commissione che in Aula.
Credo che nessuna delle modifiche introdotte possa non essere imputata all'attenzione particolare e all'impegno che abbiamo profuso nel proporle. Si trattava di modifiche migliorative dei punti in cui il disegno di legge presentava asprezze e difficoltà di applicazione e colpiva principi costituzionali garantiti.
Pur tuttavia, senza togliere nulla al lavoro compiuto dall'opposizione per cercare di ottenere i miglioramenti necessari, le modificazioni introdotte dal Governo sono, nella maggior parte dei casi, di tipo cosmetico e non cambiano la struttura del provvedimento medesimo. (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Prego i senatori di ridurre il tono della conversazione in Aula che disturba il senatore Brutti nel suo intervento.
BRUTTI Paolo (DS-U). D'altra parte, non ci meraviglia tutto questo perché durante l'intero lavoro svolto in Commissione e in Aula, fino alle dichiarazioni fatte ieri dalla maggioranza sulla nostra disponibilità a discutere, prima di questa modificazione, di una riduzione degli emendamenti sui quali è concentrata la nostra attenzione, da parte della maggioranza è stato adottato un atteggiamento sprezzante nei confronti delle proposte di modifica, al punto da far dire allo stesso Presidente della 8ª Commissione che tali modificazioni o erano ininfluenti sulla struttura del provvedimento oppure non potevano essere prese in considerazione.
Ciò detto, entro nell'analisi particolare dei commi da 1 fino a 4.
Nel comma 1 viene introdotta la modalità generale con la quale il Governo si propone di varare i programmi per le grandi infrastrutture strategiche. È vero, vengono introdotte parole del tipo «rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni», ma non si vede come una legge dello Stato potrebbe non rispettare tali attribuzioni. Viene, inoltre, introdotto il riferimento al Piano generale dei trasporti. A tal riguardo, però, faccio notare, che viene introdotta anche la seguente frase, che priva di qualsiasi significato e valore il riferimento alla programmazione dei trasporti. È scritto, infatti, che «l'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso». In altre parole, si afferma che ci si riferisce ad un Piano, il quale poi viene modificato unilateralmente dalle decisioni del Governo stesso.
Per complicare maggiormente la situazione, si afferma quanto segue: «In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001». Quindi, ciò lascia intendere che ci si riferisce al programma che verrà approvato entro la fine del 2001, per cui nemmeno le misure derogatorie qui fissate vengono prese in considerazione. Pertanto, niente di quanto indicata nel primo comma è utile ai fini di ciò che si realizza nel 2001.
Quindi, se la legge si occupa del 2001 in questa forma speciale, al comma 4 si afferma che, limitatamente agli anni 2002-2003, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi da oggi, per cui non si sa nemmeno come si possa fare nel 2002 ad applicare qualcosa che verrà emanato entro 24 mesi dall'applicazione della presente legge) «uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa» – frase, peraltro, misteriosa, perché non si sa se con il termine «vigenti» si intendano quelli di oggi o quelli del 2003 – «di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.».
In altri termini, una procedura speciale per il 2001, una procedura speciale per il 2002 e una procedura speciale per il 2003. Dunque, le deroghe alla normativa attuale individuate da questa disposizione di legge se si applicheranno, si applicheranno a far data dal 2004, mentre per tre anni si procederà in deroga rispetto alle deroghe.
Il comma 2, invece, prevede che al Governo venga concessa una delega al fine di riformare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. È vero che vi è un riferimento alla normativa europea, ma esso è così blando e vengono così poco individuati i limiti della delega medesima, da indurre in noi il sospetto che togliere di mezzo completamente questo strumento, volto a consentire un'integrazione delle opere pubbliche con l'ambiente in cui esse si inseriscono, sia la vera intenzione nascosta del Governo.
Infine, sempre al comma 2, si stabilisce addirittura un regime speciale in deroga alla legge n. 109 del 1994 e si aggiunge, dopo aver indicato gli articoli, che si chiede una deroga anche «alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie».
In pratica, è come se il Governo si avocasse il diritto di legiferare con una nuova disposizione generale su una materia già precedentemente stabilita con una disposizione esistente.
Per quanto riguarda la fissazione della delega, si afferma, al punto b), che nella delega bisognerà definire le «procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie». Anche in questo caso, ci sembra che una disposizione così formulata, che prevede – ripeto- una delega per modificare le procedure previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, metta nelle mani del Governo, sostanzialmente, una delega in bianco.
Si aggiunge inoltre che tali deleghe dovranno essere comprensive «di quanto necessario per la localizzazione dell'opera (...) e, ove prevista, della VIA» (valutazione di impatto ambientale). Anche su questo aspetto, quindi, si introduce una modificazione profonda del regime attuale ,senza definirne con precisione i contenuti.
Infine, il punto c) è quello nel quale il Governo attribuisce al CIPE, integrato dai Presidenti delle regioni, il compito di valutare le proposte delle opere strategiche, di vigilare sull'esecuzione dei progetti e di adottare i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e della VIA istruita dal Ministero competente. Questo è il cuore del dispositivo: era così nella norma che il Governo ha presentato; resta così, non solo dopo le osservazioni che su tale problema hanno sollevato le opposizioni, ma anche dopo le osservazioni che in proposito, con grande forza, hanno presentato le regioni e l'insieme delle autonomie locali.
Il senso di un'azione di centralizzazione che va contro tutti i princìpi del federalismo e che viola, proprio in questo punto specifico, le stesse attribuzioni costituzionali delle regioni resta intatto nel provvedimento. Dunque, il nucleo centrale che animava l'azione del Governo prima del maxiemendamento è rimasto tale e quale dopo la presentazione del medesimo.
Infine, lasciatemelo dire, vi è un punto che a mio giudizio apre la strada a un problema che è stato lungamente esaminato durante il lavoro della Commissione: quello di fare in modo che non si determini, con una nuova disciplina dell'affidamento delle opere, il rischio che questo tipo di affidamento deprima la concorrenza, renda meno efficiente il mercato e introduca di nuovo vecchi rapporti tra politica e affari che hanno così gravemente danneggiato lo sviluppo delle opere pubbliche nel nostro Paese.
Mi sembra di cogliere, nel punto f) e seguenti, che di fatto questi rischi vengano introdotti tutti. Infatti si prevede, al punto g), che al soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, si chiede solo di rispettare la normativa europea, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi la necessaria rilevanza comunitaria ed in particolare che esso «possa liberamente affidare a terzi» – sottolineo questo passaggio- «l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, soltanto la legislazione antimafia, e quella relativa ai requisiti prescritti degli appaltatori». Dunque, una norma secondo la quale nel momento in cui un general contractor, dopo aver fatto la gara, riceve l'affidamento della medesima, tutti i lavori che esso compie successivamente possono essere affidati a terzi senza più ricorrere a nessuna procedura di evidenza pubblica.
La tendenza alla finanziarizzazione delle opere pubbliche, le tendenze a rendere opaco il mercato, a deprimere la concorrenza, a correre rischi di inframmettenza di rapporti equivoci tra le stazioni appaltanti e gli appaltatori mi sembrano assolutamente evidenti nel disegno di legge, così come presentato dal Governo.
Infine, il comma 4 dell'articolo 1 prevede che il Governo è delegato ad emanare nell'anno 2002, sentite le Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti. Desidero capire come tale disposizione possa concretamente funzionare, se coniugata con quanto previsto al comma 1. Vorrei poi capire se l'affermazione qui contenuta, secondo cui i decreti legislativi operano nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, implichi o meno il fatto che quanto il Governo deciderà, nella sua totale separatezza da discussioni svolte altrove, in merito ai progetti per gli anni 2002 e 2003, sia contenuto nelle previsioni di spesa indicate per quegli anni dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
Questo è il punto fondamentale perché noi abbiamo sottolineato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate cifre largamente insufficienti alla bisogna. Vogliamo capire se nelle indicazioni del DPEF siano compresi anche gli stanziamenti previsti per questi progetti speciali. Se così fosse, la quantità di risorse messe a disposizione dall'attuale Governo per le opere pubbliche sarebbe largamente inferiore a quella stanziata con le proposte avanzate dal precedente Governo.
Per tutti questi motivi, mantengo le mie ferme obiezioni alla proposta introdotta dal ministro Lunardi, sulla quale non posso esprimere, né complessivamente né parzialmente, un giudizio positivo. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha facoltà.
MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, una prima osservazione merita il ricorso allo strumento di fiducia da parte del Governo. Riteniamo legittima tale scelta perché il Governo si assume così tutte le responsabilità politiche sul provvedimento e rispetto agli impegni assunti nei confronti del Paese.
Ciò non esime però dal dovere di rispettare le prerogative e le regole parlamentari del legittimo confronto, anche duro, con le opposizioni, compresa Rifondazione Comunista, nonché la tutela democratica di un'istituzione quale il Parlamento che, come ho detto altre volte, viene attaccata frontalmente nella sua essenza.
Con lo strumento della fiducia al Governo si cercano le modalità atte ad approvare nel modo più rapido il disegno di legge, senza possibilità di utilizzare proposte emendative tese all'eventuale miglioramento del testo legislativo. Nella fattispecie, siamo in presenza di un atto normativo dirompente, secondo il nostro giudizio, che fa carta straccia della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, di tutela e controllo ambientale, e che agisce come una vera e propria legge speciale.
Il provvedimento ricorda l'Italia di Tangentopoli, del periodo della cementificazione indiscriminata, della distruzione delle coste, del dissesto idrogeologico e delle costruzioni erette sopra i siti archeologici. Pertanto, il ricorso al principio della delega al Governo, utilizzato in questo testo, non è assolutamente giustificato.
Ritengo che in una materia così importante e vitale per il Paese non debba essere usato, perché viene indebolito il ruolo istituzionale del Parlamento chiamato a legiferare – come richiamavo in premessa – in quanto questa delega implica l'impiego di atti esecutivi fondamentali da parte di un Governo in carica, senza che il Parlamento nelle sue articolazioni possa influire sulle decisioni. Come dire pieni poteri, poteri assoluti, anzi, ancor peggio, si tratta di un gigantesco intervento di deregolamentazione e di sottrazione a regole e controlli per le imprese.
Voglio insistere sulla lettura della relazione di accompagnamento. Si può dare l'interpretazione che uno vuole. Noi siamo convinti che si tratta sempre di richiesta di pieni poteri, signor Ministro.
Ricordare, colleghi del centro-destra, che nella passata legislatura è stata condotta contro i Governi di centro-sinistra una vera battaglia contro questo metodo, non solo da parte di Rifondazione comunista, ma anche da parte vostra. È evidente che viene messa in discussione la rappresentanza in quanto tale, sancita dalla Carta costituzionale, e le stesse prerogative del Parlamento. In sostanza, assistiamo ad un impoverimento della democrazia nel Paese messa già a dura prova nel passato.
Sono bastate poche settimane – non avevamo dubbi in merito come Rifondazione comunista – perché questo Governo mostrasse il vero volto: quello dell'arroganza politica, della sottrazione di regole, del ricorso a strumenti ricattatori, alla repressione del dissenso e della protesta sociale. Basta pensare a quello che è avvenuto con i fatti di Genova, che hanno trovato nell'opinione pubblica italiana e in quella europea motivi di forte condanna per la repressione effettuata dagli organi di polizia e per i diritti umani e democratici in quei tristi giorni sospesi. Del resto, la parziale ammissione delle responsabilità del Ministero dell'interno si è manifestata con il trasferimento di alcuni dei suoi più diretti responsabili: parlo del vice capo generale della polizia Andreassi, del questore di Genova e del capo dell'antiterrorismo La Barbera. Sono fatti e metodi davvero inquietanti, aggiunti alla strategia governativa in atto complessivamente per lo scardinamento costituzionale repubblicano.
Si veda, tra l'altro, il provvedimento sul diritto societario, che chiama direttamente in causa il Presidente del Consiglio dei ministri. Per non parlare poi dei rapporti e delle prerogative degli stessi enti locali e delle regioni, che subirebbero, per effetto di questo testo, uno scardinamento totale dal sistema vigente, azzerandone il ruolo decisionale su scelte che riguardano il proprio ambito territoriale. Nel merito, il ricorso alla tecnica del progetto di finanza e del contraente generale, con le loro implicazioni che tra l'altro non rispettano le regole della concorrenza, e l'affidamento delle opere da realizzare, per il quale non vengono rispettate le procedure in termini di evidenza pubblica previste dalla normativa nazionale ed europea, aggravano ancor più la sostanza delle questioni. Con lo slogan: «Padroni in casa propria» si intende determinare una liberalizzazione della denuncia di inizio attività e di fatto sull'edilizia un forte ridimensionamento dell'autorizzazione stessa. A quando il prossimo, che riguarderà le concessioni edilizie, signor Ministro?
Questa materia – mi permetta – su cui si sviluppò negli anni Settanta e Ottanta un dibattito politico e culturale nel Paese, offre un panorama sufficientemente emblematico. Le competenze in maniera urbanistica trasferite alle regioni nel 1972, la loro più organica integrazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e il nuovo quadro nazionale segnato dalla legge n. 10 del 1977 sull'uso del suolo determinarono una volontà precisa nell'attribuzione ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici finalizzati agli interventi di recupero e alla valorizzazione dei centri storici e dell'ambiente stesso.
Infatti, il recupero segnò un momento positivo e incidente anche sul piano sociale, soprattutto in relazione ai programmi e ai progetti del piano decennale per la casa, con il quale fu data possibilità di intervento dei privati e degli enti pubblici in direzione del riuso del patrimonio edilizio esistente. Recuperare questo patrimonio – non mi stancherò mai di ripeterlo – significò salvare i centri storici, le città in parte, i borghi rurali e quelli montani e far vivere al loro interno persone e attività economiche produttive. Recuperare vuol dire conservare e stimolare il tessuto sociale radicato alla struttura stessa storica e morfologica di quei centri, di quelle città, di quei borghi; vuol dire anche conservare e attivare un inestimabile patrimonio di cultura, di tradizione, cioè il tessuto connettivo del nostro Paese.
Ebbene, cari colleghi, di questo si vuole fare carta straccia. Questo è il significato del provvedimento!
Le ultime osservazioni riguardano il problema dei rifiuti, ossia come si vuole disarticolare e rimuovere ogni ostacolo che si frappone all'interesse del profitto delle imprese in questo settore. Siamo quindi in presenza della demolizione della legislazione vigente in materia di rifiuti, che negli ultimi anni ha fatto passi avanti importanti che oggi vengono di nuovo azzerati. Aggiungo che, tra l'altro, cancellando la differenza tra i rifiuti prodotti e quelli smaltiti regolarmente si aggraverà ancora il problema.
Questo intervento legislativo agevolerà l'irregolarità, nonché la gestione criminale del sistema dei rifiuti.
Sottolineo inoltre – e concludo – che viene tolta ai comuni la privativa sull'attività di raccolta dei rifiuti.
Per tutti questi motivi siamo profondamente contrari all'emendamento sostitutivo che è stato presentato e che, nella sostanza, conferma le perplessità manifestate poc'anzi. (Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 14,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 13).
Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
Allegato A
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374)
EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
Il Governo
Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i Comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di 90 giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio, previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto delle redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37 CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti»;
b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.»;
c) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;
e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico.»;
2) al comma 2, lettera c), dopo la parola «impiegato» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione»;
4) al comma 3-bis, dopo le parole: «I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti» è inserita la parola: «pericolosi»;
5) al comma 4, le parole: «la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi», sono sostituite dalle seguenti: «obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico»;
6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.
6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.
6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.»;
d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.»;
e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da «l'interessato» a «dell'impianto», sono sostituite dalle seguenti: «, intese come attività programmatorie volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna,»;
f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due dalle Regioni;
e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente.»;
2) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: «da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione dei impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;
b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;
c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.»;
5) al comma 5 dopo le parole: «delle garanzie finanziarie» sono inserite le seguenti: «che devono essere prestate a favore dello Stato»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Albo deve deliberare entro novanta giorni.»;
6) al comma 6 dopo le parole: «che devono essere prestate a favore dello Stato», sono soppresse le parole: «dalle imprese di cui al comma 4»;
7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi.»;
8) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni.»; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: «ai quali il Comune partecipa» sono soppresse;
9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che deve rispondere entro 90 giorni»;
10) al comma 12, le parole: «secondo criteri stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti»;
11) al comma 14 la parola: «non» è soppressa;
12) al comma 16, secondo periodo, le parole: «rinnovata ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;
13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Decorso tale termine l'attività non può avere inizio.»;
14) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: «16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.»;
g) all'articolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata» è sostituita dalla seguente: «confermata»; nel medesimo comma, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente: «rinnovata».
h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell' articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI.''.
16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
18. Il comma 3, lettera b) dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
19. Il rispetto dei limiti di cui al precedente comma è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella, 1, colonna b) del medesimo decreto e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al precedente comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
Allegato B