TITOLO
I
Funzionamento degli organi collegiali.
Per la
composizione, il regolamento e le attribuzioni dei singoli Organi
Collegiali, si rimanda alle seguenti schede, comprese nel Piano
dell’Offerta Formativa:
-
Consiglio d'Istituto - Collegio dei Docenti - Consigli di Classe -
Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti - Collegio del
Personale Educativo del convitto - Assemblee dei Genitori - Assemblee
Studentesche d'Istituto - Assemblee Studentesche di classe - Assemblee
Sindacali - Dipartimenti -Comitato Genitori - Comitato Studenti -
Comitato Personale ATA - Commissioni operative Docenti.
TITOLO
II
Funzionamento della biblioteca, dei laboratori, della palestra .
1.
Le modalità e i tempi di
funzionamento dei suddetti servizi sono specificati nelle schede
informative relative alle singole strutture.
TITOLO
III
STUDENTI: Norme di vita scolastica.
Art. 1
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
1.
Fa
parte integrante del presente regolamento, lo "Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria", emanato con
DPR n° 249 del 24 giugno 1998.
Art. 2
Ingresso a scuola
1.
L’ingresso
dell’Istituto è costantemente vigilato da almeno un collaboratore
scolastico.
L'ingresso a scuola è consentito fino al suono del campanello d'inizio
delle lezioni.
2.
I ritardatari sonno
ammessi in aula e giustificati dall’insegnante che è in servizio in quel
momento in classe. E’ discrezione dell’insegnante ammettere ugualmente
l’allievo alla frequenza delle lezioni prima che abbia formalmente
inizio l’ora successiva. In ogni caso non è consentito l’ingresso a
scuola oltre la terza ora di lezione.
I ritardi vengono giustificati dall’insegnante della classe che,
nei casi in cui lo reputi opportuno procede, in base alla propria
discrezionalità e al buon senso, ad investirne direttamente il Dirigente
Scolastico o un suo Collaboratore.
Al terzo ritardo in un mese, il Coordinatore della classe ha cura
d’informare le famiglie; al quarto ritardo lo studente minorenne è
ammesso alle lezioni soltanto se accompagnato da un genitore o da
persona regolarmente delegata. In mancanza all’alunno non è consentita
la frequenza delle lezioni: egli viene comunque accolto e fatto
accomodare presso i locali dell’Istituto sotto la vigilanza di personale
scolastico. Soltanto dopo che il personale docente o direttivo della
scuola ha contattato la famiglia, l’alunno può tornare alla regolare
frequenza delle lezioni.
3.
Gli insegnanti sono
tenuti ad annotare scrupolosamente sul diario di classe tutte le notizie
relative alla frequenza degli alunni. Tali adempienze fanno parte degli
obblighi correlati alla responsabilità “in vigilando” che ha carattere
di priorità nell’adempimento delle mansioni di servizio.
4.
Una volta avviate le
lezioni, il personale docente e gli alunni, salvo casi particolari, sono
tenuti a permanere presso le rispettive aule di competenza.
Art. 3
Intervallo delle lezioni
1.
Durante l'intervallo,
di durata non inferiore a quindici minuti, agli alunni è fatto obbligo
assoluto di non allontanarsi dall'Istituto.
2.
Il personale
ausiliario è impegnato nella vigilanza degli alunni durante gli
intervalli o durante le brevi assenze dei docenti dalle rispettive
classi.
3.
E' fatto divieto
assoluto di fumare nei locali dell’Istituto. Ai trasgressori sono
applicate le sanzioni amministrative secondo le modalità procedimentali
previste per legge.
Art. 4
Uscita per i servizi igienici
1.
E' consentita l'uscita
dalla classe per i servizi igienici di regola una sola volta nel corso
della mattinata. Il docente che è in servizio nella classe è tenuto a
non consentire l'uscita di più di uno studente per volta onde evitare
l’assembramento di allievi in prossimità dei servizi igienici o,
comunque, nei locali di pertinenza della scuola, ciò al fine di non
arrecare nocumento al regolare svolgimento delle attività didattiche
dell’Istituto.
Art. 5
Assenze
1.
Le assenze sono
giustificate dal docente della prima ora, che ha cura di controllare
eventuali assenze pregresse non giustificate, invitando gli interessati
a provvedere, ed annotandolo sul diario di classe.
2.
Ogni DECIMA assenza è
personalmente giustificata da un genitore o da chi ne fa le veci.
3.
Gli studenti che
abbiano compiuto la maggiore età provvedono autonomamente a giustificare
le proprie assenze dalle lezioni; tuttavia il coordinatore della classe,
laddove lo ritenga opportuno in base alla propria discrezionalità, anche
su eventuale sollecitazione di uno o più docenti e sempre nell’interesse
dell’alunno, può informare in qualunque momento la famiglia
dell’allievo.
4.
Le assenze per
malattia, superiori a cinque giorni, devono essere giustificate con il
certificato medico di riammissione.
Art. 6
Uscita dalla scuola
1.
La fine delle lezioni
è prevista dall'orario scolastico in vigore nelle singole sedi. In tutte
le circostanze nelle quali lo ritiene opportuno, il preside o, in sua
mancanza, il vicario o il collaboratore può disporre l'uscita anticipata
degli alunni dalla scuola.
2.
L'uscita anticipata su
richiesta dei singoli alunni è consentita solo per motivi documentati o
documentabili; in tali casi l'alunno deve essere sempre rilevato da un
genitore o dall'esercente la patria potestà il quale viene autorizzato a
prelevare il minore dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore;
il docente della classe annota l’uscita anticipata dell’alunno sul
registro di classe.
3.
Gli alunni maggiorenni
provvedono autonomamente, ma sempre secondo le modalità di cui
all’articolo 5, comma 3 del presente Regolamento. In ogni caso gli
alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente soltanto per motivi
seri, documentati o documentabili che il personale direttivo e docente
dell’Istituto ha cura di vagliare attentamente avvisando, nei casi in
cui lo ritenga opportuno, la famiglia.
4.
Al riguardo non sono
prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente
motivate, se non in casi assolutamente eccezionali e su espressa
autorizzazione del preside o di un suo collaboratore.
Art. 7
Pendolari
1.
Gli studenti che
debbono raggiungere la scuola servendosi di mezzi pubblici, a seguito di
documentata richiesta e relativa autorizzazione del preside, possono
essere autorizzati ad entrare in ritardo o ad uscire in anticipo.
2.
Il loro nominativo viene
annotato sul diario di classe con le indicazioni degli orari autorizzati
in deroga alle disposizioni generali.
Art. 8
Uso
delle strutture
1.
Nel corso dell’anno
ciascun alunno occupa preferibilmente sempre lo stesso banco in classe o
nei laboratori, al fine di consentire la ricerca del responsabile di
eventuali danneggiamenti ai beni scolastici.
2.
Ciascun alunno
risponde personalmente del proprio banco, della propria aula, di tutte
le suppellettili scolastiche e degli eventuali danneggiamenti cagionati.
3.
Ogni danno prodotto,
accidentalmente o volontariamente, alle strutture scolastiche deve
essere in ogni caso risarcito con una somma pari al valore di ripristino
della cosa danneggiata.
4.
Laddove ritenuto
opportuno, oltre al risarcimento può essere inflitta al responsabile
anche una sanzione disciplinare secondo le modalità previste dallo
Statuto degli Studenti e dal presente Regolamento.
5.
Sia il risarcimento
che la eventuale sanzione vengono applicati al diretto responsabile.
Quando il responsabile non viene individuato, le sanzioni si applicano a
tutta la classe o al gruppo di studenti coinvolti secondo quanto
stabilito dalle norme del codice civile e dallo Statuto degli Studenti.
6.
Il docente e il
personale ausiliario sono tenuti a vigilare affinché gli studenti
tengano un comportamento rispettoso delle regole, dei beni e delle
strutture scolastiche.
Art. 9
Collaborazione scuola-famiglia
1.
Le famiglie sono
tempestivamente avvertite in caso di inadempienze o infrazioni commesse
dagli studenti, al fine di provvedere in solido al risarcimento
dell'eventuale danno da essi provocato.
Art. 10
Facoltà d'iniziativa
(art.
4, DPR 10-10-96 n° 567).
1.
Gli studenti
partecipano attivamente al Progetto Educativo d'Istituto, attraverso
l'azione ordinaria degli organi collegiali della loro componente
(assemblea di classe, comitato studenti, assemblea d'Istituto), secondo
la normativa prevista nei rispettivi regolamenti.
2.
Iniziative
complementari dell'iter formativo possono essere proposte anche da
gruppi di almeno venti studenti e da associazioni studentesche, previo
esame del Collegio dei Docenti. Tali proposte debbono indicare le
risorse finanziarie, provenienti anche da contributi volontari e
finalizzati delle famiglie, e il personale eventualmente necessario per
la loro realizzazione.
3.
Le iniziative già in
atto possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Preside,
salva tempestiva ratifica del Consiglio d'Istituto.
Art. 11
Sanzioni disciplinari
1.
Le sanzioni
disciplinari vengono comminate soltanto nei casi di effettiva ed
assoluta necessità, secondo le modalità ed i contenuti di cui allo
Statuto degli Studenti.
2.
L’allontanamento
di un alunno dalla classe durante la lezione è una sanzione disciplinare
che può essere irrogata secondo le modalità di seguito indicate. Il
docente, nei casi in cui lo ritenga necessario ed ineludibile, sempre in
base alla propria discrezionalità e al buon senso può, eccezionalmente
ed al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, disporre
l’allontanamento dalla classe di non più di un alunno.
3.
L’alunno che è
stato allontanato ha l’obbligo di sostare nelle immediate adiacenze
dell’aula della propria classe senza circolare liberamente nei locali
dell’istituto. Eventuali, ulteriori inadempienze delle quali l’allievo
dovesse rendersi responsabile in tale, particolare evenienza, sono
imputate al docente che ha provveduto ad allontanarlo dalla classe a
titolo di responsabilità “in vigilando”.
4.
La sanzione
dell’allontanamento dalla classe ha carattere di eccezionalità,
temporaneità e non può essere assolutamente estesa all’intera durata
dell’ora di lezione.
5.
E’ fatto
assoluto obbligo al docente di allontanare dall’aula, per ragioni
disciplinari, più di uno studente.
Art. 11 bis
Comportamenti configuranti mancanze disciplinari
I
comportamenti che configurano mancanze disciplinari possono come di
seguito essere riassunti:
-
assenze ingiustificate;
-
ritardi ingiustificati;
-
mancato assolvimento degli impegni che consentono il regolare
svolgimento dell’attività didattica;
-
turbativa della regolare attività scolastica;
-
mancanza di rispetto e comportamenti scorretti nei confronti del
preside, dei docenti, del personale scolastico e degli altri studenti;
-
mancata osservanza delle disposizioni organizzative;
-
mancata osservanza del divieto di fumare;
-
danneggiamento di arredi e suppellettili scolastiche;
-
danneggiamento dell’ambiente scolastico;
-
qualsiasi altro comportamento, atto o fatto non conforme alle norme
imperative e alle regole contenute nel presente regolamento;
Art. 12
Procedimento Disciplinare
1.
Si applicano le disposizioni dello Statuto degli Studenti
siccome integrate dal presente Regolamento.
2.
I comportamenti degli alunni contrari alle comuni regole di
educazione e disciplina, i fatti e gli eventi che vi hanno dato luogo
sono annotati pedissequamente dal docente che li rileva sul giornale di
classe. Il docente ha cura di rendere immediatamente edotto il dirigente
scolastico o, in sua mancanza, il vicario o il collaboratore in merito
alla rilevata infrazione a carico dell’allievo interessato.
3.
Secondo discrezionalità e buon senso il dirigente
scolastico, unitamente al docente di riferimento procede, non senza aver
prima ascoltato il diretto interessato, ad una valutazione
dell’infrazione disciplinare commessa dall’alunno e, eventualmente,
ammonisce verbalmente l’allievo informandone, ove lo reputi opportuno,
la famiglia.
4.
Nei casi di maggiore incidenza o laddove il docente di
riferimento ne faccia espressa e formale richiesta, il dirigente
scolastico provvede a convocare con sollecitudine il Consiglio di Classe
che, per la fattispecie, assume la denominazione di Consiglio di
Disciplina e del quale fanno parte a pieno titolo: lo stesso dirigente
scolastico, i docenti della classe, i rappresentanti della componente
alunni, i rappresentanti della componente genitori, l’alunno o gli
alunni interessati al procedimento disciplinare nonché i genitori di
questi o, in alternativa, le persone esercenti la potestà.
5.
Qualora l’alunno o gli alunni interessati al procedimento di
disciplina siano nella maggiore età, si procede in ogni caso ad invitare
i genitori a prender parte al consesso, ma la loro presenza è meramente
facoltativa.
6.
In
sede di Consiglio è data lettura dell’annotazione scritta riportata sul
registro di classe dal docente che ha rilevato l’infrazione; il docente
viene invitato ad esporre analiticamete le modalità dell’evento;
l’alunno o gli alunni investiti dal procedimento di disciplina sono
sollecitati a rendere nota la propria versione dei fatti.
7.
Il Consiglio, ponderata attentamente la situazione, alla
luce degli interventi e delle delucidazioni rese al riguardo da tutte le
persone coinvolte e di seguito ad approfondita discussione, delibera,
secondo gli abituali criteri di democraticità e maggioranza, in merito
all’eventuale adozione di una delle sanzioni disciplinari di cui allo
Statuto degli Studenti e, comunque, per un provvedimento di sospensione
dalle lezioni mai superiore ai 15 giorni.
8.
L’applicazione di una sanzione disciplinare è deliberata dal
Consiglio di Disciplina ed opportunamente verbalizzata sull’apposito
registro dei verbali di classe. Il coordinatore della classe ha
l’obbligo di predisporre e curare gli adempimenti necessari alla formale
applicazione della sanzione entro e non oltre il termine di giorni
cinque dalla delibera del Consiglio di Disciplina. Il Dirigente
Scolastico, in ottemperanza alla delibera, comunica formalmente alla
famiglia la sanzione irrogata all’allievo, dispone e vigila in merito
alla concreta e corretta applicazione della sanzione. Il coordinatore
della classe ha l’obbligo d’informare i componenti del Consiglio circa
il corretto espletamento di tutta la procedura disciplinare.
9.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo
interno di garanzia, composto dal Preside, da due insegnanti e due
studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della
sanzione (vedi art. 5, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli
studenti). La proposizione del ricorso ha efficacia sospensiva
dell’applicazione della sanzione.
10.
L’Organo interno di garanzia, laddove non esistente, viene
costituito con sollecitudine tramite la scelta dei suoi componenti che
ha luogo alla prima riunione utile del Collegio dei docenti e
dell’Assemblea d’Istituto degli studenti.
Art. 13
Sanzioni Disciplinari
Queste, sempre convertibili in attività di utilità per l’Istituto e, per
quanto possibile, ispirate al criterio della riparazione del danno, sono
quelle indicate nello Statuto degli Studenti quali:
-
ammonizione verbale;
-
ammonizione scritta:;
-
temporaneo allontanamento
dalla lezione;
-
sospensione dalle lezioni
con obbligo di frequenza;
-
sospensione dalle lezioni
senza obbligo di frequenza.
TITOLO
IV
DOCENTI: indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività
Art. 1
Residenza
1.
Ogni docente residente
in altro comune presenta tempestivamente al preside la richiesta di
autorizzazione a risiedere fuori sede, esonerando l'amministrazione da
qualsivoglia responsabilità per incidenti in itinere.
Art. 2
Norme di servizio
2.
L’orario di servizio
di ciascun insegnante viene predisposto da uno o più docenti all’uopo
preposti dal dirigente scolastico con l’approvazione del Collegio dei
Docenti.
3.
L’orario di servizio e
delle lezioni viene predisposto nell’interesse primario di garantire un
quanto più efficace espletamento dell’attività didattica. Eventuali
richieste dei singoli docenti finalizzate a modellare il proprio orario
di servizio secondo esigenze meramente personali sono valutate e,
eventualmente, assecondate soltanto laddove ciò sia compatibile con il
proficuo espletamento dell’attività didattica e senza che questo sia di
inutile, gratuito aggravio per l’orario di servizio dei restanti
docenti.
4.
Il dirigente
scolastico provvede ad assecondare le richieste dei singoli docenti in
merito alla fruizione del giorno libero settimanale sempre secondo le
prioritarie esigenze correlate ad un efficace espletamento dell’attività
didattica.
5.
L’orario di servizio
viene reso pubblico mediante esposizione dello stesso all’Albo
dell’Istituto e, soltanto nei casi in cui ciò sia praticabile, tramite
informale comunicazione dello stesso presso ciascuna classe.
6.
Il docente ha comunque
l’obbligo di conoscere ed informarsi in merito al proprio orario di
servizio, parziale o settimanale delle lezioni, soprattutto nelle more
relative alla stesura dell’orario definitivo.
7.
Ogni docente in
servizio è presente almeno cinque minuti prima dell'inizio della prima
ora di lezione, per consentire il puntuale avvio dell'attività
didattica. Il docente è tenuto a comunicare con tempestività eventuali
ritardi, anche se soltanto di pochi minuti, onde consentire di
apprestare le adeguate sostituzioni.
8.
I docenti che siano
impegnati contestualmente in una stessa classe (compresenza) hanno le
medesime incombenze e gli stessi obblighi. Gli stessi docenti sono
sempre presenti in classe o al seguito della stessa se impegnata in
sopralluoghi e visite guidate, secondo l’orario di servizio all’uopo
predisposto e, fatti salvi casi del tutto eccezionali, non possono
essere disgiunti e utilizzati presso altre classi che siano
temporaneamente sprovviste di docenti.
9.
Il docente è tenuto a
comunicare i permessi orari dei quali intenda beneficiare
preferibilmente con almeno un giorno di anticipo rispetto alla concreta
fruizione degli stessi.
10.
Nell’eventualità in
cui il docente si renda responsabile di reiterate, immotivate e non
giustificate mancanze rispetto all’orario di servizio, il dirigente
scolastico è legittimato, secondo la propria discrezionalità, ad
adottare i procedimenti disciplinari ritenuti opportuni e, se del caso,
ad applicare le relative sanzioni previste per legge.
11.
Il docente, a
disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora, è presente
nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei
colleghi assenti.
12.
Il docente a
disposizione volontaria nelle ore successive alla prima, può chiedere in
anticipo ed ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale
impegno, garantendo comunque la sua pronta reperibilità.
13.
Per tutta la durata
dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è presente
nell'Istituto, poiché l'ora di ricevimento fa parte dell'obbligo di
servizio.
14.
I permessi brevi
nonché i permessi per motivi dì famiglia, esami, ecc., sono, a seguito
di domanda, autorizzati dal preside.
Art. 3
Vigilanza degli alunni
1.
Il docente della prima
ora giustifica le assenze degli alunni, controllando che non ci siano
contraffazioni. Ogni DECIMA assenza richiede il visto del preside.
2.
Ciascun docente si
adopera perché ogni alunno occupi sempre lo stesso banco e vigila sulla
buona conservazione di arredi, materiali didattici e ambienti. La
vigilanza deve risultare assidua anche nei laboratori.
3.
Ciascun docente non
consente l'uscita di più di un alunno per volta per i servizi igienici.
4.
Ciascun docente vigila
attentamente affinché, al cambio dell’ora, nessun alunno esca dalla
classe di pertinenza se non secondo i tempi e le modalità fatti propri
dal presente Regolamento.
5.
Ciascun docente,
durante l'intervallo, vigila sul corretto comportamento dei propri
alunni e affinché gli alunni non fumino nei locali dell'Istituto,
astenendosi egli stesso dal farlo.
6.
Il docente che, per
urgente e serio motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi
dall'aula, è tenuto ad investire dell’obbligo di vigilanza il personale
ausiliario.
7.
Il docente è tenuto a
vigilare attentamente affinché gli alunni, durante le ore di lezione,
non attendano ad attività ludiche (giochi con le carte e similari) che
nulla hanno a che fare con l’attività didattica.
Art. 4
Attività d'insegnamento
1.
L'attività
d'insegnamento si svolge in 18 ore settimanali, distribuite in non meno
di cinque giornate.
2.
I docenti, il cui
orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario, secondo le modalità previste dall'articolo 41
del CNL.
3.
Ogni docente attesta
la presa giornaliera di servizio apponendo la propria firma
nell’apposito registro all’uopo predisposto nonché sul registro delle
singole classi presso nelle quali adempie l’orario di servizio.
4.
Ogni docente tiene
costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il
diario di classe e il registro di stato personale.
5.
Ogni docente ha cura
di consegnare agli studenti gli elaborati corretti e valutati, entro
quindici giorni dal loro svolgimento.
6.
Ogni docente ha
l’obbligo di comunicare con tempestività agli alunni l’esito delle
verifiche orali in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.
241/1990.
7.
Ogni docente
predispone all'inizio dell'anno scolastico e sottopone all'attenzione
della classe, la programmazione annuale della sua disciplina.
8.
Ogni docente procede a
periodiche verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli
obiettivi prefissati.
9.
Ogni docente, nel
rispetto delle circolari ministeriali, evita un eccessivo sovraccarico
di compiti a casa, tenendo in debito conto le condizioni
socio-ambientali in cui vivono molti studenti.
10.
Ogni docente, nel
rispetto della CM n°62 del 20/02/1964, e compatibilmente con l'orario
settimanale delle lezioni, evita di effettuare verifiche il giorno
successivo a quello festivo.
11.
Ogni docente ha cura
di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e di
evitare di indicare nominativi di docenti cui avviare, per le
ripetizioni, gli alunni in difficoltà.
12.
Per ulteriori
precisazioni in merito al servizio si rimanda al CCNL vigente.
Art. 5
Attività funzionali all'insegnamento
1.
Esse si suddividono in:
a)
Attività individuali:
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione dei
compiti, colloqui individuali con le famiglie;
b)
Attività collegiali:
Collegio Docenti, programmazione e verifica d'inizio e fine anno,
incontri scuola famiglia (40 ore/anno per tutti i docenti);
c)
attività collegiali dei
consigli di classe programmati dal Collegio Docenti (con un massimo di
40 ore per gli insegnanti impegnanti su più di sei classi);
d)
attività collegiali relative
agli scrutini e agli esami;
e)
attività di formazione e
aggiornamento (minimo 100 ore in sei anni).
Art. 6
Attività aggiuntive
1.
Le attività aggiuntive
d'insegnamento, previste dal progetto educativo d'Istituto, consistono
nello svolgimento d'interventi didattici e educativi integrativi volti
all'arricchimento dell'offerta formativa, fino ad un massimo di sei ore
settimanali.
2.
Le attività aggiuntive
funzionali all'insegnamento possono consistere in:
a)
svolgimento di compiti
relativi:
§
al
coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e
valutazione del Pei;
§
al
supporto organizzativo al capo d'istituto;
§
a
particolari forme di coordinamento del Collegio dei docenti e
d'eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di
ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di
coordinamento dei consigli di classe;
§
al
coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono
coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
§
all'assistenza tutoriale;
§
alla
progettazione d'interventi formativi;
§
alla
produzione di materiali utili per la didattica, finalizzati ad una
utilizzazione collegiale;
§
ogni
altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse
esistenti.
b)
attività d'aggiornamento e
formazione in servizio, da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza
esonero dagli altri obblighi di servizio.
c)
partecipazione a progetti
comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della
produttività dell'insegnamento o ad un maggior raccordo fra scuola e
mondo del lavoro.
d)
Partecipazione ad attività
realizzate sulla base di convenzioni con Enti locali e con terzi, con
oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi
aperti al territorio, coerenti con le finalità d'istituto.
e)
Attività di progettazione e
di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del
personale.
3.
I compensi relativi alle
attività aggiuntive sono stabiliti dal CCNL.
Art. 7
Pei
e deliberazioni degli Organi Collegiali
1.
Ciascun docente
collabora con i colleghi nella realizzazione dei progetti educativi
deliberati nel PEI.
2.
L'anno scolastico,
salvo diverse disposizioni fatte proprie dal Collegio dei docenti, è
diviso in quadrimestri. Le prove scritte dovranno essere non meno di tre
nel quadrimestre.
3.
Le verifiche devono
risultare funzionati al processo di apprendimento, quindi utili ad
avviare tempestivi recuperi degli allievi in difficoltà.
Art. 6
Rapporti scuola famiglia
1.
I rapporti con i
genitori degli alunni sono curati secondo le modalità e i tempi
deliberati dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio
d'Istituto. A tale proposito è predisposto un piano annuale che deve
prevedere la comunicazione alle rispettive famiglie, su apposite schede
personali di ogni alunno, dell'andamento didattico e disciplinare.
2.
Gli incontri diretti
con le famiglie si tengono due volte l'anno collegialmente e durante
l'ora personale di ricevimento settimanale di ogni singolo docente.