Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "C.P. Strampelli"

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TITOLO I

Funzionamento degli organi collegiali.

Per la composizione, il regolamento e le attribuzioni dei singoli Organi Collegiali, si rimanda alle seguenti schede, comprese nel Piano dell’Offerta Formativa:

-  Consiglio d'Istituto - Collegio dei Docenti - Consigli di Classe - Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti - Collegio del Personale Educativo del convitto - Assemblee dei Genitori - Assemblee Studentesche d'Istituto - Assemblee Studentesche di classe - Assemblee Sindacali - Dipartimenti -Comitato Genitori - Comitato Studenti - Comitato Personale ATA - Commissioni operative Docenti.

TITOLO II

Funzionamento della biblioteca, dei laboratori, della palestra .

1.       Le modalità e i tempi di funzionamento dei suddetti servizi sono specificati nelle schede informative relative alle singole strutture.

TITOLO III

STUDENTI: Norme di vita scolastica.

Art. 1

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

1.       Fa parte integrante del presente regolamento, lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", emanato con DPR n° 249 del 24 giugno 1998.

Art. 2

Ingresso a scuola

1.             L’ingresso dell’Istituto è costantemente vigilato da almeno un collaboratore scolastico.

      L'ingresso a scuola è consentito fino al suono del campanello d'inizio delle lezioni.

2.             I ritardatari sonno ammessi in aula e giustificati dall’insegnante che è in servizio in quel momento in classe. E’ discrezione dell’insegnante ammettere ugualmente l’allievo alla frequenza delle lezioni prima che abbia formalmente inizio l’ora successiva. In ogni caso non è consentito l’ingresso a scuola oltre la terza ora di lezione.
      I ritardi vengono giustificati dall’insegnante della classe che, nei casi in cui lo reputi opportuno procede, in base alla propria discrezionalità e al buon senso, ad investirne direttamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.
      Al terzo ritardo in un mese, il Coordinatore della classe ha cura d’informare le famiglie; al quarto ritardo lo studente minorenne è ammesso alle lezioni soltanto se accompagnato da un genitore o da persona regolarmente delegata. In mancanza all’alunno non è consentita la frequenza delle lezioni: egli viene comunque accolto e fatto accomodare presso i locali dell’Istituto sotto la vigilanza di personale scolastico. Soltanto dopo che il personale docente o direttivo della scuola ha contattato la famiglia, l’alunno può tornare alla regolare frequenza delle lezioni. 

3.             Gli insegnanti sono tenuti ad annotare scrupolosamente sul diario di classe tutte le notizie relative alla frequenza degli alunni. Tali adempienze fanno parte degli obblighi correlati alla responsabilità “in vigilando” che ha carattere di priorità nell’adempimento delle mansioni di servizio.

4.             Una volta avviate le lezioni, il personale docente e gli alunni, salvo casi particolari, sono tenuti a permanere presso le rispettive aule di competenza.

Art. 3

Intervallo delle lezioni

1.             Durante l'intervallo, di durata non inferiore a quindici minuti, agli alunni è fatto obbligo assoluto di non allontanarsi dall'Istituto.

2.             Il personale ausiliario è impegnato nella vigilanza degli alunni durante gli intervalli o durante le brevi assenze dei docenti dalle rispettive classi.

3.             E' fatto divieto assoluto di fumare nei locali dell’Istituto. Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative secondo le modalità procedimentali previste per legge.

Art. 4

Uscita per i servizi igienici

1.             E' consentita l'uscita dalla classe per i servizi igienici di regola una sola volta nel corso della mattinata. Il docente che è in servizio nella classe è tenuto a non consentire l'uscita di più di uno studente per volta onde evitare l’assembramento di allievi in prossimità dei servizi igienici o, comunque, nei locali di pertinenza della scuola, ciò al fine di non arrecare nocumento al regolare svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto.

Art. 5

Assenze

1.             Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora, che ha cura di controllare eventuali assenze pregresse non giustificate, invitando gli interessati a provvedere, ed annotandolo sul diario di classe.

2.             Ogni DECIMA assenza è personalmente giustificata da un genitore o da chi ne fa le veci.

3.             Gli studenti che abbiano compiuto la maggiore età provvedono autonomamente a giustificare le proprie assenze dalle lezioni; tuttavia il coordinatore della classe, laddove lo ritenga opportuno in base alla propria discrezionalità, anche su eventuale sollecitazione di uno o più docenti e sempre nell’interesse dell’alunno, può informare in qualunque momento la famiglia dell’allievo.

4.             Le assenze per malattia, superiori a cinque giorni, devono essere giustificate con il certificato medico di riammissione.

Art. 6

Uscita dalla scuola

1.             La fine delle lezioni è prevista dall'orario scolastico in vigore nelle singole sedi. In tutte le circostanze nelle quali lo ritiene opportuno, il preside o, in sua mancanza, il vicario o il collaboratore può disporre l'uscita anticipata degli alunni dalla scuola.

2.             L'uscita anticipata su richiesta dei singoli alunni è consentita solo per motivi documentati o documentabili; in tali casi l'alunno deve essere sempre rilevato da un genitore o dall'esercente la patria potestà il quale viene autorizzato a prelevare il minore dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore; il docente della classe annota l’uscita anticipata dell’alunno sul registro di classe.

3.             Gli alunni maggiorenni provvedono autonomamente, ma sempre secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 3 del presente Regolamento. In ogni caso gli alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente soltanto per motivi seri, documentati o documentabili che il personale direttivo e docente dell’Istituto ha cura di vagliare attentamente avvisando, nei casi in cui lo ritenga opportuno, la famiglia.

4.             Al riguardo non sono prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate, se non in casi assolutamente eccezionali e su espressa autorizzazione del preside o di un suo collaboratore.

Art. 7

Pendolari

1.             Gli studenti che debbono raggiungere la scuola servendosi di mezzi pubblici, a seguito di documentata richiesta e relativa autorizzazione del preside, possono essere autorizzati ad entrare in ritardo o ad uscire in anticipo.

2.       Il loro nominativo viene annotato sul diario di classe con le indicazioni degli orari autorizzati in deroga alle disposizioni generali.

Art. 8

Uso delle strutture

1.             Nel corso dell’anno ciascun alunno occupa preferibilmente sempre lo stesso banco in classe o nei laboratori, al fine di consentire la ricerca del responsabile di eventuali danneggiamenti ai beni scolastici.

2.             Ciascun alunno risponde personalmente del proprio banco, della propria aula, di tutte le suppellettili scolastiche e degli eventuali danneggiamenti cagionati.

3.             Ogni danno prodotto, accidentalmente o volontariamente, alle strutture scolastiche deve essere in ogni caso risarcito con una somma pari al valore di ripristino della cosa danneggiata.

4.             Laddove ritenuto opportuno, oltre al risarcimento può essere inflitta al responsabile anche una sanzione disciplinare secondo le modalità previste dallo Statuto degli Studenti e dal presente Regolamento.

5.             Sia il risarcimento che la eventuale sanzione vengono applicati al diretto responsabile. Quando il responsabile non viene individuato, le sanzioni si applicano a tutta la classe o al gruppo di studenti coinvolti secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e dallo Statuto degli Studenti.

6.             Il docente e il personale ausiliario sono tenuti a vigilare affinché gli studenti tengano un comportamento rispettoso delle regole, dei beni e delle strutture scolastiche.

Art. 9

Collaborazione scuola-famiglia

1.       Le famiglie sono tempestivamente avvertite in caso di inadempienze o infrazioni commesse dagli studenti, al fine di provvedere in solido al risarcimento dell'eventuale danno da essi provocato.

Art. 10

Facoltà d'iniziativa

(art. 4, DPR 10-10-96 n° 567).

1.             Gli studenti partecipano attivamente al Progetto Educativo d'Istituto, attraverso l'azione ordinaria degli organi collegiali della loro componente (assemblea di classe, comitato studenti, assemblea d'Istituto), secondo la normativa prevista nei rispettivi regolamenti.

2.             Iniziative complementari dell'iter formativo possono essere proposte anche da gruppi di almeno venti studenti e da associazioni studentesche, previo esame del Collegio dei Docenti. Tali proposte debbono indicare le risorse finanziarie, provenienti anche da contributi volontari e finalizzati delle famiglie, e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione.

3.             Le iniziative già in atto possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Preside, salva tempestiva ratifica del Consiglio d'Istituto. 

Art. 11

Sanzioni disciplinari 

1.                   Le sanzioni disciplinari vengono comminate soltanto nei casi di effettiva ed assoluta necessità, secondo le modalità ed i contenuti di cui allo Statuto degli Studenti.

2.                   L’allontanamento di un alunno dalla classe durante la lezione è una sanzione disciplinare che può essere irrogata secondo le modalità di seguito indicate. Il docente, nei casi in cui lo ritenga necessario ed ineludibile, sempre in base alla propria discrezionalità e al buon senso può, eccezionalmente ed al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, disporre l’allontanamento dalla classe di non più di un alunno.

3.                   L’alunno che è stato allontanato ha l’obbligo di sostare nelle immediate adiacenze dell’aula della propria classe senza circolare liberamente nei locali dell’istituto. Eventuali, ulteriori inadempienze delle quali l’allievo dovesse rendersi responsabile in tale, particolare evenienza, sono imputate al docente che ha provveduto ad allontanarlo dalla classe a titolo di responsabilità “in vigilando”.

4.                   La sanzione dell’allontanamento dalla classe ha carattere di eccezionalità, temporaneità e non può essere assolutamente estesa all’intera durata dell’ora di lezione. 

5.                   E’ fatto assoluto obbligo al docente di allontanare dall’aula, per ragioni disciplinari, più di uno studente.

  

Art. 11 bis

 

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

 

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari possono come di seguito essere riassunti:

- assenze ingiustificate;

- ritardi ingiustificati;

- mancato assolvimento degli impegni che consentono il regolare svolgimento dell’attività didattica;

- turbativa della regolare attività scolastica;

- mancanza di rispetto e comportamenti scorretti nei confronti del preside, dei docenti, del personale scolastico e degli altri studenti;

- mancata osservanza delle disposizioni organizzative;

- mancata osservanza del divieto di fumare;

- danneggiamento di arredi e suppellettili scolastiche;

- danneggiamento dell’ambiente scolastico;

- qualsiasi altro comportamento, atto o fatto non conforme alle norme imperative e alle regole contenute nel presente regolamento; 

 

Art. 12

 

Procedimento Disciplinare

 

1.                    Si applicano le disposizioni dello Statuto degli Studenti siccome integrate dal presente Regolamento.

2.                    I comportamenti degli alunni contrari alle comuni regole di educazione e disciplina, i fatti e gli eventi che vi hanno dato luogo sono annotati pedissequamente dal docente che li rileva sul giornale di classe. Il docente ha cura di rendere immediatamente edotto il dirigente scolastico o, in sua mancanza, il vicario o il collaboratore in merito alla rilevata infrazione a carico dell’allievo interessato.

3.                    Secondo discrezionalità e buon senso il dirigente scolastico, unitamente al docente di riferimento procede, non senza aver prima ascoltato il diretto interessato, ad una valutazione dell’infrazione disciplinare commessa dall’alunno e, eventualmente, ammonisce verbalmente l’allievo informandone, ove lo reputi opportuno, la famiglia.

4.                    Nei casi di maggiore incidenza o laddove il docente di riferimento ne faccia espressa e formale richiesta, il dirigente scolastico provvede a convocare con sollecitudine il Consiglio di Classe che, per la fattispecie, assume la denominazione di Consiglio di Disciplina e del quale fanno parte a pieno titolo: lo stesso dirigente scolastico, i docenti della classe, i rappresentanti della componente alunni, i rappresentanti della componente genitori, l’alunno o gli alunni interessati al procedimento disciplinare nonché i genitori di questi o, in alternativa, le persone esercenti la potestà.

5.                    Qualora l’alunno o gli alunni interessati al procedimento di disciplina siano nella maggiore età, si procede in ogni caso ad invitare i genitori a prender parte al consesso, ma la loro presenza è meramente facoltativa.

6.            In sede di Consiglio è data lettura dell’annotazione scritta riportata sul registro di classe dal docente che ha rilevato l’infrazione; il docente viene invitato ad esporre analiticamete le modalità dell’evento; l’alunno o gli alunni investiti dal procedimento di disciplina sono sollecitati a rendere nota la propria versione dei fatti.

7.                    Il Consiglio, ponderata attentamente la situazione, alla luce degli interventi e delle delucidazioni rese al riguardo da tutte le persone coinvolte e di seguito ad approfondita discussione, delibera, secondo gli abituali criteri di democraticità e maggioranza, in merito all’eventuale adozione di una delle sanzioni disciplinari di cui allo Statuto degli Studenti e, comunque, per un provvedimento di sospensione dalle lezioni mai superiore ai 15 giorni.  

8.                    L’applicazione di una sanzione disciplinare è deliberata dal Consiglio di Disciplina ed opportunamente verbalizzata sull’apposito registro dei verbali di classe. Il coordinatore della classe ha l’obbligo di predisporre e curare gli adempimenti necessari alla formale applicazione della sanzione entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla delibera del Consiglio di Disciplina. Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alla delibera, comunica formalmente alla famiglia la sanzione irrogata all’allievo, dispone e vigila in merito alla concreta e corretta applicazione della sanzione. Il coordinatore della classe ha l’obbligo d’informare i componenti del Consiglio circa il corretto espletamento di tutta la procedura disciplinare.  

9.                    Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo interno di garanzia, composto dal Preside, da due insegnanti e due studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione (vedi art. 5, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti). La proposizione del ricorso ha efficacia sospensiva dell’applicazione della sanzione.

10.                 L’Organo interno di garanzia, laddove non esistente, viene costituito con sollecitudine tramite la scelta dei suoi componenti che ha luogo alla prima riunione utile del Collegio dei docenti e dell’Assemblea d’Istituto degli studenti.

Art. 13

Sanzioni Disciplinari

Queste, sempre convertibili in attività di utilità per l’Istituto e, per quanto possibile, ispirate al criterio della riparazione del danno, sono quelle indicate nello Statuto degli Studenti quali:

-          ammonizione verbale;

-          ammonizione scritta:;

-          temporaneo allontanamento dalla lezione;

-          sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza;

-          sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza.

TITOLO IV

DOCENTI: indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività 

Art. 1

Residenza

1.             Ogni docente residente in altro comune presenta tempestivamente al preside la richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede, esonerando l'amministrazione da qualsivoglia responsabilità per incidenti in itinere.

Art. 2

Norme di servizio

2.             L’orario di servizio di ciascun insegnante viene predisposto da uno o più docenti all’uopo preposti dal dirigente scolastico con l’approvazione del Collegio dei Docenti.

3.             L’orario di servizio e delle lezioni viene predisposto nell’interesse primario di garantire un quanto più efficace espletamento dell’attività didattica. Eventuali richieste dei singoli docenti finalizzate a modellare il proprio orario di servizio secondo esigenze meramente personali sono valutate e, eventualmente, assecondate soltanto laddove ciò sia compatibile con il proficuo espletamento dell’attività didattica e senza che questo sia di inutile, gratuito aggravio per l’orario di servizio dei restanti docenti.

4.             Il dirigente scolastico provvede ad assecondare le richieste dei singoli docenti in merito alla fruizione del giorno libero settimanale sempre secondo le prioritarie esigenze correlate ad un efficace espletamento dell’attività didattica.         

5.             L’orario di servizio viene reso pubblico mediante esposizione dello stesso all’Albo dell’Istituto e, soltanto nei casi in cui ciò sia praticabile, tramite informale comunicazione dello stesso presso ciascuna classe.

6.             Il docente ha comunque l’obbligo di conoscere ed informarsi in merito al proprio orario di servizio, parziale o settimanale delle lezioni, soprattutto nelle more relative alla stesura dell’orario definitivo.        

7.             Ogni docente in servizio è presente almeno cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione, per consentire il puntuale avvio dell'attività didattica. Il docente è tenuto a comunicare con tempestività eventuali ritardi, anche se soltanto di pochi minuti, onde consentire di apprestare le adeguate sostituzioni.

8.             I docenti che siano impegnati contestualmente in una stessa classe (compresenza) hanno le medesime incombenze e gli stessi obblighi. Gli stessi docenti sono sempre presenti in classe o al seguito della stessa se impegnata in sopralluoghi e visite guidate, secondo l’orario di servizio all’uopo predisposto e, fatti salvi casi del tutto eccezionali, non possono essere disgiunti e utilizzati presso altre classi che siano temporaneamente sprovviste di docenti. 

9.             Il docente è tenuto a comunicare i permessi orari dei quali intenda beneficiare preferibilmente con almeno un giorno di anticipo rispetto alla concreta fruizione degli stessi.

10.         Nell’eventualità in cui il docente si renda responsabile di reiterate, immotivate e non giustificate mancanze rispetto all’orario di servizio, il dirigente scolastico è legittimato, secondo la propria discrezionalità, ad adottare i procedimenti disciplinari ritenuti opportuni e, se del caso, ad applicare le relative sanzioni previste per legge.

11.         Il docente, a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora, è presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

12.         Il docente a disposizione volontaria nelle ore successive alla prima, può chiedere in anticipo ed ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale impegno, garantendo comunque la sua pronta reperibilità.

13.         Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è presente nell'Istituto, poiché l'ora di ricevimento fa parte dell'obbligo di servizio.

14.         I permessi brevi nonché i permessi per motivi dì famiglia, esami, ecc., sono, a seguito di domanda, autorizzati dal preside.

Art. 3

Vigilanza degli alunni

1.             Il docente della prima ora giustifica le assenze degli alunni, controllando che non ci siano contraffazioni. Ogni DECIMA assenza richiede il visto del preside.

2.             Ciascun docente si adopera perché ogni alunno occupi sempre lo stesso banco e vigila sulla buona conservazione di arredi, materiali didattici e ambienti. La vigilanza deve risultare assidua anche nei laboratori.

3.             Ciascun docente non consente l'uscita di più di un alunno per volta per i servizi igienici.

4.             Ciascun docente vigila attentamente affinché, al cambio dell’ora, nessun alunno esca dalla classe di pertinenza se non secondo i tempi e le modalità fatti propri dal presente Regolamento.

5.             Ciascun docente, durante l'intervallo, vigila sul corretto comportamento dei propri alunni e affinché gli alunni non fumino nei locali dell'Istituto, astenendosi egli stesso dal farlo.

6.             Il docente che, per urgente e serio motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dall'aula, è tenuto ad investire dell’obbligo di vigilanza il personale ausiliario.

7.             Il docente è tenuto a vigilare attentamente affinché gli alunni, durante le ore di lezione, non attendano ad attività ludiche (giochi con le carte e similari) che nulla hanno a che fare con l’attività didattica.

Art. 4

Attività d'insegnamento

1.             L'attività d'insegnamento si svolge in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate.

2.             I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario, secondo le modalità previste dall'articolo 41 del CNL.

3.             Ogni docente attesta la presa giornaliera di servizio apponendo la propria firma nell’apposito registro all’uopo predisposto nonché sul registro delle singole classi presso nelle quali adempie l’orario di servizio.

4.             Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il diario di classe e il registro di stato personale.

5.             Ogni docente ha cura di consegnare agli studenti gli elaborati corretti e valutati, entro quindici giorni dal loro svolgimento.

6.             Ogni docente ha l’obbligo di comunicare con tempestività agli alunni l’esito delle verifiche orali in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 241/1990.

7.             Ogni docente predispone all'inizio dell'anno scolastico e sottopone all'attenzione della classe, la programmazione annuale della sua disciplina.

8.             Ogni docente procede a periodiche verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati.

9.             Ogni docente, nel rispetto delle circolari ministeriali, evita un eccessivo sovraccarico di compiti a casa, tenendo in debito conto le condizioni socio-ambientali in cui vivono molti studenti.

10.         Ogni docente, nel rispetto della CM n°62 del 20/02/1964, e compatibilmente con l'orario settimanale delle lezioni, evita di effettuare verifiche il giorno successivo a quello festivo.

11.         Ogni docente ha cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e di evitare di indicare nominativi di docenti cui avviare, per le ripetizioni, gli alunni in difficoltà.

12.         Per ulteriori precisazioni in merito al servizio si rimanda al CCNL vigente. 

Art. 5

Attività funzionali all'insegnamento

1.       Esse si suddividono in:

a)       Attività individuali: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione dei compiti, colloqui individuali con le famiglie;

b)       Attività collegiali: Collegio Docenti, programmazione e verifica d'inizio e fine anno, incontri scuola famiglia (40 ore/anno per tutti i docenti);

c)       attività collegiali dei consigli di classe programmati dal Collegio Docenti (con un massimo di 40 ore per gli insegnanti impegnanti su più di sei classi);

d)       attività collegiali relative agli scrutini e agli esami;

e)       attività di formazione e aggiornamento (minimo 100 ore in sei anni).

Art. 6

Attività aggiuntive

1.       Le attività aggiuntive d'insegnamento, previste dal progetto educativo d'Istituto, consistono nello svolgimento d'interventi didattici e educativi integrativi volti all'arricchimento dell'offerta formativa, fino ad un massimo di sei ore settimanali.

2.       Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

a)       svolgimento di compiti relativi:

§  al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del Pei;

§  al supporto organizzativo al capo d'istituto;

§   a particolari forme di coordinamento del Collegio dei docenti e d'eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di coordinamento dei consigli di classe;

§  al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;

§  all'assistenza tutoriale;

§  alla progettazione d'interventi formativi;

§  alla produzione di materiali utili per la didattica, finalizzati ad una utilizzazione collegiale;

§  ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.

b)       attività d'aggiornamento e formazione in servizio, da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio.

c)       partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento o ad un maggior raccordo fra scuola e mondo del lavoro.

d)       Partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con Enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi aperti al territorio, coerenti con le finalità d'istituto.

e)       Attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.

3.       I compensi relativi alle attività aggiuntive sono stabiliti dal CCNL.

Art. 7

Pei e deliberazioni degli Organi Collegiali 

1.             Ciascun docente collabora con i colleghi nella realizzazione dei progetti educativi deliberati nel PEI.

2.             L'anno scolastico, salvo diverse disposizioni fatte proprie dal Collegio dei docenti, è diviso in quadrimestri. Le prove scritte dovranno essere non meno di tre nel quadrimestre.

3.             Le verifiche devono risultare funzionati al processo di apprendimento, quindi utili ad avviare tempestivi recuperi degli allievi in difficoltà.

Art. 6

Rapporti scuola famiglia

1.             I rapporti con i genitori degli alunni sono curati secondo le modalità e i tempi deliberati dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. A tale proposito è predisposto un piano annuale che deve prevedere la comunicazione alle rispettive famiglie, su apposite schede personali di ogni alunno, dell'andamento didattico e disciplinare.

2.             Gli incontri diretti con le famiglie si tengono due volte l'anno collegialmente e durante l'ora personale di ricevimento settimanale di ogni singolo docente.

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