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CONSIGLIO DI STATO

 

Consiglio di Stato SEZ. V – sentenza 3 ottobre 2003 n. 5740 – Pres. Elefante, Est. Carboni – De Falco (Avv.ti Napolitano e Vitale) c. Comune di Nola (Avv. Marone) – (conferma T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 28 dicembre 1994, n. 518

Pubblico impiego – Sospensione dal servizio – Sospensione cautelare facoltativa – In pendenza di procedimento penale – Ex art. 91 del T.U. imp. civ. Stato – Motivazione sull’opportunità o meno di mantenere l’impiegato in servizio – Sufficienza – Valutazione dei fatti contestati in sede penale – Non occorre.

L’articolo 91 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (secondo cui «l’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio»), nel prevedere la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente, impone una motivazione che deve solo vertere sull’opportunità o meno di mantenere l’impiegato in servizio, in relazione alla gravità dei fatti addebitati. Nel caso di sospensione facoltativa dal servizio non è necessario invece che il provvedimento esponga analiticamente i fatti criminosi addebitati all’imputato (anzi l’amministrazione deve evitare di pubblicizzare inutilmente fatti che costituiscono oggetto d’accertamento da parte del magistero penale) e neppure occorre che l’amministrazione s’addentri nella disamina dei provvedimenti emessi e delle valutazioni effettuate nel corso del procedimento penale, essendo sufficiente che l’amministrazione motivi in ordine al pregiudizio ad essa derivante dalla permanenza in servizio del dipendente.
Testo sentenza  Nota a commento

CONSIGLIO STATO – SEZ. IV - SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2002, N. 6668

Sulla sussistenza di ipotesi in cui può disporsi tuttora la destituzione automatica dal servizio di pubblici dipendenti ed in particolare sulla destituzione conseguente ad una condanna con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici
Massime
1.     Una volta intervenuto il provvedimento di destituzione del pubblico dipendente, il rapporto di impiego deve ritenersi estinto a tutti gli effetti, compreso quello del trattamento di quiescenza, con decorrenza coincidente con l’inizio della sospensione cautelare.
2.     Nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica (come l’interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., la rimozione a seguito di perdita del grado  ex art. 29 c.p.m.p., l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ex art. 32 – quinquies c.p. introdotto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97), anche dopo la riforma del procedimento disciplinare realizzata dall’art. 9, l. n. 19 del 1990, giacchè l’affermazione del principio della ineluttabilità del procedimento disciplinare, non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo: qui, infatti, la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo, che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche.

CONSIGLIO STATO – SEZ. V - SENTENZA DEL 16 OTTOBRE 2002, N. 5617

Presupposti della sospensione cautelare obbligatoria.

Una volta venuti meno i presupposti per la continuazione della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico nei cui confronti sia pendenteun procedimento penale per un reato contro la p.a., l’amministrazione di appartenenza deve valutare se sussistano le condizioni per una riassunzione immediata, ovvero per la protrazione dello stato di sospensione.
Nel caso in cui l’ente pubblico
ometta di provvedere nell’una o nell’altra di queste due direzioni, lo stesso può essere costretto a versare al dipendente il trattamento economico corrispondente alla qualifica di appartenenza, in quanto quest’ultimo ha diritto all’immediata riassunzione in servizio.

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 10 maggio-27 luglio 2002 n. 4056
(Presidente: Varrone - Relatore: Deodato)

Concorso pubblico - Commissione giudicatrice - Provvedimento di nomina - Impugnazione dopo chiusura procedure concorsuali.
Il provvedimento costitutivo della commissione giudicatrice di un pubblico concorso può essere impugnato (da chi si ritiene leso nel suo interesse) dopo l’approvazione della graduatoria finale e con la nomina dei vincitori. Quando, cioè, si esaurisce il procedimento concorsuale.

Concorso pubblico - Commissione giudicatrice - Composizione - Articolo 8, lettera d), del Dlgs 29/1993 - Titolari cariche politiche - Divieto - Titolari cariche presso altra amministrazione - Non sussiste. 

Il divieto di partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso, posto dall’articolo 8, lettera d), del Dlgs 3 febbraio 1993 n. 29, non sussiste nella circostanza in cui le cariche causa dell’esclusione siano ricoperte presso un’amministrazione diversa da quella interessata dalla procedura concorsuale. (Da Guida agli Enti Locali n. 42/2002)

Consiglio di Stato, sentenza n. 3276/02
Il Consiglio di Stato, riformando in parte una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ha stabilito che la possibilità di riconoscere a fini retributivi lo svolgimento effettivo di mansioni superiori è subordinata alla duplice e concomitante circostanza dell’esistenza e della disponibilità della posizione di ruolo coperta in via di supplenza e di un formale provvedimento di attribuzione dell’incarico, proveniente dall’organo titolare del potere relativo. Nel rapporto di pubblico impiego, infatti, sono coinvolti interessi direttamente disciplinati dalla legge e da fonti normative regolamentari, e non è pertanto possibile procedere con una assimilazione tout court al rapporto di lavoro privato. (Leggi sentenza)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I° - Decisione 14 giugno 2001
Ministero dell'interno. Quesito in ordine ai poteri del vicesindaco.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV° - Decisione 9 febbraio 2001
Diritto al trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici non di ruolo.
L'indennità di cessazione dal servizio rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso. (Testo Integrale)
Consiglio di Stato, Sez. V° - Sent. 4663 del 4/09/2000
LA POLIZIA MUNICIPALE, UNA VOLTA ERETTA IN CORPO, NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA STRUTTURA INTERMEDIA IN UNA STRUTTURA BUROCRATICA PIÙ AMPIA (IN UN SETTORE AMMINISTRATIVO) NÉ, PER TALE INCARDINAMENTO, ESSERE POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE DIRIGE TALE PIÙ AMPIA STRUTTURA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Decisione 28 dicembre 2000
Configurabilità della condotta antisindacale in materia di trasferimento di un dirigente sindacale.
A tutela della libertà sindacale e del diritto dei dirigenti del sindacato di svolgere liberamente le attività loro proprie, è necessario il previo assenso dell'organizzazione di appartenenza anche per il mutamento di sede di lavoro nell'ambito della stessa città, con il solo limite del semplice spostamento da un servizio ad un altro nella stessa sede di lavoro. E ciò all'evidente fine di evitare lo sradicamento del dirigente sindacale dal contesto lavorativo in cui egli svolge l'attività associativa protetta dall'ordinamento generale dell'art. 22 1. 20 maggio 1970 n. 300 (Testo integrale)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 11 luglio 2000 n. 3883 - Pres. GIOVANNINI, Est. PISCITELLO - Longo (Avv. Spata) c. I.N.P.S. (Avv.ti Mercanti e Picciotto) - (annulla T.A.R. Lecce, Sez. II, 6 giugno 1996 n. 400).(Testo integrale)

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Causa di servizio - Infortunio in itinere - Occorso ad impiegato residente in comune diverso da quello di servizio - Nel caso in cui l’infortunio stesso sia dipeso dal protrarsi della prestazione lavorativa - Diniego di riconoscimento - Illegittimità.

E’ illegittimo il rifiuto dell'I.N.P.S. di riconoscere la dipendenza da causa di servizio per un infortunio subito da un pubblico dipendente in itinere - anche se tale infortunio sia occorso in mancanza di autorizzazione a risiedere in Comune diverso da quello della sede di servizio e ad utilizzare il mezzo di trasporto privato - nel caso in cui l'utilizzo del mezzo privato di trasporto risulti collegato in modo incontestabile al prolungarsi della prestazione lavorativa e non sia ravvisabile alcuna particolare ragione personale, liberamente determinata dal dipendente stesso, capace di comportare l'eventuale rottura del nesso di causalità tra la prestazione del servizio e l'incidente occorso (1).

(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI ha avuto modo di ritenere che non poteva negarsi il riconoscimento della causa di servizio al ricorrente, atteso che "una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni di fatto idonee a giustificare - sia in relazione alla possibilità di risiedere in comune diverso da quello della sede di servizio, sia in relazione all'uso, in qualche modo conseguenziale, anche in pendenza dell'orario di servizio prolungato, del mezzo di trasporto privato - la scelta dello specifico itinerario sul quale si è verificato l'incidente", appariva illogico il tentativo dell'I.N.P.S. di disconoscere il rapporto di dipendenza dell'evento invalidante dalla prestazione del servizio, a nulla rilevando la considerazione che la residenza dell'impiegato - in un comune diverso da quello della sede di servizio fosse stata - legittimamente - fissata "nel suo esclusivo interesse".

Sezione VI - Decisione del 19 gennaio 2000, n. 246
(Conferma sentenza Tar Liguria, Sezione II, sentenza n. 56/99)
Dipendenti Regionali - Incarichi dirigenziali - Assegnazione - Motivazione - Necessità
Il potere di provvista del personale dirigenziale regionale deve tradursi in un atto di nomina adeguatamente motivato, allorquando, dal curriculum del nominato dirigente, non emerga immediatamente il possesso dei requisiti professionali idonei a sostituire, ancorchè per implicito, una congra motivazione
SEZIONE V - Decisione 24.03.98, 356.
(Riforma sentenza Tar Lazio Sezione II° Bis - 19.10.55, n. 1807).
Concorsi Enti Locali - Graduatoria - lesione dei candidati esclusi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla conoscenza della delibera di approvazione.
In caso di procedura di reclutamento di personale da parte di un comune, conclusasi con la delibera di giunta di approvazione della graduatoria finale e dei nomi dei vincitori, il termine decadenziale di impugnazione per vizi della procedura concernenti la mancata esclusione di candidati decorre dalla intervenuta conoscenza della predetta delibera, a nulla rilevando il fatto che solo a seguito della pubblicazione di atti successivi è consentito avere la piena consapevolezza di tutti gli aspetti che connotano i vizi in questione.
SEZIONE IV - SENTENZA 31.10.1997, n. 1249-
Accesso agli atti in caso di concorso.
"I partecipanti a una procedura concorsuale hanno diritto ad accedere agli atti amministrativi relativi a tale concorso, ivi compresi gli elaborati delle prove di esame degli altri candidati. e i verbali della Commissione, in quanto i partecipanti al concorso sono portatori di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità. Questo interesse differenziato è interesse alla regolarità della procedura, in funzione della tutela della posizione di partecipante agli esami, posizione che ha rilevanza giuridica.