REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 4686/1993 proposto da Gallipoli Angelo, rappresentato e
difeso dallAvv.Renato Simone ed selettivamente domiciliato in Roma, Via De
Petran. 13, presso lo stesso;
CONTRO
Il
Comune di Avezzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris e Giorgio Sucapane, con domicilio
eletto presso lo studio dell 'Avv. Ida De Simone in Roma, Via Carlo Poma, n.
2,
e
nei confronti di
per
l'annullamento della sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del
16.4.1992, n. 104;
Visto
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano in data 16.3.2000;
Viste
le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti
gli atti tutti di causa;
Data
per letta, alla pubblica udienza del 28.3.2O00, la relazione del Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi
l'avv. Simone e l'avv. Torrelli, su delega dell'avv. Nicoli;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il
Sig. Angelo Gallipoli, dipendente del Comune di Avezzano della VIII
qualifica funzionale con figura professionale di Comandante dei Vigili Urbani
ha impugnato in primo grado la deliberazione del Consiglio comunale del
27.1.1990, n.4, istitutiva del Corpo di Polizia Municipale e del nuovo
regolamento di servizio.
Con
tale provvedimento è stato individuato il Comandante del Corpo nel dirigente
del V Settore.
Oggetto
dell'impugnativa di
primo grado
è anche
il provvedimento del 24.10.1990, n. 26392, con il quale il Sindaco di
Avezzano, ha comunicato la data del 1.11.1990 per la entrata in vigore del
nuovo regolamento e ha assegnato al Sig. Franco De Nicola le funzioni di
Dirigente capo servizio- Comandante del Corpo e al Sig. Gallipoli le funzioni
di Capo servizio.
Deduceva
il ricorrente la violazione della legge 7.3.1986, n. 65, e della legge
regionale 20.7.1989, n. 59, eccesso di potere per perplessità,
contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.
Il
Comune di Avezzano si costituiva in giudizio, opponendosi all 'accoglimento
del ricorso.
Non
si costituiva in giudizio il Sig. De Nicola attualmente intimato.
Il
T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, con la sentenza del 16.4.1992, n. 104,
respingeva il ricorso.
Appella
il Sig. Gallipoli sostenendo la erroneità della sentenza e chiedendone la
riforma.
Si
è costituito il Comune di Avezzano chiedendo la conferma della sentenza
appellata.
Alludienza
pubblica del 28.3.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I
-
Deve premettersi che il Sig. Angelo Gallipoli, dipendente comunale dell'VIII
qualifica funzionale ex D.P.R. n. 247 del 1983, con profilo professionale di
Comandante dei VV.UU., È da ritenere legittimato all'impugnativa della
deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990, n. 4, con la quale il
Comune di Avezzano ha istituito il Corpo di Polizia Municipale e ha approvato
il relativo regolamento di servizio.
Il
Sig. Gallipoli, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici,
non tutela aspettative di carriera, ma le
prerogative che, secondo le norme contenute nella legge del 7.3.1986,
n. 65, e nella legge regionale abruzzese del 20.7.1989, n. 59, spettano al
Comandante del Corpo a seguito della istituzione di un Corpo di Polizia
Municipale.
Il Sig. Gallipoli è insorto a tutela ditali prerogative inerenti alla
posizione di cui attualmente è titolare.
II
- Nel merito, l'appello diretto avverso la sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo,
L'Aquila, del 16.4.1992, n. 104, è fondato.
Il
Sig. Gallipoli ha impugnato il regolamento istitutivo del Corpo di polizia
municipale, approvato con la deliberazione Consiglio comunale del 27.1.1990,
n. 4, nelle disposizioni che inquadrano il Corpo di polizia municipale, come
struttura intermedia a livello di Sezione, in un Settore amministrativo
dell'ente, comprendente più Sezioni, il Settore V ("Commercio,
Industria, Artigianato").
Oggetto
di impugnativa È anche il provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392,
con il quale al dirigente del V Settore è stata conferita la responsabilità
della polizia municipale.
Il
regolamento, nel profilo fatto oggetto di impugnativa, si rivela in contrasto
con le norme della legge 7.3.1986, n. 65, e della legge regionale 20.7.1989,
n. 59, La legge 7.3.1986, n. 85, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia
Municipale, all'art. 7, primo comma, dispone che i comuni nei quali il
servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono
istituire il Corpo di Polizia Municipale".
Il
quinto comma dello stesso articolo, premesso che i comuni definiscono con
regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale,
dispone che "l'ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo
(Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori
(vigili)".
L'art.
8, a sua volta dispone, al primo comma, che: "Il comandante del Corpo di
Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della
disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo".
Dalla
sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la
istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità
organizzativa unitaria ed autonoma da altre
strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza
del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita
dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari
livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di
aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha
la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al sindaco.
Anche
la legge regionale n. 59 del 1989 configura il Corpo di polizia municipale
come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture
dell'apparato comunale.
Tale
configurazione autonoma del Corpo è scolpita dall'art. 4 della legge,
specificamente intitolato "Dipendenza del Servizio di Polizia
Municipale", per il quale "La Polizia Municipale è alle dirette
dipendenze del Sindaco o dell 'Assessore da lui delegato, che vi sovrintende
impartendo disposizioni e direttive, oltreché vigilando sullo svolgimento del
servizio
L'autonomia
del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle
funzioni del personale che vi appartiene.
E'
sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti
gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di
polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa
qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986; art. 2, ultimo comma, della legge
regionale n. 59 del 1989).
Le
due leggi sopra richiamate stabiliscono inoltre norme specifiche per il
reclutamento di detto personale (art. 9 della legge regionale n. 59 del 1989),
uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri
dipendenti comunali (art.7, primo e terzo comma, della legge n 65 del 1986),
sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul
pubblico impiego, l'obbligo di specializzazione del personale della polizia
municipale nelle materie attinenti alla polizia
locale attraverso la frequenza di corsi (artt. 14 e 15 della legge
regionale n. 59 del 1989), la distinzione degli addetti per gradi in
Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, Operatori di p.m. e l'obbligo di
indossare una divisa e i distintivi del grado (artt. 5 e 8 della legge
regionale n. 59 del 1989).
Da
quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo,
non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come
Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore
amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del
dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura.
Il
Sig. Gallipoli che, in atto, È l'ufficiale più alto in grado del Corpo deve
avere la responsabilità del Corpo e rispondere direttamente al sindaco delle
attività delle relative attività.
Tale
posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo
che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale.
Può
concludersi, quindi, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, si rivelano illegittime le norme del regolamento che hanno
inquadrato nel V Settore il Corpo di polizia municipale e, in particolare,
l'art. 2, primo comma, l'art.28, nella sua intitolazione, l'art. 29, primo
comma, n. 23), e l'art. 51, nel punto in cui, recependo lincardinamento già
operato con l'art. 2, elenca i gradi del personale assegnando il grado di
Comandante al dirigente del Settore (V).
Ciò
comporta, conseguenzialmente, la illegittimità anche del provvedimento con il
quale il sindaco ha conferito le funzioni di Comandante del Corpo al dirigente
di detto Settore.
La
sentenza appellata deve dunque essere riformata con l'annullamento
delle norme
regolamentari citate
e del provvedimento
sindacale del 24.10.1990, n. 26392.
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado
del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello
del Sig. Angelo Gallipoli in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla
l'art. 2 del regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio comunale
del 27.1.1990, n.4, e il provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392.
Compensa
le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella
Camera di Consiglio tenutasi il 28.3.2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore
Rosa
Presidente
Bruno
Baccarini
Consigliere
Claudio
Marchitiello
Consigliere Esten.
Marco
Lipari
Consigliere
Fabio
Cintioli
Consigliere